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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice RA CU, all'udienza del
06/11/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 127 ter, 281 sexies, 352, ult. co, e 359 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5198/2023 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Aldo Catacchio, Parte_1 domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte appellante- contro
- , in persona del Prefetto p.t., ex lege Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria;
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Domenico Di Giuseppe, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parti appellate-
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. Gravina in Puglia n. 171/2022 depositata il
27/10/2022 (opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c.).
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132, co. 2,
n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 03/02/2022, l'odierna parte appellante propose, dinanzi al Giudice di Gravina in Puglia, opposizione “ai sensi dell'art. 615 co.
1 c.p.c.” avverso la cartella esattoriale n. 01420200038875144001 emessa da
[...]
(di qui, anche Agente) per l'importo di €3.623,31, dovuto a Controparte_3
1 TRIBUNALE DI BARI
titolo di sanzioni amministrative applicate per violazioni del Codice della Strada.
A fondamento dell'opposizione eccepì la nullità della cartella opposta per: 1) nullità della notifica eseguita a mezzo pec, tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici elenchi;
2) inesistenza giuridica dei verbali di violazione del CdS sottesi alla cartella (n.V:70/15184456 e n.V:70/15158455, entrambi pertinenti alla
); 3) illegittimità dell'applicazione della maggiorazione di cui Controparte_4 all'art. 27 l. 689/1981.
In primo grado si costituì soltanto l'Agente, eccependo: l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, poiché da qualificarsi opposizione “recuperatoria” ex art. 7 d.lgs.
150/2011; la conseguente incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice di Pace di Campobasso, quale giudice del luogo dell'accertata violazione;
l'infondatezza della censura afferente alla notifica della cartella a mezzo pec, in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo;
il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla censura di inesistenza del titolo esecutivo (verbali di infrazione).
Rimase invece contumace la . Controparte_4
Alla prima udienza del 10/05/2022, l'Agente reiterò l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale;
il primo giudice, con ordinanza emessa in pari data a scioglimento della riserva, fissò udienza per la decisione, “rigettata ogni altra richiesta”.
I.2.- Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe, rigettò l'opposizione, rilevandone l'inammissibilità per tardività, in quanto opposizione da riqualificare quale opposizione “recuperatoria” ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 50/2011 e dunque da proporre nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della notifica della cartella;
infine, compensò (senza motivazione) le spese di lite.
I.3.- Con atto di citazione notificato in data 06/04/2023, l'opponente ha dunque proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011, avendo egli lamentato non l'omessa notifica dei verbali di accertamento (titoli esecutivi), ma la loro totale inesistenza giuridica, eccepibile ex art. 615 c.p.c. poiché relativa all'insussistenza dell'an executionis per difetto di titolo esecutivo idoneo a sorreggere la pretesa erariale;
nel merito, ha dunque evidenziato l'omessa prova da parte del creditore della propria pretesa.
2 TRIBUNALE DI BARI
Ha richiesto pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma della sentenza impugnata con correlato accoglimento dell'originaria opposizione;
il tutto, con vittoria di spese del doppio grado in applicazione del principio di soccombenza.
I.4.- L'Agente e la , ritualmente evocati, si sono costituiti, CP_4 riproponendo le originarie difese (al netto dell'eccezione di incompetenza) e invocando il rigetto dell'appello, vinte le spese del grado.
I.5.- La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'odierna udienza cartolare, nella quale, precisate le conclusioni, viene decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi ai sensi degli artt.
281 sexies-359 c.p.c. (è stato concesso termine per memorie finali).
II.- Va premesso che nel giudizio di appello opera il c.d. principio di devoluzione sancito dall'art. 346 c.p.c., il quale intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado
(comprese quelle assorbite o comunque non esaminate) che non siano state espressamente riproposte al giudice dell'impugnazione, dovendo conseguentemente ritenersi che, per ogni altra parte, la decisione appellata, rimasta inoppugnata, passi in cosa giudicata.
II.1.- La decisione impugnata, con motivazione onnicomprensiva, ha rigettato in blocco l'opposizione poiché ritenuta “recuperatoria”.
Dal momento che l'opponente ha lamentato anche vizi propri della cartella, al profilo della prospettata inesistenza giuridica dei verbali di violazione del C.d.S. sottesi alla cartella non può ascriversi, come invece adombrato dalla parte appellante (v. infra), carattere assorbente (nè in alcuna parte della motivazione è traibile l'impiego, da parte del primo giudice, della tecnica dell'assorbimento).
Deve quindi ritenersi, in ordine agli ulteriori motivi dell'originaria opposizione (nullità della notifica eseguita a mezzo pec, tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici elenchi;
illegittimità dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 l. 689/1981), che il primo giudice ne abbia inteso addivenire al rigetto
(vuoi in via implicita, vuoi in onnicomprensiva - sia pure impropria - sussunzione nell'alveo di unico motivo recuperatorio inammissibile).
II.2.- Ciò posto, la valutazione di inammissibilità operata dal primo giudice non può essere condivisa.
Per Cass., n. 9617/2014, tra le molte, “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini
3 TRIBUNALE DI BARI
della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora” (la decisione richiama anche Cass., nn. 9180/2006 e 5871/2007 ex multis)”.
Ebbene, nella specie la parte opponente non ha lamentato il difetto di notifica del titolo esecutivo-verbale, ma l'inesistenza giuridica dello stesso, sollevando pertanto contestazioni che attengono all'an executionis (art. 474 c.p.c.) e dunque correttamente veicolate nelle maglie dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c..
A ogni modo, la difesa, benchè ammissibile, è infondata, poiché l'esistenza dei titoli esecutivi è stata dimostrata documentalmente in questo grado dalla con la CP_4 produzione dei verbali n. 70/15158455 e n. 70/15158456, entrambi redatti in data
19/03/2019 dalla Sezione Polizia Stradale di Chieti per la contestazione delle violazioni amministrative di cui agli artt. 179, co. 9, e 174 d.lgs. n. 285/1992.
La parte appellante a riguardo ha contestato l'inammissibilità della produzione, poiché effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., ma la prospettazione non può essere condivisa: la suddetta produzione documentale non è preclusa dal disposto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c. poiché coinvolge questione (esistenza del titolo esecutivo, quale prius dell'esecuzione forzata) passibile di rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione esecutiva (la stessa parte appellante deduce in termini in gravame, tra il resto richiamando Cass., n. 15363/2011).
E' a tale aspetto che deve limitarsi la cognizione di questo giudice di appello, sulla base del perimetro delineato della domanda introduttiva (la parte appellante, in sede di gravame, ha fatto contraddittoriamente scivolare il motivo anche nell'orbita dei vizi notificatori, come da p. 7 appello, ma la difesa esula per l'appunto dal thema decidendum).
L'infondatezza della doglianza assorbe l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
4 TRIBUNALE DI BARI
dell'Agente, poiché correlata esclusivamente a tale aspetto.
II.3.- Quanto alle ulteriori censure di merito sollevate nell'originaria opposizione
(e come detto, oggetto di rigetto anche solo implicito), la parte appellante ne ha omesso in gravame la specifica riproposizione, limitandosi a sostenere laconicamente (ma, per quanto innanzi esposto, erroneamente, in difetto di motivo di carattere assorbente) come l'inesatta valutazione di inammissibilità dell'opposizione avesse “precluso, in radice,
l'esame del merito della controversia” (punto 2) dell'appello, p. 7).
Nel prosieguo della difesa (p. 8), la parte appellante si è invero limitata a dedurre esclusivamente in ordine al profilo di omessa prova dell'esistenza del titolo-verbale (di cui si è detto), senza nulla prospettare, neppure in via di mero cenno, con riguardo alle altre due censure originarie (per l'appunto finanche menzionate); censure da intendersi perciò rinunciate in applicazione del disposto di cui all'art. 346 c.p.c., a tenore del quale
“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Invero, il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (Cass., n. 20520/2018).
Condivisibile è dunque la prospettazione difensiva in termini esposta dall'Agente.
II.4.- Non vi sono ulteriori questioni da esaminare, pure in difetto di appello incidentale sulla pronuncia compensativa da parte delle controparti vittoriose in primo grado (solo per mera completezza si osserva che la contumacia della avrebbe CP_4 dovuto a rigore determinare il primo giudice non a statuizione compensativa delle spese di lite, ma a disposizione di “nulla per le spese”; trattasi in ogni caso di imprecisione, neppure dedotta dalle parti, priva di risvolto giuridicamente apprezzabile).
II.5.- Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
(sulla piena ammissibilità della conferma del dispositivo della sentenza impugnata sulla base di ragioni difformi da quelle adottate dal giudice a quo, la giurisprudenza è pacifica: cfr. tra le altre Cass., nn. 1604/2008 e 15185/2003).
III.- Alla liquidazione del compenso del presente grado deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri ratione temporis applicabili (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità
5 TRIBUNALE DI BARI
dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, al netto dell'insussistente fase istruttoria, e perciò ai valori minimi.
IV.- Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
V.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CO la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese processuali del presente grado di appello, che liquida in €852,00 per compensi ciascuna, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge (per l'Agente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario);
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 06/11/2025
Il Giudice
RA CU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice RA CU, all'udienza del
06/11/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 127 ter, 281 sexies, 352, ult. co, e 359 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5198/2023 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Aldo Catacchio, Parte_1 domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte appellante- contro
- , in persona del Prefetto p.t., ex lege Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria;
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Domenico Di Giuseppe, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parti appellate-
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. Gravina in Puglia n. 171/2022 depositata il
27/10/2022 (opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c.).
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132, co. 2,
n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 03/02/2022, l'odierna parte appellante propose, dinanzi al Giudice di Gravina in Puglia, opposizione “ai sensi dell'art. 615 co.
1 c.p.c.” avverso la cartella esattoriale n. 01420200038875144001 emessa da
[...]
(di qui, anche Agente) per l'importo di €3.623,31, dovuto a Controparte_3
1 TRIBUNALE DI BARI
titolo di sanzioni amministrative applicate per violazioni del Codice della Strada.
A fondamento dell'opposizione eccepì la nullità della cartella opposta per: 1) nullità della notifica eseguita a mezzo pec, tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici elenchi;
2) inesistenza giuridica dei verbali di violazione del CdS sottesi alla cartella (n.V:70/15184456 e n.V:70/15158455, entrambi pertinenti alla
); 3) illegittimità dell'applicazione della maggiorazione di cui Controparte_4 all'art. 27 l. 689/1981.
In primo grado si costituì soltanto l'Agente, eccependo: l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, poiché da qualificarsi opposizione “recuperatoria” ex art. 7 d.lgs.
150/2011; la conseguente incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice di Pace di Campobasso, quale giudice del luogo dell'accertata violazione;
l'infondatezza della censura afferente alla notifica della cartella a mezzo pec, in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo;
il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla censura di inesistenza del titolo esecutivo (verbali di infrazione).
Rimase invece contumace la . Controparte_4
Alla prima udienza del 10/05/2022, l'Agente reiterò l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale;
il primo giudice, con ordinanza emessa in pari data a scioglimento della riserva, fissò udienza per la decisione, “rigettata ogni altra richiesta”.
I.2.- Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe, rigettò l'opposizione, rilevandone l'inammissibilità per tardività, in quanto opposizione da riqualificare quale opposizione “recuperatoria” ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 50/2011 e dunque da proporre nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della notifica della cartella;
infine, compensò (senza motivazione) le spese di lite.
I.3.- Con atto di citazione notificato in data 06/04/2023, l'opponente ha dunque proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011, avendo egli lamentato non l'omessa notifica dei verbali di accertamento (titoli esecutivi), ma la loro totale inesistenza giuridica, eccepibile ex art. 615 c.p.c. poiché relativa all'insussistenza dell'an executionis per difetto di titolo esecutivo idoneo a sorreggere la pretesa erariale;
nel merito, ha dunque evidenziato l'omessa prova da parte del creditore della propria pretesa.
2 TRIBUNALE DI BARI
Ha richiesto pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma della sentenza impugnata con correlato accoglimento dell'originaria opposizione;
il tutto, con vittoria di spese del doppio grado in applicazione del principio di soccombenza.
I.4.- L'Agente e la , ritualmente evocati, si sono costituiti, CP_4 riproponendo le originarie difese (al netto dell'eccezione di incompetenza) e invocando il rigetto dell'appello, vinte le spese del grado.
I.5.- La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'odierna udienza cartolare, nella quale, precisate le conclusioni, viene decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi ai sensi degli artt.
281 sexies-359 c.p.c. (è stato concesso termine per memorie finali).
II.- Va premesso che nel giudizio di appello opera il c.d. principio di devoluzione sancito dall'art. 346 c.p.c., il quale intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado
(comprese quelle assorbite o comunque non esaminate) che non siano state espressamente riproposte al giudice dell'impugnazione, dovendo conseguentemente ritenersi che, per ogni altra parte, la decisione appellata, rimasta inoppugnata, passi in cosa giudicata.
II.1.- La decisione impugnata, con motivazione onnicomprensiva, ha rigettato in blocco l'opposizione poiché ritenuta “recuperatoria”.
Dal momento che l'opponente ha lamentato anche vizi propri della cartella, al profilo della prospettata inesistenza giuridica dei verbali di violazione del C.d.S. sottesi alla cartella non può ascriversi, come invece adombrato dalla parte appellante (v. infra), carattere assorbente (nè in alcuna parte della motivazione è traibile l'impiego, da parte del primo giudice, della tecnica dell'assorbimento).
Deve quindi ritenersi, in ordine agli ulteriori motivi dell'originaria opposizione (nullità della notifica eseguita a mezzo pec, tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in pubblici elenchi;
illegittimità dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 l. 689/1981), che il primo giudice ne abbia inteso addivenire al rigetto
(vuoi in via implicita, vuoi in onnicomprensiva - sia pure impropria - sussunzione nell'alveo di unico motivo recuperatorio inammissibile).
II.2.- Ciò posto, la valutazione di inammissibilità operata dal primo giudice non può essere condivisa.
Per Cass., n. 9617/2014, tra le molte, “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini
3 TRIBUNALE DI BARI
della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora” (la decisione richiama anche Cass., nn. 9180/2006 e 5871/2007 ex multis)”.
Ebbene, nella specie la parte opponente non ha lamentato il difetto di notifica del titolo esecutivo-verbale, ma l'inesistenza giuridica dello stesso, sollevando pertanto contestazioni che attengono all'an executionis (art. 474 c.p.c.) e dunque correttamente veicolate nelle maglie dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c..
A ogni modo, la difesa, benchè ammissibile, è infondata, poiché l'esistenza dei titoli esecutivi è stata dimostrata documentalmente in questo grado dalla con la CP_4 produzione dei verbali n. 70/15158455 e n. 70/15158456, entrambi redatti in data
19/03/2019 dalla Sezione Polizia Stradale di Chieti per la contestazione delle violazioni amministrative di cui agli artt. 179, co. 9, e 174 d.lgs. n. 285/1992.
La parte appellante a riguardo ha contestato l'inammissibilità della produzione, poiché effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., ma la prospettazione non può essere condivisa: la suddetta produzione documentale non è preclusa dal disposto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c. poiché coinvolge questione (esistenza del titolo esecutivo, quale prius dell'esecuzione forzata) passibile di rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione esecutiva (la stessa parte appellante deduce in termini in gravame, tra il resto richiamando Cass., n. 15363/2011).
E' a tale aspetto che deve limitarsi la cognizione di questo giudice di appello, sulla base del perimetro delineato della domanda introduttiva (la parte appellante, in sede di gravame, ha fatto contraddittoriamente scivolare il motivo anche nell'orbita dei vizi notificatori, come da p. 7 appello, ma la difesa esula per l'appunto dal thema decidendum).
L'infondatezza della doglianza assorbe l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
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dell'Agente, poiché correlata esclusivamente a tale aspetto.
II.3.- Quanto alle ulteriori censure di merito sollevate nell'originaria opposizione
(e come detto, oggetto di rigetto anche solo implicito), la parte appellante ne ha omesso in gravame la specifica riproposizione, limitandosi a sostenere laconicamente (ma, per quanto innanzi esposto, erroneamente, in difetto di motivo di carattere assorbente) come l'inesatta valutazione di inammissibilità dell'opposizione avesse “precluso, in radice,
l'esame del merito della controversia” (punto 2) dell'appello, p. 7).
Nel prosieguo della difesa (p. 8), la parte appellante si è invero limitata a dedurre esclusivamente in ordine al profilo di omessa prova dell'esistenza del titolo-verbale (di cui si è detto), senza nulla prospettare, neppure in via di mero cenno, con riguardo alle altre due censure originarie (per l'appunto finanche menzionate); censure da intendersi perciò rinunciate in applicazione del disposto di cui all'art. 346 c.p.c., a tenore del quale
“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Invero, il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (Cass., n. 20520/2018).
Condivisibile è dunque la prospettazione difensiva in termini esposta dall'Agente.
II.4.- Non vi sono ulteriori questioni da esaminare, pure in difetto di appello incidentale sulla pronuncia compensativa da parte delle controparti vittoriose in primo grado (solo per mera completezza si osserva che la contumacia della avrebbe CP_4 dovuto a rigore determinare il primo giudice non a statuizione compensativa delle spese di lite, ma a disposizione di “nulla per le spese”; trattasi in ogni caso di imprecisione, neppure dedotta dalle parti, priva di risvolto giuridicamente apprezzabile).
II.5.- Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
(sulla piena ammissibilità della conferma del dispositivo della sentenza impugnata sulla base di ragioni difformi da quelle adottate dal giudice a quo, la giurisprudenza è pacifica: cfr. tra le altre Cass., nn. 1604/2008 e 15185/2003).
III.- Alla liquidazione del compenso del presente grado deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri ratione temporis applicabili (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità
5 TRIBUNALE DI BARI
dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, al netto dell'insussistente fase istruttoria, e perciò ai valori minimi.
IV.- Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
V.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CO la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese processuali del presente grado di appello, che liquida in €852,00 per compensi ciascuna, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge (per l'Agente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario);
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 06/11/2025
Il Giudice
RA CU
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