TRIB
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/05/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.
Giuseppe Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 913/2018 in materia di lesione personale
TRA
, (C.F.: ) nato a [...] il 13 Parte_1 C.F._1 settembre 1991 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Riccardo Balsamo presso il cui studio sito in Gela alla via Venezia n. 369 è elettivamente domiciliato
– parte attrice –
CONTRO
(P.I.: ), n.q. di impresa designata per il Controparte_1 P.IVA_1
F.G.V.S., in persona del legale rapp.te legale p.t., con sede legale corrente in Bologna alla via Stalingrado, 45, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Failla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zampogna sito in Gela alla via Crispi n. 47
– parte convenuta –
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa nella qualità di impresa designata Controparte_2 per il F.G.V.S. al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni scaturenti da un sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto un veicolo non identificato.
Nello specifico, parte attrice, narra che in data 29.01.2011 alle ore 9.00 circa, si trovava a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo targato X3MFWV di sua proprietà
1 quando nel percorrere la via Leoncavallo si vedeva la traiettoria di marcia ostruita da una vettura rimasta sconosciuta.
L'attore documenta che per i fatti de quibus riportò delle lesioni per le quali si rese necessario l'intervento del personale sanitario dell'ospedale di Gela e che a guarigione avvenuta ne sono scaturiti danni permanenti.
L'attore afferma che anche il proprio mezzo ha riportato danni materiali.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del predetto sinistro da quantificarsi in fase di ctu medico-legale.
Si è costituita la compagnia di assicurazioni designata quale F.G.V.S. che ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità dell'atto introduttivo per mancanza della procura alle liti e in particolare per l'omessa descrizione della dinamica del sinistro;
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta compagnia di assicurazione;
in subordine ha chiesto il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e diritto. In ulteriore subordine ha chiesto che venisse dichiarata la concorrente responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. e per l'effetto di ridurre proporzionalmente l'eventuale risarcimento del danno. In ulteriore subordine ha chiesto di limitare il risarcimento del danno entro i limiti dei massimali di legge e con l'applicazione delle relative franchigie e segnatamente quella di euro 500,00 prevista in caso di ristoro di danno al mezzo.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an dell'evento.
Esaurita l'istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni e il procedimento assegnato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti si sono avvalse per il deposito delle memorie conclusionali.
*** *** ***
Preliminarmente va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
2 Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
È d'uopo rilevarsi come l'art. 2697 c.c. imponga all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria
(art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Deve ritenersi che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice.
Il testimone escusso all'udienza del 13 febbraio 2020 ha confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore.
Nello specifico, il teste ha precisato che al momento del sinistro Testimone_1 seguiva, a bordo del proprio automezzo, il ciclomotore condotto dall'attore dichiarando di aver visto un'autovettura di grossa cilindrata di colore scuro che invadeva la corsia di marcia del ciclomotore;
ha riferito che in conseguenza di tale ostacolo il ciclomotore cercò di schivare l'impatto con l'autovettura così perdendo il controllo e rovinando a terra a causa di tale manovra;
il teste ha altresì precisato che l'attore rimase a terra dopo la caduta ed appariva dolorante. Ha aggiunto che lo stesso aveva il volto colmo di sangue sul lato destro e l'osso del polso fuoriuscito dalla sua sede;
ha riferito di aver condotto personalmente l'attore presso l'ospedale. Quanto ad altri elementi identificativi della vettura pirata il teste non ha riferito ulteriori elementi che consentano di identificarla.
3 Da quanto precede non può non rilevarsi che le dichiarazioni rese dal testimone facciano riferimento ad un contesto ben preciso di tempi, di luoghi e di persone e, come detto, non appaiono in contraddizione tra loro. Di nessuna rilevanza il fatto che il testimone non riesca a dare ulteriori dettagli sull'autovettura pirata.
Il contegno processuale avuto dal testimone nel corso dell'escussione (peraltro soggetto estraneo all'attore e non legato da alcun altro tipo di rapporto sociale) rafforza il convincimento di questo decidente circa la genuinità delle rese dichiarazioni.
Nessun argomento a contrario può trarsi, dalla circostanza che l'attore non abbia proposto querela per i fatti per cui è causa, così come ormai superato è il richiamo giurisprudenziale di parte convenuta, contenuto in comparsa conclusionale, basato sui dettami della Suprema Corte che pongono l'accento sulla diligenza del soggetto leso di
“annotare” la targa del veicolo investitore, (Cass. civ., 18 settembre 2015, n. 18308).
Al riguardo si dica infatti che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della 1. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal , né il Organizzazione_1 danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”(Cass. civ., ordinanza n. 21983 del 12 luglio 2022).
Nessun elemento idoneo è presente agli atti di causa (oltre che desumibile dalle dichiarazioni testimoniali) da cui si possa dedurre che l'attore fosse nelle condizioni di potersi diligentemente attivare al fine di annotare il numero di targa del veicolo pirata o di avere memoria di qualche elemento identificativo del veicolo sconosciuto. Non è stata data prova contraria, ad esempio, della circostanza che i fatti si siano svolti in un lasso temporale tale da consentire l'identificazione del veicolo, né di uno stato di lucidità dell'attore tale da consentirgli di memorizzare qualche elemento della vettura pirata (nel caso di specie l'attore era rimasto a terra per i traumi subìti).
4 Peraltro, anche in passato, gli ermellini si erano pronunciati affermando che nelle fattispecie per cui oggi è causa, la normativa prevede una situazione di mero fatto che considera l'esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, richiede che siano verificate le condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si possa configurare, a carico del danneggiato, un obbligo di collaborazione che sia eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un “investigatore privato o necessariamente in un querelante”1.
Sul quantum risarcitorio - Il danno non patrimoniale
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso in giudizio che ha riconosciuto il nesso eziologico tra l'evento e il danno, accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 14%.
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 9; una
ITP di gg 60 al 75%, di gg 30 al 50%, di gg 30 al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro- permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2011) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (19), è risarcito con euro 31.084,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in euro 6.961,5 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea
5 assoluta € 91,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia
Civile del Tribunale di Milano anno 2011.
Si perviene così ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari a euro
38.045,50.
Detta somma, affinché possa costituire integrale ristoro del danno patito allo stato attuale va rivalutata secondo gli indici ISTAT e con il calcolo degli interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di emissione del presente provvedimento.
La somma finale derivante da tale ricalcolo ammonta quindi a euro 55.137,14.
Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Sul danno patrimoniale
Il CTU, in sede di valutazione della documentazione medica allegata, attesta che nessuna spesa è stata provata;
allo stesso modo i danni al ciclomotore risultano sprovvisti di adeguato supporto probatorio.
Sulle spese legali
Stante il riconoscimento parziale della domanda di parte attrice, le spese di lite vanno poste a carico del soccombente F.G.V.S e vengono liquidate in applicazione dei parametri tabellari di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del decisum e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese relativa alla espletata ctu si pongono a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, in persona del giudice onorario dott.
Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è addebitabile a responsabilità esclusiva di autovettura non identificata. condanna quale impresa designata per il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Organizzazione_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 55.137,14 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale (nella sola componente del danno biologico) oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
6 condanna quale impresa designata per il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Organizzazione_1 rifusione delle spese e compensi di lite a favore dell'attore che, applicazione dei valori tabellari di cui al d.M. 55/2014, si liquidano in complessivi euro 4.936,40 (già calcolata la riduzione per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto ex art. 4 comma 4 del citato decreto) oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + C.U. e spese notifica atti.
Il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte attrice per essersi dichiarato antistatario come da conclusum dell'atto introduttivo del giudizio. condanna quale impresa designata per il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Organizzazione_1 rifusione a favore dell'attore delle spese della espletata ctu come da separato decreto.
Gela, 14 maggio 2024
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Terza Sezione Civile Corte di Cassazione sentenza 16 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, n. 745.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.
Giuseppe Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 913/2018 in materia di lesione personale
TRA
, (C.F.: ) nato a [...] il 13 Parte_1 C.F._1 settembre 1991 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Riccardo Balsamo presso il cui studio sito in Gela alla via Venezia n. 369 è elettivamente domiciliato
– parte attrice –
CONTRO
(P.I.: ), n.q. di impresa designata per il Controparte_1 P.IVA_1
F.G.V.S., in persona del legale rapp.te legale p.t., con sede legale corrente in Bologna alla via Stalingrado, 45, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Failla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zampogna sito in Gela alla via Crispi n. 47
– parte convenuta –
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa nella qualità di impresa designata Controparte_2 per il F.G.V.S. al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni scaturenti da un sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto un veicolo non identificato.
Nello specifico, parte attrice, narra che in data 29.01.2011 alle ore 9.00 circa, si trovava a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo targato X3MFWV di sua proprietà
1 quando nel percorrere la via Leoncavallo si vedeva la traiettoria di marcia ostruita da una vettura rimasta sconosciuta.
L'attore documenta che per i fatti de quibus riportò delle lesioni per le quali si rese necessario l'intervento del personale sanitario dell'ospedale di Gela e che a guarigione avvenuta ne sono scaturiti danni permanenti.
L'attore afferma che anche il proprio mezzo ha riportato danni materiali.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del predetto sinistro da quantificarsi in fase di ctu medico-legale.
Si è costituita la compagnia di assicurazioni designata quale F.G.V.S. che ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità dell'atto introduttivo per mancanza della procura alle liti e in particolare per l'omessa descrizione della dinamica del sinistro;
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta compagnia di assicurazione;
in subordine ha chiesto il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e diritto. In ulteriore subordine ha chiesto che venisse dichiarata la concorrente responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. e per l'effetto di ridurre proporzionalmente l'eventuale risarcimento del danno. In ulteriore subordine ha chiesto di limitare il risarcimento del danno entro i limiti dei massimali di legge e con l'applicazione delle relative franchigie e segnatamente quella di euro 500,00 prevista in caso di ristoro di danno al mezzo.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an dell'evento.
Esaurita l'istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni e il procedimento assegnato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti si sono avvalse per il deposito delle memorie conclusionali.
*** *** ***
Preliminarmente va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
2 Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
È d'uopo rilevarsi come l'art. 2697 c.c. imponga all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria
(art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Deve ritenersi che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice.
Il testimone escusso all'udienza del 13 febbraio 2020 ha confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore.
Nello specifico, il teste ha precisato che al momento del sinistro Testimone_1 seguiva, a bordo del proprio automezzo, il ciclomotore condotto dall'attore dichiarando di aver visto un'autovettura di grossa cilindrata di colore scuro che invadeva la corsia di marcia del ciclomotore;
ha riferito che in conseguenza di tale ostacolo il ciclomotore cercò di schivare l'impatto con l'autovettura così perdendo il controllo e rovinando a terra a causa di tale manovra;
il teste ha altresì precisato che l'attore rimase a terra dopo la caduta ed appariva dolorante. Ha aggiunto che lo stesso aveva il volto colmo di sangue sul lato destro e l'osso del polso fuoriuscito dalla sua sede;
ha riferito di aver condotto personalmente l'attore presso l'ospedale. Quanto ad altri elementi identificativi della vettura pirata il teste non ha riferito ulteriori elementi che consentano di identificarla.
3 Da quanto precede non può non rilevarsi che le dichiarazioni rese dal testimone facciano riferimento ad un contesto ben preciso di tempi, di luoghi e di persone e, come detto, non appaiono in contraddizione tra loro. Di nessuna rilevanza il fatto che il testimone non riesca a dare ulteriori dettagli sull'autovettura pirata.
Il contegno processuale avuto dal testimone nel corso dell'escussione (peraltro soggetto estraneo all'attore e non legato da alcun altro tipo di rapporto sociale) rafforza il convincimento di questo decidente circa la genuinità delle rese dichiarazioni.
Nessun argomento a contrario può trarsi, dalla circostanza che l'attore non abbia proposto querela per i fatti per cui è causa, così come ormai superato è il richiamo giurisprudenziale di parte convenuta, contenuto in comparsa conclusionale, basato sui dettami della Suprema Corte che pongono l'accento sulla diligenza del soggetto leso di
“annotare” la targa del veicolo investitore, (Cass. civ., 18 settembre 2015, n. 18308).
Al riguardo si dica infatti che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della 1. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal , né il Organizzazione_1 danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”(Cass. civ., ordinanza n. 21983 del 12 luglio 2022).
Nessun elemento idoneo è presente agli atti di causa (oltre che desumibile dalle dichiarazioni testimoniali) da cui si possa dedurre che l'attore fosse nelle condizioni di potersi diligentemente attivare al fine di annotare il numero di targa del veicolo pirata o di avere memoria di qualche elemento identificativo del veicolo sconosciuto. Non è stata data prova contraria, ad esempio, della circostanza che i fatti si siano svolti in un lasso temporale tale da consentire l'identificazione del veicolo, né di uno stato di lucidità dell'attore tale da consentirgli di memorizzare qualche elemento della vettura pirata (nel caso di specie l'attore era rimasto a terra per i traumi subìti).
4 Peraltro, anche in passato, gli ermellini si erano pronunciati affermando che nelle fattispecie per cui oggi è causa, la normativa prevede una situazione di mero fatto che considera l'esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, richiede che siano verificate le condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si possa configurare, a carico del danneggiato, un obbligo di collaborazione che sia eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un “investigatore privato o necessariamente in un querelante”1.
Sul quantum risarcitorio - Il danno non patrimoniale
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso in giudizio che ha riconosciuto il nesso eziologico tra l'evento e il danno, accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 14%.
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 9; una
ITP di gg 60 al 75%, di gg 30 al 50%, di gg 30 al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro- permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2011) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (19), è risarcito con euro 31.084,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in euro 6.961,5 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea
5 assoluta € 91,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia
Civile del Tribunale di Milano anno 2011.
Si perviene così ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari a euro
38.045,50.
Detta somma, affinché possa costituire integrale ristoro del danno patito allo stato attuale va rivalutata secondo gli indici ISTAT e con il calcolo degli interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di emissione del presente provvedimento.
La somma finale derivante da tale ricalcolo ammonta quindi a euro 55.137,14.
Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Sul danno patrimoniale
Il CTU, in sede di valutazione della documentazione medica allegata, attesta che nessuna spesa è stata provata;
allo stesso modo i danni al ciclomotore risultano sprovvisti di adeguato supporto probatorio.
Sulle spese legali
Stante il riconoscimento parziale della domanda di parte attrice, le spese di lite vanno poste a carico del soccombente F.G.V.S e vengono liquidate in applicazione dei parametri tabellari di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del decisum e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese relativa alla espletata ctu si pongono a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, in persona del giudice onorario dott.
Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è addebitabile a responsabilità esclusiva di autovettura non identificata. condanna quale impresa designata per il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Organizzazione_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 55.137,14 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale (nella sola componente del danno biologico) oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
6 condanna quale impresa designata per il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Organizzazione_1 rifusione delle spese e compensi di lite a favore dell'attore che, applicazione dei valori tabellari di cui al d.M. 55/2014, si liquidano in complessivi euro 4.936,40 (già calcolata la riduzione per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto ex art. 4 comma 4 del citato decreto) oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + C.U. e spese notifica atti.
Il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte attrice per essersi dichiarato antistatario come da conclusum dell'atto introduttivo del giudizio. condanna quale impresa designata per il Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Organizzazione_1 rifusione a favore dell'attore delle spese della espletata ctu come da separato decreto.
Gela, 14 maggio 2024
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Terza Sezione Civile Corte di Cassazione sentenza 16 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, n. 745.