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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/04/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott. ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G 6138/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2024 trattenuta in decisione all' udienza collegiale del 3/04/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Carlevaro, cod. fisc. Parte_1
C.F._1
- appellante -
E
Controparte_1
-appellata contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1406/24 dep. il 24/10/2024 il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda avanzata da ei confronti di al fine di sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1 pagamento, in suo favore, della somma di € 62.081,66, a titolo di indennizzo per i danni subiti come conseguenza dell'infortunio accaduto presso la stazione ferroviaria di Civitavecchia il 16.3.2019, in forza della polizza stipulata a favore dell'attore, quale impiegato alle dipendenze di e delle CP_2 società del gruppo CP_2
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il hiedendo in riforma della sentenza , Pt_1 previa ammissione della ctu medico legale , l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado e la condanna della compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese di lite del doppio grado .
All' udienza fissata per la trattazione del 20/3/2025 nessuna delle parti si è presentata e la Corte ha rinviato all' udienza in presenza del 3/4/2025 ai sensi dell' art. 309 c.p.c. , con decreto regolarmente comunicato alla parte costituita . Alla suddetta udienza le parti non si sono presentate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione .
A norma dell'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 , “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza (e alla precedente), va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico della parte appellante .
P.Q.M.
La Corte d' Appello di OM , definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia – n. 1406/24 dep. il 24/10/2024 , ogni
[...] diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa , così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l' estinzione del giudizio.
-pone le spese come anticipate a carico dell' appellante .
Così deciso nella camera di consiglio del 4/04/2025 .
La Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Si comunichi Dott.ssa Mariarosaria Budetta