Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 979-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...] M.mo (Cs) il 14/07/1982, Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti dall'Avv. Giuseppe Barreca ( ), che dichiara di voler ricevere CodiceFiscale_2 le comunicazioni di cancelleria in relazione al procedimento sul seguente indirizzo di posta P.IVA_ elettronica o fax, pec: – fax 0985. e presso il cui studio sito in Email_1
Scalea (Cs) alla via Alcide De Gasperi n.7 è elettivamente domiciliata,
e nato in [...] il [...], Parte_2
( ), residente in [...], in CodiceFiscale_3 rappresentanza di se stesso, che accetta le condizioni di cui al presente ricorso mediante sottoscrizione dello stesso.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 9.10.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio civile in regime di separazione dei beni contratto tra loro in
Scalea (CS) in data 18/10/2012 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2012 del
Comune di Scalea (Cs) al n. 7 – Parte I, Uff. SCA Anno 2012, precisando che in costanza del medesimo è nato in data [...] a [...] il figlio Persona_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che, a causa delle divergenze caratteriali emerse a distanza e nonostante i diversi tentativi di ripristinare una serena relazione affettiva, la ricorrente in particolare ha definitivamente maturato la decisione di separarsi per intollerabilità della convivenza e il venir meno dell'affectio coniugalis ed il sig. ha Parte_2 assecondato tale decisione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL RECIPROCO RISPETTO.
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Nella casa coniugale, sita in Viale della Repubblica n. 27, Scalea (Cs), in regime di locazione
(Dati catastali: Foglio 9 p.lla 996, Sub 7,) resterà a vivere la sig.ra con il Parte_1 figlio . Il marito porterà via quanto di sua proprietà (Effetti personali, Persona_1 computer, elettrodomestici, televisione ed altri oggetti sui quali c'è il pieno accordo).
3. AFFIDAMENTO E GENITORE COLLOCATARIO Affido condiviso del figlio , minore, che vivrà prevalentemente con la madre Persona_1 presso la propria abitazione. I coniugi sono consapevoli dell'importanza di tutelare il diritto alla bigenitorialità del figlio, cioè a coltivare un rapporto sereno e stabile con entrambi i genitori, che devono prendersi cura di lui, assicurandogli educazione ed istruzione come per legge, evitando la denigrazione dell'altro innanzi al figlio e operando scelte che mirino sempre a tutelare il rapporto del figlio sia con l'uno che con l'altro genitore. Entrambi i genitori esercitano in egual modo la piena responsabilità genitoriale sul figlio e dunque tutte le decisioni dovranno essere prese nel suo esclusivo e superiore interesse, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione. In particolare, le parti convengono che le decisioni di ordinaria amministrazione possano essere prese dai genitori anche disgiuntamente quando il figlio si trovi rispettivamente con l'uno o con l'altro. Tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, invece, devono essere prese di comune accordo tra i genitori. È opportuno sottolineare che le decisioni di straordinaria amministrazione per la prole, a differenza delle scelte ordinarie, sono rappresentate da quelle decisioni che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso della prole. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione dei figli. È questa la ragione per cui sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Si pensi, ad esempio, alla scelta tra una scuola privata ed una pubblica, alla scelta di aderire o meno ad una religione o, ancora, alla scelta di curare un figlio con la medicina tradizionale oppure con l'omeopatia. È chiaro, quindi, che tutte le scelte che abbiano la capacità e la forza di incidere su aspetti fondamentali della vita dei figli, debbono essere oggetto di previa concertazione e assunte di comune accordo tra i genitori.
4. FREQUENTAZIONE CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO Nella piena consapevolezza che la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio sia per lui fondamentale per un sano sviluppo psico-fisico, impone ai genitori di prevedere visite libere e frequenti da parte del genitore non collocatario, pertanto seppur il figlio risiederà con la madre in Scalea (CS) Viale Della Repubblica n. 27, il Parte_2 potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà e previo accordo con la madre collocataria in via principale e, comunque, almeno 2 (due) pomeriggi a settimana dalle 19:00 alle 22:00 compatibilmente con gli impegni di entrambi.
- VACANZE
Durante le (Vacanze estive), il figlio rimarrà con il padre per sette giorni consecutivi, coincidenti con il periodo di ferie del padre. (Festività natalizie e pasquali), per metà del periodo in questione, invertendo ogni anno i periodi (Natale-Capodanno) e ad anni alterni per le festività scolastiche di (Pasqua e pasquetta) ed anche per l'occasione del compleanno, i genitori avranno rispettivamente diritto di trascorrere tali periodi con il figlio, il quale li trascorrerà con i rispettivi genitori, sia in occasione della Vigilia di Natale che il giorno di Natale, sia il giorno di San Silvestro che il giorno di Capodanno, nonché il periodo di Pasqua ed il proprio compleanno.
- VISITE MEDICHE
Si conviene che alle visite mediche sia la madre ad accompagnare il figlio, senza esclusione a priori del padre.
- ALTRE OCCASIONI
Nel caso di compleanni o altri eventi importanti per il figlio i genitori, se vige la massima serenità fra loro, convengono sull'opportunità di festeggiare insieme tali ricorrenze, sempre previa approfondita valutazione in ordine all'esclusivo superiore interesse e serenità del minore e salvo impossibilità oggettiva.
5) MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio, i genitori sono pienamente consapevoli che ciascuno contribuisce al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di . Persona_1
- MANTENIMENTO ORDINARIO
corrisponderà alla coniuge un assegno mensile di Parte_2
€ 600,00 per il mantenimento del figlio a Persona_2 decorrere dal mese di agosto 2024, al domicilio bancario Posta pay della madre: IBAN
[...], entro la fine di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'assegno di mantenimento rappresenta, infatti, il contributo forfettario corrisposto dal genitore non collocatario per le spese ordinarie affrontate dal genitore collocatario per il figlio. - SPESE STRAORDINARIE
In ordine alle spese straordinarie, i genitori, nell'aderire alle Linee Guida prot. 2130/2017 approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola, sono d'accordo nel suddividerle tra di loro al 50%. Al fine di rendere più agevole il riconoscimento delle singole voci di spesa che negli anni i genitori si troveranno ad affrontare, si ritiene utile riportare la suddivisione delle spese straordinarie così come prevista dalle Linee Guida prot. 2130/2017. Le spese straordinarie, si suddividono in spese che non necessitano del preventivo consenso dei genitori prima di essere sostenute e spese che invece necessitano di preventivo accordo per dare diritto al rimborso al genitore che abbia eventualmente anticipato la spesa. Stando a quanto stabilito dalle Linee
Guida approvate dal Tribunale di Paola, prot. n. 2130/2017, le spese che NON
RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori e che sono suscettibili di rimborsabilità in base alla loro obiettiva necessità, cosiddette “Spese Extra” sono (a titolo esemplificativo) le seguenti: a) Spese sanitarie: di norma sono tutte quelle spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: impianti di ausilio sanitario, spese oculistiche compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, spese ortopediche e acustiche). Tutte le altre spese mediche in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) Spese scolastiche: Tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia). c) Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 979/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio civile in regime di separazione dei beni Parte_2 contratto tra loro in Scalea (CS) in data 18/10/2012 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2012 del Comune di Scalea (Cs) al n. 7 – Parte I, Uff. SCA Anno 2012;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11/02/2025 Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo