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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1619/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLINI MAURO del Foro Parte_1 C.F._1 di Milano, elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art.281 undecies cpc deducendo: Parte_1
- di essere usufruttuaria unitamente al marito di un immobile sito nel Comune di Travo (PC), Via Borgo
Nord n. 6,
-di aver concesso detto immobile in locazione a con contratto del 1° gennaio 2022 Controparte_2 per la durata di anni quattro + quattro e contro il versamento di un canone di € 400,00 mensili.
- che in data 20 settembre 2023 il conduttore era deceduto e la detenzione dell'immobile era rimasta in capo al di lui figlio, non convivente con il padre ed altrove residente, il quale dopo Controparte_1 aver chiesto tempo per procedere alla liberazione dell'immobile ed aver versato quale indennità di occupazione lo stesso importo mensile già pattuito come canone, non aveva più restituito l'immobile e dal febbraio 2024 non aveva più corrisposto detta indennità,
-che nessun esito aveva avuto le diffide legali al riguardo inoltrate.
La ricorrente ha chiesto la condanna del resistente alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno per l'occupazione - quantificato nella somma di €.400,00 mensili - sino all'effettivo rilascio.
Il resistente non si è costituito - e, previe le verifiche di rito, è stato dichiarato contumace - né è comparso a rendere l'interrogatorio libero disposto con ordinanza del 12.12.2024.
La causa matura per la decisione viene decisa all'esito dell'udienza del 13.02.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 cpc.
pagina 1 di 3 L a domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le motivazioni di séguito esposte.
I fatti dedotti dalla ricorrente – segnatamente in punto a detenzione dell'immobile da parte del resistente - trovano conferma nella stipula del contratto di locazione con il dante causa del medesimo convenuto, – contratto in virtù del quale questi aveva acquisito la disponibilità e Controparte_2 goduto dell'immobile -, nonché nel fatto che, successivamente al decesso del conduttore – intervenuto in data 20.09.2023 - , il resistente come documentato da parte Controparte_1 ricorrente, ha continuato, sino al mese di febbraio 2024, a corrispondere l'importo di €.400,00, pari al canone già previsto nel contratto di locazione del gennaio 2022.
Non è emersa in causa motivazione - differente dal protratto trattenimento dell'immobile – a giustificazione di tale dazione, mentre i bonifici documentati dalla ricorrente, disposti dal resistente, indicano quale causale “pagamento affitto”.
La documentazione in atti – evidenziante la residenza del convenuto in Mesero (MI) – quindi in luogo diverso dall'immobile locato al di lui padre – esclude l'applicabilità nella fattispecie dell'art.6 L.
n.392/1978 che, regolando la successione nel contratto di locazione, dispone che “ In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.
Va osservato che le allegazioni di parte ricorrente non hanno formato oggetto di alcun rilievo da parte del resistente – al quale gli atti di causa risultano notificati all'indirizzo di residenza – il quale, rimanendo contumace, e neppure comparendo per l'interrogatorio libero disposto per l'udienza del
23.01.2025, non ha contrastato la domanda della ricorrente né ha dedotto e/o provato fatti estintivi o modificativi del diritto dalla medesima azionato.
In assenza di prova del presupposto della abituale convivenza con il conduttore richiesto dal citato art.6, la fattispecie dedotta in giudizio integra una ipotesi di occupazione senza titolo dell'immobile. in conseguenza di ciò, il resistente deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile atteso il tempo già decorso dalla occupazione contestata dalla ricorrente.
In merito alla domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente, va osservato che secondo l'orientamento espresso da Cass. Civ. , in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile CodiceFiscale_3 da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, e ove detto danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro figurativo del canone locativo di mercato che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. Cass. Civ. n.14947/2023).
Su tale base il resistente deve essere condannato a risarcire il danno conseguente all'occupazione attuata secondo parametro che, nella fattispecie, va individuato nella somma di €.400,00 mensili quale importo rapportato al canone di locazione già pattuito e che la documentazione in atti attesta versato dal medesimo resistente sino al mese di febbraio 2024.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi di scaglione tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'attività difensiva richiesta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accertata e ritenuta l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile per cui è Controparte_1 causa, già concesso in locazione in data 01.01.2022 da a Parte_1 Controparte_2
CONDANNA a rilasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena Controparte_1 disponibilità della ricorrente l'immobile sito in Travo (PC), Via Borgo Nord n. 6, Parte_1
CONDANNA al pagamento a favore di a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno da occupazione, dell'importo di €.400,00 mensili, con decorrenza dal marzo 2024 e sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in €. 545,00 per anticipazioni ed €.2.356,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
Piacenza, 19 febbraio 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1619/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLINI MAURO del Foro Parte_1 C.F._1 di Milano, elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art.281 undecies cpc deducendo: Parte_1
- di essere usufruttuaria unitamente al marito di un immobile sito nel Comune di Travo (PC), Via Borgo
Nord n. 6,
-di aver concesso detto immobile in locazione a con contratto del 1° gennaio 2022 Controparte_2 per la durata di anni quattro + quattro e contro il versamento di un canone di € 400,00 mensili.
- che in data 20 settembre 2023 il conduttore era deceduto e la detenzione dell'immobile era rimasta in capo al di lui figlio, non convivente con il padre ed altrove residente, il quale dopo Controparte_1 aver chiesto tempo per procedere alla liberazione dell'immobile ed aver versato quale indennità di occupazione lo stesso importo mensile già pattuito come canone, non aveva più restituito l'immobile e dal febbraio 2024 non aveva più corrisposto detta indennità,
-che nessun esito aveva avuto le diffide legali al riguardo inoltrate.
La ricorrente ha chiesto la condanna del resistente alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno per l'occupazione - quantificato nella somma di €.400,00 mensili - sino all'effettivo rilascio.
Il resistente non si è costituito - e, previe le verifiche di rito, è stato dichiarato contumace - né è comparso a rendere l'interrogatorio libero disposto con ordinanza del 12.12.2024.
La causa matura per la decisione viene decisa all'esito dell'udienza del 13.02.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 cpc.
pagina 1 di 3 L a domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le motivazioni di séguito esposte.
I fatti dedotti dalla ricorrente – segnatamente in punto a detenzione dell'immobile da parte del resistente - trovano conferma nella stipula del contratto di locazione con il dante causa del medesimo convenuto, – contratto in virtù del quale questi aveva acquisito la disponibilità e Controparte_2 goduto dell'immobile -, nonché nel fatto che, successivamente al decesso del conduttore – intervenuto in data 20.09.2023 - , il resistente come documentato da parte Controparte_1 ricorrente, ha continuato, sino al mese di febbraio 2024, a corrispondere l'importo di €.400,00, pari al canone già previsto nel contratto di locazione del gennaio 2022.
Non è emersa in causa motivazione - differente dal protratto trattenimento dell'immobile – a giustificazione di tale dazione, mentre i bonifici documentati dalla ricorrente, disposti dal resistente, indicano quale causale “pagamento affitto”.
La documentazione in atti – evidenziante la residenza del convenuto in Mesero (MI) – quindi in luogo diverso dall'immobile locato al di lui padre – esclude l'applicabilità nella fattispecie dell'art.6 L.
n.392/1978 che, regolando la successione nel contratto di locazione, dispone che “ In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.
Va osservato che le allegazioni di parte ricorrente non hanno formato oggetto di alcun rilievo da parte del resistente – al quale gli atti di causa risultano notificati all'indirizzo di residenza – il quale, rimanendo contumace, e neppure comparendo per l'interrogatorio libero disposto per l'udienza del
23.01.2025, non ha contrastato la domanda della ricorrente né ha dedotto e/o provato fatti estintivi o modificativi del diritto dalla medesima azionato.
In assenza di prova del presupposto della abituale convivenza con il conduttore richiesto dal citato art.6, la fattispecie dedotta in giudizio integra una ipotesi di occupazione senza titolo dell'immobile. in conseguenza di ciò, il resistente deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile atteso il tempo già decorso dalla occupazione contestata dalla ricorrente.
In merito alla domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente, va osservato che secondo l'orientamento espresso da Cass. Civ. , in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile CodiceFiscale_3 da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, e ove detto danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro figurativo del canone locativo di mercato che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. Cass. Civ. n.14947/2023).
Su tale base il resistente deve essere condannato a risarcire il danno conseguente all'occupazione attuata secondo parametro che, nella fattispecie, va individuato nella somma di €.400,00 mensili quale importo rapportato al canone di locazione già pattuito e che la documentazione in atti attesta versato dal medesimo resistente sino al mese di febbraio 2024.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi di scaglione tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'attività difensiva richiesta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accertata e ritenuta l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile per cui è Controparte_1 causa, già concesso in locazione in data 01.01.2022 da a Parte_1 Controparte_2
CONDANNA a rilasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena Controparte_1 disponibilità della ricorrente l'immobile sito in Travo (PC), Via Borgo Nord n. 6, Parte_1
CONDANNA al pagamento a favore di a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno da occupazione, dell'importo di €.400,00 mensili, con decorrenza dal marzo 2024 e sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in €. 545,00 per anticipazioni ed €.2.356,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
Piacenza, 19 febbraio 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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