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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 619/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 619/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2080/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18.7.2019 nel procedimento 1378/2008 - vertente tra
Avvocato (cf. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
(01/01/1920), procuratore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Persona_1
Caserta (CE), Via Turati, n. 83 appellante/appellato incidentale
e
(cf. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria _1 C.F._2
Vittoria Gravina, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Macerata Campania (CE), Piazza De Gasperi, n. 2 appellato nonché
Avvocato RC KO ( ), procuratore di se medesimo, C.F._3
( ), CP_2 C.F._4 Controparte_3
( , ( ), C.F._5 Controparte_4 C.F._6 CP_5
( ), ( ),
[...] C.F._7 Controparte_6 C.F._8 CP_7
( ), ( ),
[...] C.F._9 Controparte_8 C.F._10
( ), ( ), Controparte_9 C.F._11 Controparte_10 C.F._12 [...]
( ), ( ), _11 C.F._13 _12 C.F._14 [...]
( ), _13 C.F._15 Controparte_14
pagina 1 di 17 ( ), rappresentati e difesi dall'Avvocato KO RC, C.F._16 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Santa Maria Capua Vetere
(CE), Via Napoli, n. 40; appellati/appellanti incidentali nonché
(cf. ) e (cf. Persona_1 C.F._17 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato , C.F._18 Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Caserta (CE), Via Turati, n.
83; interventori nonché
(cf. , domiciliata in San Prisco, Via M. Monaco;
_15 C.F._19 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante e gli interventori: come da note di trattazione scritta;
per : come da note di trattazione scritta;
_1 per gli appellati/appellanti incidentali: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 11.2.2008, e (nato a Parte_1 Persona_1
Castel di Sasso il 01/01/1920) convenivano innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere la società al fine di sentire dichiarare di loro esclusiva proprietà un _16 muro posto al confine tra la loro proprietà e quella della convenuta società e, per l'effetto, sentir condannare quest'ultima: 1) a eliminare sia l'innesto della tettoia nel muro di confine, sia la grondaia che incide nel muro stesso;
2) ad eliminare le condotte (pluviale e fecale) poste in violazione delle distanze legali dal confine;
3) al ripristino del livello del giardino.
A sostegno delle domande sostenevano: a) di essere proprietari, in forza di atto del
5.7.1947 e di atto del 4.12.2001, di unità immobiliari site in Curti, Via B. Rosato, n. 110, cui sono annesse due zone di giardino, riportate in catasto al foglio 3, particella 256 e particella 16; b) la in virtù di atto del 12.5.2005, aveva acquistato un _16 confinante fabbricato con annesso giardino, riportato in catasto al foglio 3, particelle 5616 sub 1 e sub 2; c) la società aveva provveduto all'abbattimento di fabbricato prima esistente, realizzando al confine col muro divisorio un nuovo corpo di fabbrica;
d) l'Ente, tuttavia: d1) aveva modificato il muro di proprietà degli istanti, abbattendo parte di un torrino e innestandovi una tettoia;
d2) aveva installato una grondaia che incideva sul muro per una profondità di circa 15 cm, ad un'altezza di circa 50 cm dalla sommità del muro, pagina 2 di 17 realizzando così uno sconfinamento;
d3) aveva installato tre tubazioni (due pluviali e una fecale) a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 cc;
d4) aveva sopraelevato il livello del proprio giardino, utilizzando, per il contenimento, il muro di proprietà di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2008, parte istante chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa degli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla a titolo di successori a titolo particolare nel diritto controverso. _16
Chiedeva, altresì, autorizzazione a nuova notificazione dell'atto di citazione nei confronti della citata società.
Con comparsa del 3.3.2009, si costituiva in giudizio la eccependo _16
l'infondatezza delle domande, contestando la pretesa proprietà del muro di confine avanzata dagli attori, rivendicandone, al contrario, l'esclusiva proprietà e chiedendo una pronuncia in tal senso.
Con comparsa del 10.2.2009, si costituivano i terzi chiamati in causa, e cioè RC
KO, , , CP_2 Controparte_6 CP_7 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_10 _11
, , e ,
[...] Controparte_8 _12 Controparte_17 Controparte_13 eccependo l'infondatezza delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti: a) degli attori per l'accertamento, in via principale, della loro titolarità esclusiva del muro di confine e, in via subordinata, della comproprietà del bene, chiedendo la condanna di questi ultimi alla rimozione delle condotte pluviali e fecali poste a distanza inferiore a quella legale, alla rimozione delle coperture di amianto e degli alberi posti non a norma dal confine, alla recisione dei rami sporgenti nella loro proprietà; b) della al fine di ottenere, nell'ipotesi di accertamento della proprietà esclusiva _16 del muro di confine in capo agli attori, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1484,
1489 c.c..
Con comparsa del 10.2.2009, si costituiva anche chiedendo il rigetto della _15 domanda attrice, nonché, tra l'altro, l'accertamento dell'esclusiva proprietà del muro divisorio in capo ai chiamati in causa;
spiegava domanda riconvenzionale condizionata nei confronti della per aver taciuto della controversia prima della stipula del _16 contratto di compravendita del proprio immobile, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attrice, la condanna all'eliminazione delle opere lamentate e al pagamento di un indennizzo di € 1.500,00, quale danno per la perdita di valore commerciale dell'immobile.
All'udienza del 3.3.2009 gli attori eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla domanda riconvenzionale di rimozione degli alberi posti a una distanza inferiore a tre metri dal confine, l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù
a tenere gli alberi a distanza inferiore a quella legale, nonché del diritto a tenere la pluviale pagina 3 di 17 e la fecale nello stato di fatto, immutato da oltre cinquanta anni.
Disposto approfondimento istruttorio tecnico, con ordinanza del 22.11.2012 il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuta cancellazione della _16 dal registro delle imprese.
Il giudizio veniva riassunto e si costituiva in giudizio , nella qualità di _1 socio e liquidatore della società, riportandosi alle difese già spiegate da quest'ultima.
Successivamente, rilevato il decesso del terzo gli istanti chiamavano Controparte_17
l'avente causa , il quale, costituendosi in giudizio, si riportava alle Controparte_14 eccezioni e difese già proposte.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha statuito: “
1. accerta e dichiara che la porzione del muro di confine definito tratto (A-B) è di proprietà esclusiva di _1
(ex per i primi sei metri ed in comunione tra gli attori
[...] _16 Parte_1
e e (ex il tratto di muro fino
[...] Persona_1 _1 _16 all'altezza dell'immobile lato , quindi 5,30 metri;
2. accerta e dichiara che il Per_1 muro di confine per il tratto definito (B-C + C-D) è per i primi 18,00 metri di proprietà esclusiva di ed i secondi 25,50 di proprietà di e Persona_1 Parte_1
3. ordina a la rimozione della colonna fecale e della Testimone_1 _1 pluviale posta a distanza inferiore dal confine e della pompa dell'acqua e dell'annesso tubo di alimentazione posta lungo il muro di confine;
4. condanna al _1 pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di lite che liquida in euro 78,00 per spese vive ed euro 1.215,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
5. compensa integralmente tre le altre parti del giudizio le spese di lite;
6. pone definitivamente le spese di C.T.U., nella misura del 50% a carico degli attori e del convenuto , con vincolo di solidarietà di entrambe le parti costituite nel _1 rapporto esterno con il consulente d'ufficio”.
Il Giudice di primo grado, dunque, ritenute condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha statuito in maniera non uniforme in ordine al muro di confine, e ha accolto la domanda attrice limitatamente alla rimozione delle colonne fecali e pluviali poste a distanza inferiore rispetto ai limiti ex art. 889 c.c., ordinandone la rimozione, unitamente alla pompa dell'acqua e del relativo tubo di alimentazione collocati lungo il muro di confine (cfr. punto 3 del dispositivo della sentenza).
Il Tribunale ha invece rigettato le domande relative all'eliminazione della tettoia e delle grondaie e alla sopraelevazione del terreno.
Sono state rigettate anche domande riconvenzionali proposte dai terzi chiamati in causa, sia nei confronti degli attori che del convenuto : le prime per difetto di _1 legittimazione attiva, non risultando i chiamati in causa proprietari delle porzioni immobiliari interessate dalle dedotte violazioni (il Tribunale ha anche reso, seppure pagina 4 di 17 sinteticamente, ragioni di merito); le seconde per effetto dell'accordo transattivo stipulato in data 17.6.2013 tra questi ultimi e . _1
È stata anche rigettata la domanda riconvenzionale di _15
1.3 Avverso la sentenza, , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
nelle more deceduto, con atto notificato in data 11.2.2020 ha proposto appello,
[...] deducendo: a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale statuito sulla proprietà dell'intero muro di confine piuttosto che sulla sola porzione di muro (tratto B-C nella relazione di CTU) incidente sulle particelle 256 e 16; b) in via subordinata, l'errata valutazione delle prove e la contraddittorietà della motivazione, per aver il Giudice di primo grado dichiarato, con riferimento al tratto A-B del muro divisorio, la proprietà esclusiva di per i _1 primi sei metri invece che della sola parte eccedente in sopraelevazione in ragione della maggiore altezza che aveva il fabbricato demolito dalla c) l'ingiusta _16 regolamentazione delle spese di lite e di CTU in ordine alla parziale compensazione disposta in relazione alla condanna nei confronti dei chiamati in causa;
d) l'incongrua liquidazione delle spese vive a carico di . _1
, pertanto, ha chiesto la modifica della pronuncia resa in ordine alla Parte_1 proprietà del primo tratto di muro (segmento A-B) nonché, in subordine, dichiararsi che, questo tratto, solo per la parte che eccede l'altezza del fabbricato è di “proprietà Per_1 esclusiva di e/o di tutti i convenuti, mentre per la residua parte è comune _1 ed ai proprietari confinanti” (cfr. secondo capo delle conclusioni dell'appello); ha chiesto anche compensarsi per un quarto le spese e competenze del primo grado nel rapporto tra attori e chiamati in causa e condannare in solido questi ultimi al pagamento del residuo;
ha chiesto infine riliquidare le spese vive del primo grado nel rapporto processuale tra attori e
, nonché ripartire quelle di CTU al 50% a carico dei chiamati in causa e per _1 il residuo in parti uguali tra attori e . _1
Con comparsa del 12.5.2020 si è costituito quest'ultimo, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., e sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'appello, per aver correttamente il Tribunale pronunciato sulla proprietà dell'intero muro divisorio, attenendosi alle risultanze del CTU.
A fronte della prima udienza dell'1.6.2020 fissata in citazione, con comparsa del
12.5.2020 si sono costituiti RC KO, , , CP_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 _12 _13
, e , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità
[...] Controparte_14 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità della domanda nuova nella parte cui è stato chiesto “che tale tratto di muro per la parte che pagina 5 di 17 eccede l'altezza del fabbricato è di proprietà esclusiva di _18 _1
e/o di tutti i convenuti, mentre per la residua parte è comune a questi ultimi ed ai
[...] proprietari confinanti”; la carenza di titolarità e legittimazione attiva di Parte_1 in qualità di erede di Persona_1
Nel merito, i predetti hanno dedotto l'infondatezza dell'appello e hanno proposto impugnazione incidentale articolando i seguenti motivi: a) errato rigetto delle domande riconvenzionali per carenza di legittimazione attiva, assumendo di essere pienamente legittimati in quanto proprietari anche del cortile confinante con la proprietà _19
; b) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale relativa alla rimozione, Per_1 copertura o bonifica delle coperture in amianto presenti nell'area di proprietà degli attori;
c) vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Tribunale ha accertato la proprietà, esclusiva e in comunione, su determinati segmenti del muro (tratti A-B, B-C, C-D) a favore degli attori, nonostante la domanda originaria fosse formulata in termini di riconoscimento dell'esclusiva proprietà dello stesso.
A seguito di rilievo della Corte inerente alla circostanza che una parte del giardino appariva di pertinenza non solo di , ma anche di Parte_1 Testimone_1 con atto di intervento del 16.1.2025 si sono costituiti e Persona_1 [...]
– unitamente a (già presente in giudizio) – deducendo che con Parte_2 Parte_1 atto per notar del 31/10/2024 hanno acquistato da erede di Per_2 Controparte_20
tra l'altro, rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà della metà Persona_3 del giardino distinto al foglio 3 p.lla 16, già in comproprietà con e di Parte_1 tutte le altre unità nel compendio immobiliare interessate dalla domanda riconvenzionale, dichiarando di accettare il giudizio nello stato in cui si trova.
La Corte, acquisiti chiarimenti in ordine all'affermazione del CTU nominato in primo grado circa l'inversione, da parte del catasto, dell'intestazione dei proprietari a fronte della previsione, nell'atto del 31.10.2024, del trasferimento del bene distinto con particella 16, evidenziata la non leggibilità degli allegati all'atto del 4.6.2020 (ID 4, ID5, ID6, ID7 e
ID8 del 4.6.2020), acquisita documentazione e il fascicolo di primo grado, ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Questioni preliminari
Le questioni preliminari sono molteplici.
2.1 In primo luogo, si ritiene integro contraddittorio, innanzitutto a seguito di intervento di
(già appellante), ( ) e Parte_1 Persona_1 C.F._17 [...]
- successori del diritto controverso in capo a attraverso Parte_2 Testimone_1 atto di acquisto del 31.10.2024 da parte dell'erede di quest'ultima – che, costituendosi, hanno dichiarato di accettare il giudizio nello stato attuale.
Non si ritiene poi necessaria ulteriore chiamata della venditrice, o comunque la pagina 6 di 17 valutazione della sua posizione, stante l'assoluta peculiarità della fattispecie in esame
(l'originaria titolare è deceduta e l'erede ha trasferito il bene in questione) ed il principio, applicabile anche nella specie, attesa l'identità di ratio, a tenore del quale il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/01/2018, n. 2048, cfr. anche Cass. civ., I, 15/12/2022, n.
36798).
Quanto poi all'affermazione del CTU in primo grado di inversione, dal punto di vista catastale, delle particelle 16 e 256 (cfr. pag. 8: “il catasto ha invertito i proprietari intestando erroneamente la part. 256 a e la part. 16 a Persona_1 Parte_1
e , la stessa sembra smentita dalla produzione del detto atto
[...] Testimone_1 del 31.10.2014, avente ad oggetto proprio (anche) la particella 16 (“porzione di terreno destinato al giardino di pertinenza delle unità immobiliari sopra descritte, della consistenza catastale di aree due …e centiare 95… foglio tre, particella 16, frutteto di classe unica…”).
In ogni caso, tenuto conto dell'accertamento non più contestabile implicitamente operato dal Tribunale, la questione, anche in ragione del citato trasferimento, non assume comunque specifica rilevanza, stante la partecipazione in giudizio di tutte le parti interessate sullo specifico punto.
Ancora, , allegato unico erede di (01/01/1920), ha Parte_1 Persona_1 prodotto lo stato di famiglia storico di quest'ultimo.
Va aggiunto che, sebbene gli atti di provenienza prodotti da parte attrice rechino indicazioni catastali non collimanti, l'accertamento eseguito dal CTU (in disparte della detta inversione), nonché, soprattutto, la pronuncia di primo grado emessa, non oggetto di specifica impugnazione, ostano alla Corte ogni valutazione ulteriore.
In ordine alla posizione di , nudo proprietario (nel corso del giudizio Controparte_14 di primo grado vi è stata donazione del bene in favore del predetto con riserva di usufrutto), stante il decesso di usufruttuaria del bene, vale richiamare Controparte_17 il principio espresso da Cass. civ., Sez. II, 23/06/2015, n. 12948, secondo cui, la sentenza d'accoglimento della domanda proposta contro il solo nudo proprietario e di condanna di quest'ultimo alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate, non è, ove resa contro il solo nudo proprietario e non anche contro l'usufruttuario, inutiliter data. Essa è pagina 7 di 17 eseguibile nei confronti del primo (o dei suoi eredi o aventi causa: art. 2909 c.c.) una volta che, estintosi l'usufrutto, la nuda proprietà si consolidi divenendo piena (cfr. anche Cass. civ., II, 13.4.1987, n. 3660, secondo cui, allorquando nel giudizio tra condomini al quale partecipano il nudo proprietario e l'usufruttuario di una unità immobiliare, si verifica la morte dell'usufruttuario, gli eredi di questi, non potendo rivestire tale qualità dopo la sua morte per essersi l'usufrutto consolidato con la nuda proprietà appartenente a terzi, non sono legittimati a partecipare al giudizio in luogo del "de cuius" né tanto meno possono considerarsene litisconsorti necessari).
2.2 Ancora, va rilevato che l'appello appare rispondente ai requisiti di cui all'art. 342
c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis, secondo i principi espressi dalla
Suprema Corte (Cass. civ. Ord. n. 36481/2022 e Sent. n. 27199/2017; cfr. anche Cass. civile, 03/11/2020, n. 24262), mentre l'esito del giudizio rende avvertiti che alcuna ordinanza definitoria avrebbe potuto essere emessa.
2.3 Come accennato, l'oggetto del presente grado di giudizio risulta inevitabilmente condizionato dai motivi di impugnazione, sia principale sia incidentale, in forza dei quali la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Nella sentenza impugnata, ad esempio, non vi è menzione dei condomini quali titolari del muro di confine, anche se su questo specifico punto non occorre approfondimento tematico (così come non occorre per ciò che riguarda la verifica della presenza di tutti i condomini o dell'amministratore), stante la loro posizione di acquirenti a titolo particolare di (parte) del diritto controverso, nonché – ex art. 111, terzo comma, cpc - la circostanza che “la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
2.4 Infine, sin da ora va ritenuto tempestivo l'appello incidentale, essendo stato proposto con comparsa di costituzione del 12.5.2020, a fronte della prima udienza dell'1.6.2020 fissata in citazione, e dunque nel rispetto dei venti giorni previsti a ritroso per la sua proposizione.
3. L'appello principale
3.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c., avendo accertato la proprietà del muro divisorio nella sua interezza, articolandola in segmenti distinti (tratti A-B, B-C e C-D).
Secondo l'appellante, invece, l'originaria domanda attrice era limitata all'accertamento della proprietà esclusiva del solo tratto di muro insistente sulle particelle catastali 16 e
256.
La censura non può essere condivisa. pagina 8 di 17 Gli originari istanti, con la citazione, hanno affermato di essere “proprietari… di alcune unità immobiliari, facenti parte del fabbricato di Curti, Via B. Rosato n. 110, cui sono annesse due zone di giardino sulle quali esiste da sempre un muro di confine, pure di loro esclusiva proprietà, riportate in catasto al fol. 3 p.lla 256 …e p.lla 16…” e hanno chiesto, in via principale, di “accertare e dichiarare che il muro a confine è di esclusiva proprietà degli attori”.
Sebbene nella parte espositiva si faccia riferimento alle particelle 256 e 16, come appena visto vi è stato comunque richiamo anche ad “alcune unità immobiliari”, e la domanda attrice, ad avviso del Collegio, è stata genericamente articolata in un'istanza di accertamento della proprietà del muro a confine, per cui la frase “cui sono annesse due zone di giardino sulle quali esiste da sempre un muro di confine”, in ragione del contenuto complessivo dell'atto, non imponeva al Tribunale un accertamento che, peraltro, sarebbe stato limitato ad una sola parte del muro esistente.
Inoltre, parte attrice, con la citazione, ha comunque fatto riferimento ad abbattimento del fabbricato operato dalla società, e parte del fabbricato poi demolito, nel grafico redatto dal
CTU, appare raffigurato come posto anche nella parte di confine per la quale è stata promossa impugnazione.
Infine, va aggiunto che la società convenuta e anche i chiamati in causa ex art. 111 cpc, hanno proposto domanda di accertamento della proprietà esclusiva del muro, anch'essa genericamente articolata, anche se questo punto verrà affrontato in seguito (subito infra).
Nel caso in esame, il Tribunale, recependo le risultanze peritali, ha accertato che il muro oggetto di controversia non era integralmente di proprietà esclusiva di parte attrice e tale accertamento, lungi dal costituire un indebito ampliamento della domanda, ha rappresentato un rigetto parziale della richiesta attrice, fondato su una ricostruzione tecnica della realtà dominicale.
Il motivo primo motivo va quindi rigettato.
3.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui si è attribuito al convenuto la proprietà esclusiva del tratto iniziale A-B del _1 muro divisorio, nella misura di 6 metri in lunghezza, sostenendo l'erroneità di tale accertamento, proprio rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Si è infatti dedotto che il Giudice ha omesso di considerare quanto accertato dal
Consulente circa la natura mista di quel tratto di muro, comune nella parte iniziale e di proprietà esclusiva solo nella parte in sopraelevazione.
Il motivo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, non contiene domanda nuova, trattandosi di accertamento, quello richiesto, che è naturale conseguenza della domanda originaria attrice (“accertare e dichiarare che il muro a confine è di esclusiva proprietà degli attori”), e merita accoglimento nei limiti che seguono. pagina 9 di 17 Nella sentenza impugnata, alle pagine 8 e ss., in cui si richiama la consulenza tecnica d'ufficio (quest'ultima alle pagine 17 e ss.), si legge: ““il C.T.U. ha concluso ritenendo che “il tratto di muro (A-B) di lunghezza pari a 11,30 metri è da considerarsi comune alla proprietà dei due confinanti fino all'altezza dell'immobile lato mentre la parte di Per_1 muro eccedente in altezza resta di esclusiva proprietà della La comunione va _16 intesa come comproprietà pro quota al 50% e, pertanto, la linea di confine si identifica con la striscia sulla quale si estende il muro alla base e non con la linea mediana del muro”. “il secondo tratto (B-C) di lunghezza pari a 36,60 metri, di altezza leggermente inferiore a tre metri era di proprietà dei dante causa degli attori nonché di
[...]
comproprietaria con quest'ultimi al 50%. La costruzione del fabbricato della Tes_1
è avvenuto (avvenuta) in aderenza e non in appoggio al muro di confine”. “Il terzo _16 tratto (C-D) alto più di tre metri è muro di fabbrica e quindi non sono applicabili gli elementi presuntivi della comunione previsti dall'art. 880 c.c.” (vi sono alcune discrasie in ordine all'esatta metratura, come si arguisce dalla legenda del grafico n. 1 allegato alla relazione di consulenza, ma su questo punto non vi è stata analitica impugnazione).
E tuttavia, il Tribunale, da quanto premesso ha tratto la non ben compresa conseguenza che “… il muro oggetto del giudizio è solo per il tratto (A-B-) di proprietà esclusiva di
(ex per i primi sei metri ed in comunione tra gli attori _1 _16
e e (ex il tratto di muro Parte_1 Persona_1 _1 _16 fino all'altezza dell'immobile lato , quindi 5,30 metri”. Per_1
Il Tecnico ha accertato che tale tratto, pur non essendo oggi fiancheggiato da due edifici su entrambi i lati (perché il fabbricato è stato demolito), un tempo divideva due _16 costruzioni contigue - per cui è da considerarsi muro divisorio di fabbrica - e ha ritenuto applicabile l'art. 880, comma 1, c.c., secondo cui “il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”.
Nel caso in esame, il Consulente ha richiamato quest'ultima norma, rilevando che – nonostante la demolizione – la presunzione di comunione parziale si conserva in capo ai danti causa degli attori e della loro controparte per la parte inferiore del muro (fino all'altezza dell'edificio più basso, cioè quello lato CI), mentre la parte eccedente in altezza è da considerarsi di proprietà esclusiva della (oggi ), _16 _1 quale soggetto che traeva beneficio dal maggior dislivello strutturale: “in conclusione, questo tratto di muro (A-B) è da considerarsi comune alle proprietà dei due confinanti fino all'altezza dell'immobile lato CI (più basso di quello demolito) mentre la parte di muro eccedente in altezza resta di esclusiva proprietà della (cfr. pag. 18 _16 della consulenza tecnica d'ufficio).
Si è ad esempio sostenuto che la presunzione di comunione del muro divisorio fra due pagina 10 di 17 edifici stabilita dall'art. 880 c.c. non viene meno per la demolizione di uno di essi, restando a carico di chi invoca la proprietà esclusiva del muro l'onere di dimostrare che in realtà la comunione non sussisteva al tempo della contemporanea esistenza dei due edifici o era venuta a cessare per un fatto posteriore idoneo a trasferire il dominio (Cass. civ.,
Sez. II, 03/08/1995, n. 8497).
Stante il principio di carattere generale appena espresso, nonché l'accertamento in fatto non più contestabile, la valutazione si reputa condivisibile.
Pertanto – tenuto conto dei motivi di impugnazione e fermo, dunque, l'oggetto di valutazione sottoposto al Collegio ex art. 342 cpc – si ritiene che il Giudice di prime cure, nel dichiarare la proprietà esclusiva del tratto A-B, in lunghezza, per i primi 6 metri, in favore del convenuto, abbia travisato l'accertamento operato del CTU, che ha invece distinto tra la parte del muro fino all'altezza dell'immobile lato CI, indicata come comune, e quella eccedente, sempre in altezza, considerata di proprietà esclusiva della società.
Il secondo motivo di appello va quindi accolto in ordine alla porzione tratto A-B del muro raffigurato nel grafico 1) della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che va riqualificata come comune tra parte appellante principale (e i successori ex art. 111 cpc) e
(nonché i successori ex art. ex art.111 cpc) fino all'altezza dell'edificio _1 dell'originaria parte attrice, e di proprietà esclusiva del predetto (e dei successori) _1 solo per la parte eccedente in altezza, secondo quanto accertato nella relazione tecnica d'ufficio.
Si è già detto, infatti, della previsione dell'automatismo contenuta nell'art.111, terzo comma, cpc, per ciò che concerne gli eventuali diritti controversi trasferiti.
3.3 Quanto al terzo e al quarto motivo d'appello principale, relativi rispettivamente alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU e all'incongrua liquidazione delle spese vive, si dirà in seguito.
4. L'appello incidentale
4.1 Con il primo motivo, gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte per carenza di legittimazione attiva.
Gli istanti hanno dedotto invece di essere legittimati in quanto proprietari non solo delle unità immobiliari site ai piani superiori, ma anche di cortile condominiale, acquistato con atti di compravendita dalla _16
Nella sentenza si legge: “passando ad esaminare le domande riconvenzionali spiegate dai chiamati in causa negli confronti degli attori, si rileva che gli stessi sono proprietari degli immobili situati al piano superiore del fabbricato e non del piano terra ove è situato il giardino e, pertanto, non hanno legittimazione attiva, essendo l'immobile a piano terra pagina 11 di 17 con annesso giardino di proprietà esclusiva del Sig. (ex ”. _1 _16
Si legge ancora: “inoltre, le condotte pluviali e fecali poste nell'immobile di proprietà
e a confine con il muro divisorio tratto (A-B) non Parte_3 Testimone_1 violano le distanze legali”.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Occorrono tuttavia, anche in questo caso, alcune precisazioni preliminari, atteso che, sebbene i condomini, in primo grado, abbiano chiesto, tra l'altro, l'eliminazione delle condotte pluviali a distanza inferiore a quella legale, nonché degli alberi e dei rami, oltre alla rimozione dell'amianto, con l'atto di appello, nel contestare la decisione inerente alla legittimazione, non hanno poi articolato specifica domanda inerente alle condotte, ma solo agli alberi (e quindi ai rami) e all'amianto.
Come accennato, la presenza in giudizio degli odierni appellanti incidentali è conseguenza della loro posizione di successori a titolo particolare della convenuta _16 originaria in primo grado, in quanto acquirenti delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato edificato dall'Ente.
Tanto si desume dall'esame dei titoli di proprietà oltre che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
Nelle scritture di compravendita dalla (ad eccezione di quella riferita a _16
, ma si tratta di atto successivo a quello di acquisto dalla società), si Controparte_14 legge che la società venditrice era proprietaria di fabbricato di vecchia costruzione e che a seguito di demolizione vi era stata costruzione di un nuovo fabbricato per civili abitazioni,
“il tutto con adiacenti aree scoperte al detto fabbricato confinante nel suo insieme con Via
B. Rosato, con beni e proprietà aliena”. Per_1
Nell'atto si legge poi di acquisto delle unità immobiliari e che era compreso nella vendita
“il diritto di comproprietà su tutte le quote, parti e manufatti dell'intero fabbricato, comuni ai sensi dell'articolo 1117 del C.C. con le eccezioni, gli obblighi, oneri, servitù, destinazioni e le regole meglio specificate nel regolamento di condominio e relative tabelle millesimali a redigersi, per la cui redazione deposito agli atti di un notaio”.
In mancanza di specifica e ulteriore documentazione tempestivamente fornita, si ritiene utile richiamare l'art. 1117 c.c., ratione temporis applicabile, che individua come “parti comuni dell'edificio” tutte le strutture portanti e di contenimento, nonché i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.
L'alienazione di ciascuna porzione di proprietà condominiale ha comportato il subentro automatico dei nuovi proprietari non solo nella proprietà esclusiva dell'appartamento, ma anche nella comproprietà delle parti comuni, comprese le mura perimetrali del fabbricato, rispetto alle quali, ad esempio, si eccepisce la violazione della distanza dal confine di due alberi (quelli ubicati nella zona centrale del tratto B-C del muro divisorio - grafico 1 della pagina 12 di 17 relazione - nonché l'area cortilizia.
Il CTU, alle pagine 24 e ss., ha poi individuato il piano terra come di pertinenza della società _16
Sebbene le risultanze peritali non siano proprio chiarissime, dal grafico redatto dal
Consulente si desume la presenza di quattro alberi, due in corrispondenza del fabbricato e due in corrispondenza di quello che è definito “giardino”, di pertinenza di unità immobiliare.
Va detto che dell'accertamento specifico del Tribunale non vi è stata univoca impugnazione […essendo l'immobile a piano terra con annesso giardino di proprietà esclusiva del Sig. (ex …”], ma in ogni caso non occorre _1 _16 approfondimento sul punto, posto che il fabbricato condominiale va comunque considerato nella sua interezza, seppure comprensivo delle singole unità.
Sussiste dunque la legittimazione attiva dei condomini e va chiarito che, gli stessi, sebbene subiscano la limitazione prevista dall'art. 111, terzo comma, cpc, si sono costituiti addirittura prima della società cedente e nel rispetto dei venti giorni fissati dal Tribunale per la nuova udienza;
fissazione resa necessaria per la chiamata in causa (vi è stata anche nuova notificazione alla società, all'udienza del 21.10.2008 in cui si è fissata la successiva per il giorno 3.3.2009, anche se la prima notifica sembra tuttavia eseguita correttamente;
i condomini si sono costituiti in data 10.2.2009, mentre la in data 3.3.2009). _16
Ciò posto, occorre esaminare le domande riconvenzionali, seppure – si è già detto – nei limiti della dedotta violazione delle distanze legali delle piante (e dei rami) rispetto alla linea di confine, nonché della chiesta rimozione dell'amianto.
Quella diretta ad ottenere la rimozione degli alberi posti al di sotto della distanza legale dal confine deve essere accolta.
Come accennato, il CTU ha individuato quattro alberi di arancio che “eccedono la sommità del muro ed il cui fusto, di altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami”
(pagina 22) ed ha accertato (pag. 23) che gli alberi si trovano ad una distanza inferiore a metri 1,5 dal confine (rispettivamente a 1,40 m, 1,30 m, 88 e 80 cm).
L'art. 892 c.c. stabilisce che “chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto [...]; un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono Reputati tali quelli il cui fusto sorto ad altezza non superiore a 3 m, si diffonde in rami...”.
La domanda riconvenzionale va quindi accolta, con conseguente condanna di Parte_1
(in ogni caso, sia come proprietario che come usufruttuario, qualora sia corretta
[...]
l'affermazione del CTU in ordine alla dedotta inversione) all'arretramento alla distanza di un metro e mezzo dal confine, degli alberi individuati nella consulenza tecnica d'ufficio pagina 13 di 17 espletata in primo grado (cfr. allegato 1).
Si è già detto della necessità che il fabbricato condominiale vada comunque considerato nella sua interezza, seppure comprensivo delle singole unità.
4.2 Gli appellanti incidentali hanno censurato l'omessa statuizione, da parte del Tribunale, sulla loro domanda riconvenzionale, relativa alla rimozione o incapsulamento delle lastre in amianto presenti su alcuni fabbricati di pertinenza di parte appellante;
hanno osservato che, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio avesse accertato la presenza del detto materiale, il Tribunale non ha considerato che l'amianto è comunque presente negli immobili non confinanti con la loro proprietà mentre la sua pericolosità ne imponeva comunque un ordine di bonifica.
Il motivo non può essere accolto per varie ragioni.
In via preliminare, va comunque limitato l'oggetto del contendere, atteso che, gli istanti, con la citazione in primo grado, hanno fatto riferimento alla chiesetta nonché, in maniera eccessivamente generica, ad altre due strutture di proprietà dei sig.ri posta a Per_1 confine con la proprietà dei chiamati in causa (cfr. pagine 6 e 7), per cui, stante la generica affermazione, l'accertamento potrebbe limitarsi, al più, ai due vani soprastanti la chiesa ed a quest'ultima (cfr. pag. 29 della relazione di CTU, che ha fatto riferimento anche a cantina), stante altresì la mancanza di specifico e iniziale richiamo agli immobili di Via Terragrande.
Inoltre, hanno chiesto, ma sempre in maniera assolutamente maniera generica, condannare gli attori alla rimozione o bonifica delle coperture in amianto delle strutture di proprietà della loro controparte, senza specifica precisazione sullo stato di pericolosità del materiale in questione.
In primo luogo, vale richiamare passo motivazionale del Consiglio di Stato, seppure reso per regolare aspetti pubblicistici: “..l'allegato al D.M. 6 settembre 1994 (contenente normative e metodologie tecniche riguardanti, tra l'altro, "il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;
le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica"), al punto 2 ("Valutazione del rischio") dispone "La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. …"; al punto 2c ("Materiali danneggiati")”. pagina 14 di 17 "Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:
- materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:
- danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
- deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;
- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.
Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente…” (Cons.
Stato, Sez. IV, 03/02/2022, n. 767).
Va aggiunto che lo stato conservativo delle coperture si reputa non sia stato oggetto di precipuo e univoco accertamento da parte dell'ausiliario e non avrebbe potuto esserlo, stante la valenza esplorativa dello stesso e tenuto conto del deficit assertivo e probatorio.
Il Consulente ha individuato coperture in amianto presso la copertura del vano di accesso alla cantina, gli immobili di via Terragrande e presso i due vani soprastanti la chiesa
(come detto, gli unici per i quali sarebbe possibile una valutazione).
Né i chiamati in causa in riconvenzionale (a parte riferimento generico al termine rovinate: cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
cfr. anche memoria ex art. 183, comma, primo termine, cpc e richiamo a pag. 29 della CTU, circa il quesito contenuto nella memoria dei chiamati in causa del
30.4.2009), hanno specificamente e univocamente allegato e provato l'effettiva pericolosità delle coperture in amianto di questi ultimi vani.
Peraltro, quale autonomo motivo, va detto che, proprio in ragione della dedotta genericità, neppure sono stati allegati e dimostrati i presupposti richiesti da norma solo astrattamente riconducibili alla fattispecie civilistica (ad es. artt. 844 cc, mentre inapplicabile, pure in astratto, appare l'art. 890 cc).
Pertanto, per i riferiti motivi, ognuno autonomamente dirimente, la domanda va rigettata.
Altra questione, naturalmente, attiene alla possibilità di ogni cittadino di richiedere specifico accertamento alle strutture pubbliche a ciò deputate.
4.3 Infine, gli appellanti incidentali hanno censurato la pronuncia del Tribunale per vizio di ultra petitum: “il Giudice di prime cure, inoltre è andato ultra petitum in quanto gli attori nel giudizio di primo grado chiedevano, anche nelle conclusioni, di essere dichiarati gli unici ed esclusivi proprietari del muro di confine.
Atteso che nel corso del giudizio è emerso che gli attori non rivestono, in nessuna delle sue parti, la qualità di esclusivi proprietari del muro, il giudice di primo grado avrebbe pagina 15 di 17 dovuto rigettare la domanda”.
La censura non può essere accolta.
Vale richiamare il principio a tenore del quale “in tema di rivendicazione, il giudice può riconoscere l'esistenza di una proprietà "pro quota" pure laddove si assuma esistere una proprietà esclusiva, senza con ciò trasmodare dai limiti della domanda, ricorrendo il vizio di ultrapetizione soltanto allorché dalla pronunzia derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dall'attore” (Cass. civ., II, 23/06/2015, n. 12953).
Come detto, il Tribunale, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che aveva proceduto alla ricostruzione dominicale del muro, ha accertato che il manufatto oggetto di controversia non era integralmente di proprietà esclusiva di alcuna delle parti, ma risultava articolato in segmenti distinti con regimi proprietari differenziati.
Tale accertamento rappresenta il naturale esito dell'istruttoria disposta dal giudice per risolvere la controversia e non costituisce in un indebito ampliamento della domanda.
5. Considerazioni conclusive e spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Come accennato, parte appellante principale ha anche articolato motivo di impugnazione.
L'istante, seppure abbia condiviso la decisione del Tribunale di compensare per metà le spese nei riguardi della parte convenuta principale, in ordine alla posizione dei chiamati in causa ha però sostenuto che il “il corretto bilanciamento sarebbe stato quello di compensare per un quarto le spese e competenze tra attori e chiamato in causa, condannando questi per il residuo è di porre a loro carico la metà delle spese di, distribuendo i residui in parti uguali tra attori e ”, e ha poi censurato la non corretta _1 liquidazione delle spese vive.
E tuttavia, non può essere sottaciuto che, nella specie, vi è stata sostanziale soccombenza reciproca, stante il rigetto sia di alcune domande attrici che di parte delle riconvenzionali.
Ebbene, nei rapporti tra parte appellante e , tenuto conto delle censure _1 mosse, vanno solo rimodulati gli importi inerenti alle spese vive, lasciando inalterata, per il resto, nel quantum, quella resa in primo grado.
La minima rilevanza dell'appello, sempre per ciò che concerne il convenuto , induce _1 la Corte a compensare le spese del presente grado di giudizio.
Negli altri rapporti, l'assoluta gravità e complessità dell'accertamento eseguito, oltre che la reciproca soccombenza, inducono la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiararle integralmente compensate per entrambi i gradi. pagina 16 di 17 Si reputa infine in parte corretta la richiesta di porre le spese di CTU anche a carico dei condomini. Nella specie si ritiene equo porle in solido tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sugli appelli principale e incidentale promossi avverso la sentenza n. 2080/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 18.7.2019 nel procedimento 1374/2008 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello principale per quanto di ragione e - per l'effetto - in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che la porzione raffigurata nel tratto “A-
B” nel grafico 1) allegato alla relazione di CTU del 30.11.2010 a firma dell'Ing.
, è in comunione tra e i successori ex art. 111 cpc - Persona_4 Parte_1 da un parte - e e i successori ex art. 111 cpc - dall'altra - fino _1 all'altezza dell'edificio posto nel c.d. “lato ”, come definito a pag. 18 della Per_1 relazione di CTU, nonché di proprietà esclusiva di e dei successori ex _1 art. 111 cpc, per la parte eccedente in altezza;
• rigetta, per il resto, l'appello principale;
• accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e - per l'effetto - in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna all'arretramento alla Parte_1 distanza di un metro e mezzo dal confine, degli alberi individuati nella relazione di
CTU in allegato 1) alla relazione;
• rigetta, per il resto, l'appello incidentale;
• sempre in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al _1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio sostenute dall'appellante principale, che liquida in euro 244,00 per spese ed euro 1.215,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra parte appellante e;
_1
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra parte appellante principale e gli appellanti incidentali;
• pone le spese di CTU espletata in primo grado, in solido, a carico delle parti in causa. Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 619/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2080/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18.7.2019 nel procedimento 1378/2008 - vertente tra
Avvocato (cf. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
(01/01/1920), procuratore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Persona_1
Caserta (CE), Via Turati, n. 83 appellante/appellato incidentale
e
(cf. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria _1 C.F._2
Vittoria Gravina, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Macerata Campania (CE), Piazza De Gasperi, n. 2 appellato nonché
Avvocato RC KO ( ), procuratore di se medesimo, C.F._3
( ), CP_2 C.F._4 Controparte_3
( , ( ), C.F._5 Controparte_4 C.F._6 CP_5
( ), ( ),
[...] C.F._7 Controparte_6 C.F._8 CP_7
( ), ( ),
[...] C.F._9 Controparte_8 C.F._10
( ), ( ), Controparte_9 C.F._11 Controparte_10 C.F._12 [...]
( ), ( ), _11 C.F._13 _12 C.F._14 [...]
( ), _13 C.F._15 Controparte_14
pagina 1 di 17 ( ), rappresentati e difesi dall'Avvocato KO RC, C.F._16 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Santa Maria Capua Vetere
(CE), Via Napoli, n. 40; appellati/appellanti incidentali nonché
(cf. ) e (cf. Persona_1 C.F._17 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato , C.F._18 Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Caserta (CE), Via Turati, n.
83; interventori nonché
(cf. , domiciliata in San Prisco, Via M. Monaco;
_15 C.F._19 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante e gli interventori: come da note di trattazione scritta;
per : come da note di trattazione scritta;
_1 per gli appellati/appellanti incidentali: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 11.2.2008, e (nato a Parte_1 Persona_1
Castel di Sasso il 01/01/1920) convenivano innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere la società al fine di sentire dichiarare di loro esclusiva proprietà un _16 muro posto al confine tra la loro proprietà e quella della convenuta società e, per l'effetto, sentir condannare quest'ultima: 1) a eliminare sia l'innesto della tettoia nel muro di confine, sia la grondaia che incide nel muro stesso;
2) ad eliminare le condotte (pluviale e fecale) poste in violazione delle distanze legali dal confine;
3) al ripristino del livello del giardino.
A sostegno delle domande sostenevano: a) di essere proprietari, in forza di atto del
5.7.1947 e di atto del 4.12.2001, di unità immobiliari site in Curti, Via B. Rosato, n. 110, cui sono annesse due zone di giardino, riportate in catasto al foglio 3, particella 256 e particella 16; b) la in virtù di atto del 12.5.2005, aveva acquistato un _16 confinante fabbricato con annesso giardino, riportato in catasto al foglio 3, particelle 5616 sub 1 e sub 2; c) la società aveva provveduto all'abbattimento di fabbricato prima esistente, realizzando al confine col muro divisorio un nuovo corpo di fabbrica;
d) l'Ente, tuttavia: d1) aveva modificato il muro di proprietà degli istanti, abbattendo parte di un torrino e innestandovi una tettoia;
d2) aveva installato una grondaia che incideva sul muro per una profondità di circa 15 cm, ad un'altezza di circa 50 cm dalla sommità del muro, pagina 2 di 17 realizzando così uno sconfinamento;
d3) aveva installato tre tubazioni (due pluviali e una fecale) a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 cc;
d4) aveva sopraelevato il livello del proprio giardino, utilizzando, per il contenimento, il muro di proprietà di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2008, parte istante chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa degli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla a titolo di successori a titolo particolare nel diritto controverso. _16
Chiedeva, altresì, autorizzazione a nuova notificazione dell'atto di citazione nei confronti della citata società.
Con comparsa del 3.3.2009, si costituiva in giudizio la eccependo _16
l'infondatezza delle domande, contestando la pretesa proprietà del muro di confine avanzata dagli attori, rivendicandone, al contrario, l'esclusiva proprietà e chiedendo una pronuncia in tal senso.
Con comparsa del 10.2.2009, si costituivano i terzi chiamati in causa, e cioè RC
KO, , , CP_2 Controparte_6 CP_7 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_10 _11
, , e ,
[...] Controparte_8 _12 Controparte_17 Controparte_13 eccependo l'infondatezza delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti: a) degli attori per l'accertamento, in via principale, della loro titolarità esclusiva del muro di confine e, in via subordinata, della comproprietà del bene, chiedendo la condanna di questi ultimi alla rimozione delle condotte pluviali e fecali poste a distanza inferiore a quella legale, alla rimozione delle coperture di amianto e degli alberi posti non a norma dal confine, alla recisione dei rami sporgenti nella loro proprietà; b) della al fine di ottenere, nell'ipotesi di accertamento della proprietà esclusiva _16 del muro di confine in capo agli attori, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1484,
1489 c.c..
Con comparsa del 10.2.2009, si costituiva anche chiedendo il rigetto della _15 domanda attrice, nonché, tra l'altro, l'accertamento dell'esclusiva proprietà del muro divisorio in capo ai chiamati in causa;
spiegava domanda riconvenzionale condizionata nei confronti della per aver taciuto della controversia prima della stipula del _16 contratto di compravendita del proprio immobile, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attrice, la condanna all'eliminazione delle opere lamentate e al pagamento di un indennizzo di € 1.500,00, quale danno per la perdita di valore commerciale dell'immobile.
All'udienza del 3.3.2009 gli attori eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla domanda riconvenzionale di rimozione degli alberi posti a una distanza inferiore a tre metri dal confine, l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù
a tenere gli alberi a distanza inferiore a quella legale, nonché del diritto a tenere la pluviale pagina 3 di 17 e la fecale nello stato di fatto, immutato da oltre cinquanta anni.
Disposto approfondimento istruttorio tecnico, con ordinanza del 22.11.2012 il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuta cancellazione della _16 dal registro delle imprese.
Il giudizio veniva riassunto e si costituiva in giudizio , nella qualità di _1 socio e liquidatore della società, riportandosi alle difese già spiegate da quest'ultima.
Successivamente, rilevato il decesso del terzo gli istanti chiamavano Controparte_17
l'avente causa , il quale, costituendosi in giudizio, si riportava alle Controparte_14 eccezioni e difese già proposte.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha statuito: “
1. accerta e dichiara che la porzione del muro di confine definito tratto (A-B) è di proprietà esclusiva di _1
(ex per i primi sei metri ed in comunione tra gli attori
[...] _16 Parte_1
e e (ex il tratto di muro fino
[...] Persona_1 _1 _16 all'altezza dell'immobile lato , quindi 5,30 metri;
2. accerta e dichiara che il Per_1 muro di confine per il tratto definito (B-C + C-D) è per i primi 18,00 metri di proprietà esclusiva di ed i secondi 25,50 di proprietà di e Persona_1 Parte_1
3. ordina a la rimozione della colonna fecale e della Testimone_1 _1 pluviale posta a distanza inferiore dal confine e della pompa dell'acqua e dell'annesso tubo di alimentazione posta lungo il muro di confine;
4. condanna al _1 pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di lite che liquida in euro 78,00 per spese vive ed euro 1.215,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
5. compensa integralmente tre le altre parti del giudizio le spese di lite;
6. pone definitivamente le spese di C.T.U., nella misura del 50% a carico degli attori e del convenuto , con vincolo di solidarietà di entrambe le parti costituite nel _1 rapporto esterno con il consulente d'ufficio”.
Il Giudice di primo grado, dunque, ritenute condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha statuito in maniera non uniforme in ordine al muro di confine, e ha accolto la domanda attrice limitatamente alla rimozione delle colonne fecali e pluviali poste a distanza inferiore rispetto ai limiti ex art. 889 c.c., ordinandone la rimozione, unitamente alla pompa dell'acqua e del relativo tubo di alimentazione collocati lungo il muro di confine (cfr. punto 3 del dispositivo della sentenza).
Il Tribunale ha invece rigettato le domande relative all'eliminazione della tettoia e delle grondaie e alla sopraelevazione del terreno.
Sono state rigettate anche domande riconvenzionali proposte dai terzi chiamati in causa, sia nei confronti degli attori che del convenuto : le prime per difetto di _1 legittimazione attiva, non risultando i chiamati in causa proprietari delle porzioni immobiliari interessate dalle dedotte violazioni (il Tribunale ha anche reso, seppure pagina 4 di 17 sinteticamente, ragioni di merito); le seconde per effetto dell'accordo transattivo stipulato in data 17.6.2013 tra questi ultimi e . _1
È stata anche rigettata la domanda riconvenzionale di _15
1.3 Avverso la sentenza, , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
nelle more deceduto, con atto notificato in data 11.2.2020 ha proposto appello,
[...] deducendo: a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale statuito sulla proprietà dell'intero muro di confine piuttosto che sulla sola porzione di muro (tratto B-C nella relazione di CTU) incidente sulle particelle 256 e 16; b) in via subordinata, l'errata valutazione delle prove e la contraddittorietà della motivazione, per aver il Giudice di primo grado dichiarato, con riferimento al tratto A-B del muro divisorio, la proprietà esclusiva di per i _1 primi sei metri invece che della sola parte eccedente in sopraelevazione in ragione della maggiore altezza che aveva il fabbricato demolito dalla c) l'ingiusta _16 regolamentazione delle spese di lite e di CTU in ordine alla parziale compensazione disposta in relazione alla condanna nei confronti dei chiamati in causa;
d) l'incongrua liquidazione delle spese vive a carico di . _1
, pertanto, ha chiesto la modifica della pronuncia resa in ordine alla Parte_1 proprietà del primo tratto di muro (segmento A-B) nonché, in subordine, dichiararsi che, questo tratto, solo per la parte che eccede l'altezza del fabbricato è di “proprietà Per_1 esclusiva di e/o di tutti i convenuti, mentre per la residua parte è comune _1 ed ai proprietari confinanti” (cfr. secondo capo delle conclusioni dell'appello); ha chiesto anche compensarsi per un quarto le spese e competenze del primo grado nel rapporto tra attori e chiamati in causa e condannare in solido questi ultimi al pagamento del residuo;
ha chiesto infine riliquidare le spese vive del primo grado nel rapporto processuale tra attori e
, nonché ripartire quelle di CTU al 50% a carico dei chiamati in causa e per _1 il residuo in parti uguali tra attori e . _1
Con comparsa del 12.5.2020 si è costituito quest'ultimo, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., e sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'appello, per aver correttamente il Tribunale pronunciato sulla proprietà dell'intero muro divisorio, attenendosi alle risultanze del CTU.
A fronte della prima udienza dell'1.6.2020 fissata in citazione, con comparsa del
12.5.2020 si sono costituiti RC KO, , , CP_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 _12 _13
, e , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità
[...] Controparte_14 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità della domanda nuova nella parte cui è stato chiesto “che tale tratto di muro per la parte che pagina 5 di 17 eccede l'altezza del fabbricato è di proprietà esclusiva di _18 _1
e/o di tutti i convenuti, mentre per la residua parte è comune a questi ultimi ed ai
[...] proprietari confinanti”; la carenza di titolarità e legittimazione attiva di Parte_1 in qualità di erede di Persona_1
Nel merito, i predetti hanno dedotto l'infondatezza dell'appello e hanno proposto impugnazione incidentale articolando i seguenti motivi: a) errato rigetto delle domande riconvenzionali per carenza di legittimazione attiva, assumendo di essere pienamente legittimati in quanto proprietari anche del cortile confinante con la proprietà _19
; b) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale relativa alla rimozione, Per_1 copertura o bonifica delle coperture in amianto presenti nell'area di proprietà degli attori;
c) vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Tribunale ha accertato la proprietà, esclusiva e in comunione, su determinati segmenti del muro (tratti A-B, B-C, C-D) a favore degli attori, nonostante la domanda originaria fosse formulata in termini di riconoscimento dell'esclusiva proprietà dello stesso.
A seguito di rilievo della Corte inerente alla circostanza che una parte del giardino appariva di pertinenza non solo di , ma anche di Parte_1 Testimone_1 con atto di intervento del 16.1.2025 si sono costituiti e Persona_1 [...]
– unitamente a (già presente in giudizio) – deducendo che con Parte_2 Parte_1 atto per notar del 31/10/2024 hanno acquistato da erede di Per_2 Controparte_20
tra l'altro, rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà della metà Persona_3 del giardino distinto al foglio 3 p.lla 16, già in comproprietà con e di Parte_1 tutte le altre unità nel compendio immobiliare interessate dalla domanda riconvenzionale, dichiarando di accettare il giudizio nello stato in cui si trova.
La Corte, acquisiti chiarimenti in ordine all'affermazione del CTU nominato in primo grado circa l'inversione, da parte del catasto, dell'intestazione dei proprietari a fronte della previsione, nell'atto del 31.10.2024, del trasferimento del bene distinto con particella 16, evidenziata la non leggibilità degli allegati all'atto del 4.6.2020 (ID 4, ID5, ID6, ID7 e
ID8 del 4.6.2020), acquisita documentazione e il fascicolo di primo grado, ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Questioni preliminari
Le questioni preliminari sono molteplici.
2.1 In primo luogo, si ritiene integro contraddittorio, innanzitutto a seguito di intervento di
(già appellante), ( ) e Parte_1 Persona_1 C.F._17 [...]
- successori del diritto controverso in capo a attraverso Parte_2 Testimone_1 atto di acquisto del 31.10.2024 da parte dell'erede di quest'ultima – che, costituendosi, hanno dichiarato di accettare il giudizio nello stato attuale.
Non si ritiene poi necessaria ulteriore chiamata della venditrice, o comunque la pagina 6 di 17 valutazione della sua posizione, stante l'assoluta peculiarità della fattispecie in esame
(l'originaria titolare è deceduta e l'erede ha trasferito il bene in questione) ed il principio, applicabile anche nella specie, attesa l'identità di ratio, a tenore del quale il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/01/2018, n. 2048, cfr. anche Cass. civ., I, 15/12/2022, n.
36798).
Quanto poi all'affermazione del CTU in primo grado di inversione, dal punto di vista catastale, delle particelle 16 e 256 (cfr. pag. 8: “il catasto ha invertito i proprietari intestando erroneamente la part. 256 a e la part. 16 a Persona_1 Parte_1
e , la stessa sembra smentita dalla produzione del detto atto
[...] Testimone_1 del 31.10.2014, avente ad oggetto proprio (anche) la particella 16 (“porzione di terreno destinato al giardino di pertinenza delle unità immobiliari sopra descritte, della consistenza catastale di aree due …e centiare 95… foglio tre, particella 16, frutteto di classe unica…”).
In ogni caso, tenuto conto dell'accertamento non più contestabile implicitamente operato dal Tribunale, la questione, anche in ragione del citato trasferimento, non assume comunque specifica rilevanza, stante la partecipazione in giudizio di tutte le parti interessate sullo specifico punto.
Ancora, , allegato unico erede di (01/01/1920), ha Parte_1 Persona_1 prodotto lo stato di famiglia storico di quest'ultimo.
Va aggiunto che, sebbene gli atti di provenienza prodotti da parte attrice rechino indicazioni catastali non collimanti, l'accertamento eseguito dal CTU (in disparte della detta inversione), nonché, soprattutto, la pronuncia di primo grado emessa, non oggetto di specifica impugnazione, ostano alla Corte ogni valutazione ulteriore.
In ordine alla posizione di , nudo proprietario (nel corso del giudizio Controparte_14 di primo grado vi è stata donazione del bene in favore del predetto con riserva di usufrutto), stante il decesso di usufruttuaria del bene, vale richiamare Controparte_17 il principio espresso da Cass. civ., Sez. II, 23/06/2015, n. 12948, secondo cui, la sentenza d'accoglimento della domanda proposta contro il solo nudo proprietario e di condanna di quest'ultimo alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate, non è, ove resa contro il solo nudo proprietario e non anche contro l'usufruttuario, inutiliter data. Essa è pagina 7 di 17 eseguibile nei confronti del primo (o dei suoi eredi o aventi causa: art. 2909 c.c.) una volta che, estintosi l'usufrutto, la nuda proprietà si consolidi divenendo piena (cfr. anche Cass. civ., II, 13.4.1987, n. 3660, secondo cui, allorquando nel giudizio tra condomini al quale partecipano il nudo proprietario e l'usufruttuario di una unità immobiliare, si verifica la morte dell'usufruttuario, gli eredi di questi, non potendo rivestire tale qualità dopo la sua morte per essersi l'usufrutto consolidato con la nuda proprietà appartenente a terzi, non sono legittimati a partecipare al giudizio in luogo del "de cuius" né tanto meno possono considerarsene litisconsorti necessari).
2.2 Ancora, va rilevato che l'appello appare rispondente ai requisiti di cui all'art. 342
c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis, secondo i principi espressi dalla
Suprema Corte (Cass. civ. Ord. n. 36481/2022 e Sent. n. 27199/2017; cfr. anche Cass. civile, 03/11/2020, n. 24262), mentre l'esito del giudizio rende avvertiti che alcuna ordinanza definitoria avrebbe potuto essere emessa.
2.3 Come accennato, l'oggetto del presente grado di giudizio risulta inevitabilmente condizionato dai motivi di impugnazione, sia principale sia incidentale, in forza dei quali la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Nella sentenza impugnata, ad esempio, non vi è menzione dei condomini quali titolari del muro di confine, anche se su questo specifico punto non occorre approfondimento tematico (così come non occorre per ciò che riguarda la verifica della presenza di tutti i condomini o dell'amministratore), stante la loro posizione di acquirenti a titolo particolare di (parte) del diritto controverso, nonché – ex art. 111, terzo comma, cpc - la circostanza che “la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
2.4 Infine, sin da ora va ritenuto tempestivo l'appello incidentale, essendo stato proposto con comparsa di costituzione del 12.5.2020, a fronte della prima udienza dell'1.6.2020 fissata in citazione, e dunque nel rispetto dei venti giorni previsti a ritroso per la sua proposizione.
3. L'appello principale
3.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c., avendo accertato la proprietà del muro divisorio nella sua interezza, articolandola in segmenti distinti (tratti A-B, B-C e C-D).
Secondo l'appellante, invece, l'originaria domanda attrice era limitata all'accertamento della proprietà esclusiva del solo tratto di muro insistente sulle particelle catastali 16 e
256.
La censura non può essere condivisa. pagina 8 di 17 Gli originari istanti, con la citazione, hanno affermato di essere “proprietari… di alcune unità immobiliari, facenti parte del fabbricato di Curti, Via B. Rosato n. 110, cui sono annesse due zone di giardino sulle quali esiste da sempre un muro di confine, pure di loro esclusiva proprietà, riportate in catasto al fol. 3 p.lla 256 …e p.lla 16…” e hanno chiesto, in via principale, di “accertare e dichiarare che il muro a confine è di esclusiva proprietà degli attori”.
Sebbene nella parte espositiva si faccia riferimento alle particelle 256 e 16, come appena visto vi è stato comunque richiamo anche ad “alcune unità immobiliari”, e la domanda attrice, ad avviso del Collegio, è stata genericamente articolata in un'istanza di accertamento della proprietà del muro a confine, per cui la frase “cui sono annesse due zone di giardino sulle quali esiste da sempre un muro di confine”, in ragione del contenuto complessivo dell'atto, non imponeva al Tribunale un accertamento che, peraltro, sarebbe stato limitato ad una sola parte del muro esistente.
Inoltre, parte attrice, con la citazione, ha comunque fatto riferimento ad abbattimento del fabbricato operato dalla società, e parte del fabbricato poi demolito, nel grafico redatto dal
CTU, appare raffigurato come posto anche nella parte di confine per la quale è stata promossa impugnazione.
Infine, va aggiunto che la società convenuta e anche i chiamati in causa ex art. 111 cpc, hanno proposto domanda di accertamento della proprietà esclusiva del muro, anch'essa genericamente articolata, anche se questo punto verrà affrontato in seguito (subito infra).
Nel caso in esame, il Tribunale, recependo le risultanze peritali, ha accertato che il muro oggetto di controversia non era integralmente di proprietà esclusiva di parte attrice e tale accertamento, lungi dal costituire un indebito ampliamento della domanda, ha rappresentato un rigetto parziale della richiesta attrice, fondato su una ricostruzione tecnica della realtà dominicale.
Il motivo primo motivo va quindi rigettato.
3.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui si è attribuito al convenuto la proprietà esclusiva del tratto iniziale A-B del _1 muro divisorio, nella misura di 6 metri in lunghezza, sostenendo l'erroneità di tale accertamento, proprio rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Si è infatti dedotto che il Giudice ha omesso di considerare quanto accertato dal
Consulente circa la natura mista di quel tratto di muro, comune nella parte iniziale e di proprietà esclusiva solo nella parte in sopraelevazione.
Il motivo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, non contiene domanda nuova, trattandosi di accertamento, quello richiesto, che è naturale conseguenza della domanda originaria attrice (“accertare e dichiarare che il muro a confine è di esclusiva proprietà degli attori”), e merita accoglimento nei limiti che seguono. pagina 9 di 17 Nella sentenza impugnata, alle pagine 8 e ss., in cui si richiama la consulenza tecnica d'ufficio (quest'ultima alle pagine 17 e ss.), si legge: ““il C.T.U. ha concluso ritenendo che “il tratto di muro (A-B) di lunghezza pari a 11,30 metri è da considerarsi comune alla proprietà dei due confinanti fino all'altezza dell'immobile lato mentre la parte di Per_1 muro eccedente in altezza resta di esclusiva proprietà della La comunione va _16 intesa come comproprietà pro quota al 50% e, pertanto, la linea di confine si identifica con la striscia sulla quale si estende il muro alla base e non con la linea mediana del muro”. “il secondo tratto (B-C) di lunghezza pari a 36,60 metri, di altezza leggermente inferiore a tre metri era di proprietà dei dante causa degli attori nonché di
[...]
comproprietaria con quest'ultimi al 50%. La costruzione del fabbricato della Tes_1
è avvenuto (avvenuta) in aderenza e non in appoggio al muro di confine”. “Il terzo _16 tratto (C-D) alto più di tre metri è muro di fabbrica e quindi non sono applicabili gli elementi presuntivi della comunione previsti dall'art. 880 c.c.” (vi sono alcune discrasie in ordine all'esatta metratura, come si arguisce dalla legenda del grafico n. 1 allegato alla relazione di consulenza, ma su questo punto non vi è stata analitica impugnazione).
E tuttavia, il Tribunale, da quanto premesso ha tratto la non ben compresa conseguenza che “… il muro oggetto del giudizio è solo per il tratto (A-B-) di proprietà esclusiva di
(ex per i primi sei metri ed in comunione tra gli attori _1 _16
e e (ex il tratto di muro Parte_1 Persona_1 _1 _16 fino all'altezza dell'immobile lato , quindi 5,30 metri”. Per_1
Il Tecnico ha accertato che tale tratto, pur non essendo oggi fiancheggiato da due edifici su entrambi i lati (perché il fabbricato è stato demolito), un tempo divideva due _16 costruzioni contigue - per cui è da considerarsi muro divisorio di fabbrica - e ha ritenuto applicabile l'art. 880, comma 1, c.c., secondo cui “il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”.
Nel caso in esame, il Consulente ha richiamato quest'ultima norma, rilevando che – nonostante la demolizione – la presunzione di comunione parziale si conserva in capo ai danti causa degli attori e della loro controparte per la parte inferiore del muro (fino all'altezza dell'edificio più basso, cioè quello lato CI), mentre la parte eccedente in altezza è da considerarsi di proprietà esclusiva della (oggi ), _16 _1 quale soggetto che traeva beneficio dal maggior dislivello strutturale: “in conclusione, questo tratto di muro (A-B) è da considerarsi comune alle proprietà dei due confinanti fino all'altezza dell'immobile lato CI (più basso di quello demolito) mentre la parte di muro eccedente in altezza resta di esclusiva proprietà della (cfr. pag. 18 _16 della consulenza tecnica d'ufficio).
Si è ad esempio sostenuto che la presunzione di comunione del muro divisorio fra due pagina 10 di 17 edifici stabilita dall'art. 880 c.c. non viene meno per la demolizione di uno di essi, restando a carico di chi invoca la proprietà esclusiva del muro l'onere di dimostrare che in realtà la comunione non sussisteva al tempo della contemporanea esistenza dei due edifici o era venuta a cessare per un fatto posteriore idoneo a trasferire il dominio (Cass. civ.,
Sez. II, 03/08/1995, n. 8497).
Stante il principio di carattere generale appena espresso, nonché l'accertamento in fatto non più contestabile, la valutazione si reputa condivisibile.
Pertanto – tenuto conto dei motivi di impugnazione e fermo, dunque, l'oggetto di valutazione sottoposto al Collegio ex art. 342 cpc – si ritiene che il Giudice di prime cure, nel dichiarare la proprietà esclusiva del tratto A-B, in lunghezza, per i primi 6 metri, in favore del convenuto, abbia travisato l'accertamento operato del CTU, che ha invece distinto tra la parte del muro fino all'altezza dell'immobile lato CI, indicata come comune, e quella eccedente, sempre in altezza, considerata di proprietà esclusiva della società.
Il secondo motivo di appello va quindi accolto in ordine alla porzione tratto A-B del muro raffigurato nel grafico 1) della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che va riqualificata come comune tra parte appellante principale (e i successori ex art. 111 cpc) e
(nonché i successori ex art. ex art.111 cpc) fino all'altezza dell'edificio _1 dell'originaria parte attrice, e di proprietà esclusiva del predetto (e dei successori) _1 solo per la parte eccedente in altezza, secondo quanto accertato nella relazione tecnica d'ufficio.
Si è già detto, infatti, della previsione dell'automatismo contenuta nell'art.111, terzo comma, cpc, per ciò che concerne gli eventuali diritti controversi trasferiti.
3.3 Quanto al terzo e al quarto motivo d'appello principale, relativi rispettivamente alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU e all'incongrua liquidazione delle spese vive, si dirà in seguito.
4. L'appello incidentale
4.1 Con il primo motivo, gli appellanti incidentali hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte per carenza di legittimazione attiva.
Gli istanti hanno dedotto invece di essere legittimati in quanto proprietari non solo delle unità immobiliari site ai piani superiori, ma anche di cortile condominiale, acquistato con atti di compravendita dalla _16
Nella sentenza si legge: “passando ad esaminare le domande riconvenzionali spiegate dai chiamati in causa negli confronti degli attori, si rileva che gli stessi sono proprietari degli immobili situati al piano superiore del fabbricato e non del piano terra ove è situato il giardino e, pertanto, non hanno legittimazione attiva, essendo l'immobile a piano terra pagina 11 di 17 con annesso giardino di proprietà esclusiva del Sig. (ex ”. _1 _16
Si legge ancora: “inoltre, le condotte pluviali e fecali poste nell'immobile di proprietà
e a confine con il muro divisorio tratto (A-B) non Parte_3 Testimone_1 violano le distanze legali”.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Occorrono tuttavia, anche in questo caso, alcune precisazioni preliminari, atteso che, sebbene i condomini, in primo grado, abbiano chiesto, tra l'altro, l'eliminazione delle condotte pluviali a distanza inferiore a quella legale, nonché degli alberi e dei rami, oltre alla rimozione dell'amianto, con l'atto di appello, nel contestare la decisione inerente alla legittimazione, non hanno poi articolato specifica domanda inerente alle condotte, ma solo agli alberi (e quindi ai rami) e all'amianto.
Come accennato, la presenza in giudizio degli odierni appellanti incidentali è conseguenza della loro posizione di successori a titolo particolare della convenuta _16 originaria in primo grado, in quanto acquirenti delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato edificato dall'Ente.
Tanto si desume dall'esame dei titoli di proprietà oltre che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
Nelle scritture di compravendita dalla (ad eccezione di quella riferita a _16
, ma si tratta di atto successivo a quello di acquisto dalla società), si Controparte_14 legge che la società venditrice era proprietaria di fabbricato di vecchia costruzione e che a seguito di demolizione vi era stata costruzione di un nuovo fabbricato per civili abitazioni,
“il tutto con adiacenti aree scoperte al detto fabbricato confinante nel suo insieme con Via
B. Rosato, con beni e proprietà aliena”. Per_1
Nell'atto si legge poi di acquisto delle unità immobiliari e che era compreso nella vendita
“il diritto di comproprietà su tutte le quote, parti e manufatti dell'intero fabbricato, comuni ai sensi dell'articolo 1117 del C.C. con le eccezioni, gli obblighi, oneri, servitù, destinazioni e le regole meglio specificate nel regolamento di condominio e relative tabelle millesimali a redigersi, per la cui redazione deposito agli atti di un notaio”.
In mancanza di specifica e ulteriore documentazione tempestivamente fornita, si ritiene utile richiamare l'art. 1117 c.c., ratione temporis applicabile, che individua come “parti comuni dell'edificio” tutte le strutture portanti e di contenimento, nonché i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.
L'alienazione di ciascuna porzione di proprietà condominiale ha comportato il subentro automatico dei nuovi proprietari non solo nella proprietà esclusiva dell'appartamento, ma anche nella comproprietà delle parti comuni, comprese le mura perimetrali del fabbricato, rispetto alle quali, ad esempio, si eccepisce la violazione della distanza dal confine di due alberi (quelli ubicati nella zona centrale del tratto B-C del muro divisorio - grafico 1 della pagina 12 di 17 relazione - nonché l'area cortilizia.
Il CTU, alle pagine 24 e ss., ha poi individuato il piano terra come di pertinenza della società _16
Sebbene le risultanze peritali non siano proprio chiarissime, dal grafico redatto dal
Consulente si desume la presenza di quattro alberi, due in corrispondenza del fabbricato e due in corrispondenza di quello che è definito “giardino”, di pertinenza di unità immobiliare.
Va detto che dell'accertamento specifico del Tribunale non vi è stata univoca impugnazione […essendo l'immobile a piano terra con annesso giardino di proprietà esclusiva del Sig. (ex …”], ma in ogni caso non occorre _1 _16 approfondimento sul punto, posto che il fabbricato condominiale va comunque considerato nella sua interezza, seppure comprensivo delle singole unità.
Sussiste dunque la legittimazione attiva dei condomini e va chiarito che, gli stessi, sebbene subiscano la limitazione prevista dall'art. 111, terzo comma, cpc, si sono costituiti addirittura prima della società cedente e nel rispetto dei venti giorni fissati dal Tribunale per la nuova udienza;
fissazione resa necessaria per la chiamata in causa (vi è stata anche nuova notificazione alla società, all'udienza del 21.10.2008 in cui si è fissata la successiva per il giorno 3.3.2009, anche se la prima notifica sembra tuttavia eseguita correttamente;
i condomini si sono costituiti in data 10.2.2009, mentre la in data 3.3.2009). _16
Ciò posto, occorre esaminare le domande riconvenzionali, seppure – si è già detto – nei limiti della dedotta violazione delle distanze legali delle piante (e dei rami) rispetto alla linea di confine, nonché della chiesta rimozione dell'amianto.
Quella diretta ad ottenere la rimozione degli alberi posti al di sotto della distanza legale dal confine deve essere accolta.
Come accennato, il CTU ha individuato quattro alberi di arancio che “eccedono la sommità del muro ed il cui fusto, di altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami”
(pagina 22) ed ha accertato (pag. 23) che gli alberi si trovano ad una distanza inferiore a metri 1,5 dal confine (rispettivamente a 1,40 m, 1,30 m, 88 e 80 cm).
L'art. 892 c.c. stabilisce che “chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto [...]; un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono Reputati tali quelli il cui fusto sorto ad altezza non superiore a 3 m, si diffonde in rami...”.
La domanda riconvenzionale va quindi accolta, con conseguente condanna di Parte_1
(in ogni caso, sia come proprietario che come usufruttuario, qualora sia corretta
[...]
l'affermazione del CTU in ordine alla dedotta inversione) all'arretramento alla distanza di un metro e mezzo dal confine, degli alberi individuati nella consulenza tecnica d'ufficio pagina 13 di 17 espletata in primo grado (cfr. allegato 1).
Si è già detto della necessità che il fabbricato condominiale vada comunque considerato nella sua interezza, seppure comprensivo delle singole unità.
4.2 Gli appellanti incidentali hanno censurato l'omessa statuizione, da parte del Tribunale, sulla loro domanda riconvenzionale, relativa alla rimozione o incapsulamento delle lastre in amianto presenti su alcuni fabbricati di pertinenza di parte appellante;
hanno osservato che, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio avesse accertato la presenza del detto materiale, il Tribunale non ha considerato che l'amianto è comunque presente negli immobili non confinanti con la loro proprietà mentre la sua pericolosità ne imponeva comunque un ordine di bonifica.
Il motivo non può essere accolto per varie ragioni.
In via preliminare, va comunque limitato l'oggetto del contendere, atteso che, gli istanti, con la citazione in primo grado, hanno fatto riferimento alla chiesetta nonché, in maniera eccessivamente generica, ad altre due strutture di proprietà dei sig.ri posta a Per_1 confine con la proprietà dei chiamati in causa (cfr. pagine 6 e 7), per cui, stante la generica affermazione, l'accertamento potrebbe limitarsi, al più, ai due vani soprastanti la chiesa ed a quest'ultima (cfr. pag. 29 della relazione di CTU, che ha fatto riferimento anche a cantina), stante altresì la mancanza di specifico e iniziale richiamo agli immobili di Via Terragrande.
Inoltre, hanno chiesto, ma sempre in maniera assolutamente maniera generica, condannare gli attori alla rimozione o bonifica delle coperture in amianto delle strutture di proprietà della loro controparte, senza specifica precisazione sullo stato di pericolosità del materiale in questione.
In primo luogo, vale richiamare passo motivazionale del Consiglio di Stato, seppure reso per regolare aspetti pubblicistici: “..l'allegato al D.M. 6 settembre 1994 (contenente normative e metodologie tecniche riguardanti, tra l'altro, "il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;
le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica"), al punto 2 ("Valutazione del rischio") dispone "La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. …"; al punto 2c ("Materiali danneggiati")”. pagina 14 di 17 "Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:
- materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:
- danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
- deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;
- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.
Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente…” (Cons.
Stato, Sez. IV, 03/02/2022, n. 767).
Va aggiunto che lo stato conservativo delle coperture si reputa non sia stato oggetto di precipuo e univoco accertamento da parte dell'ausiliario e non avrebbe potuto esserlo, stante la valenza esplorativa dello stesso e tenuto conto del deficit assertivo e probatorio.
Il Consulente ha individuato coperture in amianto presso la copertura del vano di accesso alla cantina, gli immobili di via Terragrande e presso i due vani soprastanti la chiesa
(come detto, gli unici per i quali sarebbe possibile una valutazione).
Né i chiamati in causa in riconvenzionale (a parte riferimento generico al termine rovinate: cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
cfr. anche memoria ex art. 183, comma, primo termine, cpc e richiamo a pag. 29 della CTU, circa il quesito contenuto nella memoria dei chiamati in causa del
30.4.2009), hanno specificamente e univocamente allegato e provato l'effettiva pericolosità delle coperture in amianto di questi ultimi vani.
Peraltro, quale autonomo motivo, va detto che, proprio in ragione della dedotta genericità, neppure sono stati allegati e dimostrati i presupposti richiesti da norma solo astrattamente riconducibili alla fattispecie civilistica (ad es. artt. 844 cc, mentre inapplicabile, pure in astratto, appare l'art. 890 cc).
Pertanto, per i riferiti motivi, ognuno autonomamente dirimente, la domanda va rigettata.
Altra questione, naturalmente, attiene alla possibilità di ogni cittadino di richiedere specifico accertamento alle strutture pubbliche a ciò deputate.
4.3 Infine, gli appellanti incidentali hanno censurato la pronuncia del Tribunale per vizio di ultra petitum: “il Giudice di prime cure, inoltre è andato ultra petitum in quanto gli attori nel giudizio di primo grado chiedevano, anche nelle conclusioni, di essere dichiarati gli unici ed esclusivi proprietari del muro di confine.
Atteso che nel corso del giudizio è emerso che gli attori non rivestono, in nessuna delle sue parti, la qualità di esclusivi proprietari del muro, il giudice di primo grado avrebbe pagina 15 di 17 dovuto rigettare la domanda”.
La censura non può essere accolta.
Vale richiamare il principio a tenore del quale “in tema di rivendicazione, il giudice può riconoscere l'esistenza di una proprietà "pro quota" pure laddove si assuma esistere una proprietà esclusiva, senza con ciò trasmodare dai limiti della domanda, ricorrendo il vizio di ultrapetizione soltanto allorché dalla pronunzia derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dall'attore” (Cass. civ., II, 23/06/2015, n. 12953).
Come detto, il Tribunale, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che aveva proceduto alla ricostruzione dominicale del muro, ha accertato che il manufatto oggetto di controversia non era integralmente di proprietà esclusiva di alcuna delle parti, ma risultava articolato in segmenti distinti con regimi proprietari differenziati.
Tale accertamento rappresenta il naturale esito dell'istruttoria disposta dal giudice per risolvere la controversia e non costituisce in un indebito ampliamento della domanda.
5. Considerazioni conclusive e spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Come accennato, parte appellante principale ha anche articolato motivo di impugnazione.
L'istante, seppure abbia condiviso la decisione del Tribunale di compensare per metà le spese nei riguardi della parte convenuta principale, in ordine alla posizione dei chiamati in causa ha però sostenuto che il “il corretto bilanciamento sarebbe stato quello di compensare per un quarto le spese e competenze tra attori e chiamato in causa, condannando questi per il residuo è di porre a loro carico la metà delle spese di, distribuendo i residui in parti uguali tra attori e ”, e ha poi censurato la non corretta _1 liquidazione delle spese vive.
E tuttavia, non può essere sottaciuto che, nella specie, vi è stata sostanziale soccombenza reciproca, stante il rigetto sia di alcune domande attrici che di parte delle riconvenzionali.
Ebbene, nei rapporti tra parte appellante e , tenuto conto delle censure _1 mosse, vanno solo rimodulati gli importi inerenti alle spese vive, lasciando inalterata, per il resto, nel quantum, quella resa in primo grado.
La minima rilevanza dell'appello, sempre per ciò che concerne il convenuto , induce _1 la Corte a compensare le spese del presente grado di giudizio.
Negli altri rapporti, l'assoluta gravità e complessità dell'accertamento eseguito, oltre che la reciproca soccombenza, inducono la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiararle integralmente compensate per entrambi i gradi. pagina 16 di 17 Si reputa infine in parte corretta la richiesta di porre le spese di CTU anche a carico dei condomini. Nella specie si ritiene equo porle in solido tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sugli appelli principale e incidentale promossi avverso la sentenza n. 2080/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 18.7.2019 nel procedimento 1374/2008 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello principale per quanto di ragione e - per l'effetto - in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che la porzione raffigurata nel tratto “A-
B” nel grafico 1) allegato alla relazione di CTU del 30.11.2010 a firma dell'Ing.
, è in comunione tra e i successori ex art. 111 cpc - Persona_4 Parte_1 da un parte - e e i successori ex art. 111 cpc - dall'altra - fino _1 all'altezza dell'edificio posto nel c.d. “lato ”, come definito a pag. 18 della Per_1 relazione di CTU, nonché di proprietà esclusiva di e dei successori ex _1 art. 111 cpc, per la parte eccedente in altezza;
• rigetta, per il resto, l'appello principale;
• accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e - per l'effetto - in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna all'arretramento alla Parte_1 distanza di un metro e mezzo dal confine, degli alberi individuati nella relazione di
CTU in allegato 1) alla relazione;
• rigetta, per il resto, l'appello incidentale;
• sempre in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al _1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio sostenute dall'appellante principale, che liquida in euro 244,00 per spese ed euro 1.215,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra parte appellante e;
_1
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra parte appellante principale e gli appellanti incidentali;
• pone le spese di CTU espletata in primo grado, in solido, a carico delle parti in causa. Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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