Sentenza 2 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02359/2026REG.PROV.COLL.
N. 09332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9332 del 2025, proposto da NE Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B09CFF82D9, rappresentata e difesa dall'Avvocato Angela Vecchione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice 7;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Geg S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01502/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. CE AR e uditi per le parti gli Avvocati Angela Vecchione e Pierpaolo Agostinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.NE Italia s.p.a. ha impugnato gli atti di gara (in particolare disciplinare, capitolato d’oneri, capitolato tecnico e schema di contratto) relativi alla procedura d’acquisto ristretta telematica sopra-soglia indetta dalla Regione Veneto, avente ad oggetto i servizi di conduzione e manutenzione del sistema di comunicazione radio regionale già esistente, che supporta servizi di emergenza ed urgenza gestiti da polizie locali comunali e provinciali, dalla protezione civile e dalla prevenzione incendi boschivi, e, con i successivi motivi aggiunti, la nota n. 539126 del 2024 ed il decreto del direttore della direzione ICT n. 10333 del 2024, lamentando sostanzialmente gravi carenze informative relative ai 113 contratti di ospitalità gestiti dal fornitore uscente GE, in cui il capitolato tecnico richiede il subentro, ed alla configurazione, oltre che delle componenti, del sistema SCR2, ed altresì lamentando l’imposizione dell’utilizzo di prodotti MN e GE Micom, di cui il gestore uscente è rivenditore esclusivo e produttore, trovandosi in una posizione di indebito vantaggio, senza previsione di misure di riequilibrio. In definitiva, ad avviso della ricorrente, le condizioni e le specifiche tecniche imposte dalla lex specialis impugnata non avrebbero potuto essere offerte da nessun operatore economico diverso dal gestore uscente, risultando, pertanto, preclusive della partecipazione alla gara.
Nelle more del giudizio la gara si è svolta con partecipazione del solo gestore uscente GE, aggiudicatario della gara con un ribasso del 2% rispetto alla base d’asta (5 novembre 2024), ed il contratto è stato stipulato in data 23 dicembre 2024.
Il T.a.r. ha rigettato il ricorso e tutti i motivi aggiunti, escludendo sia l’asimmetria informativa patologica, in assenza della dimostrazione della carenza di dati indispensabili alla formulazione dell’offerta, non ricavabili da un’ordinaria attività di analisi e di studio, sia l’attribuzione di una posizione di indebito vantaggio al gestore uscente, stante l’assenza di un vincolo di impiego o di fornitura dei prodotti a marchio DANM e GE, in considerazione della clausola che consente la proposta di prestazioni equivalenti (punto 7 del disciplinare e 6.1. e 6.3 del capitolato tecnico), e stante la mancata prova dell’insuperabile difficoltà nel reperimento dei componenti necessari sul mercato. In particolare si sono evidenziate la facoltatività del subentro nei 113 contratti di ospitalità e la esaustività della documentazione di gara, contenente un elenco puntuale dei siti, completo di coordinate e parametri tecnici ed energetici, e, cioè, degli elementi sufficienti a consentire ad un operatore qualificato di dimensionare, sulla base dell’ordinaria diligenza professionale, gli oneri connessi, mentre si è ritenuta non irragionevole la scelta dall’Amministrazione di riservare la consegna dei files di configurazione all’aggiudicatario, in quanto giustificata da esigenze di sicurezza e continuità operativa e non preclusiva della formulazione di una proposta tecnica adeguata da parte di soggetti qualificati, così come quella di preservare l’unitarietà funzionale del sistema SCR2 e di richiedere la compatibilità dell’offerta con l’infrastruttura esistente al fine di contenere i costi ed assicurare la continuità dei servizi. Si è negata, infine, rilevanza all’eventuale irregolarità nella comunicazione dell’esito della procedura, a cui la ricorrente non ha partecipato, ed alla violazione della clausola di stand still, che non può ripercuotersi sulla precedente aggiudicazione. Ad ogni modo, secondo il giudice di primo grado, “le censure proposte avverso l’aggiudicazione e la stipula del contratto apparirebbero comunque inammissibili, per originaria carenza di interesse, non potendo la ricorrente dolersi dell’esito di una procedura alla quale, in assenza di clausole immediatamente escludenti, ben avrebbe potuto prendere parte”.
2. Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha dedotto:
1) l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo, il secondo motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024, il terzo ed il quarto motivo aggiunto notificati il 6 febbraio 2025, oltre che la violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara, tenuto conto che a) solo in corso di gara la Regione, depositando il capitolato della precedente gara, ha reso noto che il precedente gestore è obbligato a far subentrare nei contratti di ospitalità l’aggiudicatario (circostanza ignota e rilevante ai fini della formulazione della offerta), b) la spesa di euro 795.575,00 per tali contratti è stata indicata per il solo 2025, senza alcuna precisazione per gli anni successivi, c) la facoltatività del subentro, valorizzata in sentenza, è evanescente in assenza di una soluzione alternativa (neppure valutabile in assenza di indicazioni precise sui parametri tecnici, sulla configurazione, sulla tipologia dei siti, da acquisire tramite una specifica attività di studio imposta solo ai concorrenti diversi dal fornitore uscente), così come le esigenze di sicurezza e continuità operativa, allegate dalla Regione solo in corso di giudizio, sono del tutto vaghe, mentre nessun approfondimento istruttorio è stato svolto sulla efficacia di riequilibrio delle clausole di equivalenza previste rispetto alla fisiologica condizione di vantaggio competitivo in capo al fornitore uscente, nonostante le indicazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n. 4728 del 2024 (da p. 10 a 15 sono riportati i dati tecnici ritenuti necessari per la partecipazione alla gara, non contenuti nella documentazione tecnica);
2) l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ha rigettato il secondo motivo del ricorso introduttivo, il terzo motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024, il quinto motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, oltre al travisamento dei fatti ed alla violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara, risultando del tutto apodittica la motivazione che ha valorizzato la clausola di equivalenza, visto che sul mercato non esistono prodotti hardware e software compatibili con i prodotti DANM e Micom, tramite cui è stata realizzata la rete Tetra che compone SCR2, per cui la possibilità di offrire prestazioni equivalenti è solo formale, non potendosi sostituire l’intera rete e non potendosi reperire i componenti necessari sul mercato, come puntualmente dimostrato (contrariamente a quanto affermato in sentenza) tramite la produzione in giudizio del rifiuto da parte della DAMM, già impegnata in esclusiva con la GE, di fornire i propri prodotti alla NE (doc. 20 – in definitiva, secondo la tesi dell’appellante, non essendo consentito l’approvvigionamento delle scorte e dei materiali a tutti gli aspiranti partecipanti, risulta di fatto impossibile l’esecuzione delle prestazioni e, quindi, la relativa offerta);
3) l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ha rigettato il primo dei motivi aggiunti notificati in data 24 ottobre 2024 e 6 febbraio 2025, derivando dalla fondatezza degli altri motivi anche quella delle censure con cui si è denunciata l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivamente adottati ed impugnati;
4) l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza non ha accolto il quarto motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024 ed il sesto motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, oltre alla violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara, in quanto la sentenza, nel giustificare le scelte dell’Amministrazione sulla configurazione dell’oggetto della gara (in termini di perimetro e di architettura del sistema) con l’esigenza di mantenere le strutture esistenti, contenere i costi e garantire la continuità dei servizi imprescindibili, ha colmato una lacuna istruttoria e motivazionale dei provvedimenti impugnati, in modo, peraltro, incomprensibile, non essendo stata svolta alcuna valutazione di possibili soluzioni alternative, comparazione costi/benefici di medio e lungo periodo, necessari in una situazione di lock-in perpetrata per decenni;
5) l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza non ha accolto il secondo motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto l’omessa comunicazione dell’aggiudicazione e la violazione della clausola dello stand-still, in quanto il termine di stand-still avrebbe dovuto essere rispettato in considerazione dell’impugnazione proposta avverso la legge di gara ed ha impedito la richiesta di misure cautelari dirette ad impedire la stipulazione del contratto;
6) l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto superflua la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, nonostante l’elevato contenuto tecnico necessario al fine di verificare la ragionevolezza delle determinazioni dell’Amministrazioni, come confermato anche dal provvedimento cautelare del consiglio di Stato (ordinanza n. 4728 del 2024).
La Regione si è costituita concludendo per il rigetto dell’appello e reiterando le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, non esaminate dal giudice di primo grado (irricevibilità dei motivi aggiunti aventi ad oggetto asserite lacune già risultanti dal bando, inammissibilità delle censure per incomprensibilità e genericità), oltre a formulare eccezione di inammissibilità e parziale novità delle censure di appello. In particolare la Regione ha evidenziato le informazioni fornite, necessarie alla formulazione dell’offerta, precisando che: 1) la somma di euro 797.575,00 è prevista come remunerazione fissa ed invariabile, per tutti gli anni dell’appalto, offerta dall’Amministrazione all’aggiudicatario per il servizio di ospitalità, per cui il rischio di un costo superiore grava sull’appaltatore in modo pienamente conoscibile e valutabile; 2) il trasferimento delle apparecchiature, in caso di individuazione di siti alternativi, si sarebbe dovuto concludere entro 6 mesi dall’avvio del contratto e la nuova collocazione avrebbe potuto essere utilizzata nel caso in cui la diminuzione della copertura radio fosse stata inferiore al 10% per ogni apparato di radio diffusione coinvolto, proprio per favorire, con elementi di flessibilità, la clausola di equivalenza, ferma restando la possibilità di un sopralluogo al fine di verificare le installazioni radio e le specifiche tecniche attualmente esistenti; 3) il sistema di comunicazione radio regionale è composto, come si desume dall’allegato A-C1 al capitolato tecnico, p. 23, da una pluralità di apparecchiature fornite da ditte costruttrici diverse (oltre che la MN, la SIAE per i ponti radio, Selex per le componenti DMR e simulcast e, cioè, le stazioni radio base, Sepura per i terminal radio, Motorola per i terminal radio, TooWay per i collegamenti satellitari, Lenovo e IBM per i server e APC per i gruppi di continuità), a cui la ricorrente appellante avrebbe potuto rivolgersi per formulare la sua offerta, non impedendo la proprietà intellettuale di GE di eseguire la manutenzione ad altri operatori, a cui l’Amministrazione avrebbe messo a disposizione le licenze di uso dei vari software impiegati nel sistema; 4) le apparecchiature utilizzate nel sistema, non riconducibili ad un unico produttore, sono interoperabili tra di loro, a conferma dell’effettività della clausola di equivalenza prevista, in quanto i vari elementi, potendo comunicare tra di loro, anche se di diversa produzione, possono essere sostituiti con elementi equivalenti e non necessariamente con elementi DANM e GE Micom; 5) i prodotti MN avrebbero, comunque, potuto essere acquisiti da distributori presenti in altri Stati europei.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
3. Preliminarmente, tenuto conto della conclusione del giudice di primo grado (punto 13 della sentenza: “le clausole della lex specialis qui contestate non rivestivano quel carattere immediatamente escludente o tale da rendere la partecipazione irragionevolmente gravosa che…legittima l’immediata impugnazione del bando”), occorre ricordare che l'operatore economico che partecipi ad una gara può immediatamente invocare la illegittimità di talune clausole del bando soltanto allorché le stesse si rivelino idonee ad arrecare una lesione diretta alla sua sfera giuridica a cagione dell'impossibilità di partecipare alla gara (clausola autoescludenti) oppure di formulare un’offerta seria e consapevole (clausole autoimpeditive): fuori da questi casi si tratterebbe di impugnare clausole di cui è lecito sì sospettare la illegittimità, ma che non risultano altrettanto immediatamente lesive in quanto non impediscono né la partecipazione, né la formulazione dell'offerta (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 11 giugno 2025 , n. 5025). Colui il quale sia interessato a partecipare ad una gara non gode quindi, se non in ipotesi ristrette, di immediata protezione giurisdizionale, occorrendo invece attendere gli esiti della stessa (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4, secondo cui le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara).
Ad esempio, sono state ricondotte nel genus delle “clausole immediatamente escludenti”: a) le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato., Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671); b) le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2001); c) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) le clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222); e) i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come, ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono, comunque, un determinato punteggio); g) gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421).
La verifica del valore escludente della clausola nelle concrete fattispecie deve essere effettuata con estremo rigore in considerazione della natura eccezionale della immediata impugnabilità della legge di gara. Si è, così, ritenuto che per potersi definire “immediatamente escludente” la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta economicamente sostenibile ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall’esecuzione del contratto (così Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736; C.G.A.R.S., 22 dicembre 2022, n. 1302).
4.Passando all’esame delle censure formulate, l’appello deve ritenersi infondato.
4.1. Con la prima censura l’appellante ha dedotto l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ha rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo, il secondo motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024, il terzo ed il quarto motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, oltre che la violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara. In definitiva, secondo l’appellante, la lex specialis di gara non ha fornito le informazioni necessarie per valutare i costi del subentro nei contratti di ospitalità o la maggiore o minore convenienza del subentro nei contratti di ospitalità o della rilocalizzazione dei siti, così come non ha fornito le indicazioni tecniche necessarie per la predisposizione dei servizi richiesti e per la formulazione dell’offerta tecnica (tra cui, ad es., la descrizione precisa delle apparecchiature, dell’architettura del software e del codice sorgente, la documentazione as-built dei siti, i valori di MTBF e, cioè, del mean time between failures , indicatore statistico che consente di misurare il livello di efficienza e dei possibili guasti del sistema).
La censura è destituita di fondamento.
In primo luogo, la possibilità di subentro nei contratti in atto del fornitore uscente, anche se non palesata nel bando oggetto di impugnazione, era desumibile dall’analisi della documentazione della precedente gara e, cioè, da un’attività di studio riconducibile alla diligenza professionale di un operatore economico che decide di partecipare ad una gara. A ciò si aggiunga che si tratta di una circostanza del tutto prevedibile, trattandosi di contratti non intuitu personae, alla cui prosecuzione il fornitore uscente non avrebbe avuto alcun interesse in caso di mancata aggiudicazione.
Per quanto concerne la mancata indicazione delle specifiche condizioni contrattuali previste da tali contratti di ospitalità (in particolare dei relativi oneri economici), si tratta di informazioni relative a contratti di cui è parte il gestore uscente. Il calcolo, sia pure approssimativo, dei costi di tali contratti è, comunque, possibile in base alle condizioni generalmente praticate sul mercato (sopportate dallo stesso gestore uscente). Ad ogni modo, a p. 42 del capitolato tecnico, è previsto che l’Amministrazione regionale rimborsa annualmente in un’unica soluzione l’importo complessivo annuale di tali contratti di ospitalità, che per l’anno 2025 risulta essere pari a euro 797.575,00, i.v.a. esclusa, e che all’aggiudicatario verrà rimborsato, come ora, il valore complessivo dei canoni annuali e gli sarà inoltre riconosciuto annualmente il costo di gestione e governo dei suddetti contratti. Peraltro, il subentro nei contratti di ospitalità integrava una mera facoltà, essendo possibile la rilocalizzazione dei siti con altri idonei ad assicurare prestazioni equivalenti. Tale facoltà, che garantiva all’operatore economico un adeguato potere contrattuale nei confronti delle parti dei contratti di ospitalità in essere, era disciplinata nel bando in modo sufficientemente elastico (in particolare v. p. 44 del capitolato tecnico che consente di individuare i siti alternativi e di trasferire le apparecchiature entro i primi sei mesi dall’avvio del contratto e non entro il termine per la presentazione dell’offerta; possibilità della diminuzione della copertura radio se inferiore al 10% per ogni apparato di ridiffusione coinvolto), tale da renderla effettiva e concreta. Parimenti le indicazioni contenute nella documentazione di gara (in particolare l’elencazione dei 71 siti attuali, a p. 43 e 44 del capitolato tecnico) avrebbero consentito l’individuazione di possibili siti alternativi e lo studio della loro realizzabilità e del relativo costo economico, mentre l’appellante non si è avvalsa neppure del possibile sopralluogo.
Per quanto concerne, invece, le indicazioni tecniche asseritamente lacunose ed inadeguate alla formulazione di un’offerta tecnica, deve rilevarsi che l’appellante né in primo grado né in questa sede ha prodotto la relazione di un tecnico a supporto delle proprie tesi. Inoltre, ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e della partecipazione alla gara, è sufficiente la configurazione di una prestazione astratta e la predisposizione di un programma per la sua attuazione, mentre tutte le questioni sollevate riguardano fondamentalmente l’esecuzione del contratto.
Risulta pure normale che l’operatore economico che partecipa ad una gara debba intraprendere ex novo un’attività di studio, mentre il gestore o fornitore uscente già ha organizzato il servizio e/o la fornitura e si avvantaggia delle conoscenze acquisite e delle esperienze maturate: si tratta di una asimmetria informativa fisiologica e non suscettibile di neutralizzazione da parte dell’Amministrazione. A tale fisiologica asimmetria informativa corrisponde una maggiore alea che grava sugli altri operatori economici rispetto al gestore uscente, che, tuttavia, è anch’essa normale e non frutto di una illegittimità della lex specialis, sub specie di illegalità o eccesso di potere.
4.2. Con il secondo motivo di appello si sono denunciati l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ha rigettato il secondo motivo del ricorso introduttivo, il terzo motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024, il quinto motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 202, oltre al travisamento dei fatti ed alla violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara, risultando del tutto apodittica la motivazione che ha valorizzato la clausola di equivalenza, visto che sul mercato non esistono prodotti hardware e software compatibili con i prodotti DANM e Micom, tramite cui è stata realizzata la rete Tetra che compone SCR2, per cui la possibilità di offrire prestazioni equivalenti è solo formale, non potendosi sostituire l’intera rete e non potendosi reperire i componenti necessari sul mercato, come puntualmente dimostrato (contrariamente a quanto affermato in sentenza) tramite la produzione in giudizio del rifiuto da parte della DAMM, già impegnata in esclusiva con la GE, di fornire i propri prodotti alla NE (doc. 20). In definitiva, secondo la tesi dell’appellante, non essendo consentito l’approvvigionamento delle scorte e dei materiali a tutti gli aspiranti partecipanti, risulta di fatto impossibile l’esecuzione delle prestazioni e, quindi, la relativa offerta.
Il presente motivo non può essere accolto.
Nella sentenza impugnata si legge che “la deduzione circa una pretesa insuperabile difficoltà nel reperimento dei componente sul mercato è rimasta, peraltro, sfornita di adeguato supporto probatorio, risolvendosi in un’affermazione generica”. Tale conclusione risulta fondata sulle allegazioni difensive di controparte, che non risultano oggetto di contestazione, e, cioè, sulla circostanza, da un lato, che solo una parte delle apparecchiature e degli elementi del sistema sono MN (all’incirca il 20%, v. p. 24 memoria di costituzione) e, dall’altro lato, che l’approvvigionamento di pezzi MN o dei servizi di assistenza per tali pezzi, pur essendo la GE rivenditore esclusivo della MN in Italia, avrebbe potuto essere reperito da rivenditori stranieri della MN. Neppure in questa sede l’appellante ha superato tali rilievi. Invero, l’appellante si è limitata ad insistere sulla necessità che “venisse consentito l’approvvigionamento delle scorte e dei materiali a tutti gli aspiranti partecipanti alla procedura di selezione”, risultato non conseguibile tramite il contenuto della lex specialis, che può solo disciplinare lo svolgimento della procedura e conformare il rapporto dell’Amministrazione con l’aggiudicatario.
4.3. Con il terzo motivo di appello si sono denunciati l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ha rigettato il primo dei motivi aggiunti notificati in data 24 ottobre 2024 e 6 febbraio 2025, derivando dalla fondatezza degli altri motivi anche quella delle censure con cui si è denunciata l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivamente adottati ed impugnati.
L’infondatezza delle prime due censure comporta l’infondatezza della presente.
4.4. Con il quarto motivo di appello si sono denunciati l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza non ha accolto il quarto motivo aggiunto notificato il 24 ottobre 2024 ed il sesto motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, oltre alla violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara, in quanto la sentenza, nel giustificare le scelte dell’Amministrazione sulla configurazione dell’oggetto della gara (in termini di perimetro e di architettura del sistema) con l’esigenza di mantenere le strutture esistenti, contenere i costi e garantire la continuità dei servizi imprescindibili, ha colmato una lacuna istruttoria e motivazionale dei provvedimenti impugnati, in modo, peraltro, incomprensibile, non essendo stata svolta alcuna valutazione di possibili soluzioni alternative, comparazione costi/benefici di medio e lungo periodo, necessari in una situazione di lock-in perpetrata per decenni.
In primo luogo i motivi aggiunti in esame sono irricevibili, come eccepito dall’appellata, in quanto si tratta di doglianze che non sono riconducibili a nuovi provvedimenti o documenti, ma che avrebbero dovuto essere proposte con l’originario ricorso.
Ad ogni modo, non sussiste l’asserita lacuna motivazionale o istruttoria, tenuto conto che, da un lato, il bando di gara quale atto generale non è soggetto ad obbligo motivazionale (vedi art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990) e, dall’altro lato, che neppure l’appellante ha indicato effettivi profili di irragionevolezza o contraddittorietà delle scelte compiute o ha individuato con chiarezza le possibili soluzioni alternative rispetto a quella prescelta dall’Amministrazione ed i benefici che ne sarebbero potuti derivare.
4.5. Con il quinto motivo di appello sono stati denunciati l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza non ha accolto il secondo motivo aggiunto notificato il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto l’omessa comunicazione dell’aggiudicazione e la violazione della clausola dello stand-still, in quanto il termine di stand-still avrebbe dovuto essere rispettato in considerazione dell’impugnazione proposta avverso la legge di gara ed ha impedito la richiesta di misure cautelari dirette ad impedire la stipulazione del contratto.
Sebbene l’art. 90 d.lgs. n. 36 del 2023 preveda che la comunicazione dell'aggiudicazione e del nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro anche a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, la sentenza impugnata ha osservato che l’omessa comunicazione ed il mancato rispetto dello stand-still non incidono sull’aggiudicazione e soprattutto non incidono sulla legge di gara impugnata in questa sede, che si collocano anteriormente all’omessa comunicazione ed alla stipulazione del contratto. La doglianza, non confrontandosi con tale argomentazione, è priva di specificità e, quindi, in parte inammissibile. Inoltre, come risulta dalla lettera della legge e come già evidenziato nella sentenza, la violazione della clausola di stand-still non è apprezzabile quale autonomo vizio dell'aggiudicazione, potendo al più concorrere a cagionare la caducazione dell'aggiudicazione e del contratto in concomitanza con le ulteriori condizioni di cui all' articolo 121, comma 1, lett c), c.p.a. e, cioè, laddove si aggiunga a vizi propri dell’aggiudicazione ed abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto (Cons. Stato, Sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087), mentre, nel caso di specie, non si ravvisano vizi propri dell’aggiudicazione, stante il rigetto dei motivi formulati relativamente alla lex specialis.
4.6. Con l’ultima censura si sono denunciati l’eccesso di potere giurisdizionale, l’illogicità, l’irragionevolezza ed il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto superflua la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, nonostante l’elevato contenuto tecnico necessario al fine di verificare la ragionevolezza delle determinazioni dell’Amministrazioni, confermato anche dal provvedimento cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza n. 4728 del 2024).
Neppure tale motivo merita accoglimento, in quanto le esigenze istruttorie, evidenziate anche nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4728 del 20249, sono state pienamente soddisfatte grazie all’esame approfondito delle allegazioni difensive e della documentazione in atti. Né, del resto, l’ordinanza cautelare richiamata ha indicato o imposto (o avrebbe potuto indicare o imporre) un determinato mezzo istruttorio.
5.In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese di questo grado di giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’elevata complessità delle questioni, dell’integrazione per alcuni profili della motivazione della sentenza impugnata e dell’omessa comunicazione dell’aggiudicazione alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN FA, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
CE AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AR | AN FA |
IL SEGRETARIO