Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 2359
TAR
Sentenza 2 settembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenze informative relative ai contratti di ospitalità e configurazione del sistema SCR2

    Il giudice di primo grado ha escluso l’asimmetria informativa patologica, ritenendo che i dati fossero ricavabili da un’ordinaria attività di analisi e che la documentazione di gara fosse esaustiva. Ha inoltre ritenuto che la facoltatività del subentro nei contratti di ospitalità e la possibilità di proporre prestazioni equivalenti mitigassero il vantaggio del gestore uscente.

  • Rigettato
    Imposizione dell’utilizzo di prodotti specifici (MN e GE Micom)

    Il giudice di primo grado ha ritenuto assente un vincolo di impiego o fornitura dei prodotti specifici, data la clausola che consente la proposta di prestazioni equivalenti e la mancata prova dell’insuperabile difficoltà nel reperimento dei componenti sul mercato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi in materia di interpretazione degli atti di gara

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la possibilità di subentro fosse desumibile dalla documentazione della precedente gara e prevedibile. Ha inoltre affermato che il calcolo dei costi era possibile in base alle condizioni di mercato e che la facoltatività del subentro e la possibilità di rilocalizzazione rendevano la facoltà effettiva. Le indicazioni tecniche sono state ritenute sufficienti per una prestazione astratta e la predisposizione di un programma di attuazione, mentre le questioni sollevate riguardavano l’esecuzione del contratto. È stata inoltre riconosciuta una asimmetria informativa fisiologica tra gestore uscente e altri operatori.

  • Rigettato
    Impossibilità di approvvigionamento di prodotti compatibili

    Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l’affermazione sulla difficoltà di reperimento dei componenti fosse generica e sfornita di adeguato supporto probatorio. Ha evidenziato che solo una parte delle apparecchiature era MN e che l’approvvigionamento avrebbe potuto avvenire da rivenditori stranieri. Ha inoltre precisato che la lex specialis disciplina lo svolgimento della procedura e non l’approvvigionamento diretto dei materiali da parte dei partecipanti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti successivi

    Poiché le censure relative alla legge di gara sono state ritenute infondate, anche questa censura è infondata.

  • Rigettato
    Lacuna motivazionale e istruttoria sulle scelte di configurazione del sistema

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto irricevibili i motivi aggiunti in questione, poiché non riconducibili a nuovi provvedimenti o documenti e avrebbero dovuto essere proposti con il ricorso originario. Ha inoltre affermato che il bando di gara non è soggetto ad obbligo motivazionale e che l’appellante non ha indicato profili di irragionevolezza o soluzioni alternative concrete.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione dell’aggiudicazione e violazione della clausola di stand-still

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’omessa comunicazione e il mancato rispetto dello stand-still non incidono sull’aggiudicazione e sulla legge di gara impugnata. Ha inoltre affermato che la violazione della clausola di stand-still non è un vizio autonomo dell’aggiudicazione, ma può concorrere a determinarne la caducazione in presenza di ulteriori vizi propri, che nel caso di specie non sono stati ravvisati.

  • Rigettato
    Rifiuto di richiesta consulenza tecnica d’ufficio

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le esigenze istruttorie fossero state pienamente soddisfatte dall’esame della documentazione e delle allegazioni difensive, e che il precedente provvedimento cautelare non avesse imposto un determinato mezzo istruttorio.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché le censure relative alla legge di gara sono state ritenute infondate, anche questa censura è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 2359
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2359
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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