Versione
21 aprile 1942
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Versione
12 dicembre 1973
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Art. 462.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533))
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533))
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- 1. Art. 462 c.p.c.:Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 37.301647
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo IV NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO Capo II Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie Art. 462 c.p.c. 1.ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
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Giurisprudenza • 48
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2022, n. 2612Provvedimento: […] La decisione di rettifica di un errore o di un'omissione materiale è incorporata nella decisione iniziale e dipende dalla sorte di quest'ultima. La pronuncia della decisione di rettifica non influisce sulle condizioni di validità, sul passaggio in giudicato e sull' acquisizione o mantenimento della forza esecutiva della sentenza iniziale (v. doc 2). Ciò è confermato dal disposto di cui all'articolo 462 cpc, che prevede che la decisione di rettifica possa intervenire anche quando la sentenza iniziale è passata in giudicato.Leggi di più...
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