Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Schera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Cristina Bernardi Spagnolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura provinciale, in Bolzano, piazza Silvius-Magnago, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento a firma del Direttore dell’Ufficio Mercato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano - avente n. cod. registrazione -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato al ricorrente nell’ambito del decreto flussi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la consigliera Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2025 e depositato il 26 novembre 2025, il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misura cautelare, il decreto n. cod. registrazione -OMISSIS-, con il quale il Direttore dell’Ufficio provinciale Mercato del lavoro ha disposto il “rigetto definitivo del nulla osta al lavoro per il cittadino non comunitario” , rilasciato su richiesta della -OMISSIS- ai fini dell’assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato, nell’ambito del c.d . “decreto flussi 2023” (DPCM 27.09.2023).
Il provvedimento impugnato ha, in realtà, determinato la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizione che consente il rilascio del nulla osta anche in assenza, nel termine previsto, delle verifiche sugli elementi ostativi, salvo successiva revoca in caso di loro accertamento.
Nel caso di specie, la revoca è stata disposta in ragione della persistente carenza della documentazione prescritta dalla normativa di settore a corredo dell’istanza presentata dal datore di lavoro.
Con un unico motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione alla natura non perentoria del termine di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990. Egli rappresenta, in particolare, di aver provveduto all’integrazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione nel mese di maggio 2025 e lamenta che la stessa avrebbe dovuto esaminarla prima dell’adozione del provvedimento di revoca, intervenuto in data -OMISSIS-.
Il ricorrente prospetta, inoltre, che la condotta della Provincia sarebbe censurabile anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, in materia di decreto flussi, l’Amministrazione sarebbe tenuta a valutare anche gli interessi del lavoratore straniero.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris , rilevando la permanenza delle carenze documentali poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Le parti non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie conclusionali ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Dagli atti di causa emerge che il sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, con sede a Bolzano, presentava in data -OMISSIS-, tramite il portale del Ministero dell’Interno, istanza volta al rilascio di nulla osta all’assunzione di n. 15 lavoratori extracomunitari, tra cui il ricorrente, nell’ambito del DPCM 27 settembre 2023.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2020, il nulla osta veniva rilasciato in data -OMISSIS-. Successivamente, in data -OMISSIS-, veniva rilasciato il visto d’ingresso, e il lavoratore faceva ingresso nel territorio nazionale il -OMISSIS-.
In data -OMISSIS-, l’Ufficio provinciale Mercato del lavoro, accertata la carenza della documentazione essenziale prevista dalla normativa di settore, avviava il procedimento di revoca del nulla osta.
Con preavviso di rigetto del -OMISSIS-, comunicato anche al ricorrente, l’Amministrazione evidenziava puntualmente le carenze documentali, invitando il datore di lavoro a provvedere alla relativa integrazione. In particolare veniva segnalata l’assenza dell’asseverazione di cui all’art. 24 del D.P.C.M. 29 dicembre 2022, della proposta di contratto di soggiorno per il lavoratore extracomunitario, del certificato di idoneità alloggiativa, della documentazione attestante la capacità reddituale del datore di lavoro, dell’offerta di lavoro sottoscritta dal datore di lavoro, del certificato di idoneità alloggiativa del lavoratore, del Durc, della copia del passaporto del lavoratore, del documento di identità del datore di lavoro, dell’autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio, dell’autocertificazione relativa alla posizione previdenziale e fiscale, dell’autodichiarazione circa l’indisponibilità di manodopera sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 9, comma 5, DPCM 27.09.2023, nonché della prova della pubblicazione dell’offerta di lavoro, come prescritto dalla circolare della Ripartizione provinciale Servizio Mercato del lavoro del -OMISSIS-.
A fronte di tale comunicazione, veniva successivamente prodotta solo una minima parte della documentazione richiesta, permanendo rilevanti carenze documentali.
In tale contesto, il provvedimento impugnato si appalesa pienamente legittimo, in quanto fondato su un accertato e perdurante difetto dei presupposti documentali richiesti dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, di cui l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione.
Le ragioni della revoca risiedono, infatti, nella mancata produzione della documentazione richiesta neppure a seguito del preavviso di rigetto, circostanza che legittima l’esercizio del potere vincolato di autotutela.
Occorre evidenziare che il procedimento di richiesta del rilascio di nulla osta al lavoro subordinato grava primariamente sul datore di lavoro, sul quale incombono gli oneri di allegazione documentale previsti dall’art. 22 del T.U Immigrazione.
Ne consegue che l’assunto del ricorrente di aver prodotto tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione deve ritenersi riferito alla documentazione nella sua disponibilità, e non a quella afferente alla posizione del datore di lavoro, della quale l’Amministrazione ha comunque tenuto conto, benché prodotta tardivamente dal ricorrente, come si evince dal superamento, nel provvedimento, di alcune delle carenze inizialmente contestate.
Permangono, pertanto, carenze documentali riferibili alla posizione del datore di lavoro, che hanno determinato l’adozione del provvedimento di revoca, con conseguente irrilevanza dell’apporto collaborativo del lavoratore ai fini del superamento delle predette criticità.
Il provvedimento impugnato costituisce, quindi, atto dovuto ed espressione di potere vincolato, in presenza del difetto dei requisiti necessari per il mantenimento del nulla osta. Diversamente opinando, si finirebbe per consentire la permanenza nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari in assenza dei presupposti richiesti, con conseguente elusione del sistema programmato dei flussi di ingresso.
Quanto alla dedotta necessità di valutare l’interesse del lavoratore straniero, va rilevato che l’ingresso del ricorrente nel territorio nazionale è stato autorizzato con specifico riferimento alla sua assunzione presso l’impresa -OMISSIS-. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro comporta, pertanto, l’inefficacia del nulla osta.
La mancata stipula del contratto di lavoro può costituire il presupposto per il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso per attesa occupazione, solo se dovuta a documentato caso di forza maggiore (es: morte, fallimento, evento calamitoso) che abbia impedito al datore di lavoro di assumere il lavoratore (TAR Sardegna, n. 753/2024, confermata dal Cons. Stato, III, n. 3158/2025, TAR Latina n. 839/2025), presupposto che nel caso di specie non ricorre.
Va comunque anche ribadito che l’Amministrazione non può d’ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, in difetto di una specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti del titolo invocato.
L’art. 5, comma 9 del d.lgs. n. 286/1998 prevede infatti che “ il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorno dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ”, prescrivendo chiaramente la necessità che vengano allegati i requisiti e dimostrata la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del titolo, che spetta chiaramente all’istante provare a seguito di apposita istanza (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 01048/2026).
Ne consegue che l’Amministrazione ha correttamente proceduto alla revoca del nulla osta, trattandosi di atto vincolato, senza che residuassero margini per una diversa valutazione comparativa degli interessi del lavoratore.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso deve essere respinto, con conseguente rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio alla Provincia autonoma di Bolzano, che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PH KI, Presidente
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Edith Engl | PH KI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.