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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 13.3.2025 tratta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° RG. 1655/2022 del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025 , promossa da
) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Natalino Barillaro e dall'Avv. Riccardo Veltri giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Ugo
Bartolomei, 18 ;
ATTRICE nei confronti di
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Aratari e Luca Iannaccone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Velletri, via
Virginia Vezzi n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giovannoni;
CONVENUTA
Oggetto: mutuo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 marzo 2025;
FATTO E DIRITTO
1 ha citato in giudizio la banca indicata in epigrafe deducendo che la convenuta Parte_1 aveva concesso in data 15.4.2008 a un mutuo edilizio ai sensi dell'art. 38 ss d.lgs. Controparte_2
n. 385/1993 per l'importo di € 1.500.000 teso alla realizzazione di un complesso residenziale (10 villini a schiera) nell'area sita a Roma via Malvagna;
che in tale occasione era stata iscritta ipoteca per l'importo di
€ 3.000.000 su tali immobili in corso di costruzione;
che le parti avevano pattuito che il mutuo sarebbe Part stato erogato a fronte dei in 7 rate;
che in coincidenza con il versamento dell'ultima erogazione del mutuo del 11.12.2009, le parti avevano stipulato un atto di ricognizione di debito erogazione quietanza saldo e definizione delle condizioni di ammortamento allegato in atti;
che in tale sede le parti avevano determinato il piano di ammortamento di durata di 15 anni a decorrere dal 1.1.2010, il tasso di interesse corrispettivo e moratorio e una clausola floor secondo la quale il tasso di interesse non poteva essere inferiore al 3,50% nominale annuo;
che era stata anche prevista una moratoria della quota capitale dalla rata n. 90 alla rata n. 98; che in data 3.8.2016 la aveva ceduto all'attrice la quota del Controparte_2
66,67% del complesso immobiliare sopra indicato e alla GE.I. General Project s.r.l. il restante 33,33%; che il corrispettivo della compravendita era stato corrisposto mediante accollo interno da parte delle acquirenti, in proporzione alle rispettive quote, del mutuo di € 1.500.000 ( ammontante alla data della compravendita ad € 984.789,20) concesso alla venditrice;
che con atto di accollo interno, l'attrice aveva fatto proprio il debito della venditrice nei confronti della odierna convenuta, come da atto del 15.4.2008, cui aveva partecipato anche quest'ultima; che il mutuo sino alla data del predetto atto di accollo era stato corrisposto dalla venditrice che dopo tale data l'attrice si era fatta onere di Controparte_2 provvedere al pagamento del piano di rientro del mutuo;
che in data 5.4.2019 l'attrice aveva versato l'importo di € 82.000 a deconto del maggior debito;
che tuttavia la convenuta aveva dichiarato, con comunicazione del 20.1.2020, la decadenza dell'attrice e della dal beneficio del Controparte_2 termine, intimando il pagamento del saldo determinato in € 336.931,78; che contestualmente la convenuta aveva segnalato la posizione dell'attrice e della a sofferenza a decorrere dal febbraio Controparte_2
2020; che l'attrice in data 29.10.2016 aveva sottoscritto con un preliminare di Controparte_3 compravendita avente ad oggetto porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito a Roma via
Malvagna, come meglio indicati in citazione, a fronte del pagamento della somma di € 246.000; che aveva ottenuto dalla convenuta per ottenere una restrizione ipotecaria sui beni Controparte_3 immobili oggetto del preliminare dietro pagamento della somma di € 200.000, inferiore al prezzo del preliminare, come risultava dalla lettera di accettazione della convenuta al doc. 11 ; che parte attrice si era opposta a tale operazione, come da raccomandata del 20.5.2020; che l'attrice aveva fatto esaminate il contratto di mutuo da un proprio perito;
che il contratto di mutuo conteneva una clausola floor indicante un tasso minimo contrattuale del 3,50%; che a causa di tale pattuizione, salvo per quanto accaduto nel periodo di c.d. preammortamento, la società aveva corrisposto interessi pari al 3,50% pur risultando inferiore il tasso di interesse convenzionale pattuito pari al 1.972% essendo il tasso Euribor passato al
2 0,472% con uno spread del 1,50%; che l'applicazione della clausola floor implicava l'applicazione di uno strumento finanziario derivato, come da delibera dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato del 24.2.2016; che la clausola in esame dal punto di vista finanziario si traduceva infatti nella presenza implicita di una opzione floor;
che tale opzione era uno strumento finanziario derivato che consente a chi lo acquista di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o prezzo;
che pertanto pur se formalmente si trattava di un contratto di mutuo, invero il rapporto era un prodotto finanziario derivato in cui il sottoscrittore acquistava implicitamente il derivato;
che la banca aveva fatto sottoscrivere alla società mutuataria l'atto del 11.12.2009 con la previsione della clausola floor ben avendo previsione nel breve/medio termine dell'andamento dei parametri presi in considerazione per la determinazione del tasso corrispettivo;
che la condotta tenuta dalla banca era contrastante con gli obblighi di cui all'art. 21
TUF e del regolamento Consob 16190/2007; che se l'attrice fosse stata correttamente informata sul funzionamento di tale clausola non avrebbe mai sottoscritto tale condizione contrattuale;
che sussistevano quindi i presupposti per il relativo annullamento e applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 VII comma TUB;
che pertanto il corretto debito della correntista ammontava ad € 273.242,03, come da perizia di parte allegata in atti;
che per altro la banca aveva previsto un piano di ammortamento strutturato secondo il modello alla c.d. francese che determinava un effetto anatocistico a causa della produzione degli interessi su interessi precedentemente maturati;
che tale piano di ammortamento era poi più oneroso rispetto al regime finanziario degli interessi semplici;
che la banca applicando tale tasso, aveva posto in essere condotte contrarie alle disposizioni sulla trasparenza non avendo permesso al cliente di comprendere le condizioni contrattuali e in particolare il regime di capitalizzazione e il criterio di composizione delle rate;
che la banca aveva poi segnalato a sofferenza l'attrice nel febbraio 2020; che tale segnalazione era illegittima in quanto l'originario rapporto di mutuo era intercorso solo tra la e la convenuta;
che nessun contratto era stato stipulato tra l'attrice e la convenuta;
che Controparte_2
l'accollo assunto dall'attrice era interno in quanto concluso senza la partecipazione della banca che pertanto ad oggi vantava il credito solo nei confronti della che pertanto sussistevano i Controparte_2 presupposti per ordinare alla convenuta di cancellare la segnalazione dell'attrice dalla Centrale rischi e per condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi nel 20% dell'importo segnalato;
che illegittima era stata la condotta tenuta dalla convenuta in occasione dell'accordo transattivo raggiunto con la per la liberazione degli immobili oggetto del preliminare di compravendita dietro Controparte_3 versamento della sola somma di € 200.000 in luogo dei previsti € 246.000 e nonostante l'opposizione manifestata dalla attrice;
che la convenuta per altro non aveva rinunciato al residuo importo di € 46.000 andandolo a far gravare sul resto degli immobili non oggetto del preliminare;
che l'assenso a tale restrizione ipotecaria ad un prezzo inferiore a quello contrattualmente stabilito in preliminare aveva permesso alla in virtù della procura irrevocabile a vendere rilasciata dall'attrice , Parte_3 di acquistare i beni ad un prezzo inferiore e aveva determinato che il residuo debito gravante sugli ulteriori
3 immobili ipotecari fosse maggiorato di € 46.000.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare 1) la violazione da parte della convenuta dei doveri di trasparenza e informazione nella pattuizione della clausola floor e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno da determinarsi in € 258.532,83, 2) la natura interna dell'accollo del mutuo stipulato da parte attrice e la carenza di istruttoria da parte della convenuta in relazione alla segnalazione dell'attrice a sofferenza nella Centrale Rischi interbancaria, condannando la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura del 20% dell'importo segnalato 3) l'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta nella restrizione ipotecaria concessa al terzo acquirente, condannando la convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 46.000.
Si è costituita la convenuta eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva avendo la convenuta ceduto a in data 17.12.2020 il ramo d'azienda ove era stato stipulato Parte_4 il contratto di mutuo oggetto di causa e deducendo nel merito che la domanda di risarcimento formulata dall'attrice per la concessione della restrizione ipotecaria in favore della era Controparte_3 infondata;
che parimenti non fondata era la domanda di risarcimento per segnalazione della attrice in
Centrale Rischi;
che tale segnalazione era stata correttamente effettuata dal momento che l'attrice si era obbligata con la debitrice principale, all'adempimento delle rate di mutuo;
che per altro Controparte_2
l'attrice e la convenuta avevano sottoscritto in data 19.2.2018 un accordo di traslazione di nove rate di mutuo su richiesta della stessa attrice in quanto subentrata nelle obbligazioni attive e passive del mutuo;
che sussistevano poi i requisiti per la segnalazione stante che l'attrice aveva manifestato nel 2018 difficoltà di far fronte alle obbligazioni avendo richiesto alla banca di postergare e sospendere 9 rate;
che inoltre l'attrice era rimasta morosa nel pagamento delle successive rate del piano di ammortamento;
che nel preliminare con la si dava atto di un credito di quest'ultima nei confronti dell'attrice per CP_3 fatture non pagate del 2015 pari ad € 470.038,29; che in ogni caso non erano fondate nel merito le contestazioni circa le clausole pattuite nel contratto di mutuo.
Per questi motivi
ha chiesto di respingere le domande spiegate dall'attrice.
Sentite le parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Rigettate le istanze di prova, la causa è stata rinviata , dopo alcuni rinvii per motivi di ufficio, all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281 c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per brevi note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
Le domande spiegate da parte attrice sono infondate.
Risulta in primo luogo infondata la domanda formulata dalla attrice relativa alla eventuale responsabilità della banca convenuta per violazione degli obblighi di trasparenza e informazione in relazione alla clausola
4 floor e in relazione al metodo adottato per la redazione del piano di ammortamento previste nel contratto di mutuo del 15.4.2008 e successivo atto di ricognizione di debito del 11.12.2009.
Appare infatti fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta la quale ha dato prova di aver ceduto, giusto contratto del 17.12.2020 (doc.1 allegato alla comparsa) in favore della il ramo d'azienda relativo alla filiale di Frascati ove è stato stipulato il contratto di Parte_4 mutuo oggetto di causa dandone comunicazione ai terzi mediante la pubblicazione di tale cessione nella
G.U. Parte II n. 59 del 20.5.2021 (cfr. doc.9 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.). In base al disposto dell'art. 2558 c.c. e a fronte del superiore adempimento, sussistono quindi i presupposti per ritenere che il contratto oggetto di causa sia stato ceduto , dal lato attivo, alla e non Parte_4 sia pertanto più riconducibile alla convenuta. Sotto tale aspetto, parte attrice ha chiesto nelle note di udienza depositate in data 27.2.2022 di essere autorizzata a chiamare la senza tuttavia Parte_4 coltivare nei successivi scritti difensivi tale domanda con la conseguenza di doverla ritenere abbandonata.
Ne consegue che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta in relazione alla domanda tesa all'accertamento della violazione da parte
Va in ogni caso osservato che non risultano fondate le eccezioni di parte attrice circa l'inadempimento della banca mutuante agli obblighi di buona fede e correttezza per aver previsto nel contratto il tasso c.d. floor del 3,50% in quanto implicante la stipula di uno strumento finanziario derivato e circa il regime di ammortamento adottato.
Sotto il primo profilo, va rilevato che le parti del contratto di mutuo del 15.4.2008 avevano previsto al relativo art. 5 Alternativa 1 (cfr. pag.11 doc. 3 allegato alla comparsa) che “in ogni caso , il tasso di interesse come sopra determinato non potrà essere inferiore al 3,50% nominale annuo”, essendo il tasso di interesse corrispettivo determinato in misura variabile. Tale previsione risulta poi confermata all'art. 2 dell'atto di ricognizione di debito, erogazione e quietanza a saldo, definizione delle condizioni di ammortamento del 11.12.2009 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione). E' pertanto evidente che la clausola c.d. floor in esame fosse prevista sin dal contratto di mutuo del 2008 e pertanto non si ravvisano comportamenti contrari a doveri di buona fede e correttezza della banca in sede di determinazione
(rectius specificazione) dei criteri per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo nel successivo atto del 11.12.2009. A ciò si aggiunga che non appare condivisibile quanto allegato da parte attrice circa la natura derivata di tale clausola. Invero deve ritenersi che la clausola floor inserita nei contratti di mutuo appare corrispondente, nei contratti a tasso variabile, all'esigenza del mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento e non celi di per sé l'integrazione del contratto con uno strumento finanziario derivato che imporrebbe, a pena di nullità, l'osservanza della disciplina del T.U.F..
In questo contesto poi tale pattuizione non appare determinare alcuna compromissione delle esigenze di
5 certezza e determinatezza del contratto stante che il mutuante è reso edotto fin dalla stipula che il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad una certa soglia ( cfr. Trib. Rimini, Sez. I, n. 579/2022, cfr. Trib.
Treviso Sez. III, 12.3.2019). In tal senso la giurisprudenza più recente che si condivide ha osservato che
“la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario (quale è un mutuo) non può essere classificata quale contratto derivato, non avendo come finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera” (Trib. Pordenone, n.
222/2020). La clausola in esame va quindi ritenuta pienamente lecita in quanto la stessa rappresenta, se inserita in un contratto di finanziamento come quello in esame, una clausola condizionale “in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c." (Cass. Sez. U.
23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3)” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 5151/2024).
Parimenti non fondate appaiono le censure relative alla condotta tenuta dalla banca mutuante in relazione al piano di ammortamento dal momento che nell'atto del 11.12.2009 è stato allegato il piano di ammortamento, sottoscritto da tutte le parti, chiaramente strutturato mediante rate di pari importo ( €
10.723,23 per 180 rate mensili ) con specificazione della relativa imputazione (in parte a quota capitale avente valore crescente dalla prima rata all'ultima, e in parte alla quota interesse, avente al contrario valore decrescente dalla prima rata all'ultima). Non sposta tale valutazione il fatto che non sia stato espressamente indicato il metodo prescelto (ossia quello alla c.d. francese) per la relativa redazione essendo in ogni caso la parte mutuataria nella posizione di poter conoscere le modalità effettive di rimborso e la composizione delle singole rate di rientro. A ciò si aggiunga che la pattuizione del metodo di ammortamento alla francese appare del tutto legittima non determinando la stessa alcun fenomeno anatocistico vietato. Come noto, l'ammortamento alla francese consiste nel pagamento di rate costanti, calcolate utilizzando una formula di capitalizzazione composta e non determina un fenomeno anatocistico perché “gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale” (Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, n. 2955/2021, cfr. ex multis,
Tribunale Vercelli sez. I, n.53/2023, Corte appello Roma sez. III, n.6715/2022). Risulta infine superata dal recente intervento della Suprema Corte la questione relativa alla eventuale nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo derivante dall'adozione del piano
6 di ammortamento redatto secondo il modello c.d. francese. La Suprema Corte ha sul punto confermato che il maggior carico di interessi del prestito derivante da detto modello di ammortamento non dipende da un fenomeno di produzione di interessi su interessi ma da una scelta contrattuale di restituzione del capitale mediante rate costanti nel tempo che implica la debenza di più interessi corrispettivi per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto con la conseguenza che
“la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato” (Cass.
Civ., S.U. n. 15130/2024). A ciò si aggiunga che il contratto in esame, come sopra rilevato, indica specificatamente l'adozione del modello alla c.d. francese per la predisposizione del piano di ammortamento che quindi, in quanto allegato al contratto di mutuo, era pienamente conosciuto o comunque conoscibile dall'attore usando la media diligenza con conseguente insussistenza della allegata violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
Venendo alle ulteriori domande formulate dalla società attrice nei confronti della banca convenuta, risulta infondata la domanda tesa all'accertamento della carenza di legittimazione passiva della convenuta in ordine alla annotata segnalazione a sofferenza della posizione dell'attrice e in ogni caso della carenza dell'istruttoria condotta dalla convenuta a tal fine.
Al riguardo va va osservato che, pur avendo l'atto di accollo sottoscritto tra l'attrice e la sua dante causa rilevanza solo interna (mancandone l'accettazione da parte della banca creditrice), Controparte_2 parte convenuta ha provato che l'attrice si era poi impegnata direttamente con la banca alla restituzione delle rate di rientro del mutuo concesso alla sua dante causa alle condizioni e secondo il nuovo piano di ammortamento di cui al contratto del 19.2.2018 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa).
In questo contesto se l'accollo sottoscritto dall'attrice con la non determinava Controparte_2
l'assunzione diretta di alcuna obbligazione da parte dell'attrice nei confronti della banca mutuante
(rispetto alla quale l'adempimento della attrice assurgeva ad adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.), tale assunzione diretta di obbligazioni (ossia di quella del pagamento della rata del piano di ammortamento del mutuo) è stata poi assunta con il contratto/corrispondenza sottoscritto in data 19.2.2018 dalle parti di causa.
Va quindi ritenuto sussistente il diritto della convenuta a procedere alla segnalazione dell'attrice nella
Centrale Rischi interbancaria.
Occorre tuttavia verificare la sussistenza dei presupposti per procedere a tale segnalazione onde vagliarne l'eventuale illegittimità come posta da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria in esame.
Come noto, le istruzioni della Banca d'Italia n. 139 del 11.2.1991 prevedono in relazione ai presupposti
7 per procedere ad una legittime segnalazione in Centrale Rischi che “nella categoria di censimento a sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giurisdizionalmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. .. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente dal mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito”. Sulla base di tale dato, la giurisprudenza prevalente è condivisibilmente orientata nel ritenere che ai fini dell'iscrizione sia necessaria non già una valutazione dello stato di insolvenza del debitore rilevante ai fini fallimentari ma una "valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come "deficitaria", ovvero, in buona sostanza, di "grave (e non transitoria) difficoltà economica"" del debitore” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n.
23453/2020, cfr. in tal senso ex multis Cass. Civ., Sez. I n. 21428/2007, Cass. Civ., Sez. I, ord. n.
25512/2017). Spetta quindi alla banca che abbia proceduto alla segnalazione dare prova, a fronte dell'eccezione del cliente, della sussistenza dei presupposti per la legittimità dell'iscrizione, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c..
In questo contesto interpretativo e normativo, parte convenuta ha allegato che detti presupposti sussistevano ed erano integrati dal fatto che nel 2018 l'attrice aveva manifestato di non essere in grado di far fronte alle obbligazioni assunte chiedendo alla convenuta di sospendere e postergare 9 rate del piano di rientro e dal fatto che nello stesso preliminare sottoscritto dall'attrice con la cfr. doc. 9 CP_3 allegato all'atto di citazione) emergeva un debito della prima nei confronti della seconda pari ad €
470.038,29 per fatture impagate risalenti al 2015, concludendo quindi che tali elementi portavano a ritenere integrato il periculum di insolvenza dell'attrice/debitrice.
Su tali elementi, deve ritenersi che la banca convenuta non abbia dato prova della sussistenza dei presupposti per la legittimità dell'iscrizione del nominativo della attrice a sofferenza nella Centrale rischi interbancaria. In primo luogo non risulta documentato che la sospensione e il differimento delle n. 9 rate del piano di rientro dal contratto di mutuo oggetto di causa richiesta dalla attrice (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa) sia stata motivata dalle sue difficoltà economiche o finanziarie e che in ogni caso tale situazione, ove sussistente , risaliva al 2018 a fronte di una segnalazione operata nel 2020. In secondo luogo va rilevato che la somma di € 470.038,29 per fatture impagate risalenti al 2015, indicato nel preliminare sottoscritto dall'attrice con la (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione) si CP_3 riferisce a debiti non già dell'attrice ma dell'altra promittente venditrice, GE.I. General Project s.r.l. (cfr. art. 5, pag. 4 – 5 del doc. 9).
Deve quindi concludersi nel senso di ritenere che la banca convenuta non ha dato prova della sussistenza dei presupposti (ulteriori dall'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni contrattuali derivanti dal
8 contratto di mutuo oggetto di causa) per l'operata segnalazione dell'attrice in Centrale Rischi e che pertanto l'istruttoria sul punto non sia stata correttamente espletata.
Ciò posto risulta tuttavia infondata la correlata domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
Come noto, il danno da illegittima segnalazione in Centrali Rischi non è un danno in re ipsa essendo necessarie, oltre alla prova della illegittimità della segnalazione, la specifica allegazione e la prova (invero anche per presunzioni, cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 3133/2020) del danno (sia questo di natura patrimoniale o non patrimoniale) di cui si chiede ristoro e della relativa riconducibilità al fatto del debitore, in base ai criteri ordinari di onere della prova ex art. 2697 ed ex art. 2043 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, n.
1931/2017, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29252/2024, Cass. Civ. Sez. I, n. 6589/2023).
Alla luce di tali principi di diritto, va osservato che parte attrice non ha specificatamente allegato in che cosa sia consistito l'allegato danno (non indicando per altro se di natura patrimoniale o non patrimoniale)
e non ne ha dato prova, non potendosi ricorrere al meccanismo delle presunzioni dal momento che appunto non è stata neanche chiarita la natura del danno subito.
Ne consegue che la domanda in esame va rigettata.
Risulta parimenti infondata la domanda di parte attrice tesa all'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta in occasione della restrizione di ipoteca accordata alla
[...] in quanto non conforme ai canoni di buona fede, correttezza e trasparenza e al CP_3 conseguenziale risarcimento del danno.
Sul punto, parte attrice ha allegato che in data 29.10.2019 aveva sottoscritto con la Controparte_3 il contratto preliminare di compravendita, avente gli immobili meglio descritti in atto e sottoposti a
[...] ipoteca in favore della odierna convenuta al prezzo di € 246.000,00, e una procura irrevocabile a vendere tali immobili in favore di un soggetto indicato dalla predetta che pertanto Controparte_3 quest'ultima aveva ottenuto dalla convenuta la restrizione ipotecaria sui beni promessi in vendita dietro il versamento della minor somma di € 200.000 , nonostante l'opposizione dell'attrice, ossia per un prezzo inferiore al preliminare.
Il contratto preliminare sopra menzionato contiene l'impegno dell'attrice (per la quota del 66.76%) e della
GE.I. General Project s.r.l. (per la quota drl 33.33%) di trasferire alla la Controparte_3 proprietà dei cespiti indicati al relativo art. 1 e la menzione all'art. 4 della formalità iscritta sui predetti immobili in ragione della ipoteca concessa a garanzia del contratto di mutuo oggetto di causa “per il quale la parte promettente venditrice si obbliga ad ottenere il frazionamento prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, in modo tale che il residuo debito della quota di mutuo frazionato garantito dell'ipoteca gravante sulle unità immobiliari in contratto venga estinto con parte del ricavato della
9 vendita” . Quanto alle modalità di pagamento del prezzo, l'art. 5 del contratto prevede che lo stesso, pari complessivi € 716.038,29 venisse corrisposto quanto ad € 470.038,29 con compensazione di debiti della
GE.I. General Project s.r.l. con la parte acquirente e quanto ad € 240.000 mediante versamento “alla parte promittente venditrice al momento della stipula dell'atto definitivo di vendita interamente con il ricavato di un mutuo andrà a contrarre a proprie cure e spese”.
In questo contesto risulta documentato che la convenuta ha accettato dalla al Controparte_3 fine di procedere alla cancellazione della ipoteca gravante sugli specifici beni oggetto del preliminare del
29.10.2019 il pagamento della somma di € 200.000 (cfr. doc. 11 allegato alla citazione). Parte attrice ha quindi lamentato che tale operazione doveva essere compiuta dietro il pagamento da parte della predetta acquirente della somma di € 246.000.
Ciò premesso, non appare sussistere alcun inadempimento della convenuta in relazione al compimento dell'operazione in esame dal momento che in primo luogo la banca non aveva alcun obbligo derivante dal contratto preliminare in esame né tantomeno l'obbligo di procedere alla richiesta restrizione sui beni oggetto del preliminare solo a fronte del pagamento della somma di € 246.000, fissata in preliminare come prezzo e che in secondo luogo il fatto che la abbia ottenuto la restrizione Controparte_3 per ipoteca sui beni oggetto del preliminare dietro il pagamento della somma di € 200.000 anziché di €
246.000 integra tutt'al più un suo inadempimento al contratto preliminare, rimanendo quindi facoltà della attrice di agire per l'adempimento o la risoluzione di tale ultimo contratto.
In conclusione, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione
(indeterminata – complessità media) e applicati i parametri medi, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni eccezione rilevabile dalle parti o d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta in relazione alle domande relative al contratto di mutuo;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice ;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in €
10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
10 Così deciso in Velletri, 13 marzo 2025
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Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani