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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.Claudio Fraticelli GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 93 /2023 promossa da:
(C.F. )in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. COGORNI PROIETTI ELENA elettivamente domiciliato in Todi Piazza Umberto I n. 2 nello studio dell'Avv. Elena Cogorni Proietti
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. TAMBURELLI LUCA elettivamente domiciliato in Perugia, Via Pellas 20/a, presso lo studio dell'Avv. Luca Tamburelli
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 La appella la sentenza n 513/22 emessa dal Tribunale di Parte_2
Spoleto, di rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento di anomalie bancarie sul rapporto di conto corrente affidato n. 767549 aperto presso la Controparte_1
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda rilevando che l'attore, pur essendone onerato, non aveva prodotto il contratto le cui clausole venivano tacciate di nullità, né aveva prodotto tutti gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto e alla verifica di applicazione di addebiti illegittimi.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha affermato che l'attore non aveva dedotto la inesistenza dei contratti, ritenendo quindi che lo stesso fosse onerato della produzione relativa, nella parte in cui ha ritenuto giustificato il mancato adempimento della banca in relazione all'ordine di esibizione del contratto di conto corrente, nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea per non aver assolto all'onere probatorio circa la produzione di tutti gli estratti conto. Deduce l'assenza di contratto dal fatto che -che con lettera pec inviata in data 16.06.2017 -hiedeva copia dei contratti di corrispondenza, di apertura di credito, degli estratti conto e degli scalari dall'apertura del conto, nonché di tutta la documentazione contrattuale relativa, ex art. 119 T.U.B. (dc.n.1); poiché la convenuta nulla ha prodotto, ne conseguirebbe che ad oggi, non risulta CP_1 alcun contratto di c/c né di apertura di credito.
La premessa non prova l'assenza di contratto.
L'attore lamenta genericamente la mancata stipula di alcune condizioni e clausole contrattuali, ma non allega e deduce mai specificamente che non fu concluso il contratto per iscritto.
Anche la richiesta ex art. 119 presuppone la consapevolezza dell'esistenza di contratto scritto, confermata dall'istanza ex art. 210 cpc formulata nel corso del giudizio di primo grado. Tanto è vero che conclusioni di primo grado sono: “Nel merito: -qualora la banca non produca i contratti sottostanti il rapporto de quo, come richiesto ex art 119 TUB, accertare la nullità del contratto di corrispondenza, di apertura di credito, per mancanza di forma scritta ex art. 1284 cod. Civ. E art. 117 comma 3 TUB”, conclusioni che partono dal presupposto erroneo che la mancata produzione dei contratti da parte della ridondi come CP_1 effetto a suo carico .
Il correntista in realtà ha eccepito la mancata stipula in forma scritta di alcune clausole contrattuali di cui ha eccepito la nullità: anche nell'atto di appello si legge: "Inoltre la stessa consulenza chiarisce che l'accertamento è stato eseguito in assenza del contratto di conto corrente ed apertura di credito. Tale elemento, valutato unitamente alla doglianza formulata in citazione in merito all'illegittima applicazione degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto, e delle spese, e della mancata risposta da parte della banca all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB (v. doc. 1 nel fascicolo di parte attrice), consente di ravvisare nell' allegazione attorea la deduzione in merito alla mancata stipula delle predette condizioni contrattuali in forma scritta." Solo tardivamente, l'allegazione è stata modificata in fatto nella denuncia di mancanza dei contratti sottostanti il rapporto per cui è causa, sempre però non come allegazione del fatto, ma come deduzione ricavata dal mancato ottemperamento all'ordine di produzione ex 210 cp.c.
pagina 2 di 3 Dunque l'onere di provare tale nullità (fondata proprio sulla mancata inclusione nel contratto delle relative clausole) gravava in capo al correntista attraverso la produzione in giudizio del contratto di conto corrente..
La CTU in tal modo risulta esplorativa e non potrebbe essere svolta attesa la mancanza in atti dei contratti originari.
Diverso discorso deve essere fatto per l'anatocismo, illecito prima del 2000 ed in relazione al quale, dedotta l'illecita applicazione, era la Banca a dover dimostrare, dal 2000 in poi, di essersi adeguata alla
Delibera CICR 9.2.2000 facendo sottoscrivere alla parte l'apposita clausola;
dalla consulenza di parte l'addebito per anatocismo è pari a 6.327,05,il calcolo non è stato contestato dalla CP_1
Quanto al rifiuto della banca di consegnare la copia del contratto, a prescindere da legittimità o meno del rifiuto, l'onere probatorio incombeva sull'attore, pertanto la mancata esistenza in atti dei contratti ridonda a carico dell'attore (essendo peraltro inapplicabile ratione temporis la previsione di cui al novellato art. 210 co 3
C.P.C.
Quanto al motivo di censura del rigetto della domanda attorea per non aver assolto all'onere probatorio circa la produzione di tutti gli estratti conto, indipendentemente dalla correttezza di tale affermazione, resta il fatto che non sono comprovate le illiceità denunciate, che derivano dalla verifica di esistenza di clausole nel contratto originario, mancante in atti.
In conclusione, l'appello può essere accolto solo con riferimento all'espunzione dell'anatocismo.
Le spese di lite debbono essere compensate per 3/4, in quanto la domanda attorea è stata accolta per importi minimi;
per il resto gravano sulla appellata, per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello
-accerta l'illegittimità dell'addebito di € 6.327,05 a titolo di anatocismo sul conto corrente affidato n. 767549
-dichiara compensate per un 3/4 le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando Controparte_1 dell'appellante delle spese residue, che per l'intero si liquidano per il primo grado come nell'appellata
[...] sentenza e per il presente grado in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge.
Perugia, 25/03/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.Claudio Fraticelli GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 93 /2023 promossa da:
(C.F. )in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. COGORNI PROIETTI ELENA elettivamente domiciliato in Todi Piazza Umberto I n. 2 nello studio dell'Avv. Elena Cogorni Proietti
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. TAMBURELLI LUCA elettivamente domiciliato in Perugia, Via Pellas 20/a, presso lo studio dell'Avv. Luca Tamburelli
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 La appella la sentenza n 513/22 emessa dal Tribunale di Parte_2
Spoleto, di rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento di anomalie bancarie sul rapporto di conto corrente affidato n. 767549 aperto presso la Controparte_1
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda rilevando che l'attore, pur essendone onerato, non aveva prodotto il contratto le cui clausole venivano tacciate di nullità, né aveva prodotto tutti gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto e alla verifica di applicazione di addebiti illegittimi.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha affermato che l'attore non aveva dedotto la inesistenza dei contratti, ritenendo quindi che lo stesso fosse onerato della produzione relativa, nella parte in cui ha ritenuto giustificato il mancato adempimento della banca in relazione all'ordine di esibizione del contratto di conto corrente, nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea per non aver assolto all'onere probatorio circa la produzione di tutti gli estratti conto. Deduce l'assenza di contratto dal fatto che -che con lettera pec inviata in data 16.06.2017 -hiedeva copia dei contratti di corrispondenza, di apertura di credito, degli estratti conto e degli scalari dall'apertura del conto, nonché di tutta la documentazione contrattuale relativa, ex art. 119 T.U.B. (dc.n.1); poiché la convenuta nulla ha prodotto, ne conseguirebbe che ad oggi, non risulta CP_1 alcun contratto di c/c né di apertura di credito.
La premessa non prova l'assenza di contratto.
L'attore lamenta genericamente la mancata stipula di alcune condizioni e clausole contrattuali, ma non allega e deduce mai specificamente che non fu concluso il contratto per iscritto.
Anche la richiesta ex art. 119 presuppone la consapevolezza dell'esistenza di contratto scritto, confermata dall'istanza ex art. 210 cpc formulata nel corso del giudizio di primo grado. Tanto è vero che conclusioni di primo grado sono: “Nel merito: -qualora la banca non produca i contratti sottostanti il rapporto de quo, come richiesto ex art 119 TUB, accertare la nullità del contratto di corrispondenza, di apertura di credito, per mancanza di forma scritta ex art. 1284 cod. Civ. E art. 117 comma 3 TUB”, conclusioni che partono dal presupposto erroneo che la mancata produzione dei contratti da parte della ridondi come CP_1 effetto a suo carico .
Il correntista in realtà ha eccepito la mancata stipula in forma scritta di alcune clausole contrattuali di cui ha eccepito la nullità: anche nell'atto di appello si legge: "Inoltre la stessa consulenza chiarisce che l'accertamento è stato eseguito in assenza del contratto di conto corrente ed apertura di credito. Tale elemento, valutato unitamente alla doglianza formulata in citazione in merito all'illegittima applicazione degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto, e delle spese, e della mancata risposta da parte della banca all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB (v. doc. 1 nel fascicolo di parte attrice), consente di ravvisare nell' allegazione attorea la deduzione in merito alla mancata stipula delle predette condizioni contrattuali in forma scritta." Solo tardivamente, l'allegazione è stata modificata in fatto nella denuncia di mancanza dei contratti sottostanti il rapporto per cui è causa, sempre però non come allegazione del fatto, ma come deduzione ricavata dal mancato ottemperamento all'ordine di produzione ex 210 cp.c.
pagina 2 di 3 Dunque l'onere di provare tale nullità (fondata proprio sulla mancata inclusione nel contratto delle relative clausole) gravava in capo al correntista attraverso la produzione in giudizio del contratto di conto corrente..
La CTU in tal modo risulta esplorativa e non potrebbe essere svolta attesa la mancanza in atti dei contratti originari.
Diverso discorso deve essere fatto per l'anatocismo, illecito prima del 2000 ed in relazione al quale, dedotta l'illecita applicazione, era la Banca a dover dimostrare, dal 2000 in poi, di essersi adeguata alla
Delibera CICR 9.2.2000 facendo sottoscrivere alla parte l'apposita clausola;
dalla consulenza di parte l'addebito per anatocismo è pari a 6.327,05,il calcolo non è stato contestato dalla CP_1
Quanto al rifiuto della banca di consegnare la copia del contratto, a prescindere da legittimità o meno del rifiuto, l'onere probatorio incombeva sull'attore, pertanto la mancata esistenza in atti dei contratti ridonda a carico dell'attore (essendo peraltro inapplicabile ratione temporis la previsione di cui al novellato art. 210 co 3
C.P.C.
Quanto al motivo di censura del rigetto della domanda attorea per non aver assolto all'onere probatorio circa la produzione di tutti gli estratti conto, indipendentemente dalla correttezza di tale affermazione, resta il fatto che non sono comprovate le illiceità denunciate, che derivano dalla verifica di esistenza di clausole nel contratto originario, mancante in atti.
In conclusione, l'appello può essere accolto solo con riferimento all'espunzione dell'anatocismo.
Le spese di lite debbono essere compensate per 3/4, in quanto la domanda attorea è stata accolta per importi minimi;
per il resto gravano sulla appellata, per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello
-accerta l'illegittimità dell'addebito di € 6.327,05 a titolo di anatocismo sul conto corrente affidato n. 767549
-dichiara compensate per un 3/4 le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando Controparte_1 dell'appellante delle spese residue, che per l'intero si liquidano per il primo grado come nell'appellata
[...] sentenza e per il presente grado in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge.
Perugia, 25/03/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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