TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7747/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.7747/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7747 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ZITO DAVIDE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CITRO ROSSELLA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
E
C.F. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Loria Francesco, presso cui elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 1540/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26/10/2016, veniva ingiunto a di pagare alla società la somma di 30.000,00 Parte_1 Controparte_1
€ in virtù di assegno bancario n. 5032251744 tratto dalla Ubi Banca Carime -agenzia di Mercato San
Severino-, emesso il 30.12.2013. Tale assegno, secondo le deduzioni del ricorrente, sarebbe stato rilasciato a pagamento della fattura n. 29 del 31.12.2013 per € 30.000.00, emessa a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti presso il fabbricato in proprietà del Sig. sito in Mercato Parte_1
San Severino (SA) alla Via Della Chiesa n. 9.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione, avanzando contestuale Parte_1 domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa del terzo, il direttore dei lavori CP_2
. Il deduceva:
[...] Pt_1
• l'avvenuto pagamento della somma concordata nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11/7/2009 ed in data 2/10/2010, in quanto versava alla Società Controparte_1
un totale pari ad € 128.000,00, ben € 38.000,00, oltre la somma concordata nel contratto
[...]
d'opera;
• la mancata restituzione dell'assegno;
• la mancata pattuizione per iscritto della somma complessiva dovuta al momento della conclusione dei lavori;
• l'arbitraria imputazione del pagamento eseguito dal creditore e in ogni caso il disconoscimento della data apposta sull'assegno, in quanto la grafia è diversa da quella con cui è stato compilato l'assegno;
• la circostanza per cui l'assegno in questione era stato rilasciato solo a garanzia, e non era stato mai restituito. Agiva altresì in riconvenzionale, contestando che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, per presenza di vizi accertati nel procedimento per ATP r.g. N. 3215/14, per i quali l'opponente chiedeva risarcimento danni pari a 28.610 €, da imputare sia alla società opposta sia al direttore dei lavori
, all'uopo chiamata in causa. Eccepiva altresì che i lavori non erano stati terminati Controparte_2 entro la data prevista, in quanto il contratto veniva stipulato l'11/7/2009, con l'impegno di concluderli entro 210 giorni, ossia in data 30/11/2010, ma questi terminavano solo nel dicembre 2013. Pertanto, chiedeva il versamento della penale per ritardata esecuzione dei lavori, pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo.
Concludeva chiedendo:
- annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1540/2016 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore e ciò per insussistenza e per la indeterminatezza del credito azionato, in considerazione delle motivazioni espresse nella premessa dell'atto introduttivo;
- per l'effetto ordinare alla Società opposta la restituzione dell'originale dell'assegno, depositato in atti, poiché emesso a garanzia di debiti indeterminati, non riconosciuti e scaduti prima della fattura depositata nel fascicolo monitorio;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della Società convenuta che non ha installato le porte d'ingresso commissionate dall'opponente e di conseguenza la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti;
- accertare e dichiarare la responsabilità della Società convenuta, in solido o per quanto di ragione con il direttore dei lavori - terzo chiamato in causa -, per non aver eseguito i lavori commissionati a regola d'arte, oltre il risarcimento del danno così come specificato nella relazione tecnica dell'Ing. CP_3
- accertare e dichiarare la responsabilità del direttore dei lavori, OM. , per Controparte_2 non aver agito con diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito;
- accogliere per l'effetto la domanda riconvenzionale che si quantifica in € 26.000,00, a titolo di risarcimento del danno e di importo necessario per eliminare i vizi e le difformità denunciate, in solido con il direttore dei lavori, OM. , ed € 21.400,00, Controparte_2 come da elaborato peritale, somma ridotta per la minima responsabilità accertate dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, €. 1.000,00, a titolo di penale, così come pattuita all'art. 5 del contratto depositato, €. 2.000,00, per le porte di ingresso non installate dalla convenuta, ed €. 1.600,00, quale importo versato al C.T.U. in sede di accertamento CP_4 tecnico preventivo;
- accertare e dichiarare l'omessa consegna all'opponente delle fatture emesse dalla Società
[...]
attestanti il pagamento della somma indicata nella scrittura privata, Controparte_1 sottoscritta dalle parti in data 02/10/2010 e condannare, nel caso venga provata la mancata consegna della documentazione contabile, al pagamento di €. 32.400,00, in favore dell'opponente il quale ha perso definitivamente la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali del 36% della somma versata per i lavori di ristrutturazione, così come prevede l'art. 2, 10 e
11 della Legge 191 del 2009, con riserva di integrare il contributo unificato nel caso di condanna oltre l'importo richiesto.
Si costituiva in giudizio la la quale chiariva come il totale dei lavori realizzati Controparte_1
è pari ad euro 181.108,42 più Iva e contestava in toto la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte opponente in quanto i vizi, se riscontrati nelle opere realizzate, esulano dalla responsabilità della ditta appaltatrice, poiché i lavori tutti sono sempre stati eseguiti e realizzati su commissione del Gallo
e sotto la direzione e vigilanza del direttore dei lavori, il geometra , a cui pertanto Controparte_2 vanno riconosciute le eventuali responsabilità dei vizi delle opere realizzate. In ogni caso, contestava la sussistenza dei vizi suddetti, in quanto l'umidità alle pareti aveva ad oggetto un locale destinato ad uso deposito che impropriamente il utilizzava quale tavernetta. Anche in ordine alle Pt_1 infiltrazioni, chiariva di aver provveduto alla risoluzione delle problematiche contestate.
In ordine alla richiesta di penale, specificava che questa non trovava fondamento, in quanto vi sono stati varianti al progetto, concordate tra le parti.
Sull'assegno precisava come questo è stato corrisposto per il pagamento della fattura numero 29 del
31/12/2013 e pertanto l'imputazione non è affatto arbitraria ed illegittima.
Concludeva per il rigetto integrale dell'opposizione.
Il giudice autorizzava parte opponente alla chiamata in causa del terzo geom. e Controparte_2 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto.
L' , costituitosi all'udienza del 21/01/2019, eccepiva il decorso della prescrizione del Controparte_2 diritto al risarcimento, in quanto decorsi 5 anni dal completamento delle opere, ultimate il 30/11/2010 come risulta dalla comunicazione di fine dei lavori presentata al ed Parte_2 allegata al certificato di agibilità rilasciato in data 19/01/2011 dallo stesso ente a seguito del collaudo finale. Pertanto, il diritto ad agire nei confronti del D.L. per danni derivanti da sue presunte responsabilità si è estinto in data 30/11/2015, in seguito al decorso dei 5 anni, durante i quali nessuna pretesa gli è stata mai rivolta. Deduceva in ogni caso l'inopponibilità dell'a.t.p. n. 3215/2014 R.G., in quanto non ha partecipato al relativo contraddittorio.
Nel merito, nessuna responsabilità è invocabile in capo al OM. che, in qualità di direttore CP_2 dei lavori eseguiti su impulso del Sig. , ha utilizzato la diligenza richiesta dalla legge Parte_1 nella prestazione della sua opera. Inoltre, il Sig. veniva costantemente informato dal direttore Pt_1 dei lavori dell'andamento e svolgimento dei lavori. Tutte le scelte tecniche sono state concordate con lo stesso e giustificate dal budget economico a disposizione del committente.
Concludeva chiedendo di rigettare l'atto di chiamata in causa in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in premessa.
La causa veniva istruita mediante CTU, volta a verificare i lavori effettivamente compiuti, oltre che il costo totale degli stessi.
Depositata la CTU, la causa veniva rinviata per la decisione. L'udienza del 07/05/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Va in primo luogo esaminata la domanda principale avanzata dalla unitamente a Controparte_1 quella riconvenzionale pure spiegata nella costituzione in giudizio, necessitandosi, però, alcune specifiche di diritto in relazione all'eccezione di controparte.
Pacifica è, ormai, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto nell'ambito del giudizio di cognizione che si apre a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In termini,
Cass. civ. Sez. U - , sentenza n. 26727 del 15/10/2024 ha confermato l'orientamento già precedentemente diffuso, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”
Alcun dubbio, quindi, sulla legittimità dell'azione per ottenere la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di denaro, formalizzata nella comparsa di costituzione, in quanto causalmente collegata alla domanda originaria, ci cui al procedimento monitorio.
Proprio in relazione a tale domanda, e sempre in via preliminare, deve rilevarsi che oggetto della richiesta monitoria era la fattura “n. 29 del 31.12.2013 per 30.000,00 emessa a seguito di lavori di
ristrutturazione eseguiti presso il fabbricato in proprietà del Sig. sito in Mercato San Parte_1
Severino (SA) alla Via Della Chiesa n. 9” e che l'estensione dell'indagine all'intero rapporto, operata con la domanda riconvenzionale, permette di prescindere dalle questioni sollevate in ordine all'assegno in atti che rappresentava, nel procedimento monitorio, esclusivamente prova scritta del pagamento richiesto per la diversa causale già espressa.
Né tantomeno può essere presa in considera la tardiva eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente. Inconferente appare la giurisprudenza citata dal nelle memorie da ultimo depositate, Pt_1 che ammette esclusivamente la possibilità, per il soggetto che subisce la tempestiva eccezione di prescrizione, di controdedurre, senza preclusioni, l'applicabilità al caso di specie di un termine prescrizionale diverso da quello di cui all'eccezione di prescrizione. Al contrario, l'eccezione di prescrizione è, indiscutibilmente, eccezione in senso stretto, che andava proposta entro le preclusioni di legge – nel caso in esame, entro la memoria ex art 183 co 6 I termine c.p.c., stante la riconvenzionale avanzata dall'opposto solo con la memoria di costituzione.
Sempre in diritto, concentrando pertanto l'analisi sul rapporto di appalto intercorso tra le parti, si rileva che il contratto di appalto tra privati, ai sensi dell'art 1655 c.c., non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, fatta eccezione per quanto previsto da alcune norme in materia speciale (per esempio, in materia di imbarcazioni).
Tale principio è stato più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, da ultimo, si è espressa (Cass. civ. sent. n. 2386/2023) nel senso di ritenere che “la stipulazione del contratto
d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ,. Sez. I,
24.5.2018, n. 12971).”
La mancanza di un contratto, quindi, o di un accordo scritto tra le parti, non nega, ab origine, la tutela alla parte che voglia far valere gli effetti del dedotto rapporto, ponendo, però in capo al medesimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto in esame.
Ebbene ciò posto deve rilevarsi che il , nel costituirsi in giudizio, non ha specificatamente Pt_1 contestato l'effettiva commissione di tutti i lavori asseritamente compiuti da parte della
[...]
né con riferimento all'originario contratto, né con riferimento alle successive opere CP_1 cristallizzate all'interno dei S.A.L. in atti. Le uniche contestazioni svolte – oltre a quelle sulla regola d'arte dello svolgimento, di cui si dirà in seguito esaminando la domanda riconvenzionale- attengono all'effettivo acquisto e messa in opera delle porte d'ingresso e alla mancata determinazione del prezzo per le opere ulteriori, non inglobate nel contratto sottoscritto.
Ne discende che, in pedissequa applicazione dell'art 115 c.p.c., il rapporto per come dedotto, anche in relazione ai lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente pattuiti, deve ritenersi provato.
Si è però ritenuto necessario disporre CTU, volta alla determinazione del prezzo dei lavori come complessivamente svolti.
Nel corpo della perizia, dei cui esiti non si ha motivo di dubitare in quanto c'è perfetta coerenza tra le premesse metodologiche e le conclusioni cui è giunta, la consulente ha chiarito che “per la redazione dei computi metrici estimativi sono stati consultati i documenti presenti agli atti (Allegato
4 – Contabilità e computi metrici), i documenti protocollati presso il di Mercato San Pt_2
Severino reperiti con accesso agli atti (Allegato 5 – Accesso agli atti Comune di Mercato San
Severino) ed i documenti inviati dalle parti in causa come in accordo da verbale di sopralluogo del
08.05.2024 (Allegato 6 – Documentazione inviata dalle parti). Laddove sono presenti tutti i dati utili,
è stata fatta una computazione a misura ad hoc, mentre per altre lavorazioni non tangibili si è fatto fede alla documentazione ufficiale reperita valutando la plausibile congruità di quanto dichiarato.
Inoltre, come da contratto, sono stati utilizzati le voci del Prezzario Regionale della Campania 2008 ed i prezzi del mercato dell'epoca di realizzazione. I computi redatti sono tutti al netto dell'IVA e dello sconto del 10% stabilito in contratto.”
Sul punto l'art 1657 c.c. stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.”: ne discende che nel caso di specie assolutamente corretto appare il riferimento al Prezziario Regionale 2008, non solo perché individuato dalle parti come indice per la determinazione del prezzo ( art 2 contratto in atti), ma soprattutto perché rispondente al criterio gerarchico di cui alla citata norma.
Sulla base di tali premesse, il CTU ha redatto quattro computi metrici distinti scomposti in fasi operative, ovvero:
- Computo metrico estimativo demolizioni, rimozioni e smaltimenti;
- Computo metrico estimativo strutture;
- Computo metrico estimativo rifiniture;
- Computo metrico estimativo impianti e infissi. Chiarisce la consulente che “per quanto riguarda il Computo metrico estimativo demolizioni, rimozioni e smaltimenti non avendo a disposizione alcun tipo di rilievo, è stato redatto alla stregua delle foto dell'epoca e della contabilità presente agli atti, valutando l'idoneità delle lavorazioni definite. L'importo di tali lavorazioni è risultato pari a €.34.865,33.”.
Il computo metrico estimativo strutture, invece, “è stato redatto sulla base degli elaborati grafici strutturali tenendo conto delle piccole varianti intercorse e degli ultimi e ufficiali elaborati che rispecchiano lo stato attuale. Laddove si è riscontrata la carenza di dati per la computazione sono state fatte delle assunzioni nel rispetto dei parametri progettuali. (…) L'importo di tali lavorazioni è risultato pari a 38.746,98 €.”
Con riferimento al computo metrico estimativo delle rifiniture l'importo è risultato pari a 66.144,52
€.
Infine, per il computo metrico estimativo degli impianti e degli infissi, “per la parte impiantistica ci si è basati sulle dichiarazioni di conformità allegate all'agibilità controllando le quantità di ciò che
è stato installato per ciò che era verificabile. Per gli infissi, gli accessori annessi e le opere in ferro, le quantità e i prezzi sono in linea rispetto a quanto dichiarato ed al mercato dell'epoca. (…).
Comunque, l'importo di tali lavorazioni è risultato pari a 37.357,95 €.”
Il totale dei lavori risulta pertanto pari ad € 177.114,78. A tale somma, a parere della scrivente, vanno sottratti € 1.200,00, corrispondenti al valore dei due portoncini blindati d'ingresso, la cui installazione Contr da parte della è stata fermamente contestata da parte del Gallo nella citazione in opposizione e non è stata altrimenti specificamente provata dalla a ciò non essendo sufficiente la sola CP_1 contabilità dei lavori depositata.
Il totale è pertanto pari ad € 175.914,78: tale somma deve ritenersi finita, in quanto il CTU l'ha calcolata al netto sia dell'IVA che dello sconto del 10% di cui in contratto, con la conseguenza che l'applicazione delle due voci (entrambe pari al 10%) determina comunque la medesima somma già indicata.
Si ritiene l'analisi svolta dal CTU del tutto condivisibile.
Sul punto non colgono nel segno le contestazioni operate dalla parte odierna opponente, in quanto non corrisponde al vero che il quesito offerto dal giudicante limitasse l'indagine del CTU ai soli
“preventivi accettati dal committente”. Il quesito, infatti, rimetteva esclusivamente il vaglio del CTU ai parametri di cui all'art 1657 c.c e non faceva, al contrario, quanto alle forniture esterne, alcun riferimento alla necessità di sottoscrizione dei preventivi. Nel caso in esame la consulente, correttamente, ha utilizzato i preventivi in atti quale parametro iniziale per la contabilizzazione svolta, ponendo i prezzi ivi contenuti alla base del computo metrico redatto solo dopo averne verificato la congruità con i prezzi di mercato applicati: ciò in linea con la gerarchia di cui all'art 1657 c.c. Prive di pregio anche le eccezioni in ordine alla mancanza di contratti di subappalto in atti;
ed infatti, con riferimento ai beni oggetti del computo metrico contestato, non è ravvisabile alcun rapporto di subappalto ma esclusivamente di fornitura di beni, prodromici al compimento delle attività principali richieste. Non è quindi necessaria alcuna forma scritta.
Considerato che la parte opposta ha dichiarato (vedasi da ultimo memorie conclusioni ex art 281 sexies c.p.c.) che la somma già versata è pari ad € 97.050,00 (comprensiva d'IVA) e che il non Pt_1 ha provato versamenti superiori rispetto a tale somma (essendo i bonifici in atti di valore inferiore a quello riconosciuto) il totale ancora dovuto è pari ad € 78.864,78 (già calcolata sia l'IVA, che lo sconto contrattuale).
Passando alla domanda riconvenzionale avanzata va in primo luogo dichiarata la utilizzabilità della
CTU prodotta nel procedimento per ATP nel presente procedimento.
La giurisprudenza di legittimità, esprimendosi in materia, ha chiarito di recente che “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (così Cass. civ. sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
La relazione di CTU, depositata nel giudizio di ATP che ha preceduto la proposizione del presente giudizio di merito appare, nel caso in esame, idonea a fondare, quale elemento di prova, il convincimento in ordine ai fatti portati all'attenzione della scrivente, anche a seguito con il raffronto con le altre prove ritualmente acquisite.
Tanto premesso, va rilevato che il CTU in quella sede ha distinto varie tipologie di problematiche riscontrate nell'esecuzione e nella progettazione dei lavori.
A parere del CTU, infatti, “il ricorrente e il direttore dei lavori sono responsabili per aver fatto scelte, in fase d'esecuzione dei lavori, difformi dal progetto approvato sia per quanto riguarda la realizzazione della scala (priva di copertura) sia per quanto attiene l'altezza del piano terra ( h 2,30
m contro h= 2,50 m). Infatti la scala, completamente imbibita di acqua piovana, perché a contatto diretto senza una minima protezione dagli agenti atmosferici, è stata realizzata senza la copertura prevista nel progetto assentito. La realizzazione della copertura, a parere dello scrivente, avrebbe limitato o eliminato del tutto i vizi e difetti lamentati. Il piano terra è stato realizzato con un'altezza
interna di 2,30 m ed è adibito ad abitazione contrariamente al progetto che prevedeva locali deposito con un'altezza interna di m 2,50, altezza che avrebbe limitato se non eliminato del tutto i fenomeni di condensa rinvenuti.”.
Al contrario, sempre a parere del CTU, è “responsabile l'impresa esecutrice insieme alla direzione dei lavori per i fenomeni di risalita per capillarità lungo le pareti in piano terra per non aver realizzato – come è la prassi - un adeguato isolamento.”.
Esclusivamente alla “responsabilità dell'impresa esecutrice perché scaturenti da una cattiva configurazione delle pendenze e da una inadeguata impermeabilizzazione della terrazza di copertura oltre al fatto che la pavimentazione è priva di gocciolatoi in corrispondenza dei frontalini” sarebbero invece attribuibili i danni in primo piano ed in particolare le copiose infiltrazioni lungo il soffitto della camera da letto”; così come “i danni rinvenuti lungo la parete nord per la presenza di micro- cavillature con un quadro fessurativo a “ragnatela”” sarebbero anch'essi “ascrivibili alla responsabilità dell'impresa esecutrice perché ha impiegato un materiale scadente oltre al fatto di non aver rispettato le norme di tempistica nell'applicare i vari prodotti ( intonaco – pittura ).”
Tanto premesso va in primo luogo esclusa la responsabilità del direttore dei lavori.
La giurisprudenza di legittimità, in termini, ha chiarito infatti (così Cass. civ. ordinanza n. 39448 del
13/12/2021 che “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera”; ancora, per Cass. civ. sentenza n. 29331 del 13/11/2024 “il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con
l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.”.
Sulla scorta di tali principi, sarebbe stato onere della parte attrice provare il contenuto del rapporto intercorso con il direttore dei lavori;
il avrebbe dovuto dedurre, nel presente giudizio, il ruolo Pt_1 effettivamente attribuito all' nell'ambito della progettazione dei lavori, circostanza questa, CP_2 non allegata. Parimenti, con riferimento ai vizi esecutivi, avrebbe dovuto dedurre l'omesso esercizio del dovere di vigilanza riconosciuto. In sostanza il vizio esecutivo non può automaticamente determinare, sulla base della pronuncia Cass. 2021 riportata, anche la responsabilità del direttore dei lavori, essendo l'oggetto della sua obbligazione distinto rispetto a quello della società appaltatrice.
Ha errato, in questi termini, il CTU, nel ricondurre automaticamente i vizi accertati anche al direttore dei lavori, senza in alcun modo argomentare rispetto ai profili concreti di inadempimento alla sua specifica prestazione: per tale ragione, la domanda riconvenzionale poi avanzata in questa fase da parte del risulta assolutamente sfornita di prova, poiché ancorata esclusivamente alle Pt_1 conclusioni, meramente esplorative sul punto, di cui alla perizia redatta dall'ing. CP_3
Né per altro colgono nel segno le difese della la quale pure invocava, nei suoi atti, la CP_1 responsabilità solidale del direttore dei lavori, in quanto, anche sulla scorta della giurisprudenza citata dalla medesima opposta, la solidarietà tra la ditta e il direttore richiede necessariamente il previo accertamento dell'inadempimento del direttore dei lavori che in questo caso manca, non essendo stati dedotti dalla parte attrice in riconvenzionale i profili di inadempimento. Il , si ripete, ha fondato Pt_1 la sua domanda esclusivamente sul presunto accertamento di responsabilità di cui alla CTU, integralmente richiamando la perizia e non adempiendo agli oneri probatori su di lui gravanti.
Ne discende l'assorbimento di tutte le questioni preliminare sollevate dall' nel costituirsi in CP_2 giudizio.
Venendo invece alla responsabilità della società di appalto, le conclusioni di cui alla perizia citata possono essere prese a riferimento per la presente decisione, in quanto connotate da perfetta coerenza rispetto alle premesse metodologiche e ai risultati delle indagini tecniche compiute.
In termini va rilevato (così Cass civ. sentenza n. 21269 del 05/10/2009) che “il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.”.
E ancora, più recentemente, Cass civ. sentenza n. 7267 del 13/03/2023, per cui “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica
e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali
sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto..
Ebbene posto che il contratto tra le parti non è oggetto di contestazione, risultano in atti compiutamente provati i vizi dell'opera commissionata;
né, tantomeno, a fronte delle chiare conclusioni della CTU depositata nel procedimento di istruzione preventiva, la a dimostrato CP_1 di aver, al contrario, adoperato la diligenza e la perizia dovute.
Il valore del risarcimento però deve essere parametrato, sulla scorta del computo metrico allegato, ai soli vizi riconducibili alla società appaltatrice. In particolare, quanto al secondo dei computi metrici allegati, devono essere escluse le lavorazioni afferenti le scale, in quanto il CTU ha ricondotto le stesse a scelte progettuali del ricorrente, e non a cattiva esecuzione da parte della società. Trattasi delle voci n.15, 22, 23 e 28, per un totale pari ad € 1.552,06.
Residua la somma pari ad € 14.268,41, cui va aggiunta la somma pari ad € 12.795,34, per i danni cagionati dalle infiltrazioni provocate dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni, come individuati dal
CTU; rispetto a tale computo metrico, non appaiono emerge lavori legati né alle scale, né alla tavernetta/locale uso deposito, per cui non si ritiene di poter scomputare alcuna somma.
Vanno al contrario rigettate le altre voci richieste in sede di domanda riconvenzionale.
Quanto, infatti, alla richiesta di corresponsione della penale, deve rilevarsi che emerge dagli atti che il termine pattuito per la conclusione dei lavori era riferito esclusivamente ai lavori compresi nel primo contratto sottoscritto tra le parti. Appare pacifico, però, ed in termini si è già precedentemente argomentato anche sulla scorta della mancata contestazione da parte del , che sono state aggiunte Pt_1 ulteriori lavorazioni – con conseguente incremento del prezzo del contratto- per cui il termine indicato nel contratto scritto non poteva considerarsi più valevole.
Sulla domanda di condanna al pagamento della somma pari al valore dei portoncini di ingresso, la stessa è infondata, in quanto si ritiene già soddisfatto l'interesse dell'opponente mediante la riduzione del prezzo dell'appalto con sottrazione del valore dei due portoncini dal relativi computo metrico.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancata applicazione della detrazione fiscale.
In termini va rilevato che per la giurisprudenza di legittimità (così Cass. civ. ordinanza n. 12760 del
09/05/2024) “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art.
1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno.”.
Ne deriva che colui che richiede il risarcimento del danno è comunque tenuto a provare il nesso causale tra il comportamento del debitore e il danno dedotto oltre che, ovviamente, il suddetto danno.
Nel caso di specie tale prova manca del tutto in quanto non è stata depositata alcuna documentazione in ordine al mancato ottenimento dei dedotti benefici fiscali, né è stato provato l'eventuale nesso tra tale omesso beneficio e il comportamento della società odierno opposta. Ne discende il rigetto della relativa domanda, senza necessità che vengano approfonditi gli ulteriori profili sollevati.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, quindi, per un totale pari ad € 27.063,75, e del contestuale accoglimento della domanda di pagamento della per un totale di € 78.864,78, deve ritenersi che il prezzo per il Controparte_1 contratto di appalto intercorso, ancora dovuto, operata la riduzione del prezzo per i vizi accertati e le conseguenze derivanti dai suddetti vizi, sia pari ad € 51.801,03, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Venendo alle spese, nel rapporto tra il e la deve considerarsi che stante l'accoglimento Pt_1 CP_1 della domanda di pagamento principale e il parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata, Contr oltre che la soccombenza della nel procedimento cautelare in corso di causa dichiarato inammissibile, le stesse possano essere parzialmente compensate, nel senso che il 50% rimane a carico della e il restante 50% viene posto a carico del . Le spese sono liquidate in CP_1 Pt_1 dispositivo, secondo il valore del decisum, tenendo conto dei parametri minimi con riferimento alla fase decisoria, essendosi sostanziata nella ripetizione delle precedenti difese.
Quanto alle spese di CTU, è necessario distinguere.
Vanno poste, in capo alla A.D.R., le spese della procedura di ATP, ivi compreso il compenso del CTU, essendo la A.D.R. sostanzialmente risultata soccombente con riferimento alla relativa domanda riconvenzionale.
In termini la Cassazione ha chiarito che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268
del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000). L'orientamento va qui ribadito, evidenziando che l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendovi pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.” (così Cass. civ. ordinanza n. 15492 del 2019).
Rimangono, invece, in capo al definitivamente le spese di CTU nel presente procedimento, Pt_1 liquidate in separato decreto.
Infine, le spese in ordine alla posizione del terzo chiamato seguono il principio di soccombenza, oltre che quello di causalità, e vengono pertanto poste in capo al , opponente chiamante, e liquidate Pt_1 come in dispositivo, secondo il valore della riconvenzionale, ai sensi del DM 147/2022, con la previsione dei parametri minimi per la fase istruttoria – non essendo coinvolto direttamente nell'accertamento di cui alla CTU disposta nel presente giudizio- e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) in accoglimento della domanda di pagamento avanzata dalla operata la Controparte_1 riduzione del prezzo derivante dal parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , condanna quest'ultimo al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma pari ad € 51.801,03, oltre interessi dalla data della domanda al CP_1 soddisfo;
c) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali spiegate da nei confronti della Parte_1
Controparte_1
d) rigetta integralmente le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_2
;
[...] e) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento di A.T.P., stante la soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata, che liquida in complessivi € 1.300,00 per spese ed € 1.170,00 per compensi, oltre
Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) oltre che delle spese del procedimento cautelare di sequestro, che liquida in complessivi €
1.306,60 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)
f) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento, che liquida – già operata la riduzione di cui in parte motiva- in complessivi € 3.082,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
g) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del presente procedimento, che liquida in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre Iva e
Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
h) pone le spese della CTU svolta nel presente procedimento definitivamente in capo a
[...]
. Pt_1
Depositato telematicamente in data 12/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.7747/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7747 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ZITO DAVIDE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CITRO ROSSELLA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
E
C.F. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Loria Francesco, presso cui elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 1540/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26/10/2016, veniva ingiunto a di pagare alla società la somma di 30.000,00 Parte_1 Controparte_1
€ in virtù di assegno bancario n. 5032251744 tratto dalla Ubi Banca Carime -agenzia di Mercato San
Severino-, emesso il 30.12.2013. Tale assegno, secondo le deduzioni del ricorrente, sarebbe stato rilasciato a pagamento della fattura n. 29 del 31.12.2013 per € 30.000.00, emessa a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti presso il fabbricato in proprietà del Sig. sito in Mercato Parte_1
San Severino (SA) alla Via Della Chiesa n. 9.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione, avanzando contestuale Parte_1 domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa del terzo, il direttore dei lavori CP_2
. Il deduceva:
[...] Pt_1
• l'avvenuto pagamento della somma concordata nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11/7/2009 ed in data 2/10/2010, in quanto versava alla Società Controparte_1
un totale pari ad € 128.000,00, ben € 38.000,00, oltre la somma concordata nel contratto
[...]
d'opera;
• la mancata restituzione dell'assegno;
• la mancata pattuizione per iscritto della somma complessiva dovuta al momento della conclusione dei lavori;
• l'arbitraria imputazione del pagamento eseguito dal creditore e in ogni caso il disconoscimento della data apposta sull'assegno, in quanto la grafia è diversa da quella con cui è stato compilato l'assegno;
• la circostanza per cui l'assegno in questione era stato rilasciato solo a garanzia, e non era stato mai restituito. Agiva altresì in riconvenzionale, contestando che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, per presenza di vizi accertati nel procedimento per ATP r.g. N. 3215/14, per i quali l'opponente chiedeva risarcimento danni pari a 28.610 €, da imputare sia alla società opposta sia al direttore dei lavori
, all'uopo chiamata in causa. Eccepiva altresì che i lavori non erano stati terminati Controparte_2 entro la data prevista, in quanto il contratto veniva stipulato l'11/7/2009, con l'impegno di concluderli entro 210 giorni, ossia in data 30/11/2010, ma questi terminavano solo nel dicembre 2013. Pertanto, chiedeva il versamento della penale per ritardata esecuzione dei lavori, pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo.
Concludeva chiedendo:
- annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1540/2016 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore e ciò per insussistenza e per la indeterminatezza del credito azionato, in considerazione delle motivazioni espresse nella premessa dell'atto introduttivo;
- per l'effetto ordinare alla Società opposta la restituzione dell'originale dell'assegno, depositato in atti, poiché emesso a garanzia di debiti indeterminati, non riconosciuti e scaduti prima della fattura depositata nel fascicolo monitorio;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della Società convenuta che non ha installato le porte d'ingresso commissionate dall'opponente e di conseguenza la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti;
- accertare e dichiarare la responsabilità della Società convenuta, in solido o per quanto di ragione con il direttore dei lavori - terzo chiamato in causa -, per non aver eseguito i lavori commissionati a regola d'arte, oltre il risarcimento del danno così come specificato nella relazione tecnica dell'Ing. CP_3
- accertare e dichiarare la responsabilità del direttore dei lavori, OM. , per Controparte_2 non aver agito con diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito;
- accogliere per l'effetto la domanda riconvenzionale che si quantifica in € 26.000,00, a titolo di risarcimento del danno e di importo necessario per eliminare i vizi e le difformità denunciate, in solido con il direttore dei lavori, OM. , ed € 21.400,00, Controparte_2 come da elaborato peritale, somma ridotta per la minima responsabilità accertate dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, €. 1.000,00, a titolo di penale, così come pattuita all'art. 5 del contratto depositato, €. 2.000,00, per le porte di ingresso non installate dalla convenuta, ed €. 1.600,00, quale importo versato al C.T.U. in sede di accertamento CP_4 tecnico preventivo;
- accertare e dichiarare l'omessa consegna all'opponente delle fatture emesse dalla Società
[...]
attestanti il pagamento della somma indicata nella scrittura privata, Controparte_1 sottoscritta dalle parti in data 02/10/2010 e condannare, nel caso venga provata la mancata consegna della documentazione contabile, al pagamento di €. 32.400,00, in favore dell'opponente il quale ha perso definitivamente la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali del 36% della somma versata per i lavori di ristrutturazione, così come prevede l'art. 2, 10 e
11 della Legge 191 del 2009, con riserva di integrare il contributo unificato nel caso di condanna oltre l'importo richiesto.
Si costituiva in giudizio la la quale chiariva come il totale dei lavori realizzati Controparte_1
è pari ad euro 181.108,42 più Iva e contestava in toto la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte opponente in quanto i vizi, se riscontrati nelle opere realizzate, esulano dalla responsabilità della ditta appaltatrice, poiché i lavori tutti sono sempre stati eseguiti e realizzati su commissione del Gallo
e sotto la direzione e vigilanza del direttore dei lavori, il geometra , a cui pertanto Controparte_2 vanno riconosciute le eventuali responsabilità dei vizi delle opere realizzate. In ogni caso, contestava la sussistenza dei vizi suddetti, in quanto l'umidità alle pareti aveva ad oggetto un locale destinato ad uso deposito che impropriamente il utilizzava quale tavernetta. Anche in ordine alle Pt_1 infiltrazioni, chiariva di aver provveduto alla risoluzione delle problematiche contestate.
In ordine alla richiesta di penale, specificava che questa non trovava fondamento, in quanto vi sono stati varianti al progetto, concordate tra le parti.
Sull'assegno precisava come questo è stato corrisposto per il pagamento della fattura numero 29 del
31/12/2013 e pertanto l'imputazione non è affatto arbitraria ed illegittima.
Concludeva per il rigetto integrale dell'opposizione.
Il giudice autorizzava parte opponente alla chiamata in causa del terzo geom. e Controparte_2 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto.
L' , costituitosi all'udienza del 21/01/2019, eccepiva il decorso della prescrizione del Controparte_2 diritto al risarcimento, in quanto decorsi 5 anni dal completamento delle opere, ultimate il 30/11/2010 come risulta dalla comunicazione di fine dei lavori presentata al ed Parte_2 allegata al certificato di agibilità rilasciato in data 19/01/2011 dallo stesso ente a seguito del collaudo finale. Pertanto, il diritto ad agire nei confronti del D.L. per danni derivanti da sue presunte responsabilità si è estinto in data 30/11/2015, in seguito al decorso dei 5 anni, durante i quali nessuna pretesa gli è stata mai rivolta. Deduceva in ogni caso l'inopponibilità dell'a.t.p. n. 3215/2014 R.G., in quanto non ha partecipato al relativo contraddittorio.
Nel merito, nessuna responsabilità è invocabile in capo al OM. che, in qualità di direttore CP_2 dei lavori eseguiti su impulso del Sig. , ha utilizzato la diligenza richiesta dalla legge Parte_1 nella prestazione della sua opera. Inoltre, il Sig. veniva costantemente informato dal direttore Pt_1 dei lavori dell'andamento e svolgimento dei lavori. Tutte le scelte tecniche sono state concordate con lo stesso e giustificate dal budget economico a disposizione del committente.
Concludeva chiedendo di rigettare l'atto di chiamata in causa in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in premessa.
La causa veniva istruita mediante CTU, volta a verificare i lavori effettivamente compiuti, oltre che il costo totale degli stessi.
Depositata la CTU, la causa veniva rinviata per la decisione. L'udienza del 07/05/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Va in primo luogo esaminata la domanda principale avanzata dalla unitamente a Controparte_1 quella riconvenzionale pure spiegata nella costituzione in giudizio, necessitandosi, però, alcune specifiche di diritto in relazione all'eccezione di controparte.
Pacifica è, ormai, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto nell'ambito del giudizio di cognizione che si apre a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In termini,
Cass. civ. Sez. U - , sentenza n. 26727 del 15/10/2024 ha confermato l'orientamento già precedentemente diffuso, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”
Alcun dubbio, quindi, sulla legittimità dell'azione per ottenere la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di denaro, formalizzata nella comparsa di costituzione, in quanto causalmente collegata alla domanda originaria, ci cui al procedimento monitorio.
Proprio in relazione a tale domanda, e sempre in via preliminare, deve rilevarsi che oggetto della richiesta monitoria era la fattura “n. 29 del 31.12.2013 per 30.000,00 emessa a seguito di lavori di
ristrutturazione eseguiti presso il fabbricato in proprietà del Sig. sito in Mercato San Parte_1
Severino (SA) alla Via Della Chiesa n. 9” e che l'estensione dell'indagine all'intero rapporto, operata con la domanda riconvenzionale, permette di prescindere dalle questioni sollevate in ordine all'assegno in atti che rappresentava, nel procedimento monitorio, esclusivamente prova scritta del pagamento richiesto per la diversa causale già espressa.
Né tantomeno può essere presa in considera la tardiva eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente. Inconferente appare la giurisprudenza citata dal nelle memorie da ultimo depositate, Pt_1 che ammette esclusivamente la possibilità, per il soggetto che subisce la tempestiva eccezione di prescrizione, di controdedurre, senza preclusioni, l'applicabilità al caso di specie di un termine prescrizionale diverso da quello di cui all'eccezione di prescrizione. Al contrario, l'eccezione di prescrizione è, indiscutibilmente, eccezione in senso stretto, che andava proposta entro le preclusioni di legge – nel caso in esame, entro la memoria ex art 183 co 6 I termine c.p.c., stante la riconvenzionale avanzata dall'opposto solo con la memoria di costituzione.
Sempre in diritto, concentrando pertanto l'analisi sul rapporto di appalto intercorso tra le parti, si rileva che il contratto di appalto tra privati, ai sensi dell'art 1655 c.c., non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, fatta eccezione per quanto previsto da alcune norme in materia speciale (per esempio, in materia di imbarcazioni).
Tale principio è stato più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, da ultimo, si è espressa (Cass. civ. sent. n. 2386/2023) nel senso di ritenere che “la stipulazione del contratto
d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ,. Sez. I,
24.5.2018, n. 12971).”
La mancanza di un contratto, quindi, o di un accordo scritto tra le parti, non nega, ab origine, la tutela alla parte che voglia far valere gli effetti del dedotto rapporto, ponendo, però in capo al medesimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto in esame.
Ebbene ciò posto deve rilevarsi che il , nel costituirsi in giudizio, non ha specificatamente Pt_1 contestato l'effettiva commissione di tutti i lavori asseritamente compiuti da parte della
[...]
né con riferimento all'originario contratto, né con riferimento alle successive opere CP_1 cristallizzate all'interno dei S.A.L. in atti. Le uniche contestazioni svolte – oltre a quelle sulla regola d'arte dello svolgimento, di cui si dirà in seguito esaminando la domanda riconvenzionale- attengono all'effettivo acquisto e messa in opera delle porte d'ingresso e alla mancata determinazione del prezzo per le opere ulteriori, non inglobate nel contratto sottoscritto.
Ne discende che, in pedissequa applicazione dell'art 115 c.p.c., il rapporto per come dedotto, anche in relazione ai lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente pattuiti, deve ritenersi provato.
Si è però ritenuto necessario disporre CTU, volta alla determinazione del prezzo dei lavori come complessivamente svolti.
Nel corpo della perizia, dei cui esiti non si ha motivo di dubitare in quanto c'è perfetta coerenza tra le premesse metodologiche e le conclusioni cui è giunta, la consulente ha chiarito che “per la redazione dei computi metrici estimativi sono stati consultati i documenti presenti agli atti (Allegato
4 – Contabilità e computi metrici), i documenti protocollati presso il di Mercato San Pt_2
Severino reperiti con accesso agli atti (Allegato 5 – Accesso agli atti Comune di Mercato San
Severino) ed i documenti inviati dalle parti in causa come in accordo da verbale di sopralluogo del
08.05.2024 (Allegato 6 – Documentazione inviata dalle parti). Laddove sono presenti tutti i dati utili,
è stata fatta una computazione a misura ad hoc, mentre per altre lavorazioni non tangibili si è fatto fede alla documentazione ufficiale reperita valutando la plausibile congruità di quanto dichiarato.
Inoltre, come da contratto, sono stati utilizzati le voci del Prezzario Regionale della Campania 2008 ed i prezzi del mercato dell'epoca di realizzazione. I computi redatti sono tutti al netto dell'IVA e dello sconto del 10% stabilito in contratto.”
Sul punto l'art 1657 c.c. stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.”: ne discende che nel caso di specie assolutamente corretto appare il riferimento al Prezziario Regionale 2008, non solo perché individuato dalle parti come indice per la determinazione del prezzo ( art 2 contratto in atti), ma soprattutto perché rispondente al criterio gerarchico di cui alla citata norma.
Sulla base di tali premesse, il CTU ha redatto quattro computi metrici distinti scomposti in fasi operative, ovvero:
- Computo metrico estimativo demolizioni, rimozioni e smaltimenti;
- Computo metrico estimativo strutture;
- Computo metrico estimativo rifiniture;
- Computo metrico estimativo impianti e infissi. Chiarisce la consulente che “per quanto riguarda il Computo metrico estimativo demolizioni, rimozioni e smaltimenti non avendo a disposizione alcun tipo di rilievo, è stato redatto alla stregua delle foto dell'epoca e della contabilità presente agli atti, valutando l'idoneità delle lavorazioni definite. L'importo di tali lavorazioni è risultato pari a €.34.865,33.”.
Il computo metrico estimativo strutture, invece, “è stato redatto sulla base degli elaborati grafici strutturali tenendo conto delle piccole varianti intercorse e degli ultimi e ufficiali elaborati che rispecchiano lo stato attuale. Laddove si è riscontrata la carenza di dati per la computazione sono state fatte delle assunzioni nel rispetto dei parametri progettuali. (…) L'importo di tali lavorazioni è risultato pari a 38.746,98 €.”
Con riferimento al computo metrico estimativo delle rifiniture l'importo è risultato pari a 66.144,52
€.
Infine, per il computo metrico estimativo degli impianti e degli infissi, “per la parte impiantistica ci si è basati sulle dichiarazioni di conformità allegate all'agibilità controllando le quantità di ciò che
è stato installato per ciò che era verificabile. Per gli infissi, gli accessori annessi e le opere in ferro, le quantità e i prezzi sono in linea rispetto a quanto dichiarato ed al mercato dell'epoca. (…).
Comunque, l'importo di tali lavorazioni è risultato pari a 37.357,95 €.”
Il totale dei lavori risulta pertanto pari ad € 177.114,78. A tale somma, a parere della scrivente, vanno sottratti € 1.200,00, corrispondenti al valore dei due portoncini blindati d'ingresso, la cui installazione Contr da parte della è stata fermamente contestata da parte del Gallo nella citazione in opposizione e non è stata altrimenti specificamente provata dalla a ciò non essendo sufficiente la sola CP_1 contabilità dei lavori depositata.
Il totale è pertanto pari ad € 175.914,78: tale somma deve ritenersi finita, in quanto il CTU l'ha calcolata al netto sia dell'IVA che dello sconto del 10% di cui in contratto, con la conseguenza che l'applicazione delle due voci (entrambe pari al 10%) determina comunque la medesima somma già indicata.
Si ritiene l'analisi svolta dal CTU del tutto condivisibile.
Sul punto non colgono nel segno le contestazioni operate dalla parte odierna opponente, in quanto non corrisponde al vero che il quesito offerto dal giudicante limitasse l'indagine del CTU ai soli
“preventivi accettati dal committente”. Il quesito, infatti, rimetteva esclusivamente il vaglio del CTU ai parametri di cui all'art 1657 c.c e non faceva, al contrario, quanto alle forniture esterne, alcun riferimento alla necessità di sottoscrizione dei preventivi. Nel caso in esame la consulente, correttamente, ha utilizzato i preventivi in atti quale parametro iniziale per la contabilizzazione svolta, ponendo i prezzi ivi contenuti alla base del computo metrico redatto solo dopo averne verificato la congruità con i prezzi di mercato applicati: ciò in linea con la gerarchia di cui all'art 1657 c.c. Prive di pregio anche le eccezioni in ordine alla mancanza di contratti di subappalto in atti;
ed infatti, con riferimento ai beni oggetti del computo metrico contestato, non è ravvisabile alcun rapporto di subappalto ma esclusivamente di fornitura di beni, prodromici al compimento delle attività principali richieste. Non è quindi necessaria alcuna forma scritta.
Considerato che la parte opposta ha dichiarato (vedasi da ultimo memorie conclusioni ex art 281 sexies c.p.c.) che la somma già versata è pari ad € 97.050,00 (comprensiva d'IVA) e che il non Pt_1 ha provato versamenti superiori rispetto a tale somma (essendo i bonifici in atti di valore inferiore a quello riconosciuto) il totale ancora dovuto è pari ad € 78.864,78 (già calcolata sia l'IVA, che lo sconto contrattuale).
Passando alla domanda riconvenzionale avanzata va in primo luogo dichiarata la utilizzabilità della
CTU prodotta nel procedimento per ATP nel presente procedimento.
La giurisprudenza di legittimità, esprimendosi in materia, ha chiarito di recente che “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (così Cass. civ. sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
La relazione di CTU, depositata nel giudizio di ATP che ha preceduto la proposizione del presente giudizio di merito appare, nel caso in esame, idonea a fondare, quale elemento di prova, il convincimento in ordine ai fatti portati all'attenzione della scrivente, anche a seguito con il raffronto con le altre prove ritualmente acquisite.
Tanto premesso, va rilevato che il CTU in quella sede ha distinto varie tipologie di problematiche riscontrate nell'esecuzione e nella progettazione dei lavori.
A parere del CTU, infatti, “il ricorrente e il direttore dei lavori sono responsabili per aver fatto scelte, in fase d'esecuzione dei lavori, difformi dal progetto approvato sia per quanto riguarda la realizzazione della scala (priva di copertura) sia per quanto attiene l'altezza del piano terra ( h 2,30
m contro h= 2,50 m). Infatti la scala, completamente imbibita di acqua piovana, perché a contatto diretto senza una minima protezione dagli agenti atmosferici, è stata realizzata senza la copertura prevista nel progetto assentito. La realizzazione della copertura, a parere dello scrivente, avrebbe limitato o eliminato del tutto i vizi e difetti lamentati. Il piano terra è stato realizzato con un'altezza
interna di 2,30 m ed è adibito ad abitazione contrariamente al progetto che prevedeva locali deposito con un'altezza interna di m 2,50, altezza che avrebbe limitato se non eliminato del tutto i fenomeni di condensa rinvenuti.”.
Al contrario, sempre a parere del CTU, è “responsabile l'impresa esecutrice insieme alla direzione dei lavori per i fenomeni di risalita per capillarità lungo le pareti in piano terra per non aver realizzato – come è la prassi - un adeguato isolamento.”.
Esclusivamente alla “responsabilità dell'impresa esecutrice perché scaturenti da una cattiva configurazione delle pendenze e da una inadeguata impermeabilizzazione della terrazza di copertura oltre al fatto che la pavimentazione è priva di gocciolatoi in corrispondenza dei frontalini” sarebbero invece attribuibili i danni in primo piano ed in particolare le copiose infiltrazioni lungo il soffitto della camera da letto”; così come “i danni rinvenuti lungo la parete nord per la presenza di micro- cavillature con un quadro fessurativo a “ragnatela”” sarebbero anch'essi “ascrivibili alla responsabilità dell'impresa esecutrice perché ha impiegato un materiale scadente oltre al fatto di non aver rispettato le norme di tempistica nell'applicare i vari prodotti ( intonaco – pittura ).”
Tanto premesso va in primo luogo esclusa la responsabilità del direttore dei lavori.
La giurisprudenza di legittimità, in termini, ha chiarito infatti (così Cass. civ. ordinanza n. 39448 del
13/12/2021 che “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera”; ancora, per Cass. civ. sentenza n. 29331 del 13/11/2024 “il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con
l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.”.
Sulla scorta di tali principi, sarebbe stato onere della parte attrice provare il contenuto del rapporto intercorso con il direttore dei lavori;
il avrebbe dovuto dedurre, nel presente giudizio, il ruolo Pt_1 effettivamente attribuito all' nell'ambito della progettazione dei lavori, circostanza questa, CP_2 non allegata. Parimenti, con riferimento ai vizi esecutivi, avrebbe dovuto dedurre l'omesso esercizio del dovere di vigilanza riconosciuto. In sostanza il vizio esecutivo non può automaticamente determinare, sulla base della pronuncia Cass. 2021 riportata, anche la responsabilità del direttore dei lavori, essendo l'oggetto della sua obbligazione distinto rispetto a quello della società appaltatrice.
Ha errato, in questi termini, il CTU, nel ricondurre automaticamente i vizi accertati anche al direttore dei lavori, senza in alcun modo argomentare rispetto ai profili concreti di inadempimento alla sua specifica prestazione: per tale ragione, la domanda riconvenzionale poi avanzata in questa fase da parte del risulta assolutamente sfornita di prova, poiché ancorata esclusivamente alle Pt_1 conclusioni, meramente esplorative sul punto, di cui alla perizia redatta dall'ing. CP_3
Né per altro colgono nel segno le difese della la quale pure invocava, nei suoi atti, la CP_1 responsabilità solidale del direttore dei lavori, in quanto, anche sulla scorta della giurisprudenza citata dalla medesima opposta, la solidarietà tra la ditta e il direttore richiede necessariamente il previo accertamento dell'inadempimento del direttore dei lavori che in questo caso manca, non essendo stati dedotti dalla parte attrice in riconvenzionale i profili di inadempimento. Il , si ripete, ha fondato Pt_1 la sua domanda esclusivamente sul presunto accertamento di responsabilità di cui alla CTU, integralmente richiamando la perizia e non adempiendo agli oneri probatori su di lui gravanti.
Ne discende l'assorbimento di tutte le questioni preliminare sollevate dall' nel costituirsi in CP_2 giudizio.
Venendo invece alla responsabilità della società di appalto, le conclusioni di cui alla perizia citata possono essere prese a riferimento per la presente decisione, in quanto connotate da perfetta coerenza rispetto alle premesse metodologiche e ai risultati delle indagini tecniche compiute.
In termini va rilevato (così Cass civ. sentenza n. 21269 del 05/10/2009) che “il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.”.
E ancora, più recentemente, Cass civ. sentenza n. 7267 del 13/03/2023, per cui “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica
e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali
sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto..
Ebbene posto che il contratto tra le parti non è oggetto di contestazione, risultano in atti compiutamente provati i vizi dell'opera commissionata;
né, tantomeno, a fronte delle chiare conclusioni della CTU depositata nel procedimento di istruzione preventiva, la a dimostrato CP_1 di aver, al contrario, adoperato la diligenza e la perizia dovute.
Il valore del risarcimento però deve essere parametrato, sulla scorta del computo metrico allegato, ai soli vizi riconducibili alla società appaltatrice. In particolare, quanto al secondo dei computi metrici allegati, devono essere escluse le lavorazioni afferenti le scale, in quanto il CTU ha ricondotto le stesse a scelte progettuali del ricorrente, e non a cattiva esecuzione da parte della società. Trattasi delle voci n.15, 22, 23 e 28, per un totale pari ad € 1.552,06.
Residua la somma pari ad € 14.268,41, cui va aggiunta la somma pari ad € 12.795,34, per i danni cagionati dalle infiltrazioni provocate dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni, come individuati dal
CTU; rispetto a tale computo metrico, non appaiono emerge lavori legati né alle scale, né alla tavernetta/locale uso deposito, per cui non si ritiene di poter scomputare alcuna somma.
Vanno al contrario rigettate le altre voci richieste in sede di domanda riconvenzionale.
Quanto, infatti, alla richiesta di corresponsione della penale, deve rilevarsi che emerge dagli atti che il termine pattuito per la conclusione dei lavori era riferito esclusivamente ai lavori compresi nel primo contratto sottoscritto tra le parti. Appare pacifico, però, ed in termini si è già precedentemente argomentato anche sulla scorta della mancata contestazione da parte del , che sono state aggiunte Pt_1 ulteriori lavorazioni – con conseguente incremento del prezzo del contratto- per cui il termine indicato nel contratto scritto non poteva considerarsi più valevole.
Sulla domanda di condanna al pagamento della somma pari al valore dei portoncini di ingresso, la stessa è infondata, in quanto si ritiene già soddisfatto l'interesse dell'opponente mediante la riduzione del prezzo dell'appalto con sottrazione del valore dei due portoncini dal relativi computo metrico.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancata applicazione della detrazione fiscale.
In termini va rilevato che per la giurisprudenza di legittimità (così Cass. civ. ordinanza n. 12760 del
09/05/2024) “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art.
1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno.”.
Ne deriva che colui che richiede il risarcimento del danno è comunque tenuto a provare il nesso causale tra il comportamento del debitore e il danno dedotto oltre che, ovviamente, il suddetto danno.
Nel caso di specie tale prova manca del tutto in quanto non è stata depositata alcuna documentazione in ordine al mancato ottenimento dei dedotti benefici fiscali, né è stato provato l'eventuale nesso tra tale omesso beneficio e il comportamento della società odierno opposta. Ne discende il rigetto della relativa domanda, senza necessità che vengano approfonditi gli ulteriori profili sollevati.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, quindi, per un totale pari ad € 27.063,75, e del contestuale accoglimento della domanda di pagamento della per un totale di € 78.864,78, deve ritenersi che il prezzo per il Controparte_1 contratto di appalto intercorso, ancora dovuto, operata la riduzione del prezzo per i vizi accertati e le conseguenze derivanti dai suddetti vizi, sia pari ad € 51.801,03, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Venendo alle spese, nel rapporto tra il e la deve considerarsi che stante l'accoglimento Pt_1 CP_1 della domanda di pagamento principale e il parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata, Contr oltre che la soccombenza della nel procedimento cautelare in corso di causa dichiarato inammissibile, le stesse possano essere parzialmente compensate, nel senso che il 50% rimane a carico della e il restante 50% viene posto a carico del . Le spese sono liquidate in CP_1 Pt_1 dispositivo, secondo il valore del decisum, tenendo conto dei parametri minimi con riferimento alla fase decisoria, essendosi sostanziata nella ripetizione delle precedenti difese.
Quanto alle spese di CTU, è necessario distinguere.
Vanno poste, in capo alla A.D.R., le spese della procedura di ATP, ivi compreso il compenso del CTU, essendo la A.D.R. sostanzialmente risultata soccombente con riferimento alla relativa domanda riconvenzionale.
In termini la Cassazione ha chiarito che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268
del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000). L'orientamento va qui ribadito, evidenziando che l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendovi pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.” (così Cass. civ. ordinanza n. 15492 del 2019).
Rimangono, invece, in capo al definitivamente le spese di CTU nel presente procedimento, Pt_1 liquidate in separato decreto.
Infine, le spese in ordine alla posizione del terzo chiamato seguono il principio di soccombenza, oltre che quello di causalità, e vengono pertanto poste in capo al , opponente chiamante, e liquidate Pt_1 come in dispositivo, secondo il valore della riconvenzionale, ai sensi del DM 147/2022, con la previsione dei parametri minimi per la fase istruttoria – non essendo coinvolto direttamente nell'accertamento di cui alla CTU disposta nel presente giudizio- e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) in accoglimento della domanda di pagamento avanzata dalla operata la Controparte_1 riduzione del prezzo derivante dal parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , condanna quest'ultimo al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma pari ad € 51.801,03, oltre interessi dalla data della domanda al CP_1 soddisfo;
c) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali spiegate da nei confronti della Parte_1
Controparte_1
d) rigetta integralmente le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_2
;
[...] e) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento di A.T.P., stante la soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata, che liquida in complessivi € 1.300,00 per spese ed € 1.170,00 per compensi, oltre
Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) oltre che delle spese del procedimento cautelare di sequestro, che liquida in complessivi €
1.306,60 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)
f) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento, che liquida – già operata la riduzione di cui in parte motiva- in complessivi € 3.082,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
g) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del presente procedimento, che liquida in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre Iva e
Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
h) pone le spese della CTU svolta nel presente procedimento definitivamente in capo a
[...]
. Pt_1
Depositato telematicamente in data 12/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco