Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 364
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso Libor JPY/CHF

    La Corte ha ritenuto che la clausola fosse stata oggetto di accettazione transattiva nel verbale di consegna, rendendola non più contestabile in questa sede. Inoltre, la mancata riproposizione della questione in sede di precisazione delle conclusioni è stata considerata una rinuncia.

  • Rigettato
    Nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al rapporto di cambio Euro/Valuta estera

    La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la validità della clausola rischio cambio, ritenendo che la mancata indicazione del valore del cambio alla data della sottoscrizione non costituisse motivo di nullità, potendo lo stesso essere desunto dalle pubblicazioni giornaliere della Banca d'Italia.

  • Rigettato
    Nullità della clausola relativa agli interessi di mora

    Il Tribunale di primo grado aveva già dichiarato nulla la clausola relativa agli interessi di mora. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado in questo punto, anche se la domanda è stata rigettata nel suo complesso.

  • Rigettato
    Domanda relativa all'applicazione dell'art. 117 comma 4 Tub per difformità tra il tasso leasing indicato e quello calcolato

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la mancata indicazione del tasso leasing nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili. Ha inoltre precisato che l'inserimento del tasso leasing nel verbale di consegna è stato dettato da un'esigenza di adeguamento alle disposizioni di aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia e che il verbale di consegna è valido strumento contrattuale.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione infondata

    La Corte ha ritenuto assorbita la questione della prescrizione in seguito al rigetto del motivo relativo alla determinabilità del tasso leasing.

  • Rigettato
    Domanda relativa alla nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso Libor JPY/CHF (non riproposta)

    La Corte ha ritenuto che le doglianze relative a questa clausola dovessero essere respinte sulla base dei rilievi relativi all'accettazione transattiva nel verbale di consegna e alla mancata riproposizione della questione in sede di precisazione delle conclusioni.

  • Accolto
    Validità della clausola rischio cambio

    La Corte ha accertato e dichiarato la validità della clausola rischio cambio, ritenendo che la mancata indicazione del valore del cambio alla data della sottoscrizione non costituisse motivo di nullità, potendo lo stesso essere desunto dalle pubblicazioni giornaliere della Banca d'Italia. Ha inoltre ritenuto che tale clausola non costituisse un prodotto derivato.

  • Rigettato
    Non applicabilità del rimedio previsto dall'articolo 117, comma 7 TUB

    L'appello incidentale è stato respinto in quanto assorbito dall'accoglimento dell'appello principale che ha ritenuto valida la clausola rischio cambio e rigettato il motivo relativo alla difformità del tasso leasing.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 364
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
    Numero : 364
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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