CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 628/2024, pubblicata in data 28 maggio 2024, in punto: locazione finanziaria;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Fabrizio Picotti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fruttarolo per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inapplicabilità
della prescrizione rispetto a tutti i crediti restitutori e/o indennitari e/o risarcitori azionati da nei confronti di per tutti i Parte_1 Controparte_1
motivi di appello;
nel merito: rigettato l'appello incidentale di Controparte_1
in quanto infondato, accertare e dichiarare che, sulla base del contenuto delle lettere C
e D delle Condizioni Particolari del contratto di locazione finanziaria (leasing)
condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 245065/03 e del punto 7 del verbale di consegna di data 5.08.2004, sussiste la mancanza ovvero l'errata indicazione del tasso, sia come tasso nominale (quanto al contratto di locazione finanziaria condizionato) che come tasso leasing effettivo (quanto al verbale di consegna) sulla base delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 154/1992 e degli artt. 117, comma 4, e 161, comma 2,
TUB e comunque per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che detto tasso è
comunque nullo per indeterminatezza e indeterminabilità e che ciò comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 5 della legge 154/1992 ovvero di cui all'art. 117, comma 7, TUB ovvero di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. in regime semplice ex art. 821 c.c., e conseguentemente condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, a restituire a se
[...] Parte_1
del caso a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati ex art. 5 della legge 154/1992 ovvero ex art. 117, comma 7, TUB
ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 56.949,13 ovvero, in subordine, la
2 differenza tra gli interessi corrisposti e quelli effettivamente dovuti in base al corretto tasso leasing nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 13.677,86, oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma,
c.c.; accertare e dichiarare, se del caso d'ufficio, che la clausola di indicizzazione tasso di cui alla lettera D delle Condizioni Particolari del contratto di locazione finanziaria
(leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 245065/03 e del verbale di consegna di data 05.08.2004, è nulla per indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 e 1418 c.c. e 117 TUB e che ciò comporta la nullità del tasso leasing in quanto tasso indicizzato, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. in regime semplice ex art. 821 c.c. e la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indicizzazione tasso, al netto delle restituzioni ricevute per lo stesso titolo, e conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, a restituire a la differenza Parte_1
tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 56.949,13, e con restituzione di quanto corrisposto a titolo di indicizzazione tasso, al netto delle restituzioni ricevute per lo stesso titolo,
nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 16.076,15 oltre agli interessi legali;
accertare e dichiarare che le spese di giudizio di primo grado andavano, per reciproca soccombenza, parzialmente compensate, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, altresì, di Controparte_1
al pagamento delle competenze e delle spese del presente giudizio e di quello di
[...]
primo grado, oltre ad IVA e CPA come per legge, e con condanna della stessa
[...]
[...] in persona del legale rappresentate pro tempore, alla Controparte_2
restituzione agli appellanti delle somme corrisposte in virtù dell'esecutività
dell'impugnata sentenza di cui ci si riserva di dare conto in corso di giudizio,
intendendosi ogni pagamento eseguito con riserva di ripetizione. In via istruttoria:
disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare la determinatezza/determinabilità del tasso relativo agli interessi contrattuali, ed il ricalcolo degli stessi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB ovvero di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., calcolando la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli effettivamente dovuti.”
Per parte appellata: “Nel merito: a) respingere tutte le domande formulate da in quanto inammissibili e/o infondate, e per l'effetto confermare la sentenza Pt_1
impugnata; b) condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite. Nel Pt_1
merito, in via incidentale e subordinata al fatto che codesta Corte di Appello di Trieste
accolga il primo motivo di appello di : a) accertarsi e dichiararsi, in caso di Pt_1
difformità tra tasso di interesse indicato in contratto e tasso realmente applicato, la non applicabilità del rimedio previsto dall'articolo 117, comma 7 TUB;
b) condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite.” Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 12.1.2022 aveva Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Udine esponendo Controparte_1
che in data 6 maggio 2003 aveva stipulato con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. (ora
, un contratto di locazione finanziaria condizionato al Controparte_1
venire ad esistenza di un immobile - avente ad oggetto l'edificazione di un fabbricato destinato ad attività produttive su un'area individuata in Comune di Torre di Mosto -
4 recante un piano di spesa contenente la descrizione dei contratti di appalto e dei corrispettivi presunti, al netto dell'Iva ed altri oneri fiscali, per complessivi euro
820.000,00, nel quale si prevedeva la variabilità dei canoni secondo due criteri di indicizzazione - uno ancorato al tasso Libor JPY 3 mesi rispetto ad una base contrattuale di 0,05% e un altro correlato alla variazione del rapporto di cambio euro/valuta estera, senza alcuna ulteriore indicazione contrattuale relativa alla valuta e alla sua quotazione – e la corresponsione di interessi di prefinanziamento correlati all'Euribor aumentato di 1,30 punti.
1.1 Con successivo verbale di consegna del 5 agosto 2004 l'utilizzatrice aveva accettato il corrispettivo globale finanziato - pari ad euro 751.333,44 - e la determinazione del piano finanziario (che prevedeva un anticipo di euro 112.700,02 +
Iva, 119 canoni mensili da euro 5.686,09 + Iva ciascuno, una opzione di acquisto del costo di euro 75.133,35 + Iva e un tasso effettivo del 3,10%); quanto alle clausole di indicizzazione, il primo criterio era stato modificato e sostituito con l'indice Libor
CHF 3 mesi base 0,4%, mentre quanto al secondo criterio previsto in contratto era stata stabilita la variabilità dei canoni correlata al rapporto euro/CHF, con tasso di riferimento pari a 1,54.
1.2 Il contratto, al quale non era stato allegato un piano di ammortamento, si era concluso nel 2014 con il pagamento del corrispettivo concordato per l'acquisto (euro
75.133,35 + Iva) e di quanto dovuto in forza della clausola di indicizzazione al cambio
(euro 15.734,09 + Iva).
1.3 Ciò premesso, l'attrice aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate o comunque il risarcimento del danno derivatole dall'inadempimento avversario, lamentando:
5 a) che aveva pagato interessi di prefinanziamento maggiori del dovuto;
b) che il regime finanziario di computo degli interessi applicato al contratto non era stato oggetto di pattuizione ed era comunque contrario al divieto di anatocismo;
c) che non risultava indicato nel contratto il tasso effettivo;
d) che sussisteva una difformità tra il tasso effettivo indicato nel verbale di consegna e quello calcolabile sulla base delle disposizioni vigenti;
e) che la clausola di indicizzazione del canone all'andamento del Libor JPY 3 mesi era nulla per indeterminatezza o indeterminabilità;
f) che era pertanto nulla in via derivata (nonché per vizi suoi propri) anche la clausola di indicizzazione del canone all'andamento del rapporto di cambio Eur/JPY;
g) che era nulla per indeterminatezza o indeterminabilità anche la clausola che fissava gli interessi di mora.
2. si era costituita eccependo l'infondatezza della Controparte_1
pretesa attorea e la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati ex artt. 2946 e 2947 cod. civ.
3. Radicatosi il contraddittorio, con una prima sentenza resa in data 1.4.2023 era stato statuito quanto segue:
“Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte definitivamente pronunciando, così
decide: a) rigetta ogni domanda attorea relativa alle clausole del contratto n.
245065/03 del 6.5.2003 e del verbale di consegna del 5.8.2004 riguardanti gli interessi di prelocazione, il maxicanone ed il regime finanziario degli interessi corrispettivi;
b)
dichiara nulla, per quanto esposto in motivazione, ogni clausola relativa alla variabilità
dei canoni sulla base dell'andamento del rapporto euro/valuta estera contenuta nel medesimo contratto e nel citato verbale di consegna;
c) condanna parte convenuta a
6 restituire all'attrice la somma di euro 47.754,76, al netto di Iva, dei rimborsi già
eseguiti e degli effetti della fondatamente eccepita prescrizione della domanda di ripetizione;
d) compensa per intero fra le parti le spese di questa porzione della lite.
Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte non definitivamente pronunciando, così
decide: a) rigetta la domanda relativa alla nullità del contratto in discussione ex art. 117 comma 4 Tub per mancata indicazione del tasso degli interessi o del tasso leasing;
b) dichiara nulla, per quanto esposto in motivazione, la clausola relativa alla determinazione della misura ultralegale degli interessi di mora contenuta nel medesimo contratto e nel citato verbale di consegna;
c) rimette la causa in istruttoria sulle residue questioni, come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.”
3.1 Le domande relative agli interessi di prefinanziamento e al maxicanone erano state respinte in considerazione della accettazione da parte della utilizzatrice, intervenuta nel verbale di consegna, della determinazione finale del loro importo complessivo in euro 30.774,51 “in via sia convenzionale che transattiva”, mentre quanto al maxicanone era stato evidenziato che il medesimo verbale non recava al riguardo alcuna diminuzione. Anche le altre domande relative agli interessi erano state respinte,
sul rilievo che l'art. 1283 cod. civ. non risultava violato in caso di capitalizzazione composta;
che alla data di stipula del contratto (6 maggio 2003) non era ancora vigente il provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003 che aveva introdotto l'obbligo di inserire nei contratti di locazione finanziaria il “tasso leasing” e che le indicazioni contrattuali erano sufficienti ad esporre il prezzo e le condizioni praticate;
che la disposizione dettata dall'art. 3, comma 2, del d.m. 334/92 al tempo vigente era nel caso di specie riferibile al solo contenuto dei fogli informativi e non al contenuto obbligatorio del contratto;
che ad integrazione delle condizioni contrattuali nel verbale
7 di consegna era comunque stato definitivamente inserito anche il tasso leasing.
3.2 La causa era stata rimessa in istruttoria al fine di verificare se il tasso leasing indicato era stato determinato in modo difforme dal metodo di calcolo stabilito dalla
Banca d'Italia e se la clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del tasso
Libor JPY/CHF era o meno determinabile ex ante.
3.3 Quanto alla nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso di cambio,
premesso che il testo contrattuale originario non individuava il tipo di valuta estera da rapportare all'euro né il suo valore di riferimento pattizio e che tali elementi erano stati introdotti solo con il verbale di consegna, era stato rilevato che tale verbale costituiva un atto unilaterale, come tale inidoneo ad avere effetto integrativo o modificativo.
3.4 Era stata ritenuta nulla anche la clausola relativa agli interessi moratori
(contrattualmente pari al “tasso dell'Euribor in vigore al momento della mora,
aumentato di 5 punti, in ragione d'anno”) attesa la mancata indicazione della base temporale dell'indice, del divisore (360/365), della data, della fonte di rilevamento e della formula da impiegare per il calcolo.
3.5 Era stato inoltre evidenziato che risultava prescritto il diritto alla ripetizione dei pagamenti anteriori al 27.7.2011 e che la nullità della clausola sul rischio cambio non comportava le conseguenze dell'art. 117 comma 7 lett. A) Tub.
4. Rimessa la causa in istruttoria, era stata disposta c.t.u. sul seguente quesito: “Dica il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa: a) qual era il vero tasso leasing (tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'eguaglianza fra costo di acquisto e valore attuale dei canoni e dell'opzione di acquisto) del contratto in discussione,
determinato considerando le date di versamento delle rate di maxicanone iniziale come previste nel contratto e di quelle dei canoni successivi come previste dal verbale di
8 consegna;
il tutto con regime finanziario di capitalizzazione composta;
b) in caso di difformità di tale tasso rispetto a quello omologo indicato in contratto, calcoli: a)
quanto avrebbe dovuto pagare l'attrice applicando all'operazione il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 lett. A Tub;
b) la differenza fra quanto dovuto in forza del tasso sostitutivo e quanto effettivamente versato nel solo periodo successivo al 27.7.2011; c)
in caso di non difformità, calcoli l'importo dovuto dall'attrice per mora al saggio legale (art.1284 comma primo c.c.) e la differenza fra quanto dovuto in forza del tasso sostitutivo e quanto effettivamente versato nel solo periodo successivo al 27.7.2011.”
4.1 Successivamente era stata disposta un'integrazione sui seguenti punti: “calcoli: a)
anche quanto avrebbe dovuto pagare l'attrice applicando all'operazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 lett. A Tub, “versione variabile” (valore dei titoli nei 12 mesi anteriori ad ogni versamento); b) la differenza fra quanto dovuto in forza del tasso sostitutivo (entrambe le versioni: “fisso o variabile”) e quanto effettivamente versato;
c) in entrambi i casi (“fisso o variabile”) individuando quanto versato nel solo periodo successivo al 27.7.2011 e quanto versato complessivamente a titolo di interessi e indicizzazione ai tassi;
indicare se il cliente, alla luce dei ricalcoli, è
mai stato in mora;
se sì, indicare l'entità della differenza fra quanto versato per interessi moratori e quanto si sarebbe invece dovuto versare applicando il tasso di interesse di mora legale;
se no, indicare l'entità complessiva degli interessi di mora ciononostante pagati.”
4.2 Espletati tali incombenti, con una seconda sentenza resa in data 27.5.2024 era stato statuito quanto segue:
“Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte definitivamente pronunciando, a) rigetta la domanda attorea relativa all'applicazione dell'art. 117 comma 4 Tub per difformità
9 fra il tasso leasing indicato nei documenti contrattuali e quello pretesamente corretto;
b) condanna a restituire ex art 2033 c.c. all'attrice la Controparte_1
somma di euro 1.936,47, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 4.1.2022
sino al saldo;
c) dichiara abbandonata la domanda attorea relativa alla nullità della clausola di indicizzazione del canone all'andamento del tasso Libor JPY/CHF; d)
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, ed oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
e) addossa alla sola parte attrice le spese di c.t.u., con obbligo di rifondere la controparte che le ha o le avrà anticipate.”
4.3 Quanto alla difformità tra il tasso leasing indicato in contratto e il metodo di calcolo stabilito dalla Banca d'Italia, la domanda era stata respinta sul rilievo che l'utilizzatore aveva acquisito la disponibilità anche giuridica del bene solo al momento della consegna, che il piano finanziario originario era stato correttamente sviluppato ipotizzando l'integrale pagamento del maxicanone alla data del verbale stesso e che il tasso leasing indicato nel verbale di consegna (3,10%) era conforme a quello dalla stessa ricalcolato sulla medesima premessa.
4.4 Quanto alla clausola relativa agli interessi di mora, già dichiarata nulla, era stato osservato che tenuto conto della prescrizione la concedente andava condannata alla restituzione della complessiva somma di euro 1.936,47 oltre interessi ex art. 1284,
quarto comma, c.c. dal 4.1.2022 sino al saldo.
4.5 Quanto all'indeterminatezza della clausola di indicizzazione del canone all'andamento del tasso Libor JPY/CHF, la domanda era stata ritenuta abbandonata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
5. In data 6.11.2023 aveva impugnato i capi della Controparte_1
10 prima sentenza dd.
1.4.2023 cui i quali il Tribunale aveva “parzialmente, ma in tale parte definitivamente” pronunciato, proponendo un unico motivo con il quale aveva chiesto accertarsi la validità della clausola rischio cambio contenuta nel contratto e nel verbale di consegna e per l'effetto condannare l'utilizzatrice a restituire quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
5.2 si era costituita proponendo quattro motivi di appello incidentale, Parte_1
chiedendo la riforma dei capi relativi agli interessi di prelocazione, al maxicanone, al regime finanziario e alla prescrizione relativa alla pretesa restitutoria relativa alla clausola rischio cambio.
6. Il gravame era stato definito con sentenza dd. 21.1-25.2.2025 con la quale era stato statuito quanto segue:
“1) accoglie l'impugnazione principale e in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 335/2023 del Tribunale di Udine, accerta e dichiara la validità della clausola rischio cambio contenuta nel contratto di leasing n. 245065/03 e nel successivo verbale di consegna;
2) condanna alla restituzione a favore Parte_1
della appellante delle somme versate in forza della predetta sentenza n. 335/2023, oltre interessi di legge dal versamento al saldo;
3) rigetta l'impugnazione principale proposta da 4) condanna a rifondere le spese processuali Parte_1 Parte_1
del giudizio di appello a favore della società appellante, che liquida in euro 10.000 per compensi ed euro 777 per spese, oltre ad Iva se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario del
15%.”
6.1 Con tale decisione era stato rilevato che la clausola rischio cambio era stata oggetto di accordo e sottoscrizione nel contratto, mentre il verbale era stato sottoscritto per accettazione dal conduttore;
che la mancata indicazione del valore del cambio alla
11 data della sottoscrizione non costituiva motivo di nullità potendo lo stesso essere desunto dalle pubblicazioni giornaliere della Banca d'Italia; che tale clausola non costituiva un prodotto derivato;
che la sottoscrizione del verbale di consegna costituiva il momento iniziale di decorrenza del contratto di leasing, a partire dal quale decorrevano i pagamenti indicati nel piano finanziario;
che non era stato dedotto che il rateo Libor espresso in CHF fosse più sfavorevole di quello in euro.
6.2 Quanto all'appello incidentale, era stato osservato: che gli interessi di prelocazione erano stati oggetto di una precisa previsione in sede di contratto e che le parti avevano quantificato l'importo definitivo con il verbale di consegna anche in via transattiva;
che quanto al regime finanziario il motivo era inammissibile perché non specificava il regime di calcolo applicato, i presunti errori e come doveva essere eseguito il calcolo;
che il regime composto non comportava l'applicazione dell'anatocismo; che la decisione sul maxicanone era del tutto corretta e la richiesta era in ogni caso prescritta;
che anche l'ultimo capo relativo alla clausola rischio cambio andava respinto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale che aveva ritenuto la clausola legittima.
7. Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 27.6.2024 aveva convenuto innanzi a questa Parte_1
Corte d'Appello per l'udienza del 13.11.2024 (data Controparte_1
rispetto alla quale risultava già trattenuto in decisione il gravame avverso la prima sentenza pronunciata il 1.4.2023), impugnando in via principale la seconda sentenza pronunciata in data 27.5.2024.
7.1 si era costituita resistendo alle richieste avversarie Controparte_1
e proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.
12 7.2 Radicatosi il contraddittorio, preso atto della intervenuta definizione, in data 21.1-
25.2.2025, della precedente impugnazione, la presente causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
8. L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che il contratto originario del 6.5.2003 non indicava il tasso leasing né
conteneva indicazioni idonee a determinarlo;
che tale omissione non poteva essere sanata mediante il successivo inserimento del tasso leasing nel verbale di consegna del
5.8.2004; che il tasso effettivo indicato nel verbale di consegna (3,10%) era in ogni caso difforme da quello effettivo;
che l'eccezione di prescrizione era infondata,
dovendosi computare il termine dalla scadenza dell'ultimo canone pattuito, essendo l'obbligazione restitutoria unica, sebbene ripartita in più canoni mensili.
8.1 Con il secondo motivo ha lamentato che non vi era stata alcuna rinuncia alla domanda relativa alla nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso Libor
JPY/CHF, benché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto la causa era stata riservata in decisione su un'altra questione;
che il giudice di primo grado doveva pronunciare anche di ufficio, essendo la nullità del tasso comunque rilevabile dai documenti prodotti in causa, attesa la mancanza dell'indicazione del regime finanziario e della formula utilizzata per la costruzione del piano di ammortamento, la mancata indicazione delle modalità di calcolo con riguardo alla durata dell'anno (360 o 365 giorni) e la mancata specificazione della convenzione temporale del tasso Libor CHF 3 mesi.
8.2 Con il terzo motivo ha lamentato che la statuizione relativa al regolamento delle
13 spese era errata perché non si era tenuto conto del capo b) del dispositivo, che aveva condannato a restituire a l'importo Controparte_1 Parte_1
corrisposto a titolo di interessi di mora;
andavano pertanto parzialmente compensate sia le spese processuali, sia quelle dell'accertamento tecnico.
9. L'appellante incidentale ha censurato, con un unico motivo - in via condizionata all'accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello principale, relativa alla difformità tra il tasso leasing indicato e quello che si sarebbe dovuto indicare applicando il metodo di calcolo stabilito dalla Banca d'Italia - la ritenuta applicazione del rimedio previsto dall'articolo 117, comma 7 Tub, rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 12889/2021) potrebbero in tal caso ritenersi al più
integrati gli estremi di un inadempimento in sede di esecuzione del contratto.
10. Il primo motivo dell'appello principale è infondato. Come rilevato dalla S.C. “In
tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso leasing nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (ex plurimis, n. 711 del 10/01/2025; n. 29530 del 15/11/2024; n.
28824 del 17/10/2023).
Come ripetutamente evidenziato dalla S.C., tale possibilità si desume in via indiretta dallo stesso art. 117 Tub, perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della
14 banca, oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma, e tale finalità può essere perseguita, riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude pertanto l'irrogazione della sanzione sostitutiva ex art. 117 Tub, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione.
Ciò posto, nel caso di specie gli elementi desumibili dal contratto risultano sufficienti a consentire un'oggettiva determinabilità per relationem del tasso leasing.
Premesso che il contratto in oggetto assolve a funzioni di vario genere (finanziamento,
traslative, di godimento) e che i canoni non sono quindi finalizzati a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale, va infatti in tal senso evidenziato che tale indicatore, introdotto dalle disposizioni di aggiornamento della Circolare della
Banca d'Italia del 25 luglio 2003, è finalizzato ad eguagliare, con prevalenti finalità
informative, il costo di acquisto (al netto di imposte) del bene locato al valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)
contrattualmente previsti.
Il tasso in questione costituisce pertanto la risultante del calcolo della somma dei
15 canoni, del prezzo di opzione e del coefficiente di attualizzazione, da porre in equivalenza al costo di acquisto del bene, e tali elementi risultano nel caso di specie chiaramente individuati nel programma negoziale.
Trattandosi di un indicatore avente, come può desumersi dalla predetta circolare,
funzione di trasparenza e pubblicità, deve dunque escludersi che l'erronea indicazione
– come pure l'eventuale indicazione in luogo del tasso di leasing del tasso nominale annuo – possa di per sé determinare una oggettiva incertezza sul contenuto effettivo del contratto, giustificando il ricalcolo del piano di finanziamento secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, Tub.
10.1 Esclusa la rilevanza della mancata indicazione del valore numerico del tasso leasing, va a questo punto evidenziato che nessuna omissione è ravvisabile al riguardo neppure sotto il profilo formale, essendo il contratto di leasing stato nella fattispecie stipulato in data 6.5.2003, dunque anteriormente alla prescrizione dettata dalla
Circolare della Banca d'Italia del 25 luglio 2003; l'inserimento del tasso leasing nel verbale di consegna del 5.8.2004 risulta pertanto dettato da un'esigenza non di sanatoria, ma di adeguamento alle anzidette disposizioni di aggiornamento;
tale inserimento risulta, del resto, anche tempestivamente effettuato, atteso che nei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto un bene in costruzione l'utilizzatore acquisisce la disponibilità del bene solo al momento della consegna del bene e non al momento della sottoscrizione del contratto;
è pertanto solo da questo momento che vanno imputati i canoni, e per tale ragione deve altresì escludersi, come del resto già
rilevato in prime cure, la necessità di procedere, nella determinazione del tasso leasing, alla capitalizzazione dei versamenti anteriori alla effettiva decorrenza degli effetti del contratto.
16 Va da ultimo rilevato come la prima sentenza di appello abbia già espressamente statuito (pag. 17) che il verbale di consegna risulta “redatto per iscritto e sottoscritto dall'utilizzatore e non vi è ragione per non ritenerlo valido strumento contrattuale.”
Il motivo va pertanto respinto, con conseguente assorbimento della questione, pur ritualmente riproposta, relativa alla prescrizione.
11. Quanto alla domanda relativa alla nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso Libor JPY/CHF, va invece rilevato:
che con il verbale di consegna (doc. 2 di parte convenuta in primo grado)
l'utilizzatrice aveva dichiarato di accettare “la determinazione del prezzo globale dell'opera ai sensi della lett. D del suddetto contratto di locazione finanziaria in euro
751.333,44 ivi inclusi gli interessi di cui alla stessa lettera D punto 7 pattuiti anche convenzionalmente ed accettati transattivamente in complessivi euro 30.774,51”;
che il punto D del contratto di locazione finanziaria (doc. 1 di parte convenuta in primo grado) riguarda anche la pattuizione relativa alla indicizzazione dei canoni al
“tasso Libor JPY 3 mesi preso a base 0,05% così contestualmente concordato tra le parti indipendentemente dalla sua quotazione odierna, trattandosi del parametro utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto”;
che la prima sentenza di appello aveva espressamente ritenuto (pag. 19), con statuizione per ragioni di litispendenza non modificabile in questa sede, seppure enunciata in relazione al tasso euribor (parimenti previsto nel medesimo punto D), la natura transattiva della predetta accettazione, specificando che si era “trattato di una pattuizione che non presenta motivi di invalidità e con la quale le parti hanno convenzionalmente concordato l'importo di tale voce di spesa.”
Vanno conseguentemente respinte sulla base di tali rilievi, anche a prescindere dalla
17 sussistenza di una effettiva volontà di rinuncia conseguente alla mancata riproposizione della questione di nullità in sede di precisazione delle conclusioni, le doglianze oggetto del secondo motivo.
12. Anche il terzo motivo è infondato, risultando la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali (e dell'accertamento tecnico di ufficio) espressamente assunta sulla base del criterio della prevalente soccombenza, in considerazione del valore delle domande esaminate e dell'esito della controversia e in applicazione del potere discrezionale previsto dall'art. 92 c.p.c.
13. L'appello principale dovrà pertanto essere respinto, restando conseguentemente assorbito l'appello incidentale proposto in via condizionata;
le spese andranno anche nel presente grado regolate secondo il criterio della soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 628/2024, Controparte_1
pubblicata il 28 maggio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali, Iva e c.n.a.
come per legge;
Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, delle condizioni per il
18 raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 628/2024, pubblicata in data 28 maggio 2024, in punto: locazione finanziaria;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Fabrizio Picotti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fruttarolo per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inapplicabilità
della prescrizione rispetto a tutti i crediti restitutori e/o indennitari e/o risarcitori azionati da nei confronti di per tutti i Parte_1 Controparte_1
motivi di appello;
nel merito: rigettato l'appello incidentale di Controparte_1
in quanto infondato, accertare e dichiarare che, sulla base del contenuto delle lettere C
e D delle Condizioni Particolari del contratto di locazione finanziaria (leasing)
condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 245065/03 e del punto 7 del verbale di consegna di data 5.08.2004, sussiste la mancanza ovvero l'errata indicazione del tasso, sia come tasso nominale (quanto al contratto di locazione finanziaria condizionato) che come tasso leasing effettivo (quanto al verbale di consegna) sulla base delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 154/1992 e degli artt. 117, comma 4, e 161, comma 2,
TUB e comunque per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che detto tasso è
comunque nullo per indeterminatezza e indeterminabilità e che ciò comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 5 della legge 154/1992 ovvero di cui all'art. 117, comma 7, TUB ovvero di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. in regime semplice ex art. 821 c.c., e conseguentemente condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, a restituire a se
[...] Parte_1
del caso a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati ex art. 5 della legge 154/1992 ovvero ex art. 117, comma 7, TUB
ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 56.949,13 ovvero, in subordine, la
2 differenza tra gli interessi corrisposti e quelli effettivamente dovuti in base al corretto tasso leasing nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 13.677,86, oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma,
c.c.; accertare e dichiarare, se del caso d'ufficio, che la clausola di indicizzazione tasso di cui alla lettera D delle Condizioni Particolari del contratto di locazione finanziaria
(leasing) condizionato al venir ad esistenza dell'immobile n. 245065/03 e del verbale di consegna di data 05.08.2004, è nulla per indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 e 1418 c.c. e 117 TUB e che ciò comporta la nullità del tasso leasing in quanto tasso indicizzato, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. in regime semplice ex art. 821 c.c. e la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indicizzazione tasso, al netto delle restituzioni ricevute per lo stesso titolo, e conseguentemente condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, a restituire a la differenza Parte_1
tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 56.949,13, e con restituzione di quanto corrisposto a titolo di indicizzazione tasso, al netto delle restituzioni ricevute per lo stesso titolo,
nella misura – salvo la maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – di euro 16.076,15 oltre agli interessi legali;
accertare e dichiarare che le spese di giudizio di primo grado andavano, per reciproca soccombenza, parzialmente compensate, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, altresì, di Controparte_1
al pagamento delle competenze e delle spese del presente giudizio e di quello di
[...]
primo grado, oltre ad IVA e CPA come per legge, e con condanna della stessa
[...]
[...] in persona del legale rappresentate pro tempore, alla Controparte_2
restituzione agli appellanti delle somme corrisposte in virtù dell'esecutività
dell'impugnata sentenza di cui ci si riserva di dare conto in corso di giudizio,
intendendosi ogni pagamento eseguito con riserva di ripetizione. In via istruttoria:
disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare la determinatezza/determinabilità del tasso relativo agli interessi contrattuali, ed il ricalcolo degli stessi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB ovvero di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., calcolando la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli effettivamente dovuti.”
Per parte appellata: “Nel merito: a) respingere tutte le domande formulate da in quanto inammissibili e/o infondate, e per l'effetto confermare la sentenza Pt_1
impugnata; b) condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite. Nel Pt_1
merito, in via incidentale e subordinata al fatto che codesta Corte di Appello di Trieste
accolga il primo motivo di appello di : a) accertarsi e dichiararsi, in caso di Pt_1
difformità tra tasso di interesse indicato in contratto e tasso realmente applicato, la non applicabilità del rimedio previsto dall'articolo 117, comma 7 TUB;
b) condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite.” Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 12.1.2022 aveva Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Udine esponendo Controparte_1
che in data 6 maggio 2003 aveva stipulato con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. (ora
, un contratto di locazione finanziaria condizionato al Controparte_1
venire ad esistenza di un immobile - avente ad oggetto l'edificazione di un fabbricato destinato ad attività produttive su un'area individuata in Comune di Torre di Mosto -
4 recante un piano di spesa contenente la descrizione dei contratti di appalto e dei corrispettivi presunti, al netto dell'Iva ed altri oneri fiscali, per complessivi euro
820.000,00, nel quale si prevedeva la variabilità dei canoni secondo due criteri di indicizzazione - uno ancorato al tasso Libor JPY 3 mesi rispetto ad una base contrattuale di 0,05% e un altro correlato alla variazione del rapporto di cambio euro/valuta estera, senza alcuna ulteriore indicazione contrattuale relativa alla valuta e alla sua quotazione – e la corresponsione di interessi di prefinanziamento correlati all'Euribor aumentato di 1,30 punti.
1.1 Con successivo verbale di consegna del 5 agosto 2004 l'utilizzatrice aveva accettato il corrispettivo globale finanziato - pari ad euro 751.333,44 - e la determinazione del piano finanziario (che prevedeva un anticipo di euro 112.700,02 +
Iva, 119 canoni mensili da euro 5.686,09 + Iva ciascuno, una opzione di acquisto del costo di euro 75.133,35 + Iva e un tasso effettivo del 3,10%); quanto alle clausole di indicizzazione, il primo criterio era stato modificato e sostituito con l'indice Libor
CHF 3 mesi base 0,4%, mentre quanto al secondo criterio previsto in contratto era stata stabilita la variabilità dei canoni correlata al rapporto euro/CHF, con tasso di riferimento pari a 1,54.
1.2 Il contratto, al quale non era stato allegato un piano di ammortamento, si era concluso nel 2014 con il pagamento del corrispettivo concordato per l'acquisto (euro
75.133,35 + Iva) e di quanto dovuto in forza della clausola di indicizzazione al cambio
(euro 15.734,09 + Iva).
1.3 Ciò premesso, l'attrice aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate o comunque il risarcimento del danno derivatole dall'inadempimento avversario, lamentando:
5 a) che aveva pagato interessi di prefinanziamento maggiori del dovuto;
b) che il regime finanziario di computo degli interessi applicato al contratto non era stato oggetto di pattuizione ed era comunque contrario al divieto di anatocismo;
c) che non risultava indicato nel contratto il tasso effettivo;
d) che sussisteva una difformità tra il tasso effettivo indicato nel verbale di consegna e quello calcolabile sulla base delle disposizioni vigenti;
e) che la clausola di indicizzazione del canone all'andamento del Libor JPY 3 mesi era nulla per indeterminatezza o indeterminabilità;
f) che era pertanto nulla in via derivata (nonché per vizi suoi propri) anche la clausola di indicizzazione del canone all'andamento del rapporto di cambio Eur/JPY;
g) che era nulla per indeterminatezza o indeterminabilità anche la clausola che fissava gli interessi di mora.
2. si era costituita eccependo l'infondatezza della Controparte_1
pretesa attorea e la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati ex artt. 2946 e 2947 cod. civ.
3. Radicatosi il contraddittorio, con una prima sentenza resa in data 1.4.2023 era stato statuito quanto segue:
“Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte definitivamente pronunciando, così
decide: a) rigetta ogni domanda attorea relativa alle clausole del contratto n.
245065/03 del 6.5.2003 e del verbale di consegna del 5.8.2004 riguardanti gli interessi di prelocazione, il maxicanone ed il regime finanziario degli interessi corrispettivi;
b)
dichiara nulla, per quanto esposto in motivazione, ogni clausola relativa alla variabilità
dei canoni sulla base dell'andamento del rapporto euro/valuta estera contenuta nel medesimo contratto e nel citato verbale di consegna;
c) condanna parte convenuta a
6 restituire all'attrice la somma di euro 47.754,76, al netto di Iva, dei rimborsi già
eseguiti e degli effetti della fondatamente eccepita prescrizione della domanda di ripetizione;
d) compensa per intero fra le parti le spese di questa porzione della lite.
Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte non definitivamente pronunciando, così
decide: a) rigetta la domanda relativa alla nullità del contratto in discussione ex art. 117 comma 4 Tub per mancata indicazione del tasso degli interessi o del tasso leasing;
b) dichiara nulla, per quanto esposto in motivazione, la clausola relativa alla determinazione della misura ultralegale degli interessi di mora contenuta nel medesimo contratto e nel citato verbale di consegna;
c) rimette la causa in istruttoria sulle residue questioni, come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.”
3.1 Le domande relative agli interessi di prefinanziamento e al maxicanone erano state respinte in considerazione della accettazione da parte della utilizzatrice, intervenuta nel verbale di consegna, della determinazione finale del loro importo complessivo in euro 30.774,51 “in via sia convenzionale che transattiva”, mentre quanto al maxicanone era stato evidenziato che il medesimo verbale non recava al riguardo alcuna diminuzione. Anche le altre domande relative agli interessi erano state respinte,
sul rilievo che l'art. 1283 cod. civ. non risultava violato in caso di capitalizzazione composta;
che alla data di stipula del contratto (6 maggio 2003) non era ancora vigente il provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003 che aveva introdotto l'obbligo di inserire nei contratti di locazione finanziaria il “tasso leasing” e che le indicazioni contrattuali erano sufficienti ad esporre il prezzo e le condizioni praticate;
che la disposizione dettata dall'art. 3, comma 2, del d.m. 334/92 al tempo vigente era nel caso di specie riferibile al solo contenuto dei fogli informativi e non al contenuto obbligatorio del contratto;
che ad integrazione delle condizioni contrattuali nel verbale
7 di consegna era comunque stato definitivamente inserito anche il tasso leasing.
3.2 La causa era stata rimessa in istruttoria al fine di verificare se il tasso leasing indicato era stato determinato in modo difforme dal metodo di calcolo stabilito dalla
Banca d'Italia e se la clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del tasso
Libor JPY/CHF era o meno determinabile ex ante.
3.3 Quanto alla nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso di cambio,
premesso che il testo contrattuale originario non individuava il tipo di valuta estera da rapportare all'euro né il suo valore di riferimento pattizio e che tali elementi erano stati introdotti solo con il verbale di consegna, era stato rilevato che tale verbale costituiva un atto unilaterale, come tale inidoneo ad avere effetto integrativo o modificativo.
3.4 Era stata ritenuta nulla anche la clausola relativa agli interessi moratori
(contrattualmente pari al “tasso dell'Euribor in vigore al momento della mora,
aumentato di 5 punti, in ragione d'anno”) attesa la mancata indicazione della base temporale dell'indice, del divisore (360/365), della data, della fonte di rilevamento e della formula da impiegare per il calcolo.
3.5 Era stato inoltre evidenziato che risultava prescritto il diritto alla ripetizione dei pagamenti anteriori al 27.7.2011 e che la nullità della clausola sul rischio cambio non comportava le conseguenze dell'art. 117 comma 7 lett. A) Tub.
4. Rimessa la causa in istruttoria, era stata disposta c.t.u. sul seguente quesito: “Dica il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa: a) qual era il vero tasso leasing (tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'eguaglianza fra costo di acquisto e valore attuale dei canoni e dell'opzione di acquisto) del contratto in discussione,
determinato considerando le date di versamento delle rate di maxicanone iniziale come previste nel contratto e di quelle dei canoni successivi come previste dal verbale di
8 consegna;
il tutto con regime finanziario di capitalizzazione composta;
b) in caso di difformità di tale tasso rispetto a quello omologo indicato in contratto, calcoli: a)
quanto avrebbe dovuto pagare l'attrice applicando all'operazione il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 lett. A Tub;
b) la differenza fra quanto dovuto in forza del tasso sostitutivo e quanto effettivamente versato nel solo periodo successivo al 27.7.2011; c)
in caso di non difformità, calcoli l'importo dovuto dall'attrice per mora al saggio legale (art.1284 comma primo c.c.) e la differenza fra quanto dovuto in forza del tasso sostitutivo e quanto effettivamente versato nel solo periodo successivo al 27.7.2011.”
4.1 Successivamente era stata disposta un'integrazione sui seguenti punti: “calcoli: a)
anche quanto avrebbe dovuto pagare l'attrice applicando all'operazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 lett. A Tub, “versione variabile” (valore dei titoli nei 12 mesi anteriori ad ogni versamento); b) la differenza fra quanto dovuto in forza del tasso sostitutivo (entrambe le versioni: “fisso o variabile”) e quanto effettivamente versato;
c) in entrambi i casi (“fisso o variabile”) individuando quanto versato nel solo periodo successivo al 27.7.2011 e quanto versato complessivamente a titolo di interessi e indicizzazione ai tassi;
indicare se il cliente, alla luce dei ricalcoli, è
mai stato in mora;
se sì, indicare l'entità della differenza fra quanto versato per interessi moratori e quanto si sarebbe invece dovuto versare applicando il tasso di interesse di mora legale;
se no, indicare l'entità complessiva degli interessi di mora ciononostante pagati.”
4.2 Espletati tali incombenti, con una seconda sentenza resa in data 27.5.2024 era stato statuito quanto segue:
“Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte definitivamente pronunciando, a) rigetta la domanda attorea relativa all'applicazione dell'art. 117 comma 4 Tub per difformità
9 fra il tasso leasing indicato nei documenti contrattuali e quello pretesamente corretto;
b) condanna a restituire ex art 2033 c.c. all'attrice la Controparte_1
somma di euro 1.936,47, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 4.1.2022
sino al saldo;
c) dichiara abbandonata la domanda attorea relativa alla nullità della clausola di indicizzazione del canone all'andamento del tasso Libor JPY/CHF; d)
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, ed oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
e) addossa alla sola parte attrice le spese di c.t.u., con obbligo di rifondere la controparte che le ha o le avrà anticipate.”
4.3 Quanto alla difformità tra il tasso leasing indicato in contratto e il metodo di calcolo stabilito dalla Banca d'Italia, la domanda era stata respinta sul rilievo che l'utilizzatore aveva acquisito la disponibilità anche giuridica del bene solo al momento della consegna, che il piano finanziario originario era stato correttamente sviluppato ipotizzando l'integrale pagamento del maxicanone alla data del verbale stesso e che il tasso leasing indicato nel verbale di consegna (3,10%) era conforme a quello dalla stessa ricalcolato sulla medesima premessa.
4.4 Quanto alla clausola relativa agli interessi di mora, già dichiarata nulla, era stato osservato che tenuto conto della prescrizione la concedente andava condannata alla restituzione della complessiva somma di euro 1.936,47 oltre interessi ex art. 1284,
quarto comma, c.c. dal 4.1.2022 sino al saldo.
4.5 Quanto all'indeterminatezza della clausola di indicizzazione del canone all'andamento del tasso Libor JPY/CHF, la domanda era stata ritenuta abbandonata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
5. In data 6.11.2023 aveva impugnato i capi della Controparte_1
10 prima sentenza dd.
1.4.2023 cui i quali il Tribunale aveva “parzialmente, ma in tale parte definitivamente” pronunciato, proponendo un unico motivo con il quale aveva chiesto accertarsi la validità della clausola rischio cambio contenuta nel contratto e nel verbale di consegna e per l'effetto condannare l'utilizzatrice a restituire quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
5.2 si era costituita proponendo quattro motivi di appello incidentale, Parte_1
chiedendo la riforma dei capi relativi agli interessi di prelocazione, al maxicanone, al regime finanziario e alla prescrizione relativa alla pretesa restitutoria relativa alla clausola rischio cambio.
6. Il gravame era stato definito con sentenza dd. 21.1-25.2.2025 con la quale era stato statuito quanto segue:
“1) accoglie l'impugnazione principale e in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 335/2023 del Tribunale di Udine, accerta e dichiara la validità della clausola rischio cambio contenuta nel contratto di leasing n. 245065/03 e nel successivo verbale di consegna;
2) condanna alla restituzione a favore Parte_1
della appellante delle somme versate in forza della predetta sentenza n. 335/2023, oltre interessi di legge dal versamento al saldo;
3) rigetta l'impugnazione principale proposta da 4) condanna a rifondere le spese processuali Parte_1 Parte_1
del giudizio di appello a favore della società appellante, che liquida in euro 10.000 per compensi ed euro 777 per spese, oltre ad Iva se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario del
15%.”
6.1 Con tale decisione era stato rilevato che la clausola rischio cambio era stata oggetto di accordo e sottoscrizione nel contratto, mentre il verbale era stato sottoscritto per accettazione dal conduttore;
che la mancata indicazione del valore del cambio alla
11 data della sottoscrizione non costituiva motivo di nullità potendo lo stesso essere desunto dalle pubblicazioni giornaliere della Banca d'Italia; che tale clausola non costituiva un prodotto derivato;
che la sottoscrizione del verbale di consegna costituiva il momento iniziale di decorrenza del contratto di leasing, a partire dal quale decorrevano i pagamenti indicati nel piano finanziario;
che non era stato dedotto che il rateo Libor espresso in CHF fosse più sfavorevole di quello in euro.
6.2 Quanto all'appello incidentale, era stato osservato: che gli interessi di prelocazione erano stati oggetto di una precisa previsione in sede di contratto e che le parti avevano quantificato l'importo definitivo con il verbale di consegna anche in via transattiva;
che quanto al regime finanziario il motivo era inammissibile perché non specificava il regime di calcolo applicato, i presunti errori e come doveva essere eseguito il calcolo;
che il regime composto non comportava l'applicazione dell'anatocismo; che la decisione sul maxicanone era del tutto corretta e la richiesta era in ogni caso prescritta;
che anche l'ultimo capo relativo alla clausola rischio cambio andava respinto, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale che aveva ritenuto la clausola legittima.
7. Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 27.6.2024 aveva convenuto innanzi a questa Parte_1
Corte d'Appello per l'udienza del 13.11.2024 (data Controparte_1
rispetto alla quale risultava già trattenuto in decisione il gravame avverso la prima sentenza pronunciata il 1.4.2023), impugnando in via principale la seconda sentenza pronunciata in data 27.5.2024.
7.1 si era costituita resistendo alle richieste avversarie Controparte_1
e proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.
12 7.2 Radicatosi il contraddittorio, preso atto della intervenuta definizione, in data 21.1-
25.2.2025, della precedente impugnazione, la presente causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
8. L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che il contratto originario del 6.5.2003 non indicava il tasso leasing né
conteneva indicazioni idonee a determinarlo;
che tale omissione non poteva essere sanata mediante il successivo inserimento del tasso leasing nel verbale di consegna del
5.8.2004; che il tasso effettivo indicato nel verbale di consegna (3,10%) era in ogni caso difforme da quello effettivo;
che l'eccezione di prescrizione era infondata,
dovendosi computare il termine dalla scadenza dell'ultimo canone pattuito, essendo l'obbligazione restitutoria unica, sebbene ripartita in più canoni mensili.
8.1 Con il secondo motivo ha lamentato che non vi era stata alcuna rinuncia alla domanda relativa alla nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso Libor
JPY/CHF, benché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto la causa era stata riservata in decisione su un'altra questione;
che il giudice di primo grado doveva pronunciare anche di ufficio, essendo la nullità del tasso comunque rilevabile dai documenti prodotti in causa, attesa la mancanza dell'indicazione del regime finanziario e della formula utilizzata per la costruzione del piano di ammortamento, la mancata indicazione delle modalità di calcolo con riguardo alla durata dell'anno (360 o 365 giorni) e la mancata specificazione della convenzione temporale del tasso Libor CHF 3 mesi.
8.2 Con il terzo motivo ha lamentato che la statuizione relativa al regolamento delle
13 spese era errata perché non si era tenuto conto del capo b) del dispositivo, che aveva condannato a restituire a l'importo Controparte_1 Parte_1
corrisposto a titolo di interessi di mora;
andavano pertanto parzialmente compensate sia le spese processuali, sia quelle dell'accertamento tecnico.
9. L'appellante incidentale ha censurato, con un unico motivo - in via condizionata all'accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello principale, relativa alla difformità tra il tasso leasing indicato e quello che si sarebbe dovuto indicare applicando il metodo di calcolo stabilito dalla Banca d'Italia - la ritenuta applicazione del rimedio previsto dall'articolo 117, comma 7 Tub, rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 12889/2021) potrebbero in tal caso ritenersi al più
integrati gli estremi di un inadempimento in sede di esecuzione del contratto.
10. Il primo motivo dell'appello principale è infondato. Come rilevato dalla S.C. “In
tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso leasing nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (ex plurimis, n. 711 del 10/01/2025; n. 29530 del 15/11/2024; n.
28824 del 17/10/2023).
Come ripetutamente evidenziato dalla S.C., tale possibilità si desume in via indiretta dallo stesso art. 117 Tub, perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della
14 banca, oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma, e tale finalità può essere perseguita, riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude pertanto l'irrogazione della sanzione sostitutiva ex art. 117 Tub, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione.
Ciò posto, nel caso di specie gli elementi desumibili dal contratto risultano sufficienti a consentire un'oggettiva determinabilità per relationem del tasso leasing.
Premesso che il contratto in oggetto assolve a funzioni di vario genere (finanziamento,
traslative, di godimento) e che i canoni non sono quindi finalizzati a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale, va infatti in tal senso evidenziato che tale indicatore, introdotto dalle disposizioni di aggiornamento della Circolare della
Banca d'Italia del 25 luglio 2003, è finalizzato ad eguagliare, con prevalenti finalità
informative, il costo di acquisto (al netto di imposte) del bene locato al valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)
contrattualmente previsti.
Il tasso in questione costituisce pertanto la risultante del calcolo della somma dei
15 canoni, del prezzo di opzione e del coefficiente di attualizzazione, da porre in equivalenza al costo di acquisto del bene, e tali elementi risultano nel caso di specie chiaramente individuati nel programma negoziale.
Trattandosi di un indicatore avente, come può desumersi dalla predetta circolare,
funzione di trasparenza e pubblicità, deve dunque escludersi che l'erronea indicazione
– come pure l'eventuale indicazione in luogo del tasso di leasing del tasso nominale annuo – possa di per sé determinare una oggettiva incertezza sul contenuto effettivo del contratto, giustificando il ricalcolo del piano di finanziamento secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, Tub.
10.1 Esclusa la rilevanza della mancata indicazione del valore numerico del tasso leasing, va a questo punto evidenziato che nessuna omissione è ravvisabile al riguardo neppure sotto il profilo formale, essendo il contratto di leasing stato nella fattispecie stipulato in data 6.5.2003, dunque anteriormente alla prescrizione dettata dalla
Circolare della Banca d'Italia del 25 luglio 2003; l'inserimento del tasso leasing nel verbale di consegna del 5.8.2004 risulta pertanto dettato da un'esigenza non di sanatoria, ma di adeguamento alle anzidette disposizioni di aggiornamento;
tale inserimento risulta, del resto, anche tempestivamente effettuato, atteso che nei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto un bene in costruzione l'utilizzatore acquisisce la disponibilità del bene solo al momento della consegna del bene e non al momento della sottoscrizione del contratto;
è pertanto solo da questo momento che vanno imputati i canoni, e per tale ragione deve altresì escludersi, come del resto già
rilevato in prime cure, la necessità di procedere, nella determinazione del tasso leasing, alla capitalizzazione dei versamenti anteriori alla effettiva decorrenza degli effetti del contratto.
16 Va da ultimo rilevato come la prima sentenza di appello abbia già espressamente statuito (pag. 17) che il verbale di consegna risulta “redatto per iscritto e sottoscritto dall'utilizzatore e non vi è ragione per non ritenerlo valido strumento contrattuale.”
Il motivo va pertanto respinto, con conseguente assorbimento della questione, pur ritualmente riproposta, relativa alla prescrizione.
11. Quanto alla domanda relativa alla nullità della clausola di indicizzazione dei canoni al tasso Libor JPY/CHF, va invece rilevato:
che con il verbale di consegna (doc. 2 di parte convenuta in primo grado)
l'utilizzatrice aveva dichiarato di accettare “la determinazione del prezzo globale dell'opera ai sensi della lett. D del suddetto contratto di locazione finanziaria in euro
751.333,44 ivi inclusi gli interessi di cui alla stessa lettera D punto 7 pattuiti anche convenzionalmente ed accettati transattivamente in complessivi euro 30.774,51”;
che il punto D del contratto di locazione finanziaria (doc. 1 di parte convenuta in primo grado) riguarda anche la pattuizione relativa alla indicizzazione dei canoni al
“tasso Libor JPY 3 mesi preso a base 0,05% così contestualmente concordato tra le parti indipendentemente dalla sua quotazione odierna, trattandosi del parametro utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto”;
che la prima sentenza di appello aveva espressamente ritenuto (pag. 19), con statuizione per ragioni di litispendenza non modificabile in questa sede, seppure enunciata in relazione al tasso euribor (parimenti previsto nel medesimo punto D), la natura transattiva della predetta accettazione, specificando che si era “trattato di una pattuizione che non presenta motivi di invalidità e con la quale le parti hanno convenzionalmente concordato l'importo di tale voce di spesa.”
Vanno conseguentemente respinte sulla base di tali rilievi, anche a prescindere dalla
17 sussistenza di una effettiva volontà di rinuncia conseguente alla mancata riproposizione della questione di nullità in sede di precisazione delle conclusioni, le doglianze oggetto del secondo motivo.
12. Anche il terzo motivo è infondato, risultando la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali (e dell'accertamento tecnico di ufficio) espressamente assunta sulla base del criterio della prevalente soccombenza, in considerazione del valore delle domande esaminate e dell'esito della controversia e in applicazione del potere discrezionale previsto dall'art. 92 c.p.c.
13. L'appello principale dovrà pertanto essere respinto, restando conseguentemente assorbito l'appello incidentale proposto in via condizionata;
le spese andranno anche nel presente grado regolate secondo il criterio della soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 628/2024, Controparte_1
pubblicata il 28 maggio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali, Iva e c.n.a.
come per legge;
Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, delle condizioni per il
18 raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
19