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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. G. Iurlaro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
Oggetto: iscrizione negli elenchi anno 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di aver lavorato nell'anno 2022 per 103 giornate alle dipendenze dell'azienda “San Marzano Soc. Agricola
SRL”- rappresentava che dette giornate non risultavano accreditate.
Rimasto privo di riscontro il ricorso proposto alla competente Commissione, chiedeva accertarsi il diritto all'iscrizione negli elenchi ed al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola richiesta con domanda del 30.3.2023. Si costituiva che contestava gli avversi assunti richiamando l'esito dell'accertamento ispettivo CP_1 condotto nei confronti della suddetta società. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in CP_ quanto, nelle more del rinvio disposto per l'espletamento della prova testimoniale, ha
“riaccreditato le giornate oggetto di disconoscimento, liquidando la differenza sull'indennità di disoccupazione”.
ha aderito a detta richiesta. CP_1
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che sia venuta meno la res litigiosa a seguito del riaccredito delle giornate per cui è causa e al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno in contestazione.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei confronti Parte_1 CP_ dell' così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso forfettario, CP_1
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 10.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere