CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 322/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 51 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Gela in composizione collegiale in data 11/10/2024, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della promosso Controparte_1
da in persona dell'amministratore unico Controparte_1 [...]
, c.f. rappresentata e difesa, giusta la procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Emanuele Enrico Aliotta
reclamante
contro
società a socio unico Controparte_2 soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana, Società
Finanziaria iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs.
1/9/1993 n. 385 - TUB al n. 33685.9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Palermo con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno P.IVA_2
n. 47, capitale sociale Euro 65.034.099,00 i.v., in persona del Direttore Generale Dott.
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_3 CodiceFiscale_1
in forza dei poteri discendenti dallo Statuto Sociale a lui delegati, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Galluzzo del Foro di Palermo, giusta procura versata in atti
Reclamata
Con ricorso depositato il 10/11/2024 ha presentato reclamo contro Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Gela (n. 14/2024 del 11.10.2024), che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società su richiesta di
[...]
La società reclamante chiede la revoca Controparte_2
della sentenza e, in subordine, la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Il reclamo è fondato su quattro motivi: (i) l'improcedibilità per mancata audizione delle parti ex art. 41, comma VI, D. Lgs. 14/2019: segnatamente sostiene che CP_1
il Tribunale di Gela non avrebbe rispettato l'obbligo di procedere l'audizione delle parti compromettendo il diritto di difesa della società; (ii) l'asserita insussistenza dello stato di insolvenza;
in particolare secondo la società reclamante la stessa non sarebbe insolvente in quanto occorrerebbe tener conto dell'esistenza di una garanzia fideiussoria rilasciata da NF a copertura del debito. L'accesso alla garanzia
NF dimostrerebbe, quindi, che sarebbe in grado di far fronte alle CP_1
proprie obbligazioni;
(iii) la pregiudizialità del giudizio civile instaurato dalla
CP_ reclamante
contro
: segnatamente ha avviato un giudizio civile nei CP_1
2 CP_ confronti di per presunte responsabilità contrattuali legate alla mancata erogazione di una quota del finanziamento concessole, e di cui veniva chiesto l'adempimento. La società reclamante sostiene che tale giudizio sarebbe pregiudiziale rispetto alla liquidazione giudiziale, in quanto l'esito vittorioso della lite determinerebbe il venir meno del credito vantato dalla società odierna reclamata: ne conseguirebbe che la procedura di liquidazione giudiziale andrebbe sospesa in attesa della definizione del predetto giudizio civile;
(iv) il mancato esperimento dell'azione
CP_ esecutiva da parte della creditrice: la società reclamante sostiene che non avrebbe preventivamente tentato il recupero del credito mediante l'azione esecutiva immobiliare esperita, dovendosi ritenere la richiesta di apertura della dichiarazione di liquidazione giudiziale del tutto prematura.
CP_ La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente il reclamo e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
***
Preliminarmente va rigettata la richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo avanzata dalla società reclamante ex art. 52 D. LGS. 14/2019.
Tale richiesta non può essere accolta in assenza dei presupposti del fumus boni iuris
e del periculum in mora: quanto al fumus boni iuris, è sufficiente riportarsi alle considerazioni che seguono, che chiariscono perché i motivi di reclamo devono ritenersi infondati;
quanto al periculum in mora, non può non evidenziarsi come la società sia inattiva da tempo, donde non vi è alcun concreto pregiudizio derivante dall'esecuzione immediata della sentenza.
Nel merito il reclamo è infondato sulla scorta delle seguenti ragioni:
1. Sull'improcedibilità per mancata audizione delle parti
La deduce la violazione dell'art. 41, comma VI, D. Lgs. 14/2019, per CP_1
3 mancata audizione delle parti nel procedimento di primo grado. Tuttavia, dagli atti risulta che il Tribunale di Gela ha legittimamente disposto la trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., e la reclamante non ha sollevato alcuna opposizione a tale modalità di trattazione, se non in sede di reclamo.
L'assenza di tempestiva contestazione da parte di determina l'accettazione CP_1
implicita della modalità di trattazione adottata, essendo del tutto evidente che l'audizione delle parti ben può essere attuata mediante lo scambio di note scritte,
certamente in grado di garantire il diritto al contraddittorio tra le parti. Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità del giudizio è priva di fondamento e deve essere rigettata.
2. Sull'insussistenza dello stato di insolvenza
La reclamante sostiene che l'esistenza di una garanzia rilasciata da NF
escluderebbe lo stato di insolvenza. Tuttavia, tale argomentazione non convince.
L'insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 14/2019, è quella condizione che si manifesta con “inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Quanto ai presupposti che consentono di ritenere sussistente l'esposizione debitoria dedotta dal ricorrente, com'è noto, in tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il giudice è chiamato a verificare “in via incidentale, e compatibilmente con
la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della
domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le
produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”
(Cass. 25/05/2022, n. 16853). Donde è principio consolidato che non occorra che il
4 credito vantato sia consacrato in un titolo esecutivo.
Tanto premesso, nel caso di specie, il credito vantato dalla odierna reclamata nei confronti di deve ritenersi certamente sussistente, non solo poiché non CP_1
espressamente contestato, ma anche perché fondato su un titolo esecutivo (atto pubblico di mutuo) sulla scorta del quale è stata finanche iniziata un'azione esecutiva immobiliare. Peraltro, il fatto che l'odierna reclamante invochi l'operatività della garanzia fideiussoria, implica la sussistenza di una implicita accettazione della legittimità della pretesa della società reclamata, presupponendo sia la sussistenza dell'inadempimento sia la mancanza di risorse proprie per far fronte all'obbligazione.
Quanto alla garanzia prestata da NF, deve ritenersi che essa non incida sulla valutazione dell'insolvenza della società, poiché: a) sulla scorta del chiaro tenore testuale del contratto, risulta che il pagamento del garante avviene a titolo provvisorio e non solleva il debitore dall'obbligo di rimborso;
b) il garante ha espressamente
CP_ conferito mandato irrevocabile a per il recupero delle somme eventualmente corrisposte.
Ma al di là di tale aspetto, ciò che più rileva è un dato incontestato: e cioè che la società reclamante non è mai entrata a regime, non avendo mai nemmeno iniziato a svolgere concretamente l'attività commerciale programmata, non essendo mai riuscita a completare il progetto imprenditoriale oggetto dei finanziamenti pubblici di cui è risultata beneficiaria (tra cui quelli dell' ), e non disponendo, quindi, di risorse CP_2
tali da consentirle di adempiere autonomamente alle proprie obbligazioni.
Ed invero, è stato documentalmente provato dalla reclamata, che l'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura ha revocato un finanziamento di oltre un milione di euro concesso a per la mancata realizzazione del progetto industriale finanziato CP_1
(cfr. all. 16).
5 Tali elementi, nel loro complesso, dimostrano l'incapacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari, confermando lo stato di insolvenza accertato dal Tribunale di Gela.
Pertanto, il secondo motivo di reclamo deve essere rigettato.
CP_
3. Sulla pregiudizialità del giudizio civile promosso da contro CP_1
La reclamante deduce la necessità di sospendere la procedura concorsuale in attesa
CP_ della definizione di un giudizio civile instaurato nei confronti di . Tuttavia, anche tale argomentazione non può essere accolta.
La procedura di liquidazione giudiziale ha ad oggetto l'accertamento dello stato di insolvenza della società e non dipende dalla risoluzione di eventuali controversie contrattuali pendenti. La Suprema Corte, infatti, ha costantemente affermato che il giudizio prefallimentare (oggi di liquidazione giudiziale) non è condizionato dall'esito di controversie civili tra debitore e creditore, poiché l'eventuale fondatezza delle pretese risarcitorie della debitrice non esclude l'attuale incapacità della stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (Cass. S.U. n. 1521/2013,
11421/2014, 576/2015, 38827/2018 e 21144/2020).
Ne consegue che non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio civile e la procedura di liquidazione giudiziale, donde anche il terzo motivo di reclamo deve essere respinto.
4. Sulla mancata azione esecutiva da parte di
[...]
CP_ sostiene che non avrebbe tentato il recupero del credito mediante CP_4
esecuzione forzata prima di richiedere la liquidazione giudiziale.
Ora, al di là del fatto che la legge non pone alcuna condizione di procedibilità tale da onerare il creditore di esperire previamente un'azione esecutiva individuale, mette comunque conto evidenziare come l'assunto sia smentito dagli atti di causa, da cui
6 CP_ risulta che ha promosso una procedura esecutiva immobiliare (RG n. 23/2024,
Tribunale di Gela), e che tuttavia, tale azione si è rivelata inefficace per cause oggettive, posto che è incontestato che il diritto di superficie gravante sull'area ipotecata si estingua automaticamente in caso di cessazione dell'attività della società,
con obbligo di restituzione del terreno al proprietario.
Sotto altro profilo va osservato come anche l'impossibilità di soddisfare il credito mediante esecuzione forzata confermi l'assenza di mezzi ordinari di pagamento da parte della debitrice, risultando così rafforzato il giudizio di accertamento dello stato di insolvenza della reclamante.
Anche il quarto motivo di reclamo è, pertanto, infondato e va rigettato.
In base alle considerazioni che precedono, la Corte d'Appello ritiene che il reclamo sia infondato in tutti i suoi motivi e che la sentenza del Tribunale di Gela debba essere confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza.
Infine si dà atto della sussistenza del presupposto di cui all'art.13, co.1 quater,
D.P.R. n.115/2002, per cui quando l'impugnazione è respinta integralmente la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza emessa dal Tribunale di
Gela in data 11/10/2024, nell'ambito del procedimento n. 25-1/ 2024 R.G;
- condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio,
affrontate che si liquidano in € 1.736,50, oltre spese generali IVA e CP;
- dà atto della sussistenza del presupposto di cui all'art.13, co.1 quater, D.P.R.
7 n.115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, il 28.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni
8