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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/09/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2724/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2724/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in SS RD (RA), Via Ettore Ricci n. 1 (avv. Lorenzo Ravaglia)
e
(c.f. ), nato a [...] [...] e residente in [...]C.F._2
SS RD (RA), Via Ettore Ricci n. 1 (avv. Lorenzo Ravaglia)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in SS RD in data 17.09.2022, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 12, p. I, anno 2022;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
SS RD (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto impegnandosi a non interferire l'uno con l'altro nelle rispettive vite private.
2. La casa coniugale posta in SS RD (RA) Via Ettore Ricci n. 1, con i relativi mobili e arredi, viene assegnata a , la quale continuerà ad abitarvi in via esclusiva;
il Parte_1 sig. si trasferirà altrove;
Parte_2
PE 3. L'affidamento della figlia verrà esercitato congiuntamente dai genitori con collocamento PE paritario a settimane alterne. Pertanto, trascorrerà con la madre una settimana intera dal lunedì alla domenica e, la settimana successiva, trascorrerà con il padre pari periodo dal lunedì alla domenica;
4. I genitori eserciteranno, con la massima collaborazione reciproca, la responsabilità PE genitoriale verso per realizzare e non compromettere la sua crescita individuale ed etica, tenuto conto delle esigenze di ordine affettivo e psicologico, impegnandosi a gestire il rapporto genitoriale con il massimo equilibrio per non pregiudicare la serenità della minore;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ed in particolare quelle relative alla formazione, istruzione e salute, saranno assunte concordemente da entrambi i genitori i quali si impegnano a colloquiare e vigilare insieme sulla formazione della minore, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
PE
6. Come sopra evidenziato, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé a settimane alterne PE (dal lunedì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera). Durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare con congruo anticipo e secondo i piani feriali delle parti. La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il
25/26 dicembre, il 31 Dicembre/ 01 Gennaio, nonché le feste di compleanno. Durante le vacanze
Pasquali, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alternati dal giovedì al giorno di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Tali accordi potranno essere derogati dalle PE parti di comune accordo, decidendo di volta in volta le modalità per vedere e tenere con sé compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze e necessità della figlia. PE 7. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto di e provvederà ai bisogni della figlia nei giorni in cui la terrà con sé (al solo fine indicativo, si stima che la contribuzione di ciascun genitore ammonti ad € 200,00 mensili).
I genitori si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la minore. Al fine di definire tipologia e natura delle spese straordinarie, necessità del consenso e modalità di manifestazione dello stesso, i ricorrenti concordano di fare espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16.07.2015. Il genitore che anticiperà le spese richiederà all'altro il rimborso pro-quota, fornendo contestualmente copia della ricevuta di spesa;
il pagamento dovrà avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta documentata.
8. l'assegno unico famigliare verrà erogato ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, le parti si obbligano a fornire e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed inerente, ivi compreso l'Isee se richiesto (ovvero all'Inps il codice di riferimento);
9. i ricorrenti concedono sin da ora l'assenso all'espatrio della figlia minore se accompagnata dall'altro coniuge e si obbligano, se richiesto, a fornire il proprio assenso al rilascio del passaporto di PE
10. I sig.ri e dichiarano di avere già regolato ogni aspetto Parte_2 Parte_1 patrimoniale tra di loro intercorrente e di essere economicamente indipendenti.”
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 24.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2724/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in SS RD (RA), Via Ettore Ricci n. 1 (avv. Lorenzo Ravaglia)
e
(c.f. ), nato a [...] [...] e residente in [...]C.F._2
SS RD (RA), Via Ettore Ricci n. 1 (avv. Lorenzo Ravaglia)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in SS RD in data 17.09.2022, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 12, p. I, anno 2022;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
SS RD (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto impegnandosi a non interferire l'uno con l'altro nelle rispettive vite private.
2. La casa coniugale posta in SS RD (RA) Via Ettore Ricci n. 1, con i relativi mobili e arredi, viene assegnata a , la quale continuerà ad abitarvi in via esclusiva;
il Parte_1 sig. si trasferirà altrove;
Parte_2
PE 3. L'affidamento della figlia verrà esercitato congiuntamente dai genitori con collocamento PE paritario a settimane alterne. Pertanto, trascorrerà con la madre una settimana intera dal lunedì alla domenica e, la settimana successiva, trascorrerà con il padre pari periodo dal lunedì alla domenica;
4. I genitori eserciteranno, con la massima collaborazione reciproca, la responsabilità PE genitoriale verso per realizzare e non compromettere la sua crescita individuale ed etica, tenuto conto delle esigenze di ordine affettivo e psicologico, impegnandosi a gestire il rapporto genitoriale con il massimo equilibrio per non pregiudicare la serenità della minore;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ed in particolare quelle relative alla formazione, istruzione e salute, saranno assunte concordemente da entrambi i genitori i quali si impegnano a colloquiare e vigilare insieme sulla formazione della minore, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
PE
6. Come sopra evidenziato, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé a settimane alterne PE (dal lunedì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera). Durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare con congruo anticipo e secondo i piani feriali delle parti. La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il
25/26 dicembre, il 31 Dicembre/ 01 Gennaio, nonché le feste di compleanno. Durante le vacanze
Pasquali, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alternati dal giovedì al giorno di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Tali accordi potranno essere derogati dalle PE parti di comune accordo, decidendo di volta in volta le modalità per vedere e tenere con sé compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze e necessità della figlia. PE 7. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto di e provvederà ai bisogni della figlia nei giorni in cui la terrà con sé (al solo fine indicativo, si stima che la contribuzione di ciascun genitore ammonti ad € 200,00 mensili).
I genitori si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la minore. Al fine di definire tipologia e natura delle spese straordinarie, necessità del consenso e modalità di manifestazione dello stesso, i ricorrenti concordano di fare espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16.07.2015. Il genitore che anticiperà le spese richiederà all'altro il rimborso pro-quota, fornendo contestualmente copia della ricevuta di spesa;
il pagamento dovrà avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta documentata.
8. l'assegno unico famigliare verrà erogato ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, le parti si obbligano a fornire e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed inerente, ivi compreso l'Isee se richiesto (ovvero all'Inps il codice di riferimento);
9. i ricorrenti concedono sin da ora l'assenso all'espatrio della figlia minore se accompagnata dall'altro coniuge e si obbligano, se richiesto, a fornire il proprio assenso al rilascio del passaporto di PE
10. I sig.ri e dichiarano di avere già regolato ogni aspetto Parte_2 Parte_1 patrimoniale tra di loro intercorrente e di essere economicamente indipendenti.”
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 24.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè