Articolo 5 della Legge 5 febbraio 1998, n. 22
Articolo 4
Versione
1 marzo 1998
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 marzo 1998
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