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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2569/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZIN FLAVIO YOICE e dall'Avv. LORENZIN
WALTER FABIANO, presso il cui studio comune è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], _1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINELLO IVANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/12/2024).
OGGETTO: “Divorzio – Cessazione effetti civili”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza 25/03/2025, prevedendo le condizioni di divorzio sulla base di quelle di cui alla separazione personale con modifiche e precisazioni ulteriori, come segue: “Dopo ampio e approfondito confronto, le parti rappresentano di essere concordi alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per
€ 600,00 per 12 mesi;
già comprensivi di € 50,00 a forfait mensili per la benzina;
oltre Per_1
rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
fino all'autosufficienza economica della figlia;
con rinuncia all'assegno divorzile;
riconoscimento degli arretrati di
costituiti dalla “13esima 2024”; perdurare dell'assegnazione della casa;
spese Pt_2 compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte resistente _1
, matrimonio contratto in Venegono Inferiore (VA) in data 01/07/1995, come da
[...]
relativo Atto di Matrimonio n. 20, parte II, serie A, dell'anno 1995; da tale unione sono nati in data 23/06/1999 e in data 01/08/2002, maggiorenni. Pt_2 Per_1
Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. 287/2014 del 05/05/2014 del Tribunale di Varese;
in tale sede, disposto l'affido condiviso della prole minorenne con collocamento prevalente materno e regime di frequentazione paterno, è stato pattuito un assegno di mantenimento per i figli per € 800,00 mensili (€ 400,00 a figlio), pattuiti per 13 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie;
non è stato pattuito alcun assegno in favore della moglie.
Il ricorrente, rappresentato che i figli oggi sono maggiorenni, ha evidenziato che il figlio Pt_2
da tempo vive e lavora a Zurigo, percependo un salario netto mensile di circa CHF 2.500, domandando dunque la revoca del contributo economico in suo favore con decorrenza dalla domanda giudiziale;
ferma la contribuzione per la figlia e l'assegnazione della casa Per_1
coniugale.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata, aderendo però alla domanda divorzile.
pagina 2 di 5 Quanto alle condizioni, parte resistente ha chiesto l'incremento della contribuzione per la figlia ad € 750,00 con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, nonché oltre al 50% delle spese dei trasporti necessari per la figlia, nonché oltre al
€ 150,00 mensili forfettizzati quale contributo benzina per la stessa;
ferma la c.d. tredicesima per la figlia nella misura di € 400,00. Ancora, la resistente ha dato atto dell'autosufficienza del figlio
, chiedendo però che la revoca avvenga solo dalla menislità di gennaio 2025; conferma Pt_2
dell'assegnazione della casa coniugale, contribuzione al 50% fra le parti della polizza assicurativa dell'immobile; assegni familiari integralmente alla madre;
assegno divorzile perequativo in favore della moglie per € 400,00 mensili.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, all'esito di confronto e discussione, le parti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia divorzile, chiedendone il recepimento ex art. 473bis.21 c.p.c.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
***********
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], _1 C.F._2
celebrato in Venegono Inferiore (VA) in data 01/07/1995, come da relativo Atto di Matrimonio n.
20, parte II, serie A, dell'anno 1995.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, dal contegno delle parti, nonché dal tenore dell'accordo da ultimo raggiunto, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei pagina 3 di 5 mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data 01.04.2014 per la separazione personale congiunta poi omologata.
La causa, introdotta come giudiziale, è stata consensualizzata all'esito della prima udienza di comparizione.
Ala luce del tenore dell'accordo raggiunto, sussistono, pertanto, i presupposti di Legge per la pronuncia conforme alle condizioni pattuite dalle parti;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, peraltro maggiorenne, anche se in parte non economicamente autosufficiente, e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese di lite integralmente compensate sulla base dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 _1
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
celebrato in Venegono Inferiore (VA) in data 01/07/1995, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 20, parte II, serie A, dell'anno 1995;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la pronuncia avviene alle condizioni pattuite fra le parti, supra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 4 di 5 4) SPESE DI LITE compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2569/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZIN FLAVIO YOICE e dall'Avv. LORENZIN
WALTER FABIANO, presso il cui studio comune è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], _1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINELLO IVANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/12/2024).
OGGETTO: “Divorzio – Cessazione effetti civili”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza 25/03/2025, prevedendo le condizioni di divorzio sulla base di quelle di cui alla separazione personale con modifiche e precisazioni ulteriori, come segue: “Dopo ampio e approfondito confronto, le parti rappresentano di essere concordi alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per
€ 600,00 per 12 mesi;
già comprensivi di € 50,00 a forfait mensili per la benzina;
oltre Per_1
rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
fino all'autosufficienza economica della figlia;
con rinuncia all'assegno divorzile;
riconoscimento degli arretrati di
costituiti dalla “13esima 2024”; perdurare dell'assegnazione della casa;
spese Pt_2 compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte resistente _1
, matrimonio contratto in Venegono Inferiore (VA) in data 01/07/1995, come da
[...]
relativo Atto di Matrimonio n. 20, parte II, serie A, dell'anno 1995; da tale unione sono nati in data 23/06/1999 e in data 01/08/2002, maggiorenni. Pt_2 Per_1
Le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. 287/2014 del 05/05/2014 del Tribunale di Varese;
in tale sede, disposto l'affido condiviso della prole minorenne con collocamento prevalente materno e regime di frequentazione paterno, è stato pattuito un assegno di mantenimento per i figli per € 800,00 mensili (€ 400,00 a figlio), pattuiti per 13 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie;
non è stato pattuito alcun assegno in favore della moglie.
Il ricorrente, rappresentato che i figli oggi sono maggiorenni, ha evidenziato che il figlio Pt_2
da tempo vive e lavora a Zurigo, percependo un salario netto mensile di circa CHF 2.500, domandando dunque la revoca del contributo economico in suo favore con decorrenza dalla domanda giudiziale;
ferma la contribuzione per la figlia e l'assegnazione della casa Per_1
coniugale.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata, aderendo però alla domanda divorzile.
pagina 2 di 5 Quanto alle condizioni, parte resistente ha chiesto l'incremento della contribuzione per la figlia ad € 750,00 con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, nonché oltre al 50% delle spese dei trasporti necessari per la figlia, nonché oltre al
€ 150,00 mensili forfettizzati quale contributo benzina per la stessa;
ferma la c.d. tredicesima per la figlia nella misura di € 400,00. Ancora, la resistente ha dato atto dell'autosufficienza del figlio
, chiedendo però che la revoca avvenga solo dalla menislità di gennaio 2025; conferma Pt_2
dell'assegnazione della casa coniugale, contribuzione al 50% fra le parti della polizza assicurativa dell'immobile; assegni familiari integralmente alla madre;
assegno divorzile perequativo in favore della moglie per € 400,00 mensili.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, all'esito di confronto e discussione, le parti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia divorzile, chiedendone il recepimento ex art. 473bis.21 c.p.c.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
***********
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], _1 C.F._2
celebrato in Venegono Inferiore (VA) in data 01/07/1995, come da relativo Atto di Matrimonio n.
20, parte II, serie A, dell'anno 1995.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, dal contegno delle parti, nonché dal tenore dell'accordo da ultimo raggiunto, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei pagina 3 di 5 mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data 01.04.2014 per la separazione personale congiunta poi omologata.
La causa, introdotta come giudiziale, è stata consensualizzata all'esito della prima udienza di comparizione.
Ala luce del tenore dell'accordo raggiunto, sussistono, pertanto, i presupposti di Legge per la pronuncia conforme alle condizioni pattuite dalle parti;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, peraltro maggiorenne, anche se in parte non economicamente autosufficiente, e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese di lite integralmente compensate sulla base dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 _1
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
celebrato in Venegono Inferiore (VA) in data 01/07/1995, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 20, parte II, serie A, dell'anno 1995;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la pronuncia avviene alle condizioni pattuite fra le parti, supra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 4 di 5 4) SPESE DI LITE compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 5