Articolo 14 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
Articolo 13Articolo 15
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17 aprile 1886
Art. 14.

A decorrere dal 26 febbraio 1886, la restituzione della tassa per gli spiriti esportati tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, si fara' nella misura e sulla base della tassa stabilita con la presente legge.

Entrata in vigore il 17 aprile 1886