Art. 14.
A decorrere dal 26 febbraio 1886, la restituzione della tassa per gli spiriti esportati tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, si fara' nella misura e sulla base della tassa stabilita con la presente legge.
A decorrere dal 26 febbraio 1886, la restituzione della tassa per gli spiriti esportati tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, si fara' nella misura e sulla base della tassa stabilita con la presente legge.