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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10651 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2015 tra:
e concordato preventivo, già Parte_1 [...]
P.VA nella persona del Parte_2 P.VA_1
rappresentante legale pro tempore, con sede in Parma ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Pessina n.87, presso lo studio dell'avvocato
Fabrizio Coni, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bombelli e
Maximilian Mairov in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Parte opponente contro
P.VA , in Controparte_1 P.VA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Assemini ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nel viale Armando Diaz n.29, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Macciotta e Andrea Manconi, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte opposta
e contro
1 con unico socio, P.VA in persona del CP_2 P.VA_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Parma ed elettivamente domiciliata in Milano, nel corso Italia n.13, presso lo studio degli avvocati
Giuseppe Di Masi e Maximilian Mairov, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla comparsa di intervento, intervenuta in qualità di assegnataria da parte di Controparte_3
e concordato preventivo di tutti i beni, crediti, contenziosi legali
[...]
e debiti individuati nell'atto di assegnazione
Parte intervenuta
Oggetto: clausola compromissoria – cessione del contratto
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
1) “IN VIA PRELIMINARE: − accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'incompetenza del Tribunale ordinario attesa la competenza arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra e del 7.2.2012, Pt_2 CP_4
Cont nel quale è subentrata dal 1 gennaio 2014 e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo;
2) IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: − accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore, alternativamente, di quello di Parma, Padova o Oristano e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo;
3) NEL MERITO: − dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, respingere ogni domanda di
Cont pagamento di in quanto infondata per le ragioni di cui in narrativa;
2 4) IN OGNI CASO: − con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA, VA e successive”.
Nell'interesse di parte opposta:
1) “in via principale rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata previo accertamento dell'effettivo credito Cont maturato per le prestazioni rese in favore della società
SINCRO società consortile a r.l. e meglio descritte nel contesto della superiore parte espositiva, condannare la odierna opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito della presente controversia”.
Nell'interesse di parte intervenuta:
1) “IN VIA PRELIMINARE: − accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'incompetenza del Tribunale ordinario attesa la competenza arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra e del 7.2.2012, Pt_2 CP_4
Cont nel quale è subentrata dal 1 gennaio 2014 e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo;
2) IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: − accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore, alternativamente, di quello di Parma, Padova o Oristano e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo;
3) NEL MERITO: − dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, respingere ogni domanda di
Cont pagamento di in quanto infondata per le ragioni di cui in narrativa;
3 4) IN OGNI CASO: − con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA, VA e successive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con ricorso per decreto ingiuntivo la società aveva chiesto la condanna della (di seguito ) al Parte_2 Pt_2
pagamento della somma di euro 124.193,94, oltre interessi di mora quantificati ai sensi del d.lgs. 231/2002.
A sostegno della propria pretesa, aveva sostenuto che il credito fosse sorto dall'esecuzione del servizio di movimentazione merci effettuato in favore della società ingiunta nel periodo intercorso tra il mese di luglio 2012 ed il mese di febbraio 2014, come indicato nelle fatture n.1 e 3 del 31 gennaio
2014 e n.5 del 28 febbraio 2014.
In data 30/07/2015 questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n.2008/2015, depositato in data 24/08/2015, con il quale ha ingiunto alla il pagamento della somma di euro 124.193,94, oltre interessi di cui Pt_2
al d.lgs. 231/2002 e le spese del procedimento liquidate in euro 2.000,00 per competenze professionali ed euro 406,60 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.
___
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la ha Pt_2 contestato l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo:
- che i rapporti tra le parti traevano origine dal contratto di appalto di servizi logistici del 10/07/2012, con il quale le Controparte_5 aveva affidato l'incarico di eseguire l'attività logistica presso il suo stabilimento sito in Oristano;
- che la società aveva affidato l'esecuzione delle predette prestazioni alla propria consorziata Controparte_6
la quale, a sua volta, aveva affidato l'esecuzione delle
[...]
Contr attività alla propria consorziata
4 - che a partire dal 29/01/2013, in forza del conferimento di ramo Con d'azienda, era subentrata a quale committente CP_7 dell'appalto;
- che a partire dall'1/01/2014 aveva cessato di svolgere i servizi CP_4
di logistica;
Contr
- che era subentrata a nel contratto alle medesime CP_4
condizioni e aveva svolto le attività di logistica per i mesi di gennaio e febbraio 2014, sino alla scadenza naturale del contratto con CP_7
avvenuta il 28/02/2014;
- che il Tribunale adito non era competente a decidere la controversia in ragione della presenza nel contratto del 2/07/2012 “convenzione di affidamento di servizi e prestazioni” stipulato con cui era CP_4
Contr subentrata poi di una clausola compromissoria, in forza della quale qualsiasi controversia sarebbe stata devoluta alla competenza arbitrale (art. 11);
- che, peraltro, il Tribunale adito non era comunque territorialmente competente in quanto:
• in ragione del foro generale delle persone giuridiche (art. 19
c.p.c.) la competenza appartiene al Tribunale di Parma, ove si trova la sede legale della società;
• in base al criterio del luogo in cui era sorta l'obbligazione, il
Tribunale competente era quello di Parma, in quanto il contratto con era stato ivi stipulato;
CP_4
Contr
• il contratto tra e era stato stipulato a Padova, sede CP_4
legale di cosicché questo sarebbe stato, in via CP_4
alternativa, un altro foro competente;
• le prestazioni erano state eseguite in Oristano, per cui, in via ulteriormente alternativa, la competenza sarebbe qui radicata;
• in base al criterio del luogo in cui l'obbligazione di pagamento del prezzo deve essere eseguita, sarebbe competente il
Tribunale di Parma, in quanto domicilio del debitore in
5 ragione della indeterminatezza e indeterminabilità delle
Contr somme richieste da (art. 1182, comma 4 c.c.);
- che con specifico riferimento al credito oggetto della fattura n.2 del
31/01/2014, ferma restando l'inesistenza del credito, la società era comunque carente di legittimazione passiva in quanto nel periodo oggetto della domanda di pagamento a titolo di “conguaglio dal mese di luglio 2012 sino al mese di dicembre 2013” non aveva avuto alcun Contr rapporto diretto con ma solo con nei confronti della CP_4
quale aveva pagato integralmente tutti i corrispettivi dovuti;
Contr
- che, inoltre, non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza del credito;
- che, peraltro, il credito era privo di fondamento anche in Contr considerazione del fatto che, poiché si era trovata in stato di grave crisi di liquidità, tale da non consentirle di pagare le retribuzioni, i contributi e le ritenute IRPEF, aveva accettato Pt_2
la richiesta di effettuare in sua vece i pagamenti e di compensare il suo credito con gli importi corrisposti in via sostitutiva;
- che, pertanto, aveva effettuato i pagamenti richiesti e in data Contr 29/04/2014 aveva trasmesso a le relative ricevute, evidenziando che residuava da saldare, al netto delle compensazioni effettuate con i pagamenti diretti eseguiti, un credito pari ad euro 24.130,63; Contr
- che l'ammontare di tale credito era stato confermato anche da con la diffida del 16/06/2014, alla quale aveva fornito pronto riscontro evidenziando l'inesigibilità a causa del mancato incasso dei corrispettivi da parte di CP_7
- che in tale occasione, peraltro, aveva contestato Pt_2
Contr l'irragionevolezza del comportamento di la quale dapprima aveva indirizzato la richiesta di pagamento a - che, in CP_7
considerazione del rischio di responsabilità solidale cui era esposta, aveva sospeso tutti i pagamenti nei propri confronti -, contestualmente aveva chiesto e ottenuto il pagamento delle retribuzioni e dei contributi e, non appena ottenuto ciò, le aveva anche intimato di
6 pagare il credito residuo, inesigibile sulla base di apposita previsione contrattuale;
- che ottenuto il pagamento da parte di la aveva CP_7 Pt_2
dovuto comunque sospendere il pagamento del credito residuo in
Contr ragione dell'infondatezza della richiesta azionata da pari ad euro
100.063,31.
Per queste ragioni, la società opponente ha chiesto, in via preliminare, di accertare l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato con in data CP_4
7/02/2012; in subordine, di accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari in favore, alternativamente di quello di Parma, Padova o Oristano.
Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
___
Contr Si è costituita in giudizio anche la società contestando in fatto e in diritto l'avversa ricostruzione ed evidenziando:
- che la propria successione nel contratto stipulato tra e Pt_2
al fine di renderle opponibile la clausola compromissoria, CP_4 avrebbe dovuto essere provata per iscritto ai sensi dell'art. 807 c.p.c.;
- che, inoltre, la cessione del contratto non comporta l'automatica adesione del cessionario alla clausola compromissoria, alla quale risulterà vincolato solo laddove tale pattuizione abbia un nesso funzionale con il contratto ceduto ovvero se si possa dedurre che il vincolo contrattuale si possa realizzare solo se la successione comprenda anche la clausola compromissoria;
- che, pertanto, tale clausola compromissoria non le era opponibile;
- che il credito azionato in giudizio era dettagliatamente determinato e, per questo, il tribunale competente doveva essere individuato in base al domicilio del creditore, ossia la propria sede sita in Cagliari;
- che la propria crisi di liquidità era stata determinata dal mancato pagamento dei corrispettivi da parte di;
Pt_2
- che la società opponente aveva riconosciuto di essere debitrice della somma di euro 24.130,63;
7 - che le fatture di cui ai nn. 1 e 5 si riferivano alle prestazioni eseguite nei mesi di gennaio e febbraio 2014, dettagliatamente descritte nella comparsa di costituzione e risposta;
- che la fattura n. 3 era invece relativa al conguaglio dato dalla differenza tra quanto corrisposto da e quanto effettivamente Pt_2
Contr maturato da da luglio 2012 a dicembre 2013.
Per queste ragioni, la società ha chiesto di rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
___
Con comparsa del 28/09/2020 è intervenuta in giudizio la società con unico socio (di seguito ), la quale ha evidenziato CP_2 CP_2
che (già ) le aveva assegnato, in forza della propria qualità di Pt_1 Pt_2
assuntore del concordato preventivo, tutti i beni, crediti, contenziosi legali e debiti individuati nell'atto di assegnazione, di cui all'allegato E depositato in giudizio.
Pertanto, considerato che si era assunta l'obbligo di CP_2
proseguire tutti i giudizi pendenti, sopportandone i relativi oneri ed assumendo le obbligazioni gravanti su , la stessa ha dichiarato di Pt_1
intervenire nel presente giudizio, facendo proprie le difese e conclusioni di cui alle memorie di . Pt_1
___
Contr In data 24/09/2020 la società opposta ha depositato un'istanza di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. evidenziando che, poiché la società
era stata cancellata dal registro delle imprese in data 10/12/2019 in Pt_2
conseguenza della liquidazione volontaria, il giudizio doveva essere interrotto.
Con provvedimento del 10/02/2022 il Giudice ha osservato che, per pacifico principio di diritto, la cancellazione dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo e costituisce un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è, peraltro, subordinata alla dichiarazione in udienza, ove la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore;
che nel caso di
8 specie non si era verificata tale situazione;
che, pertanto, l'istanza della società opposta doveva essere rigettata.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
***
La domanda formulata in via preliminare, avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza del giudice nazionale in favore di quella arbitrale, è fondata per le seguenti ragioni.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che la società
[...]
aveva stipulato un contratto di appalto con la al fine di CP_5 Pt_2
soddisfare le proprie esigenze organizzative di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio, packing e carico dei prodotti confezionati nel proprio stabilimento sito in Oristano (doc. 1 di parte opponente).
In data 2/07/2012 la aveva concluso con Pt_2 [...]
una convenzione di affidamento di servizi e Controparte_6
prestazioni avente ad oggetto i medesimi servizi di facchinaggio da eseguire presso lo stabilimento della società (doc. 2 di parte opponente). CP_5
Nello stesso contratto le parti avevano inserito all'art. 11 la clausola compromissoria, in forza della quale “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra e l'impresa affidataria, riguardante il presente Parte_3
affidamento sarà deferita, così come previsto dall'art. 33 dello Statuto di
, al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. Pt_2
L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Parma”.
Successivamente, si erano verificate alcune modifiche soggettive nel rapporto contrattuale complessivamente inteso.
Infatti, la società era subentrata in qualità di committente a CP_7 [...]
nel contratto di appalto di servizi logistici (doc. 3 di parte CP_5
opponente).
Contr In data 24/06/2012 aveva stipulato con una convenzione di CP_4
affidamento di servizi e prestazioni.
Nel contratto le parti avevano espressamente previsto che oggetto dello stesso erano “i servizi di ricevimento, stoccaggio e preparazione merci per spedizione da eseguirsi nel magazzino di Oristano per il cliente , CP_5
9 per il periodo, secondo i patti e alle condizioni di cui all'allegato contratto
(Allegato 1)” (doc. 14 di parte opponente). Contr In sostanza, aveva subappaltato all'impresa consorziata le CP_4 prestazioni dell'appalto stipulato con la . Pt_2
Successivamente, in data 31/10/2013 aveva manifestato la CP_4
volontà di recedere dal contratto di appalto stipulato con la a partire Pt_2
dal 31/12/2013 (doc. 4 di parte opponente).
Nel periodo seguente, quindi nei mesi di gennaio e febbraio 2014, i
Contr rapporti negoziali erano proseguiti tra e Pt_2
Depongono in tal senso la corrispondenza intercorsa tra le parti, inerente al pagamento da parte della società committente degli Pt_2
stipendi dei dipendenti della società subappaltatrice e dei relativi oneri contributivi e fiscali (doc. 5 e ss. parte opponente), e le stesse fatture emesse
Contr da direttamente in favore di (doc. 1 – 3 parte opposta). Pt_2
Dunque, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dalle Contr parti emerge che la società era subentrata nella posizione contrattuale della propria subcommittente nel contratto di appalto dei servizi CP_4
stipulato da questa con per il periodo inerente ai mesi di gennaio e Pt_2
febbraio 2014.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti e del comportamento delle stesse nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e successivamente all'esaurimento delle stesse, emerge chiaramente che a seguito del recesso da parte di i rapporti contrattuali erano proseguiti CP_4
Contr direttamente tra la committente e l'impresa subappaltatrice Pt_2
Tanto premesso, la fattispecie deve essere qualificata giuridicamente nei termini di cessione del contratto, ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c. Contr In ragione delle contestazioni sul punto formulate dalla società relative alla necessità di forma scritta ex art. 807 c.p.c. e alla non automaticità dell'adesione del cessionario alla clausola compromissoria, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria, dal tenore testuale sia del contratto di appalto stipulato tra
10 e (doc. 2 di parte opponente) sia del subappalto stipulato tra Pt_2 CP_4
Contr e (doc. 14 di parte opponente), emerge che le parti avevano CP_4
previsto per iscritto all'art. 11 la devoluzione delle controversie al giudizio di un arbitro.
Testualmente, le parti avevano previsto che qualsiasi controversia dovesse insorgere “tra e l'impresa affidataria” (contratto tra Parte_3
e e “tra e l'impresa affidataria” (contratto tra Pt_2 CP_4 CP_4 CP_4
Contr e “riguardante il presente affidamento sarà deferita” così come previsto tanto dallo statuto di , quanto da quello di “al Pt_2 CP_4 giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto”.
In altri termini, in entrambi i contratti di appalto le parti avevano inserito la clausola compromissoria, per la devoluzione delle controversie scaturenti dall'affidamento del servizio al giudizio arbitrale.
Peraltro, in entrambi i casi le parti avevano anche richiamato lo statuto societario delle società committenti e Pt_2 CP_4
Si ritiene allora che sia stato rispettato il requisito della forma scritta ad substantiam, avendo le parti identificato con esattezza le future controversie inerenti all'affidamento dell'appalto principale, il cui contratto era stato appositamente allegato ai subcontratti, che sarebbero state devolute alla cognizione arbitrale.
Peraltro, la clausola compromissoria era stata richiamata anche per relationem, in quanto prevista tanto nello statuto societario di , Pt_2
quanto in quello di CP_4
Ciò premesso, quanto alla adesione alla clausola compromissoria è stato efficacemente chiarito che “la cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione
e la risoluzione del contratto” (Cassazione civile, sezione 1, n.22522/2011).
11 Nel caso di specie, caratterizzato dalla stipulazione di due subcontratti aventi il medesimo oggetto, ossia l'appalto di servizi logistici, la successione si era determinata non solo nel contratto, ma anche nella clausola compromissoria.
Infatti, depone chiaramente in tal senso la manifestazione esplicita delle parti, che avevano avuto cura di inserire la clausola compromissoria in entrambi i regolamenti negoziali e di richiamare entrambi gli statuti societari ove la stessa era prevista.
Per queste ragioni, si deve ritenere fondata l'eccezione di incompetenza del giudice statale in favore della competenza arbitrale.
L'accoglimento della eccezione formulata in via preliminare e l'applicazione del principio della ragione più liquida comportano che la presente decisione deve essere definita nei termini esposti, con assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
***
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, nel caso di specie, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione formulata in via preliminare dalla parte opponente inerente alla carenza di competenza del giudice nazionale in favore di quella arbitrale, la parte opposta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, nella misura indicata in dispositivo.
In ragione della natura documentale della presente controversia, non essendosi svolta alcuna ulteriore attività istruttoria, appare equo e ragionevole liquidare la fase di istruttoria/trattazione con riferimento allo scaglione minimo, dovendosi liquidare le altre fasi sulla base dello scaglione medio.
Quanto alla posizione della parte terza intervenuta in giudizio si osserva che “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.27846/2019).
12 Tuttavia, occorre evidenziare che tale principio deve essere coordinato con il principio di causalità che regola il riparto delle spese di giudizio.
L'intervento in causa dell'assuntore è stato volontario e CP_2
Contr originato non dalla condotta processuale della parte opposta ma da un atto interno alla società (già ), nella specie il ricorso di Pt_1 Pt_2
accesso alla procedura di concordato preventivo e la formalizzazione dello stesso mediante decreto di omologa.
Nel corso del presente giudizio, inoltre, la parte intervenuta si CP_2
è limitata a richiamare le difese espletate dalla parte opponente , senza Pt_1
svolgere alcuna autonoma attività processuale.
Per queste ragioni, si ritiene equo e ragionevole disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra la società opposta soccombente e la parte intervenuta in giudizio.
La causa è terminata in vigenza del nuovo D.M. 147/2022 in vigore dal
23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2008/2015 depositato il 24/08/2015;
2. dichiara l'incompetenza del giudice nazionale in favore della competenza arbitrale;
3. condanna la società opposta Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore della società opponente
[...]
che si liquidano in euro 11.268,00 per competenze di avvocato, euro Parte_1
406,50 di spese, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge;
4. compensa integralmente le spese processuali tra la parte opposta
[...]
e la parte intervenuta Controparte_1 CP_2
Cagliari, 22/05/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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