Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 547/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIAMPAOLO FRANCESCO, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. BONICIOLI LILIA, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con sentenza del 28/01/2022 n. 56, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda di accertamento negativo proposta da avverso il verbale unico di accertamento del 23.12.2016 con il quale gli Parte_1
CP_ ispettore hanno operato il disconoscimento dei rapporti di lavoro stipulati dalla stessa, quale titolare dell'omonima azienda agricola, con i braccianti agricoli periodicamente assunti per la
Avverso la pronuncia ha proposto appello la lamentando l'erroneità della stessa nella parte Pt_1
in cui ha ritenuto la carenza di interesse ad agire, atteso che il suddetto verbale di accertamento ispettivo, avente natura ibrida, deve scindersi in due parti: una parte relativa all'aspetto sanzionatorio non autonomamente impugnabile, poiché atto endoprocedimentale che legittima il destinatario a proporre in sede amministrativa scritti difensivi o ricorso al Comitato ex art. 17 D.lgs. n. 124/04, potendo esperire il rimedio giurisdizionale solo nei confronti della successiva ordinanza ingiunzione.
Vi è poi la parte relativa all'accertamento della natura fittizia dei rapporti di lavoro, nei cui confronti vi è l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo. Tale azione non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. (Cass. n. 16262 del 31.07.2015, Cass. n. 13556 del 26.05.2008). E' innegabile, aggiunge, che nel caso di specie la sig.ra aveva ed ha tutto l'interesse giuridico a rimuovere il pregiudizio grave Parte_1
rappresentato dal disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo dalla stessa instaurati con numerosi soggetti in quanto ingiustamente considerati quali rapporti di lavoro fittizi e/o irregolari. E tale interesse, è chiaro, non consiste tanto nell'obiettivo di evitare e/o contenere la eventuale futura conseguente eventuale sanzione amministrativa / penale quanto nella necessità di sostanzialmente vedere confermata la consistenza del fabbisogno di manodopera aziendale, anche per poter utilmente proseguire gli obiettivi di produttività stessa della Azienda.
CP_ Nella resistenza di che ha insistito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza impugnata, .la causa è stata decisa con dispositivo e motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio successiva al deposito di note scritte depositate nei termini concessi con il decreto ex art. 127 ter cpc
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L'appello è infondato, dovendosi confermare la pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'azione di accertamento non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che possa in astratto competere all'attore, sempre che sussista un pregiudizio attuale. È infatti inammissibile l'azione che sia strumentale alla soluzione in via di massima di una questione giuridica in vista di utilità future o soltanto ipotetiche. In particolare, la domanda di mero accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
è ammissibile solo se finalizzata al superamento dell'incertezza che riguardi diritti specifici nascenti da tale rapporto, i quali potrebbero essere pregiudicati dalla mancanza della pronuncia giudiziale, ma non può essere finalizzata a prevenire danni o a conseguire diritti che non vengono neanche prospettati.
Nel caso di specie, la parte appellante non specifica quali sono gli effetti negativi in danno del proprio patrimonio o quali pregiudizi ai propri diritti patrimoniali o a situazioni soggettive discendono dal disconoscimento dei rapporti di lavoro con altri soggetti ed a quali fini intende ottenere nei confronti CP_ dell' una sentenza di accertamento dell'esistenza dei rapporti di lavoro. Nè formula alcuna domanda di natura economica, limitandosi a chiedere che il giudice riconosca quei rapporti di lavoro.
Sicché l'interesse ad agire dell'appellante deve ritenersi escluso e, parimenti, l'azione deve considerarsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi dello scaglione valore indeterminato bassa complessità
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 56/2022 Parte_1 CP_1
del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 28/01/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata. CP_ Condanna l'appellante alle spese di lite in favore di liquidate in € 2906,00
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Eugenio Scopelliti)