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31 gennaio 1999
31 gennaio 1999
Art. 4. 1. L' articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' abrogato.
Nota all'art. 4:
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , abrogato dalla presente legge:
"Art. 225. - 1. Nei procedimenti in corso alla data di efficacia del presente decreto, la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall' art. 589 del codice di procedura penale , ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello.
3. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell' art. 599, comma 4, del codice di procedura penale , il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo".
Nota all'art. 4:
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , abrogato dalla presente legge:
"Art. 225. - 1. Nei procedimenti in corso alla data di efficacia del presente decreto, la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall' art. 589 del codice di procedura penale , ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello.
3. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell' art. 599, comma 4, del codice di procedura penale , il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo".
Giurisprudenza • 24
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