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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/11/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 2643/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 2643/2025 promosso congiuntamente da:
, nata il [...] a [...] (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO ON (c.f. - PEC ) ed C.F._2 Email_1 nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. AR Fiore (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 4.11.2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 3.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto e depositato in data 23.6.2025, e Parte_1 Pt_2 hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
[...] tra di loro contratto ad Ariccia (RM), il 19.12.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune - Atto n. 108 parte II - S. C anno 2009, deducendo che dalla loro unione erano nati due figli:
(n. a Roma l'11.6.2006) e (n. a Roma il 4.5.2009), oggi AR Persona_1 Persona_2 maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente e ancora minorenne. Per_2 pagina 1 di 3 2. Le parti hanno, altresì, argomentato che dalla loro separazione personale, definita all'esito del procedimento di negoziazione assistita (proc. n. 527/2016), con accordo del 29.9.2016, autorizzato dal
PM presso questo Tribunale in data 13.12.2016, le medesime non si sono riconciliate e hanno continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
In vista dell'udienza di comparizione fissata per il 3.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno ribadito, avendolo già chiesto in ricorso, di rinunciare alla comparizione personale in udienza, di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni ivi condivise.
Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Ariccia (Rm) iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ariccia al n. 108, serie C, P. 2 anno 2009 e, per l'effetto ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ariccia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) modificare le condizioni della separazione consensuale autorizzate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, lasciandole inalterate quanto al resto, nel seguente modo: - la figlia AR ormai maggiorenne potrà vedere il padre ogni volta che lo vorrà; - il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio nella complessiva misura di € 200,00 ed un contributo al mantenimento Per_2 della figlia AR nella misura di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Velletri”.
Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
In primo luogo, risulta agli atti che la domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta decorso ampiamente (dal 2016) il termine di legge dalla data dell'intervenuto accordo di separazione, autorizzato dal PM, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e che, in questo arco di tempo, i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale.
Nulla si provvede in ordine all'assegno divorzile non essendo stato richiesto.
Con riferimento alle condizioni dell'accordo riferite alla prole, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano al loro preminente interesse e possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. pagina 2 di 3 L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
ed nato il [...] a [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
) ad Ariccia (RM), il 19.12.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del C.F._3 predetto comune - Atto n. 108 parte II - S. C anno 2009;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ariccia di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n.
396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 2643/2025 promosso congiuntamente da:
, nata il [...] a [...] (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO ON (c.f. - PEC ) ed C.F._2 Email_1 nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. AR Fiore (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 4.11.2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 3.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto e depositato in data 23.6.2025, e Parte_1 Pt_2 hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
[...] tra di loro contratto ad Ariccia (RM), il 19.12.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune - Atto n. 108 parte II - S. C anno 2009, deducendo che dalla loro unione erano nati due figli:
(n. a Roma l'11.6.2006) e (n. a Roma il 4.5.2009), oggi AR Persona_1 Persona_2 maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente e ancora minorenne. Per_2 pagina 1 di 3 2. Le parti hanno, altresì, argomentato che dalla loro separazione personale, definita all'esito del procedimento di negoziazione assistita (proc. n. 527/2016), con accordo del 29.9.2016, autorizzato dal
PM presso questo Tribunale in data 13.12.2016, le medesime non si sono riconciliate e hanno continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
In vista dell'udienza di comparizione fissata per il 3.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno ribadito, avendolo già chiesto in ricorso, di rinunciare alla comparizione personale in udienza, di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni ivi condivise.
Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Ariccia (Rm) iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ariccia al n. 108, serie C, P. 2 anno 2009 e, per l'effetto ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ariccia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) modificare le condizioni della separazione consensuale autorizzate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, lasciandole inalterate quanto al resto, nel seguente modo: - la figlia AR ormai maggiorenne potrà vedere il padre ogni volta che lo vorrà; - il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio nella complessiva misura di € 200,00 ed un contributo al mantenimento Per_2 della figlia AR nella misura di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Velletri”.
Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
In primo luogo, risulta agli atti che la domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta decorso ampiamente (dal 2016) il termine di legge dalla data dell'intervenuto accordo di separazione, autorizzato dal PM, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e che, in questo arco di tempo, i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale.
Nulla si provvede in ordine all'assegno divorzile non essendo stato richiesto.
Con riferimento alle condizioni dell'accordo riferite alla prole, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano al loro preminente interesse e possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. pagina 2 di 3 L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
ed nato il [...] a [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
) ad Ariccia (RM), il 19.12.2009 e trascritto nei registri dello stato civile del C.F._3 predetto comune - Atto n. 108 parte II - S. C anno 2009;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ariccia di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n.
396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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