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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470/2025 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Masi e Marco Elia Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 743/2024, depositata dal Giudice Parte_1
di Pace di in data 26.8.2024 nel giudizio iscritto al n. 535/2024 R.G., con cui l'appellante ha CP_1
chiesto la riforma di detta pronuncia nella parte in cui il Giudice di prime, pur avendo accolto integralmente l'opposizione alla sanzione amministrativa comminatagli da personale del Comando
di Polizia Locale di per violazione dell'art. 143 co. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 285/1992, ha CP_1
compensato le spese di lite merita accoglimento. Invero, a seguito della modifica apportata alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, il giudice può
compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca,
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie, in cui il primo Giudice ha annullato il verbale de quo rilevando che l'amministrazione opposta non avesse provato la violazione contestata e che l'apparecchio photored utilizzato per il suo accertamento fosse stato usato correttamente, in quanto non risultava “leggibile il numero di targa del veicolo riprodotto nei due
fotogrammi allegati, ma neppure il passaggio del veicolo con luce semaforica rossa”.
L'accoglimento dell'opposizione al verbale di cui trattasi, pertanto, non ha comportato la decisione di alcuna questione nuova o rispetto alla quale si sono registrati mutamenti di orientamento della giurisprudenza.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata ed il va condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese sostenute dal per il precedente grado del giudizio, che si liquidano in € Pt_2
43,00 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Non può essere accolta la richiesta di rivalutazione della predetta somma formulata dall'appellante. Al riguardo va osservato, infatti, che gli esborsi effettuati a favore del proprio difensore dalla parte risultata vincitrice - tenuto conto che per i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato vige una tabella che ne fissa la misura in termini monetari e che essi si ricollegano al processo e non derivano da altrui condotta illecita - possono costituire soltanto titolo per il diritto al rimborso del tantundem, sicché non è qualificabile come debito di valore quello avente ad oggetto le spese processuali liquidate dal giudice e quindi non va disposta la loro rivalutazione, in base alle variazioni del potere d'acquisto della moneta (Cass. n. 2247/1981).
Per ciò che concerne, poi, la decorrenza degli interessi legali sul predetto importo va evidenziato che “a norma dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente
- in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la
sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data
della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della
nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data
della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. n.
24821/2008).
All'accoglimento del gravame proposto dall'appellante consegue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il primo grado del giudizio, Parte_1
che liquida in € 43,00 per spese ed € 173,00, per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470/2025 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Masi e Marco Elia Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 743/2024, depositata dal Giudice Parte_1
di Pace di in data 26.8.2024 nel giudizio iscritto al n. 535/2024 R.G., con cui l'appellante ha CP_1
chiesto la riforma di detta pronuncia nella parte in cui il Giudice di prime, pur avendo accolto integralmente l'opposizione alla sanzione amministrativa comminatagli da personale del Comando
di Polizia Locale di per violazione dell'art. 143 co. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 285/1992, ha CP_1
compensato le spese di lite merita accoglimento. Invero, a seguito della modifica apportata alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, il giudice può
compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca,
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie, in cui il primo Giudice ha annullato il verbale de quo rilevando che l'amministrazione opposta non avesse provato la violazione contestata e che l'apparecchio photored utilizzato per il suo accertamento fosse stato usato correttamente, in quanto non risultava “leggibile il numero di targa del veicolo riprodotto nei due
fotogrammi allegati, ma neppure il passaggio del veicolo con luce semaforica rossa”.
L'accoglimento dell'opposizione al verbale di cui trattasi, pertanto, non ha comportato la decisione di alcuna questione nuova o rispetto alla quale si sono registrati mutamenti di orientamento della giurisprudenza.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata ed il va condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese sostenute dal per il precedente grado del giudizio, che si liquidano in € Pt_2
43,00 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Non può essere accolta la richiesta di rivalutazione della predetta somma formulata dall'appellante. Al riguardo va osservato, infatti, che gli esborsi effettuati a favore del proprio difensore dalla parte risultata vincitrice - tenuto conto che per i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato vige una tabella che ne fissa la misura in termini monetari e che essi si ricollegano al processo e non derivano da altrui condotta illecita - possono costituire soltanto titolo per il diritto al rimborso del tantundem, sicché non è qualificabile come debito di valore quello avente ad oggetto le spese processuali liquidate dal giudice e quindi non va disposta la loro rivalutazione, in base alle variazioni del potere d'acquisto della moneta (Cass. n. 2247/1981).
Per ciò che concerne, poi, la decorrenza degli interessi legali sul predetto importo va evidenziato che “a norma dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente
- in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la
sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data
della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della
nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data
della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. n.
24821/2008).
All'accoglimento del gravame proposto dall'appellante consegue la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il primo grado del giudizio, Parte_1
che liquida in € 43,00 per spese ed € 173,00, per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino