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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 721/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Perotti Elena Parte_2 C.F._2 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
IN Q. EREDE DI (C.F. , con il CP_1 CP_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. ROTONDI RAFFAELLA con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
(C.F. ), - Deceduto CP_2
Appellati
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 8.8.24 pagina 1 di 9 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il sig. ha citato le sigg.re avanti al Tribunale di Spoleto per CP_2 Parte_1 ottenere la dichiarazione di proprietà esclusiva per usucapione degli immobili ubicati nel
Comune di Norcia, in località Casali di Serravalle, censiti e distinti al N.C.T. del Comune di
Norcia al foglio 116 p.lla 107 sub, 1, foglio 116 p.lla 105 e foglio 116 p.lla 106, sostenendo di averli posseduti pacificamente e continuativamente per oltre 20 anni.
2. Il sig. ha affermato di aver utilizzato gli immobili per lavori agricoli e CP_2 pascolo, proseguendo l'attività del padre che li aveva usati come stalla e magazzino sin dagli anni '60.
Le signore nel costituirsi in primo grado, hanno contestato le affermazioni Parte_1 dell'attore, sottolineando che gli immobili in questione, gravemente danneggiati dal sisma del 1979, sono poi crollati dopo il terremoto del 1997 e sono rimasti inservibili. In ogni caso, non sono stati utilizzati dall'attore e dai suoi predecessori e sono stati frequentati regolarmente dalle stesse convenute nel corso degli anni.
Hanno rimarcato di essere comproprietarie degli immobili per successione e che le costruzioni erano inservibili già dal terremoto del 1979. Le convenute hanno quindi chiesto al Tribunale di rigettare le domande di e, in via riconvenzionale, di ordinargli il CP_1 rilascio immediato degli immobili, oltre al pagamento di un'indennità di occupazione.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi citati dalle parti. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza n. 688/2022 datata 28/10/2022 pubblicata in data 02/11/2022 (n. 685/2019 R.G.) con cui: “▪ Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha usucapito il diritto reale di proprietà relativo agli immobili distinti al N.C.T. CP_2 del Comune di Norcia al foglio 116, particella 107 sub1 e 105; ▪ autorizza i competenti Uffici della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e del Catasto ad eseguire le relative annotazioni e volture;
▪ Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda riconvenzionale delle convenute e, per l'effetto, ordina a parte attrice il rilascio in favore delle convenute del terreno distinto al N.C.T. del Comune di Norcia al foglio 116, part. 106; ▪ Rigetta per il resto le domanda di parte attrice e di parte convenuta;
▪ condanna e Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 9 al pagamento in solido fra loro delle spese processuali (nella misura di ½) del giudizio Pt_2 in favore di , liquidate in € 1.270,00 (già ridotte a ½) ---" CP_2
4. Le sig.re hanno proposto appello censurando la sentenza, con il primo Parte_1 motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. e ss.), laddove ha riconosciuto l'usucapione dei fabbricati, sostenendo che il giudice non ha correttamente valutato gli elementi costitutivi del possesso, sia il corpus sia l'animus possidendi. Nel caso specifico, non è stato provato il rapporto materiale esclusivo con i fabbricati né l'esercizio di atti da proprietario, come la manutenzione e il pagamento delle tasse.
Con il secondo motivo (mancata e/o insufficiente valutazione da parte del giudice delle prove. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.) le appellanti criticano il Tribunale sostenendo che i testimoni hanno confermato che i fabbricati erano stati utilizzati esclusivamente dall'attore e dal suo dante causa a partire dagli anni '60, nonostante i danni subiti dai terremoti del 1979 e del 1997. Ma le testimonianze presentano contraddizioni rispetto alle dichiarazioni rese dell'attore durante l'interrogatorio formale, in particolare riguardo al periodo di possesso degli edifici. Ci sarebbero incoerenze temporali nelle dichiarazioni dei testimoni riguardo all'utilizzo degli edifici, e i tempi in cui si sarebbero verificati i crolli (alcuni nel 1979 e altri nel 2016).
La credibilità dei testimoni è messa in dubbio a causa delle contraddizioni nelle loro dichiarazioni e della loro apparente mancanza di riferimento a limitazioni nell'utilizzo degli edifici. Nonostante le contraddizioni, il Giudice ha ritenuto le dichiarazioni dei testimoni credibili e ha concluso che l'attore aveva un rapporto materiale con gli edifici sufficiente per l'usucapione.
Con il terzo motivo (sulla mancata e/o insufficiente valutazione da parte del giudice delle prove. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.) si impugna la parte della sentenza laddove non ha considerato i testi indotti dalla difesa delle sig.re che avrebbero dimostrato l'utilizzo dei fabbricati fino al 1979 e il controllo Parte_1 dei luoghi fino al 1990. Il Tribunale non avrebbe preso inoltre in considerazione le prove documentali e fotografiche che descrivono lo stato degli immobili e l'assenza di utilizzo da parte di altri, elementi che avrebbero smentito le difese avverse;
inoltre, visto il mancato utilizzo degli edifici da parte delle appellanti, resi inservibili dal terremoto, non si vede come l'uso di parte avversa possa avere condotto alla dichiarazione di usucapione.
Il quarto motivo (sulla mancata e/o insufficiente valutazione da parte del giudice delle prove. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1146
c.c.)
pagina 3 di 9 Le sig.re contestano la sentenza secondo cui l'animus possidendi può essere Parte_1 dedotto da circostanze di fatto e che il possesso si si sarebbe esteso per circa 50 anni, utilizzando elementi come la riparazione del muro e la recinzione dell'area
Le appellanti sostengono che non è stata fornita prova sufficiente dell'arco temporale di 50 anni e che la famiglia ha utilizzato gli edifici fino al 1979, pertanto non Parte_1 sarebbe stata dimostrata la continuazione del possesso del sig. a quello del CP_2 padre sig. CP_3
Il quinto ed il sesto motivo insistono nel sostenere che l'azione di acquisto della proprietà per usucapione da parte del sig. non è supportata dagli elementi richiesti CP_1 dalla giurisprudenza, secondo cui non sono elementi probanti situazioni quali l'uso del terreno per la coltivazione o il pascolo del bestiame. I testimoni hanno confermato l'utilizzo delle particelle 105 e 107 per ricoverare mucche e fieno, ma non hanno fornito prove di comportamenti utili all'usucapione come la recinzione o la manutenzione degli edifici.
Pertanto, la domanda di rivendica delle convenute per gli immobili nel Comune di Norcia avrebbe dovuto essere accolta.
5. Il difensore del sig. notiziava le appellanti del decesso, pertanto, alla udienza del CP_2
20.4.23 veniva dichiarata la interruzione e le appellanti ha hanno notificato la riassunzione nel termine fissato. Avanti a questa Corte si è quindi costituita la sig.ra , nella CP_1 sua qualità di unica erede legittima del defunto fratello . CP_2
Con lo scritto difensivo di costituzione la parte appellata ha contestato in ogni punto le argomentazioni esposte nell'atto di appello ritenendole infondate ed ha proposto appello incidentale relativamente al rigetto della domanda di usucapione della proprietà del terreno situato dietro i fabbricati rurali, nonostante fosse utilizzato in modo continuativo e funzionale ai fabbricati rurali della famiglia CP_1
Nella sentenza impugnata non sarebbero state considerate le testimonianze e le prove presentate dall'attore, che dimostrerebbero l'uso esclusivo e continuativo del terreno, inclusa la delimitazione dell'area per motivi di sicurezza.
Conclude per il rigetto delle domande delle appellanti, la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui accerta e dichiara che, il sig. ha usucapito il CP_2 diritto reale di proprietà relativo agli immobili distinti al N.C.T. del Comune di Norcia al foglio 116, particella n. 107 sub 1 e 105 e in accoglimento dell'appello incidentale chiede l'ulteriore accertamento e dichiarazione di usucapione anche del diritto reale di proprietà relativo al terreno distinto al N.C.T. al foglio 116, particella n. 106. In via incidentale chiede il rigetto della riconvenzionale delle appellanti volta ad accertare e dichiarare che il sig.
pagina 4 di 9 ha occupato illegittimamente l'immobile censito al N.C.T. del Comune di Norcia CP_2 al foglio 116, particella n. 106. Insiste per la ammissione delle prove testimoniali richieste.
6. La Corte, con ordinanza 20.7.23, ha: “ritenuto che la prova testimoniale formulata dall'attore in primo grado nel capitolo 1 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c. è effettivamente generica e valutativa, mentre quella formulata nel capitolo 12 è stata ammessa;
ritenuto che
le prove testimoniali formulate nella stessa memoria nei capitoli 5,6,7,8, e 9 e ammissibile e rilevante perché diretta a provare anche il possesso continuo e non interrotto del terreno;
ritenuto che
va ammessa anche la prova contraria sugli stessi capitoli formulata dalla parte appellante (convenuta in primo grado) nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3, c.p.c.;
P.Q.M.
ammette le prove testimoniali sui capitoli 5,6,7,8, e 9, formulate nella memoria ex art.
183, 6° comma n. 2, c.p.c. e le prove contrarie formulate sugli sessi capitoli dalla parte appellante, limitando per entrambe le parti i testi a due a scelta su ciascun capitolo;
”.
Il Consigliere delegato ha assunto la prova alla udienza del 15.11.23
motivi della decisione
7. I motivi di impugnazione vertono essenzialmente sulla valutazione delle prove e sul percorso motivazionale con cui il Tribunale ha raggiunto le sue conclusioni, pertanto, possono essere trattate congiuntamente.
In sintesi, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza, all'esito della istruttoria, degli elementi probatori per cui l'attore ha esercitato il possesso sui fabbricati rurali, e lo ha fatto escludendo interferenze da parte dei proprietari. Mentre ha ritenuto, rispetto alla particella indicativa della estensione del terreno (ptc 106), che le attività svolte dall'attore, quali il taglio dell'erba o la legna, non sono sufficienti per dimostrare il possesso utile all'usucapione del terreno. Sebbene il fabbricato sia stato danneggiato dagli eventi sismici del 1979 e del 1997 l'attore ha comunque tratto da essa l'utilità residua rimettendovi il bestiame e gli attrezzi.
Per il ritenuto utilizzo esclusivo dei fabbricati il Tribunale (ptc 105 e 107 sub1) ha fondato il suo convincimento sulle deposizioni dei testi che hanno confermato che l'attore e suo padre hanno utilizzato i fabbricati in via esclusiva dagli anni '60 per scopi agricoli. Non sono stati provati atti interruttivi del possesso da parte dei proprietari e la sussistenza dell'animus possidendi è stato ritenuto dal Tribunale in via presuntiva anche dal decorso di oltre 50 anni
Il Tribunale ha ritenuto che il terreno circostante non soddisfacesse i requisiti per l'usucapione, poiché la manutenzione del muro di contenimento e la recinzione dell'area sono state eseguite dopo il terremoto del 2016, quindi non sono ancora trascorsi venti anni. pagina 5 di 9 8. La parte appellante contesta al Tribunale di non avere valutato l'effettiva sussistenza del corpus e dell'animus possidendi e in particolare quest'ultimo non avrebbe dovuto dedurlo in via presuntiva. Sempre secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe omesso la valutazione delle prove in quanto contradittorie e insufficienti al raggiungimento della prova.
Traendo spunto dal supplemento istruttorio in appello (udienza del 15.11.23), e come puntualizzato in conclusionale, l'appellante lamenta che le dichiarazioni di Per_1 sarebbero contraddittorie. In particolare, si obietta sulla sua effettiva conoscenza
[...] dei luoghi rispetto alle sue visite a Casale di Serravalle per quanto ha riferito circa l'uso delle costruzioni, che sarebbero rollate nel 1979 e nel 2016.
Vi sarebbero discrepanze nella deposizione del sig. che ha affermato di Testimone_1 essere sempre presente sui luoghi nonostante si fosse trasferito a Latina per lavoro all'età di
17 anni;
ciò solleverebbe dubbi sulla frequenza di visite dei luoghi.
Il sig. ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di non aver coltivato la zona CP_1
e ciò procurerebbe contrasto con quanto affermato da che ha fornito versioni Per_1 diverse sull'uso delle costruzioni e dei terreni.
Per altro verso, sempre sotto il profilo valutativo delle prove, l'appellante ritiene che non sia stata data dal Tribunale idonea considerazione alle deposizioni rese dai testimoni da esso indicati che invece hanno affermato di non avere mai visto i signori sulle CP_1 proprietà in contestazione, confermando invece che le signore si recavano Parte_1 regolarmente nei luoghi per controllare gli immobili.
Hanno inoltre affermato che gli edifici erano utilizzati dai fino al 1979, Parte_1 quando furono distrutti dai terremoti. Il mantenimento era curato solo dalla famiglia e il signor aveva riconosciuto la loro proprietà, chiedendo di acquistare le Parte_1 CP_1 particelle. La perizia depositata in atti dimostrerebbe altresì che gli edifici erano crollati e non utilizzabili, quindi non potevano essere utilizzati, ma solo controllati, come avrebbero fatto dalle Parte_1
9. Rispetto al plesso probatorio orale occorre contestualizzare che parte attrice/appellata fa decorrere il periodo del possesso sin dal settembre 1967, quando il sig. , CP_3 padre dell'attore, ha acquistato dalla sig.ra una porzione di fabbricato Controparte_4 rurale con diritto alla corte (particella 108) e una porzione di fabbricato rurale promiscuo
(foglio di mappa 116, particelle 107 e 109), estendendo di fatto la signoria su tutto il complesso immobiliare (includendo anche le particelle nn. 105, 107 sub 1 e 106). L'atto di acquisto indica che il sig. aveva “già in uso uno dei detti fabbricati”, e in CP_3
pagina 6 di 9 qualche modo si ha un indice dell'ambito spaziale in cui l'attore si è trovato ad esercitare le sue attività.
Che l'immobile oggetto di usucapione abbia riportato danni dagli eventi sismici è una circostanza incontestata tra le parti.
La questione ha la sua sintesi, come ha fatto osservare il Tribunale, intorno alla utilizzabilità residua che è quella affermata nella allegazione attorea, ossia che, comunque, la struttura poteva essere utilizzata per il ricovero degli animali e degli attrezzi.
A tal riguardo la richiesta di CTU assume carattere esplorativo, quindi inammissibile, dovendo, semmai, ritenersi la parte interessata a dare la prova che non fosse possibile il ricovero delle mucche e/o degli attrezzi che invece è stata comprovata dalle deposizioni testimoniali.
Questo tipo di utilizzo, se vogliamo residuale, non ha trovato argomenti di smentita nelle deposizioni testimoniali ma è emerso che, a fronte del capitolo di prova 3 (“Vero che anche dopo il terremoto del 1979 e sino al 1984 il sig. , insieme al padre, CP_2 utilizzavano i suddetti immobili come rifugio per le mucche e per riporre il fieno?”) i testi e hanno confermato la circostanza (ud 30.7.21) Testimone_1 Persona_1
I testi sono stati risentiti a seguito della ordinanza di questa Corte e per quanto riguarda i dubbi sollevati con l'appello circa l'effettiva presenza e conoscibilità dei luoghi da parte di questi la circostanza ha trovato elementi di chiarimento nel senso che, il sig. ha esplicitato quanto già riferito nella sua prima deposizione: “La mia Testimone_2 famiglia ha lasciato Serravalle all'inizio degli anni '70 in ragione della crisi economica, ma andavamo in continuazione al paese, in sostanza ogni volta che avevamo un minuto libero, cosicché abbiamo mantenuto contatti con la casa natia senza interruzione”
I testi di ambo le parti hanno riferito le loro conoscenze per quanto hanno attinto con la loro presenza saltuaria nel corso dell'anno sui luoghi, ma con una continuità nel tempo.
L'appellante genericamente lamenta che il Tribunale abbia dato fede alle dichiarazioni dei testi sig.ri ma questi sono stati in grado di confermare il cap. 3) secondo cui, Per_1 anche dopo terremoto del 1979 la struttura è stata utilizzata dall'attore come rifugio animali e fine.
La teste indicata da parte convenuta ( – cugina delle appellanti) sul Testimone_3 capitolo 3) ha dichiarato di non sapere, anche la teste dichiara di non Testimone_4 avere mai visto utilizzare l'immobile dall'attore sig. CP_1
La testimonianza sull'uso dell'immobile da parte delle signore fino al 1979 è Parte_1 priva di dettagli concreti. Non emergono prove che l'evento sismico abbia reso l'immobile pagina 7 di 9 inutilizzabile, neppure dalla documentazione fotografica, per altro con immagini scattate in epoche diverse. Pertanto, il termine per l'usucapione risulta comunque trascorso.
Va infine rammentato, in ordine alla valutazione fatta dal Tribunale circa l'animus possidendi, il consolidato principio per cui: “In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di
"animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza.” (Cassazione civile sez. II, 22/08/2022, n.25095) In tal senso anche il motivo di appello sollevato su questo aspetto deve ritenersi infondato, non essendo stato dedotto alcun argomento di prova in opposizione.
In definitiva l'appello principale si mostra infondato e va respinto.
10. L'appello incidentale proposto da parte appellata insiste per la dichiarazione di usucapione del terreno di circa 300 mq, in quanto sarebbe stato utilizzato dalla famiglia per scopi funzionali ai fabbricati rurali adiacenti. Il giudice di primo grado non CP_1 avrebbe considerato adeguatamente l'uso continuativo del terreno da parte dell'attore e della sua famiglia.
La sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione le testimonianze che confermavano la recinzione del terreno da parte del sig. nel 2016 per impedire CP_1
l'accesso ai terzi, né ha permesso l'esame di ulteriori prove a sostegno della domanda di usucapione.
11. La Corte ha valutato utile approfondire le circostanze ammettendo i capitoli di prova orale (5,6,7,8 e 9) che il Tribunale aveva escluso, oltre ad ammettere la prova contraria.
I testi e hanno confermato che il sig. seguendo Per_1 Testimone_1 CP_1 quello che aveva fatto il padre in precedenza, tagliava le erbacce e gli arbusti per rendere accessibile il fondo “siccome aveva le stalle e delle mucche e dei maiali e doveva tenere CP_2 pulito intorno, anche con riferimento al terreno (teste e che aveva Parte_1 Testimone_1 riparato il muro prima del 2000.
Le testi della parte appellante ( – cugina) ha dichiarato che la pulizia Testimone_3 dell'area fino al 2005 è stata fatta dalla zia , circostanza però non confermata dall'altra Per_2 teste . Testimone_4
In definitiva il supplemento accertativo non ha integrato elementi costitutivi dell'usucapione. Infatti, il semplice uso di un pezzetto di terreno per ricovero della legna, previa pulizia dello stesso, non pare idoneo ad integrare il possesso ad usucapionem non essendo tale attività incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e potendo essere pagina 8 di 9 consentito per mera tolleranza, mentre il semplice taglio dell'erba e degli arbusti non comporta certo una trasformazione permanente del terreno (cfr. Cass. sez. II.8.5.13, n.
10894).
Anche l'appello incidentale va respinto
12. Considerato il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale va disposta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente le spese del giudizio
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 721/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Perotti Elena Parte_2 C.F._2 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
IN Q. EREDE DI (C.F. , con il CP_1 CP_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. ROTONDI RAFFAELLA con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
(C.F. ), - Deceduto CP_2
Appellati
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 8.8.24 pagina 1 di 9 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il sig. ha citato le sigg.re avanti al Tribunale di Spoleto per CP_2 Parte_1 ottenere la dichiarazione di proprietà esclusiva per usucapione degli immobili ubicati nel
Comune di Norcia, in località Casali di Serravalle, censiti e distinti al N.C.T. del Comune di
Norcia al foglio 116 p.lla 107 sub, 1, foglio 116 p.lla 105 e foglio 116 p.lla 106, sostenendo di averli posseduti pacificamente e continuativamente per oltre 20 anni.
2. Il sig. ha affermato di aver utilizzato gli immobili per lavori agricoli e CP_2 pascolo, proseguendo l'attività del padre che li aveva usati come stalla e magazzino sin dagli anni '60.
Le signore nel costituirsi in primo grado, hanno contestato le affermazioni Parte_1 dell'attore, sottolineando che gli immobili in questione, gravemente danneggiati dal sisma del 1979, sono poi crollati dopo il terremoto del 1997 e sono rimasti inservibili. In ogni caso, non sono stati utilizzati dall'attore e dai suoi predecessori e sono stati frequentati regolarmente dalle stesse convenute nel corso degli anni.
Hanno rimarcato di essere comproprietarie degli immobili per successione e che le costruzioni erano inservibili già dal terremoto del 1979. Le convenute hanno quindi chiesto al Tribunale di rigettare le domande di e, in via riconvenzionale, di ordinargli il CP_1 rilascio immediato degli immobili, oltre al pagamento di un'indennità di occupazione.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi citati dalle parti. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza n. 688/2022 datata 28/10/2022 pubblicata in data 02/11/2022 (n. 685/2019 R.G.) con cui: “▪ Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha usucapito il diritto reale di proprietà relativo agli immobili distinti al N.C.T. CP_2 del Comune di Norcia al foglio 116, particella 107 sub1 e 105; ▪ autorizza i competenti Uffici della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e del Catasto ad eseguire le relative annotazioni e volture;
▪ Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda riconvenzionale delle convenute e, per l'effetto, ordina a parte attrice il rilascio in favore delle convenute del terreno distinto al N.C.T. del Comune di Norcia al foglio 116, part. 106; ▪ Rigetta per il resto le domanda di parte attrice e di parte convenuta;
▪ condanna e Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 9 al pagamento in solido fra loro delle spese processuali (nella misura di ½) del giudizio Pt_2 in favore di , liquidate in € 1.270,00 (già ridotte a ½) ---" CP_2
4. Le sig.re hanno proposto appello censurando la sentenza, con il primo Parte_1 motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. e ss.), laddove ha riconosciuto l'usucapione dei fabbricati, sostenendo che il giudice non ha correttamente valutato gli elementi costitutivi del possesso, sia il corpus sia l'animus possidendi. Nel caso specifico, non è stato provato il rapporto materiale esclusivo con i fabbricati né l'esercizio di atti da proprietario, come la manutenzione e il pagamento delle tasse.
Con il secondo motivo (mancata e/o insufficiente valutazione da parte del giudice delle prove. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.) le appellanti criticano il Tribunale sostenendo che i testimoni hanno confermato che i fabbricati erano stati utilizzati esclusivamente dall'attore e dal suo dante causa a partire dagli anni '60, nonostante i danni subiti dai terremoti del 1979 e del 1997. Ma le testimonianze presentano contraddizioni rispetto alle dichiarazioni rese dell'attore durante l'interrogatorio formale, in particolare riguardo al periodo di possesso degli edifici. Ci sarebbero incoerenze temporali nelle dichiarazioni dei testimoni riguardo all'utilizzo degli edifici, e i tempi in cui si sarebbero verificati i crolli (alcuni nel 1979 e altri nel 2016).
La credibilità dei testimoni è messa in dubbio a causa delle contraddizioni nelle loro dichiarazioni e della loro apparente mancanza di riferimento a limitazioni nell'utilizzo degli edifici. Nonostante le contraddizioni, il Giudice ha ritenuto le dichiarazioni dei testimoni credibili e ha concluso che l'attore aveva un rapporto materiale con gli edifici sufficiente per l'usucapione.
Con il terzo motivo (sulla mancata e/o insufficiente valutazione da parte del giudice delle prove. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.) si impugna la parte della sentenza laddove non ha considerato i testi indotti dalla difesa delle sig.re che avrebbero dimostrato l'utilizzo dei fabbricati fino al 1979 e il controllo Parte_1 dei luoghi fino al 1990. Il Tribunale non avrebbe preso inoltre in considerazione le prove documentali e fotografiche che descrivono lo stato degli immobili e l'assenza di utilizzo da parte di altri, elementi che avrebbero smentito le difese avverse;
inoltre, visto il mancato utilizzo degli edifici da parte delle appellanti, resi inservibili dal terremoto, non si vede come l'uso di parte avversa possa avere condotto alla dichiarazione di usucapione.
Il quarto motivo (sulla mancata e/o insufficiente valutazione da parte del giudice delle prove. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1146
c.c.)
pagina 3 di 9 Le sig.re contestano la sentenza secondo cui l'animus possidendi può essere Parte_1 dedotto da circostanze di fatto e che il possesso si si sarebbe esteso per circa 50 anni, utilizzando elementi come la riparazione del muro e la recinzione dell'area
Le appellanti sostengono che non è stata fornita prova sufficiente dell'arco temporale di 50 anni e che la famiglia ha utilizzato gli edifici fino al 1979, pertanto non Parte_1 sarebbe stata dimostrata la continuazione del possesso del sig. a quello del CP_2 padre sig. CP_3
Il quinto ed il sesto motivo insistono nel sostenere che l'azione di acquisto della proprietà per usucapione da parte del sig. non è supportata dagli elementi richiesti CP_1 dalla giurisprudenza, secondo cui non sono elementi probanti situazioni quali l'uso del terreno per la coltivazione o il pascolo del bestiame. I testimoni hanno confermato l'utilizzo delle particelle 105 e 107 per ricoverare mucche e fieno, ma non hanno fornito prove di comportamenti utili all'usucapione come la recinzione o la manutenzione degli edifici.
Pertanto, la domanda di rivendica delle convenute per gli immobili nel Comune di Norcia avrebbe dovuto essere accolta.
5. Il difensore del sig. notiziava le appellanti del decesso, pertanto, alla udienza del CP_2
20.4.23 veniva dichiarata la interruzione e le appellanti ha hanno notificato la riassunzione nel termine fissato. Avanti a questa Corte si è quindi costituita la sig.ra , nella CP_1 sua qualità di unica erede legittima del defunto fratello . CP_2
Con lo scritto difensivo di costituzione la parte appellata ha contestato in ogni punto le argomentazioni esposte nell'atto di appello ritenendole infondate ed ha proposto appello incidentale relativamente al rigetto della domanda di usucapione della proprietà del terreno situato dietro i fabbricati rurali, nonostante fosse utilizzato in modo continuativo e funzionale ai fabbricati rurali della famiglia CP_1
Nella sentenza impugnata non sarebbero state considerate le testimonianze e le prove presentate dall'attore, che dimostrerebbero l'uso esclusivo e continuativo del terreno, inclusa la delimitazione dell'area per motivi di sicurezza.
Conclude per il rigetto delle domande delle appellanti, la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui accerta e dichiara che, il sig. ha usucapito il CP_2 diritto reale di proprietà relativo agli immobili distinti al N.C.T. del Comune di Norcia al foglio 116, particella n. 107 sub 1 e 105 e in accoglimento dell'appello incidentale chiede l'ulteriore accertamento e dichiarazione di usucapione anche del diritto reale di proprietà relativo al terreno distinto al N.C.T. al foglio 116, particella n. 106. In via incidentale chiede il rigetto della riconvenzionale delle appellanti volta ad accertare e dichiarare che il sig.
pagina 4 di 9 ha occupato illegittimamente l'immobile censito al N.C.T. del Comune di Norcia CP_2 al foglio 116, particella n. 106. Insiste per la ammissione delle prove testimoniali richieste.
6. La Corte, con ordinanza 20.7.23, ha: “ritenuto che la prova testimoniale formulata dall'attore in primo grado nel capitolo 1 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c. è effettivamente generica e valutativa, mentre quella formulata nel capitolo 12 è stata ammessa;
ritenuto che
le prove testimoniali formulate nella stessa memoria nei capitoli 5,6,7,8, e 9 e ammissibile e rilevante perché diretta a provare anche il possesso continuo e non interrotto del terreno;
ritenuto che
va ammessa anche la prova contraria sugli stessi capitoli formulata dalla parte appellante (convenuta in primo grado) nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3, c.p.c.;
P.Q.M.
ammette le prove testimoniali sui capitoli 5,6,7,8, e 9, formulate nella memoria ex art.
183, 6° comma n. 2, c.p.c. e le prove contrarie formulate sugli sessi capitoli dalla parte appellante, limitando per entrambe le parti i testi a due a scelta su ciascun capitolo;
”.
Il Consigliere delegato ha assunto la prova alla udienza del 15.11.23
motivi della decisione
7. I motivi di impugnazione vertono essenzialmente sulla valutazione delle prove e sul percorso motivazionale con cui il Tribunale ha raggiunto le sue conclusioni, pertanto, possono essere trattate congiuntamente.
In sintesi, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza, all'esito della istruttoria, degli elementi probatori per cui l'attore ha esercitato il possesso sui fabbricati rurali, e lo ha fatto escludendo interferenze da parte dei proprietari. Mentre ha ritenuto, rispetto alla particella indicativa della estensione del terreno (ptc 106), che le attività svolte dall'attore, quali il taglio dell'erba o la legna, non sono sufficienti per dimostrare il possesso utile all'usucapione del terreno. Sebbene il fabbricato sia stato danneggiato dagli eventi sismici del 1979 e del 1997 l'attore ha comunque tratto da essa l'utilità residua rimettendovi il bestiame e gli attrezzi.
Per il ritenuto utilizzo esclusivo dei fabbricati il Tribunale (ptc 105 e 107 sub1) ha fondato il suo convincimento sulle deposizioni dei testi che hanno confermato che l'attore e suo padre hanno utilizzato i fabbricati in via esclusiva dagli anni '60 per scopi agricoli. Non sono stati provati atti interruttivi del possesso da parte dei proprietari e la sussistenza dell'animus possidendi è stato ritenuto dal Tribunale in via presuntiva anche dal decorso di oltre 50 anni
Il Tribunale ha ritenuto che il terreno circostante non soddisfacesse i requisiti per l'usucapione, poiché la manutenzione del muro di contenimento e la recinzione dell'area sono state eseguite dopo il terremoto del 2016, quindi non sono ancora trascorsi venti anni. pagina 5 di 9 8. La parte appellante contesta al Tribunale di non avere valutato l'effettiva sussistenza del corpus e dell'animus possidendi e in particolare quest'ultimo non avrebbe dovuto dedurlo in via presuntiva. Sempre secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe omesso la valutazione delle prove in quanto contradittorie e insufficienti al raggiungimento della prova.
Traendo spunto dal supplemento istruttorio in appello (udienza del 15.11.23), e come puntualizzato in conclusionale, l'appellante lamenta che le dichiarazioni di Per_1 sarebbero contraddittorie. In particolare, si obietta sulla sua effettiva conoscenza
[...] dei luoghi rispetto alle sue visite a Casale di Serravalle per quanto ha riferito circa l'uso delle costruzioni, che sarebbero rollate nel 1979 e nel 2016.
Vi sarebbero discrepanze nella deposizione del sig. che ha affermato di Testimone_1 essere sempre presente sui luoghi nonostante si fosse trasferito a Latina per lavoro all'età di
17 anni;
ciò solleverebbe dubbi sulla frequenza di visite dei luoghi.
Il sig. ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di non aver coltivato la zona CP_1
e ciò procurerebbe contrasto con quanto affermato da che ha fornito versioni Per_1 diverse sull'uso delle costruzioni e dei terreni.
Per altro verso, sempre sotto il profilo valutativo delle prove, l'appellante ritiene che non sia stata data dal Tribunale idonea considerazione alle deposizioni rese dai testimoni da esso indicati che invece hanno affermato di non avere mai visto i signori sulle CP_1 proprietà in contestazione, confermando invece che le signore si recavano Parte_1 regolarmente nei luoghi per controllare gli immobili.
Hanno inoltre affermato che gli edifici erano utilizzati dai fino al 1979, Parte_1 quando furono distrutti dai terremoti. Il mantenimento era curato solo dalla famiglia e il signor aveva riconosciuto la loro proprietà, chiedendo di acquistare le Parte_1 CP_1 particelle. La perizia depositata in atti dimostrerebbe altresì che gli edifici erano crollati e non utilizzabili, quindi non potevano essere utilizzati, ma solo controllati, come avrebbero fatto dalle Parte_1
9. Rispetto al plesso probatorio orale occorre contestualizzare che parte attrice/appellata fa decorrere il periodo del possesso sin dal settembre 1967, quando il sig. , CP_3 padre dell'attore, ha acquistato dalla sig.ra una porzione di fabbricato Controparte_4 rurale con diritto alla corte (particella 108) e una porzione di fabbricato rurale promiscuo
(foglio di mappa 116, particelle 107 e 109), estendendo di fatto la signoria su tutto il complesso immobiliare (includendo anche le particelle nn. 105, 107 sub 1 e 106). L'atto di acquisto indica che il sig. aveva “già in uso uno dei detti fabbricati”, e in CP_3
pagina 6 di 9 qualche modo si ha un indice dell'ambito spaziale in cui l'attore si è trovato ad esercitare le sue attività.
Che l'immobile oggetto di usucapione abbia riportato danni dagli eventi sismici è una circostanza incontestata tra le parti.
La questione ha la sua sintesi, come ha fatto osservare il Tribunale, intorno alla utilizzabilità residua che è quella affermata nella allegazione attorea, ossia che, comunque, la struttura poteva essere utilizzata per il ricovero degli animali e degli attrezzi.
A tal riguardo la richiesta di CTU assume carattere esplorativo, quindi inammissibile, dovendo, semmai, ritenersi la parte interessata a dare la prova che non fosse possibile il ricovero delle mucche e/o degli attrezzi che invece è stata comprovata dalle deposizioni testimoniali.
Questo tipo di utilizzo, se vogliamo residuale, non ha trovato argomenti di smentita nelle deposizioni testimoniali ma è emerso che, a fronte del capitolo di prova 3 (“Vero che anche dopo il terremoto del 1979 e sino al 1984 il sig. , insieme al padre, CP_2 utilizzavano i suddetti immobili come rifugio per le mucche e per riporre il fieno?”) i testi e hanno confermato la circostanza (ud 30.7.21) Testimone_1 Persona_1
I testi sono stati risentiti a seguito della ordinanza di questa Corte e per quanto riguarda i dubbi sollevati con l'appello circa l'effettiva presenza e conoscibilità dei luoghi da parte di questi la circostanza ha trovato elementi di chiarimento nel senso che, il sig. ha esplicitato quanto già riferito nella sua prima deposizione: “La mia Testimone_2 famiglia ha lasciato Serravalle all'inizio degli anni '70 in ragione della crisi economica, ma andavamo in continuazione al paese, in sostanza ogni volta che avevamo un minuto libero, cosicché abbiamo mantenuto contatti con la casa natia senza interruzione”
I testi di ambo le parti hanno riferito le loro conoscenze per quanto hanno attinto con la loro presenza saltuaria nel corso dell'anno sui luoghi, ma con una continuità nel tempo.
L'appellante genericamente lamenta che il Tribunale abbia dato fede alle dichiarazioni dei testi sig.ri ma questi sono stati in grado di confermare il cap. 3) secondo cui, Per_1 anche dopo terremoto del 1979 la struttura è stata utilizzata dall'attore come rifugio animali e fine.
La teste indicata da parte convenuta ( – cugina delle appellanti) sul Testimone_3 capitolo 3) ha dichiarato di non sapere, anche la teste dichiara di non Testimone_4 avere mai visto utilizzare l'immobile dall'attore sig. CP_1
La testimonianza sull'uso dell'immobile da parte delle signore fino al 1979 è Parte_1 priva di dettagli concreti. Non emergono prove che l'evento sismico abbia reso l'immobile pagina 7 di 9 inutilizzabile, neppure dalla documentazione fotografica, per altro con immagini scattate in epoche diverse. Pertanto, il termine per l'usucapione risulta comunque trascorso.
Va infine rammentato, in ordine alla valutazione fatta dal Tribunale circa l'animus possidendi, il consolidato principio per cui: “In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di
"animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza.” (Cassazione civile sez. II, 22/08/2022, n.25095) In tal senso anche il motivo di appello sollevato su questo aspetto deve ritenersi infondato, non essendo stato dedotto alcun argomento di prova in opposizione.
In definitiva l'appello principale si mostra infondato e va respinto.
10. L'appello incidentale proposto da parte appellata insiste per la dichiarazione di usucapione del terreno di circa 300 mq, in quanto sarebbe stato utilizzato dalla famiglia per scopi funzionali ai fabbricati rurali adiacenti. Il giudice di primo grado non CP_1 avrebbe considerato adeguatamente l'uso continuativo del terreno da parte dell'attore e della sua famiglia.
La sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione le testimonianze che confermavano la recinzione del terreno da parte del sig. nel 2016 per impedire CP_1
l'accesso ai terzi, né ha permesso l'esame di ulteriori prove a sostegno della domanda di usucapione.
11. La Corte ha valutato utile approfondire le circostanze ammettendo i capitoli di prova orale (5,6,7,8 e 9) che il Tribunale aveva escluso, oltre ad ammettere la prova contraria.
I testi e hanno confermato che il sig. seguendo Per_1 Testimone_1 CP_1 quello che aveva fatto il padre in precedenza, tagliava le erbacce e gli arbusti per rendere accessibile il fondo “siccome aveva le stalle e delle mucche e dei maiali e doveva tenere CP_2 pulito intorno, anche con riferimento al terreno (teste e che aveva Parte_1 Testimone_1 riparato il muro prima del 2000.
Le testi della parte appellante ( – cugina) ha dichiarato che la pulizia Testimone_3 dell'area fino al 2005 è stata fatta dalla zia , circostanza però non confermata dall'altra Per_2 teste . Testimone_4
In definitiva il supplemento accertativo non ha integrato elementi costitutivi dell'usucapione. Infatti, il semplice uso di un pezzetto di terreno per ricovero della legna, previa pulizia dello stesso, non pare idoneo ad integrare il possesso ad usucapionem non essendo tale attività incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e potendo essere pagina 8 di 9 consentito per mera tolleranza, mentre il semplice taglio dell'erba e degli arbusti non comporta certo una trasformazione permanente del terreno (cfr. Cass. sez. II.8.5.13, n.
10894).
Anche l'appello incidentale va respinto
12. Considerato il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale va disposta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente le spese del giudizio
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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