Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6333 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022,
avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti BRUNO MOSCATIELLO e FRANCESCO
MOSCATIELLO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'avv.to ANTONIO RICCIARDELLI, giusta procura Controparte_1
,
in atti;
RESISTENTE
nonché
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 4.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 28.3.2023.
II P.M. ha espresso parere favorevole.
Con ricorso depositato in data 5.08.2022, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente,
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta (CE) il 23/11/2000 con parte resistente, dalla cui unione sono nate
Per (il 16.03.2006).le figlie Per_1 (18.1.2001) e
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, poi trasformata, conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 2882/2022 del 19.7.2022,
e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Rappresentava, ancora, che le sue condizioni economiche fossero deteriori rispetto all'epoca della separazione, non essendo più in grado di sostenere l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione di euro 600,00 per le figlie;
che la figlia maggiorenne era diventata ormai autonoma ed economicamente autosufficiente, avendo ella costituito un nuovo nucleo familiare;
che la resistente percepiva il reddito di cittadinanza.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio assegnando la casa coniugale alla resistente, l'affido della figlia minore Per in via esclusiva alla madre con collocazione presso di lei, la regolamentazione del diritto di
Per visita, un assegno di mantenimento in favore della sola figlia non superiore a 200,00 euro mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, nulla, invece, per la primogenita in quanto economicamente autosufficiente e nulla per la moglie a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva in data 17.3.2023 parte resistente che contestava quanto dedotto dal ricorrente e affermava che lo stesso si fosse completamente disinteressato delle esigenze familiari, fino ad abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi in un'altra abitazione con una nuova compagna.
Riferiva che il resistente non aveva rapporti con le figlie;
di non aver lavorato per potersi occupare della famiglia;
che il ricorrente svolgeva la professione di carpentiere, con una paga mensile di circa
2.000,00 euro;
negava che la primogenita fosse economicamente indipendente e riferiva che la secondogenita frequentava il liceo linguistico.
Non si opponeva, quindi, alla domanda di divorzio e chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore
Per con residenza presso la madre. Si opponeva alla richiesta di riduzione dell'importo
,
dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre in favore di entrambe le figlie e chiedeva la conferma dell'importo di euro 600,00 mensili, come previsto in sede di separazione. All'udienza di prima comparizione delle parti del 28.3.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni accessorie del divorzio e,
all'udienza cartolare del 4.2.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione giudiziale trasformato poi in consensuale e definito con sentenza passata in giudicato, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la conferma della disciplina della separazione con le modifiche apportate concordemente all'udienza del 28.3.2023 e consistenti nella rinuncia del sig. Pt 1 alla sua quota del 50% dell'assegno unico in favore della resistente e la revoca dell'assegno di mantenimento per la sola primogenita Per_1
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
. Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Caserta (CE) il 23.11.2000 (atto n. 35, parte I, reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2000);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo