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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/08/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 6431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, GENOVA (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ADDABBO ELEONORA (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...] 3 sc sinistra, GENOVA (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ADDABBO ELEONORA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Gavi (AL) il 20/09/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 51/2025 del 16/01/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gavi (AL) il 20/09/2003 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare con la madre R_ ed il fratello, maggiorenne ma non economicamente autonomo, presso la casa coniugale sita in
Genova, Via Cancelliere n. 6/7, di proprietà esclusiva della Sig.ra che resterà Parte_1 conseguentemente lei assegnata, mentre il Sig. ha già trasferito altrove la propria residenza;
Pt_2
2) ed il padre potranno frequentarsi liberamente, assumendo direttamente accordi tra di loro;
R_
3) trascorrerà le feste e le festività nel corso dell'anno in alternanza con ciascun genitore;
R_
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, occupandosi del soddisfacimento di ogni loro esigenza ordinaria allorchè lì avrà presso di sé mentre tutte le spese straordinarie relative ai medesimi, di qualsiasi natura e genere, e comprendendo nell'ambito delle stesse anche ulteriori voci di spesa non rientranti nelle previsioni di cui al Verbale della riunione del 15.09.2016 sottoscritto dai Giudici del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, verranno suddivise al 50%;
5) le parti riconoscono la loro rispettiva indipendenza economica e, per l'effetto, escludono qualsivoglia erogazione a titolo di contributo al reciproco mantenimento;
6) la rata mensile del mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi e gravante sulla casa coniugale, sita in Genova Via Cancelliere n. 6/7, di esclusiva proprietà della Sig.ra oggi pari ad euro Parte_1
639,79, continuerà ad essere sostenuta in via esclusiva da quest'ultima (e ciò a far data dalla pronuncia della sentenza di separazione);
7) Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio anche per la figlia minore;
8) Spese legali compensate
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003,
Numero 22, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, GENOVA (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ADDABBO ELEONORA (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...] 3 sc sinistra, GENOVA (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ADDABBO ELEONORA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Gavi (AL) il 20/09/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 51/2025 del 16/01/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gavi (AL) il 20/09/2003 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare con la madre R_ ed il fratello, maggiorenne ma non economicamente autonomo, presso la casa coniugale sita in
Genova, Via Cancelliere n. 6/7, di proprietà esclusiva della Sig.ra che resterà Parte_1 conseguentemente lei assegnata, mentre il Sig. ha già trasferito altrove la propria residenza;
Pt_2
2) ed il padre potranno frequentarsi liberamente, assumendo direttamente accordi tra di loro;
R_
3) trascorrerà le feste e le festività nel corso dell'anno in alternanza con ciascun genitore;
R_
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, occupandosi del soddisfacimento di ogni loro esigenza ordinaria allorchè lì avrà presso di sé mentre tutte le spese straordinarie relative ai medesimi, di qualsiasi natura e genere, e comprendendo nell'ambito delle stesse anche ulteriori voci di spesa non rientranti nelle previsioni di cui al Verbale della riunione del 15.09.2016 sottoscritto dai Giudici del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, verranno suddivise al 50%;
5) le parti riconoscono la loro rispettiva indipendenza economica e, per l'effetto, escludono qualsivoglia erogazione a titolo di contributo al reciproco mantenimento;
6) la rata mensile del mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi e gravante sulla casa coniugale, sita in Genova Via Cancelliere n. 6/7, di esclusiva proprietà della Sig.ra oggi pari ad euro Parte_1
639,79, continuerà ad essere sostenuta in via esclusiva da quest'ultima (e ciò a far data dalla pronuncia della sentenza di separazione);
7) Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio anche per la figlia minore;
8) Spese legali compensate
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003,
Numero 22, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini