CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Factoring proposta da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Napoli, vico dei Corrieri n. 27, (C.F. e P.I. ), rappresentata P.IVA_1 dalla sua mandataria con sede in Roma, via Curtatone n. 3, numero di Parte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , Gruppo IVA - P.IVA_2 partita IVA in forza di procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio P.IVA_3 Per_1 di Milano in data 10.09.2021 (rep. 51.695, racc. 23.930), registrata a Milano 1 Persona_2 il 16.09.2021, al n. 7603, Serie 1T) rappresentata e difesa, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 4.3.25, dall'avv. Nicola G. Cassinelli del Foro di Genova
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Genova, C.F._1
Piazza della Vittoria n. 6/12;
-Appellante-
-contro-
C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, Via Scarsellini n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
AR VE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Genova, Via Carzino n. 2;
-Appellata-
-per la riforma-
della sentenza n. 1788/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.06.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte accogliere l'impugnazione svolta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, - respingere integralmente l'opposizione ex adverso promossa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, comunque, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Controparte_2 dell'esponente della somma complessiva di € 40.260,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di istruttoria. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”.
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto da Parte_3 siccome infondato, con ogni consequenziale pronuncia. Vinte le spese anche di questa fase di appello”.
***
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Genova, in data 5 giugno 2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1365/2020 con il quale ingiungeva a di pagare in favore di Controparte_2 [...]
quale cessionaria dei crediti di in base Parte_1 Controparte_3
a contratto di factoring, la somma di euro 40.260,00 oltre accessori.
1.1. L'originaria ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che, in data 23.04.1998, stipulava con un contratto di factoring avente ad oggetto la CP_4 Controparte_3 cessione pro solvendo di crediti, tra i quali quelli vantati nei confronti della società di CP_2 cui alle fatture nn. 252/14, 269/14 e 315/14 per un importo complessivo pari a quello effettivamente ingiunto.
1.2. La società proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, CP_2 deducendo: - che le fatture azionate sarebbero state erroneamente emesse dalla CP_4 per prestazioni di grafica a favore di suoi clienti e quindi in seguito stornate mediante emissione di tre note di credito:
- che queste ultime sarebbero state dovute al fatto che la società avrebbe provveduto CP_4
a fatturare le proprie prestazioni direttamente ai clienti e non alla società ingiunta, la quale avrebbe svolto una attività di mera intermediazione;
- che, pertanto, nulla sarebbe stato dovuto dalla a , non avendo quest'ultima CP_2 CP_4 ricevuto alcuna prestazione ed essendo state le fatture stornate.
2. Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_5 [...] chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
2.1. In particolare, secondo l'originaria opposta:
- la cessione di due delle tre fatture sarebbe stata accettata dalla debitrice ceduta, ossia la fattura n. 252/14 del 2.9.14 di € 14.640,00 notificata in data 5.9.2014 e la n. 315/14 del 23.10.2014 di
€ 17.080,00 notificata in data 29.10.2014;
- le note di credito risulterebbero essere state emesse in data 30.9.2014, in un momento successivo alla notifica della cessione e, pertanto, in virtù del principio giurisprudenziale secondo cui le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, l'atto abdicativo del proprio credito della cedente desumibile dalle CP_4 note di credito ex adverso prodotte non sarebbe stato opponibile alla cessionaria, in quanto successivo alla cessione del credito.
3. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, per poi essere decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4252/2020 emesso dal Tribunale di Genova in data 5.06.2020; - condanna quale mandataria di Controparte_5 [...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure: - in via preliminare, sarebbe stata fondata l'istanza di rimessione in termini proposta dall'originaria opposta in data 05.01.21, avendo la stessa provato documentalmente che l'omesso deposito della comparsa di costituzione e risposta nei termini di legge era dipeso da un errore tecnico dell'Ufficio ricevente;
- nel merito, l'unico teste escusso nel caso di specie, sig. (amministratore Tes_1 delegato di ), aveva dichiarato che le prestazioni oggetto delle tre fatture CP_4 azionate erano state eseguite direttamente da nei confronti dei propri clienti CP_4 senza l'intermediazione di e che la loro emissione Controparte_1 era stata dettata da un errore;
che tale testimonianza sarebbe stata valida in quanto, nonostante avesse eccepito l'incapacità a testimoniare del sig. ex art. 246 Pt_1 Tes_1
c.p.c., il Tribunale aveva ammesso la testimonianza senza pronunciarsi su tale eccezione e, dopo l'esperimento dell'atto istruttorio, l'odierna appellante non aveva tempestivamente reiterato la propria eccezione ex art. 157, c. 2 c.p.c., ciò che, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbe sanato l'eventuale vizio della prova;
- di conseguenza, le fatture oggetto di causa sarebbero state emesse per prestazioni non eseguite, con conseguente inesistenza del credito e possibilità per il debitore ceduto di opporre la relativa eccezione al creditore cessionario;
- l'accettazione della cessione dei crediti inerenti alle fatture nn. 252 e 315 non avrebbe comportato un diverso esito della decisione, giacché tale atto atterrebbe al momento perfezionativo della cessione ed assumerebbe valore di dichiarazione di scienza, senza far ricadere sul debitore ceduto un obbligo di informazione sulla inesistenza del credito.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 02.01.25, Parte_1 impugnava la predetta decisione, deducendo un unico motivo (“NULLITÀ
[...]
DELLA SENTENZA PER AVER IL TRIBUNALE ERRONEAMENTE RITENUTO
RILEVANTE LO STORNO DA PARTE DELLA CEDENTE FATTURE CP_6
CEDUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSIONE SULLA BASE DELLA
TESTIMONIANZA - INAMMISSIBILE E, COMUNQUE, INATTENDIBILE - DEL
SIGNOR BRUNO BUZZO AMMINISTRATORE DI .), con cui essa si doleva del CP_4 fatto che il primo Giudice aveva ritenuto ammissibili le contestazioni sollevate da
[...] in ordine all'esistenza dei crediti nei di lei confronti ceduti da Controparte_2
a CP_4 CP_3
4.1. In particolare, l'appellante sosteneva che il teste con le sue dichiarazioni, avrebbe Tes_1 ammesso l'esistenza, nella fattispecie de qua, di un artificioso meccanismo per cui, a fronte di prestazioni erogate dalla cedente , la fattura nei confronti del cliente sarebbe stata CP_4 emessa dalla debitrice ceduta. In tal modo, secondo la tesi di il testimone avrebbe Pt_1 sostanzialmente detto che le due società rappresentavano un unico centro di interessi.
4.2. Inoltre, l'originaria opposta evidenziava che il sig. avrebbe chiarito che la decisione Tes_1 di far fatturare direttamente a , anziché a l'attività nei confronti dei clienti CP_4 CP_2 finali era maturata - a causa delle difficoltà economiche della cedente - in un momento successivo alla cessione delle fatture.
Dunque, nel caso di specie, secondo sarebbe ricorsa l'ipotesi di fatti estintivi o Pt_1 modificativi del credito ceduto inopponibili al factor cessionario in quanto successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto. Le note di credito emesse da di CP_4 concerto con non avrebbero potuto comportare l'elusione dell'obbligazione di CP_2 pagamento verso la Banca cessionaria del credito, che aveva anticipato a l'importo CP_4 delle fatture cedute nell'ambito del contratto di factoring intercorrente tra le parti.
4.3. Ancora, l'appellante osservava che la tesi, avallata nell'impugnata sentenza, secondo cui le tre fatture cedute sarebbero state emesse per errore da si sarebbe posta in CP_4 contraddizione con la condotta di perché se così fosse stato, anziché accettarle, tale CP_2 ultima società avrebbe dovuto contestarle immediatamente, trattandosi, altrimenti, di documenti fiscali emessi in assenza dei presupposti di legge.
4.4. Da ultimo, reiterava l'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. , Pt_1 Tes_1 poiché egli, all'epoca dei fatti di causa, sarebbe stato amministratore della , ossia della CP_4 società che aveva ceduto a il credito de quo e che, dopo tale cessione, aveva CP_3 emesso le note di credito per le medesime fatture alla CP_2
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.01.25, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, Controparte_1 sostenendo:
- che la testimonianza del sig. sarebbe stata ammissibile, perché lo stesso, a verbale Tes_1 dell'udienza del 21.09.21, fissata per la sua audizione, avrebbe dichiarato di essere stato amministratore delegato di dal 1995/1996 fino al 2015, quando la stessa CP_4 società era stata messa in liquidazione, con la conseguenza che egli non avrebbe avuto alcun interesse concreto e attuale alla partecipazione al presente giudizio;
- che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione del credito farebbe prova del mero trasferimento del credito stesso ma non anche della sua esistenza, che dovrebbe essere pur sempre dimostrata da chi l'afferma;
- che il teste escusso in prime cure avrebbe inequivocabilmente affermato che le prestazioni oggetto delle fatture nn. 215, 269 e 315 del 2014 emesse da nei CP_4 confronti della società nei mesi di luglio/settembre 2014 non sarebbero mai CP_2 state eseguite e che detti documenti contabili erano stati stornati, con conseguente diritto del debitore ceduto di opporre al cessionario l'inesistenza del credito trasferito;
- che se il primo Giudice avesse disposto il pagamento delle fatture da parte di a CP_2 favor dell'odierna appellate, si sarebbe determinata una duplicazione di obbligazioni per la medesima prestazione di servizi e un indebito arricchimento in quanto , CP_4 per la medesima prestazione, avrebbe ricevuto un pagamento sia dai propri clienti, sia dall'originaria opponente e il l'originaria opposta avrebbe ricevuto il pagamento di un credito inesistente.
6. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 18.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
7. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 17.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
8.1. In via preliminare, (anche se ciò non andrà ad incidere sul merito della odierna decisione, come si avrà modo di osservare nel prosieguo), non appare accoglibile l'eccezione di incapacità del teste posto che, come già condivisibilmente osservato dal Giudice di prime Tes_1 cure, che ha fatto corretta applicazione delle recenti decisioni della Suprema Corte pronunciatesi sul punto (Cfr. SS.UU. n. 9456/2023; Cass. n. 27461/2024), dopo l'assunzione da parte del G.I. della predetta testimonianza in esame, a fronte dell'eccezione di incapacità a testimoniare del difensore di , non preceduta dallo scioglimento della Controparte_5 riserva -il che presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova- non è poi stata sollevata né reiterata l'eccezione di nullità della deposizione, il che rende tardiva qualsiasi altra contestazione sollevata sul punto ex art. 246 c.p.c..
Diversa è la valutazione in punto attendibilità del teste, come si vedrà infra.
8.2. Ciò precisato, venendo ora ad esaminare il nodo centrale dell'appello, concentrato in unico ed articolato motivo, quel che la Corte è in oggi chiamata a valutare è se vi sia stata nella decisione impugnata una “violazione degli artt. 1260 e ss. c.c. per aver ritenuto rilevante ed opponibile al cessionario del credito lo storno delle fatture cedute successivo alla notifica della cessione” .
8.3. In effetti, a fronte della ricostruzione dei fatti pacificamente ricostruita in modo corretto dal Giudice di prime cure, non convince la giustificazione dei medesimi che è stata fornita dall'allora parte opponente. Ma andiamo con ordine.
8.4. Come si è già ricordato, le fatture non pagate ed azionate in via monitoria sono la n.
252/2014 del 2.9.2014 (pari ad Euro 14.640), la n. 269/2014 del 24.9.2014 (pari ad Euro
8.540,00) nonché la n. 315/2014 del 23.10.2014 (pari ad Euro 17.080,00).
La cessione di due delle tre fatture è stata anche accettata dalla debitrice ceduta, ossia la fattura n. 252/14 notificata in data 5.9.2014 e la n. 315/14 del 23.10.2014 notificata in data 29.10.2014
Le note di credito (il c.d. “storno”) sono state emesse in data 30.9.2014 per le prime due ed in data 30.10.2024 per la terza: in un momento successivo alla notifica della cessione e, con riferimento alla n. 315/2014, anche all'accettazione della medesima.
8.5.La spiegazione data dalla debitrice ingiunta, opponente in primo grado, in questa sede riproposta è, in estrema sintesi, che le prestazioni di cui alle fatture citate non sono mai state eseguite: più precisamente esse sono state emesse dalla società ” alla società CP_4 [...]
(CM)”, nel periodo da luglio/settembre 2014, per lavori di grafica e Controparte_2 poi stornate, in quanto le prestazioni stesse sono state eseguite direttamente nei confronti dei clienti di Pbcom senza l'intermediazione di CM e quindi dette fatture sarebbero state emesse per errore.
Parte_ Pertanto, ribadisce in questa sede l'appellata, “pretendere ora il pagamento da parte di determinerebbe una duplicazione di obbligazioni per la medesima prestazione di servizi e un indebito arricchimento di che, per la medesima prestazione, avrebbe ricevuto un CP_4
Parte_ pagamento sia dai propri clienti, sia dall'opponente e il Credito Fondiario opposto riceverebbe il pagamento di un credito inesistente.
Trattasi dunque, a suo dire, non dell'ipotesi prospettata da controparte di “fatti estintivi o modificativi del credito ceduto inopponibili al “factor” cessionario”, bensì di “eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto”.
Tale spiegazione non trova tuttavia, ad avviso di questa Corte, alcun supporto fattuale e probatorio credibile.
8.6. In primo luogo, a conferma della linearità e trasparenza dell'operazione, ci si sarebbe aspettati la produzione in giudizio delle fatture che avrebbe emesso direttamente ai CP_4 propri clienti: e tuttavia tali “propri clienti” non solo non sono mai stati indicati ma, tantomeno, sono state prodotte le fatture (di cui ben si sarebbe potuto chiedere in giudizio l'esibizione ex art. 213 c.p.c.) equivalenti a quelle che “erroneamente” Pbcom avrebbe in origine emesso nei confronti di CM.
Parte_
8.7. Desta inoltre stupore che abbia accettato la notifica della cessione delle fatture de quibus (due su tre) senza rendersi conto che erano state emesse erroneamente: circostanza, quest'ultima, che, ove davvero realizzatasi, avrebbe dovuto portarla a contestarle immediatamente anzichè ad accettarle.
In altre parole, appare piuttosto evidente che, ove il credito fosse stato inesistente (o addirittura la fattura fosse già stata stornata), la debitrice ceduta non avrebbe mai accettato la cessione.
8.8. Addirittura l'accettazione della terza fattura è avvenuta dopo lo storno: il che porta ad escludere che sia il frutto di un mero errore/mancanza di consapevolezza in capo a CM.
8.9. Altro elemento che suscita molta perplessità è l'esame del registro Iva Acquisti di CM da cui si evince che in sei mesi (terzo trimestre e quarto trimestre 2014) le uniche fatture di acquisto emesse nei suoi confronti sono proprio le tre per cui è causa emesse da Pbcom ed i relativi
“storni” dalla medesima svolti: il che porta quantomeno ad ipotizzare (così come del resto argomenta la difesa di parte appellante) che tra le due società vi fosse un unico centro di interessi, e certamente ad escludere che, proprio per la unicità delle fatture registrate, CM abbia accettato la cessione di un credito inesistente/venuto meno.
9. Sotto diverso profilo, la stessa spiegazione fornita dal teste dell'operazione in esame, Tes_1
a ben vedere, appare coerente con la (quantomeno poco trasparente) operazione concertata tra le due società.
Il teste ha infatti spiegato che “la per motivi di opportunità usufruiva dei servizi di CP_4
Consul management Service , per avere una seconda agenzia che si occupasse dei clienti più piccoli. I servizi erano però in larga parte prodotti da . fatturava a CP_4 CP_4 [...]
emetteva fatture attive nei confronti di CM RL) , la quale a sua volta CP_2 CP_4 fatturava ai clienti, aggiungendo il compenso di gestione del cliente”, di fatto confermando l'esistenza di un meccanismo per cui, a fronte di prestazioni erogate dalla cedente la CP_4 fattura nei confronti del cliente veniva emessa dalla debitrice ceduta, odierna appellata: il che porta nuovamente a configurare un unico centro di interessi tra le due società.
Si chiede infatti questa Corte quali fossero questi “motivi di opportunità”, quali fossero le effettive prestazioni che poi svolgeva CM.
Ancora. Il teste ha precisato che “Alla fine del 2014 era già pesantemente in crisi. CP_4
Aveva dei problemi di personale che in parte riguardavano anche l'area amministrativa, quindi i flussi normali di informazioni erano poco efficienti. Pertanto abbiamo deciso di fare internamente questi lavori e di fatturarli direttamente al cliente finale”: la stessa tempistica non torna se si pone mente al fatto che tutta l'operazione in questione (fatturazione e storno) è avvenuta tra il mese di settembre ed ottobre 2014 che non pare possano ritenersi appartenere al lasso temporale della “fine del 2014” ed è quindi lo stesso teste ad affermare che la Tes_1 decisione di far fatturare direttamente a , anziché a CP_4 Controparte_2
l'attività nei confronti dei clienti finali è maturata, a causa delle difficoltà economiche della cedente, in un momento successivo alla cessione delle fatture.
Dichiarazioni tutte che rendono peraltro il teste in esame, pur astrattamente capace di testimoniare, certamente poco attendibile.
10. Stando così le cose, appare pertanto convincente l'assunto di parte appellante a mente del quale e CM avrebbero posto in essere un “artificioso meccanismo” per cui, a fronte CP_4 di prestazioni erogate dalla cedente la fattura nei confronti del cliente veniva emessa CP_4 dalla debitrice ceduta, odierna appellata, apparendo evidente, alla luce di tutti gli elementi sopra esaminati (non ultimo, si ribadisce, il registro Iva acquisti di CM) come le due società rappresentassero sostanzialmente un unico centro di interessi. La fattispecie in esame rientra pertanto nell'ipotesi di “fatti estintivi o modificativi del credito ceduto” inopponibili al "factor" cessionario in quanto successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto: ciò “in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario” (Cfr. ex plurimis Cass. 10833/2007).
In effetti, la Giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario: pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Così, Cass. n. 575/2001).
Di conseguenza, secondo la Corte di legittimità il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto.
Per esempio, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, per il disposto dell' art. 1256 c.c. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. Per tale ragione il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cfr. anche Cass. n. 5998/2007). In definitiva, ha affermato la Corte di Cassazione in una decisione che ben si attaglia alla fattispecie in esame “l'errore fondamentale dell'impugnata sentenza, come emerge dal testo della medesima, è quello di avere riconosciuto giuridicamente validi ed efficaci, rispetto al cessionario del credito, atti di rinegoziazione e di disposizione del credito stesso, pacificamente successivi alla sua cessione, posti in essere dal cedente e dal debitore ceduto in danno del cessionario” e, ancora, “Sostiene la Corte che la Centro Leasing, quale contraente ceduta, non era debitrice di alcuno e che quindi mancava, a monte il presupposto per ritenere sussistente la cessione di credito, poiché mancava il credito da cedere. Anche questo punto dell'impugnata sentenza non può essere condiviso. A ragione segnala infatti parte ricorrente che occorreva, prima, valutare la compatibilità giuridica della pretesa estinzione del credito con il titolo della sua circolazione nel senso che se il negozio de quo fosse stato una cessione di contratto l'impugnata sentenza avrebbe dovuto spiegare come la parte cedente, in data successiva alla cessione, avrebbe potuto modificare quel contratto di cui aveva cessato di essere parte.
Se, al contrario, si fosse trattato di cessione di credito, la sentenza avrebbe dovuto motivare come il cedente avrebbe potuto rinegoziare il credito ceduto, estinguendolo parzialmente, dopo l'avvenuta cessione del credito, accettata dal debitore, del quale aveva perso titolarità e legittimazione” (Cfr. Corte Cass. 7.4.2009, n. 8373).
11. Facendo applicazione dei sopra richiamati principi al caso in esame, deve, quindi, escludersi, ad avviso di questa Corte, che le note di credito emesse da (molto CP_4
Parte_ probabilmente, in accordo con possano valere ad eludere l'obbligazione di pagamento verso la Banca cessionaria del credito che aveva anticipato in favore di l'importo delle CP_4 fatture cedute nell'ambito del contratto di factoring intercorrente tra le parti.
Come infatti condivisibilmente argomenta la difesa di parte appellante, posto che l'intervenuta accettazione della cessione da parte della debitrice ceduta costituisce in tutta evidenza espressione di volontà negoziale incompatibile con l'animus di contestazione del credito, l'atto abdicativo del proprio credito della cedente desumibile dalle note di credito CP_7 successivamente svolte non è opponibile alla cessionaria in quanto successivo alla cessione del credito (oltre che alla sua accettazione).
Ciò porta ad escludere che gli accordi interni tra cedente e debitrice ceduta possano portare ad escludere il pagamento del dovuto alla banca cessionaria, come efficacemente ha concluso nelle note di replica la difesa di parte appellante. 12. Da qui l'integrale accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza appellata, così come da dispositivo.
13. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022 con riferimento allo scaglione di valore da Euro
26.001,00 ad Euro 52.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza appellata n. 1788/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
07.06.2024,
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore di parte appellante Parte_1
della somma complessiva di € 40.260,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al
[...] saldo,
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore di parte appellante Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio: spese che liquida, per il primo grado,
[...] in complessivi Euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge, e, per il secondo grado, in complessivi Euro 804,00 per esborsi, Euro 9.991,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Genova, il giorno 22.10.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Factoring proposta da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Napoli, vico dei Corrieri n. 27, (C.F. e P.I. ), rappresentata P.IVA_1 dalla sua mandataria con sede in Roma, via Curtatone n. 3, numero di Parte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , Gruppo IVA - P.IVA_2 partita IVA in forza di procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio P.IVA_3 Per_1 di Milano in data 10.09.2021 (rep. 51.695, racc. 23.930), registrata a Milano 1 Persona_2 il 16.09.2021, al n. 7603, Serie 1T) rappresentata e difesa, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 4.3.25, dall'avv. Nicola G. Cassinelli del Foro di Genova
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Genova, C.F._1
Piazza della Vittoria n. 6/12;
-Appellante-
-contro-
C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, Via Scarsellini n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
AR VE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Genova, Via Carzino n. 2;
-Appellata-
-per la riforma-
della sentenza n. 1788/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.06.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte accogliere l'impugnazione svolta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, - respingere integralmente l'opposizione ex adverso promossa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, comunque, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Controparte_2 dell'esponente della somma complessiva di € 40.260,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di istruttoria. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”.
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto da Parte_3 siccome infondato, con ogni consequenziale pronuncia. Vinte le spese anche di questa fase di appello”.
***
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Genova, in data 5 giugno 2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1365/2020 con il quale ingiungeva a di pagare in favore di Controparte_2 [...]
quale cessionaria dei crediti di in base Parte_1 Controparte_3
a contratto di factoring, la somma di euro 40.260,00 oltre accessori.
1.1. L'originaria ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che, in data 23.04.1998, stipulava con un contratto di factoring avente ad oggetto la CP_4 Controparte_3 cessione pro solvendo di crediti, tra i quali quelli vantati nei confronti della società di CP_2 cui alle fatture nn. 252/14, 269/14 e 315/14 per un importo complessivo pari a quello effettivamente ingiunto.
1.2. La società proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, CP_2 deducendo: - che le fatture azionate sarebbero state erroneamente emesse dalla CP_4 per prestazioni di grafica a favore di suoi clienti e quindi in seguito stornate mediante emissione di tre note di credito:
- che queste ultime sarebbero state dovute al fatto che la società avrebbe provveduto CP_4
a fatturare le proprie prestazioni direttamente ai clienti e non alla società ingiunta, la quale avrebbe svolto una attività di mera intermediazione;
- che, pertanto, nulla sarebbe stato dovuto dalla a , non avendo quest'ultima CP_2 CP_4 ricevuto alcuna prestazione ed essendo state le fatture stornate.
2. Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_5 [...] chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
2.1. In particolare, secondo l'originaria opposta:
- la cessione di due delle tre fatture sarebbe stata accettata dalla debitrice ceduta, ossia la fattura n. 252/14 del 2.9.14 di € 14.640,00 notificata in data 5.9.2014 e la n. 315/14 del 23.10.2014 di
€ 17.080,00 notificata in data 29.10.2014;
- le note di credito risulterebbero essere state emesse in data 30.9.2014, in un momento successivo alla notifica della cessione e, pertanto, in virtù del principio giurisprudenziale secondo cui le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, l'atto abdicativo del proprio credito della cedente desumibile dalle CP_4 note di credito ex adverso prodotte non sarebbe stato opponibile alla cessionaria, in quanto successivo alla cessione del credito.
3. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, per poi essere decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4252/2020 emesso dal Tribunale di Genova in data 5.06.2020; - condanna quale mandataria di Controparte_5 [...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure: - in via preliminare, sarebbe stata fondata l'istanza di rimessione in termini proposta dall'originaria opposta in data 05.01.21, avendo la stessa provato documentalmente che l'omesso deposito della comparsa di costituzione e risposta nei termini di legge era dipeso da un errore tecnico dell'Ufficio ricevente;
- nel merito, l'unico teste escusso nel caso di specie, sig. (amministratore Tes_1 delegato di ), aveva dichiarato che le prestazioni oggetto delle tre fatture CP_4 azionate erano state eseguite direttamente da nei confronti dei propri clienti CP_4 senza l'intermediazione di e che la loro emissione Controparte_1 era stata dettata da un errore;
che tale testimonianza sarebbe stata valida in quanto, nonostante avesse eccepito l'incapacità a testimoniare del sig. ex art. 246 Pt_1 Tes_1
c.p.c., il Tribunale aveva ammesso la testimonianza senza pronunciarsi su tale eccezione e, dopo l'esperimento dell'atto istruttorio, l'odierna appellante non aveva tempestivamente reiterato la propria eccezione ex art. 157, c. 2 c.p.c., ciò che, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbe sanato l'eventuale vizio della prova;
- di conseguenza, le fatture oggetto di causa sarebbero state emesse per prestazioni non eseguite, con conseguente inesistenza del credito e possibilità per il debitore ceduto di opporre la relativa eccezione al creditore cessionario;
- l'accettazione della cessione dei crediti inerenti alle fatture nn. 252 e 315 non avrebbe comportato un diverso esito della decisione, giacché tale atto atterrebbe al momento perfezionativo della cessione ed assumerebbe valore di dichiarazione di scienza, senza far ricadere sul debitore ceduto un obbligo di informazione sulla inesistenza del credito.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 02.01.25, Parte_1 impugnava la predetta decisione, deducendo un unico motivo (“NULLITÀ
[...]
DELLA SENTENZA PER AVER IL TRIBUNALE ERRONEAMENTE RITENUTO
RILEVANTE LO STORNO DA PARTE DELLA CEDENTE FATTURE CP_6
CEDUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSIONE SULLA BASE DELLA
TESTIMONIANZA - INAMMISSIBILE E, COMUNQUE, INATTENDIBILE - DEL
SIGNOR BRUNO BUZZO AMMINISTRATORE DI .), con cui essa si doleva del CP_4 fatto che il primo Giudice aveva ritenuto ammissibili le contestazioni sollevate da
[...] in ordine all'esistenza dei crediti nei di lei confronti ceduti da Controparte_2
a CP_4 CP_3
4.1. In particolare, l'appellante sosteneva che il teste con le sue dichiarazioni, avrebbe Tes_1 ammesso l'esistenza, nella fattispecie de qua, di un artificioso meccanismo per cui, a fronte di prestazioni erogate dalla cedente , la fattura nei confronti del cliente sarebbe stata CP_4 emessa dalla debitrice ceduta. In tal modo, secondo la tesi di il testimone avrebbe Pt_1 sostanzialmente detto che le due società rappresentavano un unico centro di interessi.
4.2. Inoltre, l'originaria opposta evidenziava che il sig. avrebbe chiarito che la decisione Tes_1 di far fatturare direttamente a , anziché a l'attività nei confronti dei clienti CP_4 CP_2 finali era maturata - a causa delle difficoltà economiche della cedente - in un momento successivo alla cessione delle fatture.
Dunque, nel caso di specie, secondo sarebbe ricorsa l'ipotesi di fatti estintivi o Pt_1 modificativi del credito ceduto inopponibili al factor cessionario in quanto successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto. Le note di credito emesse da di CP_4 concerto con non avrebbero potuto comportare l'elusione dell'obbligazione di CP_2 pagamento verso la Banca cessionaria del credito, che aveva anticipato a l'importo CP_4 delle fatture cedute nell'ambito del contratto di factoring intercorrente tra le parti.
4.3. Ancora, l'appellante osservava che la tesi, avallata nell'impugnata sentenza, secondo cui le tre fatture cedute sarebbero state emesse per errore da si sarebbe posta in CP_4 contraddizione con la condotta di perché se così fosse stato, anziché accettarle, tale CP_2 ultima società avrebbe dovuto contestarle immediatamente, trattandosi, altrimenti, di documenti fiscali emessi in assenza dei presupposti di legge.
4.4. Da ultimo, reiterava l'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. , Pt_1 Tes_1 poiché egli, all'epoca dei fatti di causa, sarebbe stato amministratore della , ossia della CP_4 società che aveva ceduto a il credito de quo e che, dopo tale cessione, aveva CP_3 emesso le note di credito per le medesime fatture alla CP_2
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.01.25, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, Controparte_1 sostenendo:
- che la testimonianza del sig. sarebbe stata ammissibile, perché lo stesso, a verbale Tes_1 dell'udienza del 21.09.21, fissata per la sua audizione, avrebbe dichiarato di essere stato amministratore delegato di dal 1995/1996 fino al 2015, quando la stessa CP_4 società era stata messa in liquidazione, con la conseguenza che egli non avrebbe avuto alcun interesse concreto e attuale alla partecipazione al presente giudizio;
- che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione del credito farebbe prova del mero trasferimento del credito stesso ma non anche della sua esistenza, che dovrebbe essere pur sempre dimostrata da chi l'afferma;
- che il teste escusso in prime cure avrebbe inequivocabilmente affermato che le prestazioni oggetto delle fatture nn. 215, 269 e 315 del 2014 emesse da nei CP_4 confronti della società nei mesi di luglio/settembre 2014 non sarebbero mai CP_2 state eseguite e che detti documenti contabili erano stati stornati, con conseguente diritto del debitore ceduto di opporre al cessionario l'inesistenza del credito trasferito;
- che se il primo Giudice avesse disposto il pagamento delle fatture da parte di a CP_2 favor dell'odierna appellate, si sarebbe determinata una duplicazione di obbligazioni per la medesima prestazione di servizi e un indebito arricchimento in quanto , CP_4 per la medesima prestazione, avrebbe ricevuto un pagamento sia dai propri clienti, sia dall'originaria opponente e il l'originaria opposta avrebbe ricevuto il pagamento di un credito inesistente.
6. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 18.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
7. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 17.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
8.1. In via preliminare, (anche se ciò non andrà ad incidere sul merito della odierna decisione, come si avrà modo di osservare nel prosieguo), non appare accoglibile l'eccezione di incapacità del teste posto che, come già condivisibilmente osservato dal Giudice di prime Tes_1 cure, che ha fatto corretta applicazione delle recenti decisioni della Suprema Corte pronunciatesi sul punto (Cfr. SS.UU. n. 9456/2023; Cass. n. 27461/2024), dopo l'assunzione da parte del G.I. della predetta testimonianza in esame, a fronte dell'eccezione di incapacità a testimoniare del difensore di , non preceduta dallo scioglimento della Controparte_5 riserva -il che presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova- non è poi stata sollevata né reiterata l'eccezione di nullità della deposizione, il che rende tardiva qualsiasi altra contestazione sollevata sul punto ex art. 246 c.p.c..
Diversa è la valutazione in punto attendibilità del teste, come si vedrà infra.
8.2. Ciò precisato, venendo ora ad esaminare il nodo centrale dell'appello, concentrato in unico ed articolato motivo, quel che la Corte è in oggi chiamata a valutare è se vi sia stata nella decisione impugnata una “violazione degli artt. 1260 e ss. c.c. per aver ritenuto rilevante ed opponibile al cessionario del credito lo storno delle fatture cedute successivo alla notifica della cessione” .
8.3. In effetti, a fronte della ricostruzione dei fatti pacificamente ricostruita in modo corretto dal Giudice di prime cure, non convince la giustificazione dei medesimi che è stata fornita dall'allora parte opponente. Ma andiamo con ordine.
8.4. Come si è già ricordato, le fatture non pagate ed azionate in via monitoria sono la n.
252/2014 del 2.9.2014 (pari ad Euro 14.640), la n. 269/2014 del 24.9.2014 (pari ad Euro
8.540,00) nonché la n. 315/2014 del 23.10.2014 (pari ad Euro 17.080,00).
La cessione di due delle tre fatture è stata anche accettata dalla debitrice ceduta, ossia la fattura n. 252/14 notificata in data 5.9.2014 e la n. 315/14 del 23.10.2014 notificata in data 29.10.2014
Le note di credito (il c.d. “storno”) sono state emesse in data 30.9.2014 per le prime due ed in data 30.10.2024 per la terza: in un momento successivo alla notifica della cessione e, con riferimento alla n. 315/2014, anche all'accettazione della medesima.
8.5.La spiegazione data dalla debitrice ingiunta, opponente in primo grado, in questa sede riproposta è, in estrema sintesi, che le prestazioni di cui alle fatture citate non sono mai state eseguite: più precisamente esse sono state emesse dalla società ” alla società CP_4 [...]
(CM)”, nel periodo da luglio/settembre 2014, per lavori di grafica e Controparte_2 poi stornate, in quanto le prestazioni stesse sono state eseguite direttamente nei confronti dei clienti di Pbcom senza l'intermediazione di CM e quindi dette fatture sarebbero state emesse per errore.
Parte_ Pertanto, ribadisce in questa sede l'appellata, “pretendere ora il pagamento da parte di determinerebbe una duplicazione di obbligazioni per la medesima prestazione di servizi e un indebito arricchimento di che, per la medesima prestazione, avrebbe ricevuto un CP_4
Parte_ pagamento sia dai propri clienti, sia dall'opponente e il Credito Fondiario opposto riceverebbe il pagamento di un credito inesistente.
Trattasi dunque, a suo dire, non dell'ipotesi prospettata da controparte di “fatti estintivi o modificativi del credito ceduto inopponibili al “factor” cessionario”, bensì di “eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto”.
Tale spiegazione non trova tuttavia, ad avviso di questa Corte, alcun supporto fattuale e probatorio credibile.
8.6. In primo luogo, a conferma della linearità e trasparenza dell'operazione, ci si sarebbe aspettati la produzione in giudizio delle fatture che avrebbe emesso direttamente ai CP_4 propri clienti: e tuttavia tali “propri clienti” non solo non sono mai stati indicati ma, tantomeno, sono state prodotte le fatture (di cui ben si sarebbe potuto chiedere in giudizio l'esibizione ex art. 213 c.p.c.) equivalenti a quelle che “erroneamente” Pbcom avrebbe in origine emesso nei confronti di CM.
Parte_
8.7. Desta inoltre stupore che abbia accettato la notifica della cessione delle fatture de quibus (due su tre) senza rendersi conto che erano state emesse erroneamente: circostanza, quest'ultima, che, ove davvero realizzatasi, avrebbe dovuto portarla a contestarle immediatamente anzichè ad accettarle.
In altre parole, appare piuttosto evidente che, ove il credito fosse stato inesistente (o addirittura la fattura fosse già stata stornata), la debitrice ceduta non avrebbe mai accettato la cessione.
8.8. Addirittura l'accettazione della terza fattura è avvenuta dopo lo storno: il che porta ad escludere che sia il frutto di un mero errore/mancanza di consapevolezza in capo a CM.
8.9. Altro elemento che suscita molta perplessità è l'esame del registro Iva Acquisti di CM da cui si evince che in sei mesi (terzo trimestre e quarto trimestre 2014) le uniche fatture di acquisto emesse nei suoi confronti sono proprio le tre per cui è causa emesse da Pbcom ed i relativi
“storni” dalla medesima svolti: il che porta quantomeno ad ipotizzare (così come del resto argomenta la difesa di parte appellante) che tra le due società vi fosse un unico centro di interessi, e certamente ad escludere che, proprio per la unicità delle fatture registrate, CM abbia accettato la cessione di un credito inesistente/venuto meno.
9. Sotto diverso profilo, la stessa spiegazione fornita dal teste dell'operazione in esame, Tes_1
a ben vedere, appare coerente con la (quantomeno poco trasparente) operazione concertata tra le due società.
Il teste ha infatti spiegato che “la per motivi di opportunità usufruiva dei servizi di CP_4
Consul management Service , per avere una seconda agenzia che si occupasse dei clienti più piccoli. I servizi erano però in larga parte prodotti da . fatturava a CP_4 CP_4 [...]
emetteva fatture attive nei confronti di CM RL) , la quale a sua volta CP_2 CP_4 fatturava ai clienti, aggiungendo il compenso di gestione del cliente”, di fatto confermando l'esistenza di un meccanismo per cui, a fronte di prestazioni erogate dalla cedente la CP_4 fattura nei confronti del cliente veniva emessa dalla debitrice ceduta, odierna appellata: il che porta nuovamente a configurare un unico centro di interessi tra le due società.
Si chiede infatti questa Corte quali fossero questi “motivi di opportunità”, quali fossero le effettive prestazioni che poi svolgeva CM.
Ancora. Il teste ha precisato che “Alla fine del 2014 era già pesantemente in crisi. CP_4
Aveva dei problemi di personale che in parte riguardavano anche l'area amministrativa, quindi i flussi normali di informazioni erano poco efficienti. Pertanto abbiamo deciso di fare internamente questi lavori e di fatturarli direttamente al cliente finale”: la stessa tempistica non torna se si pone mente al fatto che tutta l'operazione in questione (fatturazione e storno) è avvenuta tra il mese di settembre ed ottobre 2014 che non pare possano ritenersi appartenere al lasso temporale della “fine del 2014” ed è quindi lo stesso teste ad affermare che la Tes_1 decisione di far fatturare direttamente a , anziché a CP_4 Controparte_2
l'attività nei confronti dei clienti finali è maturata, a causa delle difficoltà economiche della cedente, in un momento successivo alla cessione delle fatture.
Dichiarazioni tutte che rendono peraltro il teste in esame, pur astrattamente capace di testimoniare, certamente poco attendibile.
10. Stando così le cose, appare pertanto convincente l'assunto di parte appellante a mente del quale e CM avrebbero posto in essere un “artificioso meccanismo” per cui, a fronte CP_4 di prestazioni erogate dalla cedente la fattura nei confronti del cliente veniva emessa CP_4 dalla debitrice ceduta, odierna appellata, apparendo evidente, alla luce di tutti gli elementi sopra esaminati (non ultimo, si ribadisce, il registro Iva acquisti di CM) come le due società rappresentassero sostanzialmente un unico centro di interessi. La fattispecie in esame rientra pertanto nell'ipotesi di “fatti estintivi o modificativi del credito ceduto” inopponibili al "factor" cessionario in quanto successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto: ciò “in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario” (Cfr. ex plurimis Cass. 10833/2007).
In effetti, la Giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario: pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Così, Cass. n. 575/2001).
Di conseguenza, secondo la Corte di legittimità il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto.
Per esempio, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, per il disposto dell' art. 1256 c.c. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. Per tale ragione il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cfr. anche Cass. n. 5998/2007). In definitiva, ha affermato la Corte di Cassazione in una decisione che ben si attaglia alla fattispecie in esame “l'errore fondamentale dell'impugnata sentenza, come emerge dal testo della medesima, è quello di avere riconosciuto giuridicamente validi ed efficaci, rispetto al cessionario del credito, atti di rinegoziazione e di disposizione del credito stesso, pacificamente successivi alla sua cessione, posti in essere dal cedente e dal debitore ceduto in danno del cessionario” e, ancora, “Sostiene la Corte che la Centro Leasing, quale contraente ceduta, non era debitrice di alcuno e che quindi mancava, a monte il presupposto per ritenere sussistente la cessione di credito, poiché mancava il credito da cedere. Anche questo punto dell'impugnata sentenza non può essere condiviso. A ragione segnala infatti parte ricorrente che occorreva, prima, valutare la compatibilità giuridica della pretesa estinzione del credito con il titolo della sua circolazione nel senso che se il negozio de quo fosse stato una cessione di contratto l'impugnata sentenza avrebbe dovuto spiegare come la parte cedente, in data successiva alla cessione, avrebbe potuto modificare quel contratto di cui aveva cessato di essere parte.
Se, al contrario, si fosse trattato di cessione di credito, la sentenza avrebbe dovuto motivare come il cedente avrebbe potuto rinegoziare il credito ceduto, estinguendolo parzialmente, dopo l'avvenuta cessione del credito, accettata dal debitore, del quale aveva perso titolarità e legittimazione” (Cfr. Corte Cass. 7.4.2009, n. 8373).
11. Facendo applicazione dei sopra richiamati principi al caso in esame, deve, quindi, escludersi, ad avviso di questa Corte, che le note di credito emesse da (molto CP_4
Parte_ probabilmente, in accordo con possano valere ad eludere l'obbligazione di pagamento verso la Banca cessionaria del credito che aveva anticipato in favore di l'importo delle CP_4 fatture cedute nell'ambito del contratto di factoring intercorrente tra le parti.
Come infatti condivisibilmente argomenta la difesa di parte appellante, posto che l'intervenuta accettazione della cessione da parte della debitrice ceduta costituisce in tutta evidenza espressione di volontà negoziale incompatibile con l'animus di contestazione del credito, l'atto abdicativo del proprio credito della cedente desumibile dalle note di credito CP_7 successivamente svolte non è opponibile alla cessionaria in quanto successivo alla cessione del credito (oltre che alla sua accettazione).
Ciò porta ad escludere che gli accordi interni tra cedente e debitrice ceduta possano portare ad escludere il pagamento del dovuto alla banca cessionaria, come efficacemente ha concluso nelle note di replica la difesa di parte appellante. 12. Da qui l'integrale accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza appellata, così come da dispositivo.
13. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022 con riferimento allo scaglione di valore da Euro
26.001,00 ad Euro 52.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza appellata n. 1788/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
07.06.2024,
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore di parte appellante Parte_1
della somma complessiva di € 40.260,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al
[...] saldo,
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore di parte appellante Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio: spese che liquida, per il primo grado,
[...] in complessivi Euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge, e, per il secondo grado, in complessivi Euro 804,00 per esborsi, Euro 9.991,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Genova, il giorno 22.10.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione