TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 2 dell'anno
2025 depositato da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], e , nata CP_1
a Napoli il 19/08/1974 (C.F. ), residente in [...]alla C.F._2
Via Benedetto Croce n. 65, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
Cacciola (C.F. ), in virtù di mandato in atti;
C.F._3
RICORRENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
e hanno presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII Parte_1 CP_1
per accedere alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.
Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto gli istanti risiedono nel comune di Qualiano, che è ricompreso nell'ambito del circondario di questo Tribunale. Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, i ricorrenti possiedono lo status di sovraindebitato.
L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il “sovraindebitamento” come “lo stato di crisi
o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
I ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, nonostante abbiano svolto attività di impresa nella società Lucy Bar s.a.s., per avere ceduto le quote sociali dieci anni or sono. D'altra parte, ad eccezione di taluni debiti iscritti a ruolo, le obbligazioni non appaiono derivare dallo svolgimento della precedente attività
d'impresa, ma attengono piuttosto a finalità private.
Sussistono inoltre i presupposti per accedere ad un'unica procedura familiare. Ai sensi dell'art. 66 CCII, i membri della stessa famiglia, che si considerano “oltre al coniuge… i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo…”, possono presentare un unico progetto “quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”. Il rapporto di coniugio intercorrente tra i due debitori è sufficiente a giustificare il ricorso ad un'unica procedura;
inoltre la debitoria ha anche una origine comune, perché essenzialmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile in Qualiano dove è collocata la residenza familiare.
Sul piano dei presupposti oggettivi, i debitori versano in stato di crisi. L'OCC ha accertato l'incapacità attuale di soddisfare le obbligazioni assunte, riconducibili per la maggior parte alla stipulazione del mutuo ipotecario, per la insufficienza del reddito disponibile a soddisfare i debiti scaduti e le spese necessarie al fabbisogno familiare.
Il gestore della crisi, dott. ha attestato la completezza e Persona_1
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Su indicazione del Tribunale, ai sensi del novellato art. 269 co. 2 CCII, ha in seguito precisato che le cause dell'indebitamento sono da ricondurre essenzialmente alle patologie sopportate dai coniugi ed alla contrazione del reddito che è derivata dalla conseguente riduzione dell'attività lavorativa. Le originarie lacune della relazione tuttavia costituiscono giustificati motivi per la nomina di altro liquidatore.
I debitori hanno comunque ribadito la volontà di accedere alla procedura di liquidazione controllata, anche a seguito degli avvertimenti di questi Tribunale sulle modalità della liquidazione (cfr. decreto del 22/1/2025 e ricorso depositato il
24/1/2025, nonché verbale di udienza del 31/1/2025).
Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'apertura della procedura richiesta.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , nato a Parte_1
Napoli il 12/09/1969 (C.F. ), residente in [...]
Benedetto Croce n. 65, e di , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...]; C.F._2
NOMINA
Giudice delegato: dott. Michelangelo Petruzziello.
Liquidatore: avv. Nunzia Orditura.
ORDINA
alla debitrice il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 2 dell'anno
2025 depositato da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], e , nata CP_1
a Napoli il 19/08/1974 (C.F. ), residente in [...]alla C.F._2
Via Benedetto Croce n. 65, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
Cacciola (C.F. ), in virtù di mandato in atti;
C.F._3
RICORRENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
e hanno presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII Parte_1 CP_1
per accedere alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.
Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto gli istanti risiedono nel comune di Qualiano, che è ricompreso nell'ambito del circondario di questo Tribunale. Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, i ricorrenti possiedono lo status di sovraindebitato.
L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il “sovraindebitamento” come “lo stato di crisi
o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
I ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, nonostante abbiano svolto attività di impresa nella società Lucy Bar s.a.s., per avere ceduto le quote sociali dieci anni or sono. D'altra parte, ad eccezione di taluni debiti iscritti a ruolo, le obbligazioni non appaiono derivare dallo svolgimento della precedente attività
d'impresa, ma attengono piuttosto a finalità private.
Sussistono inoltre i presupposti per accedere ad un'unica procedura familiare. Ai sensi dell'art. 66 CCII, i membri della stessa famiglia, che si considerano “oltre al coniuge… i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo…”, possono presentare un unico progetto “quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”. Il rapporto di coniugio intercorrente tra i due debitori è sufficiente a giustificare il ricorso ad un'unica procedura;
inoltre la debitoria ha anche una origine comune, perché essenzialmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile in Qualiano dove è collocata la residenza familiare.
Sul piano dei presupposti oggettivi, i debitori versano in stato di crisi. L'OCC ha accertato l'incapacità attuale di soddisfare le obbligazioni assunte, riconducibili per la maggior parte alla stipulazione del mutuo ipotecario, per la insufficienza del reddito disponibile a soddisfare i debiti scaduti e le spese necessarie al fabbisogno familiare.
Il gestore della crisi, dott. ha attestato la completezza e Persona_1
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Su indicazione del Tribunale, ai sensi del novellato art. 269 co. 2 CCII, ha in seguito precisato che le cause dell'indebitamento sono da ricondurre essenzialmente alle patologie sopportate dai coniugi ed alla contrazione del reddito che è derivata dalla conseguente riduzione dell'attività lavorativa. Le originarie lacune della relazione tuttavia costituiscono giustificati motivi per la nomina di altro liquidatore.
I debitori hanno comunque ribadito la volontà di accedere alla procedura di liquidazione controllata, anche a seguito degli avvertimenti di questi Tribunale sulle modalità della liquidazione (cfr. decreto del 22/1/2025 e ricorso depositato il
24/1/2025, nonché verbale di udienza del 31/1/2025).
Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'apertura della procedura richiesta.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , nato a Parte_1
Napoli il 12/09/1969 (C.F. ), residente in [...]
Benedetto Croce n. 65, e di , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...]; C.F._2
NOMINA
Giudice delegato: dott. Michelangelo Petruzziello.
Liquidatore: avv. Nunzia Orditura.
ORDINA
alla debitrice il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello