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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
n. rg8201 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8201 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. PANICO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla Via Monte Nuovo Licola Patria 34/A;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al CP_1 ricorso, dall'avv. PANICO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla Via Monte Nuovo Licola Patria 34/A;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 23/09/2006, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, libero ciascuno di decidere ove meglio ritiene stabilire la propria residenza con obbligo reciproco di comunicarla;
2) la IG.ra vivrà nella casa coniugale, con il figlio mentre Parte_1 Per_1
la IG , continuerà a vivere con il padre. Tutti i beni mobili, gli arredi e Per_2
quanto altro contenuto nel già domicilio coniugale, resta nella piena disponibilità della IG.ra , avendo il IG. provveduto ad asportare Parte_1 CP_1
tutto quanto di sua competenza unitamente agli oggetti personali della IG
; Per_2
3) entrambi i genitori dovranno decidere, in maniera condivisa, in merito alla educazione, alla istruzione, alla salute ed allo sviluppo morale e sociale dei figli:
4) il diritto di visita del figlio minore spettante al IG. Per_1 CP_1
nonché quella della IG minore spettante alla IG.ra , Per_2 Parte_1
verrà regolato secondo il Piano Genitoriale allegato e alla luce del principio dell'alternanza e, tenendo in considerazione l'età della IG , le sue Per_2
eIGenze di vita scolastica, sociale, sportive e ricreative, ed anche una relativa autonomia, lo stesso potrà venire modulato;
5) qualora, per eIGenze personali o lavorative non fosse possibile rispettare le turnazioni presenti nell'allegato prospetto genitoriale, gli istanti si impegnano ad accordarsi nell'interesse preminente dei figli e nel pieno rispetto dell'altro genitore;
6) nei giorni in cui i figli e saranno rispettivamente con il padre e Per_1 Per_2
con la madre, gli stessi li seguiranno, negli studi e cureranno il loro accompagnamento allo sport, alle feste, ad eventuali controlli medici etc. e, quanto innanzi, per far sì che entrambi i genitori partecipino al loro quotidiano ed alla loro vita di relazione, consentendo così agli stessi di continuare a
2 svolgere, regolarmente, la propria vita allorquando sono con l'uno o con l'altro genitore;
7) il IG. verserà quale contributo a titolo di mantenimento del CP_1
figlio minorenne e non ancora indipendente economicamente, la somma Per_1 di € 500,00 mensili da corrispondere alla IE il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT;
8) la IG.ra verserà quale contributo a titolo di mantenimento della Parte_1
IG , minorenne e non ancora indipendente economicamente, la somma di Per_2
€ 300,00 mensili da corrispondere al marito il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT;
9) il IG. , si accollerà nella misura del 100% le spese mediche per CP_1 prestazioni non dal SSN, le spese d'istruzione e sportive necessarie per il figlio ovvero il 100% delle spese straordinarie (impreviste ed imprevedibili) in Per_3
linea con il Protocollo del Tribunale di Napoli;
9) il IG. , qualora su richiesta della IG quest'ultima CP_1 Per_2
decidesse di ritornare a vivere con la madre ed il fratello presso la casa Per_1
coniugale, verserà quale contributo a titolo di mantenimento anche della IG
, qualora ancora non indipendente economicamente, la somma di € 500,00 Per_2
mensili da corrispondere alla IE il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT ed i genitori
10) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare tempestivamente all'altro genitore, ogni cambiamento di utenza telefonica o multimediale nonché di residenza;
11) entrambi i genitori si impegnano a favorire sempre tutti i contatti, di ogni genere, tra i figli ed il genitore temporaneamente assente;
12) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
3 equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre;
a tutelare la figura paterna e/o materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
13) vengano dichiarati i coniugi economicamente indipendenti e venga dichiarato che non sussistono i presupposti per l'assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro.
14) ciascuno dei ricorrenti acconsente espressamente al rilascio ed al rinnovo all'altro del passaporto per l'estero da parte delle competenti Autorità, nonché di visti o di qualsivoglia eventuale permesso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto attesa la non contrarietà a norme imperative.
Poiché i patti di cui sopra sono rispondenti agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.325, parte II, S. A, reg. Parte_2
Atti Matrimonio anno 2006);
b) omologa le pattuizioni delle parti di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
4 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 11/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8201 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. PANICO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla Via Monte Nuovo Licola Patria 34/A;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al CP_1 ricorso, dall'avv. PANICO ANNA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla Via Monte Nuovo Licola Patria 34/A;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 23/09/2006, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, libero ciascuno di decidere ove meglio ritiene stabilire la propria residenza con obbligo reciproco di comunicarla;
2) la IG.ra vivrà nella casa coniugale, con il figlio mentre Parte_1 Per_1
la IG , continuerà a vivere con il padre. Tutti i beni mobili, gli arredi e Per_2
quanto altro contenuto nel già domicilio coniugale, resta nella piena disponibilità della IG.ra , avendo il IG. provveduto ad asportare Parte_1 CP_1
tutto quanto di sua competenza unitamente agli oggetti personali della IG
; Per_2
3) entrambi i genitori dovranno decidere, in maniera condivisa, in merito alla educazione, alla istruzione, alla salute ed allo sviluppo morale e sociale dei figli:
4) il diritto di visita del figlio minore spettante al IG. Per_1 CP_1
nonché quella della IG minore spettante alla IG.ra , Per_2 Parte_1
verrà regolato secondo il Piano Genitoriale allegato e alla luce del principio dell'alternanza e, tenendo in considerazione l'età della IG , le sue Per_2
eIGenze di vita scolastica, sociale, sportive e ricreative, ed anche una relativa autonomia, lo stesso potrà venire modulato;
5) qualora, per eIGenze personali o lavorative non fosse possibile rispettare le turnazioni presenti nell'allegato prospetto genitoriale, gli istanti si impegnano ad accordarsi nell'interesse preminente dei figli e nel pieno rispetto dell'altro genitore;
6) nei giorni in cui i figli e saranno rispettivamente con il padre e Per_1 Per_2
con la madre, gli stessi li seguiranno, negli studi e cureranno il loro accompagnamento allo sport, alle feste, ad eventuali controlli medici etc. e, quanto innanzi, per far sì che entrambi i genitori partecipino al loro quotidiano ed alla loro vita di relazione, consentendo così agli stessi di continuare a
2 svolgere, regolarmente, la propria vita allorquando sono con l'uno o con l'altro genitore;
7) il IG. verserà quale contributo a titolo di mantenimento del CP_1
figlio minorenne e non ancora indipendente economicamente, la somma Per_1 di € 500,00 mensili da corrispondere alla IE il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT;
8) la IG.ra verserà quale contributo a titolo di mantenimento della Parte_1
IG , minorenne e non ancora indipendente economicamente, la somma di Per_2
€ 300,00 mensili da corrispondere al marito il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT;
9) il IG. , si accollerà nella misura del 100% le spese mediche per CP_1 prestazioni non dal SSN, le spese d'istruzione e sportive necessarie per il figlio ovvero il 100% delle spese straordinarie (impreviste ed imprevedibili) in Per_3
linea con il Protocollo del Tribunale di Napoli;
9) il IG. , qualora su richiesta della IG quest'ultima CP_1 Per_2
decidesse di ritornare a vivere con la madre ed il fratello presso la casa Per_1
coniugale, verserà quale contributo a titolo di mantenimento anche della IG
, qualora ancora non indipendente economicamente, la somma di € 500,00 Per_2
mensili da corrispondere alla IE il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT ed i genitori
10) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare tempestivamente all'altro genitore, ogni cambiamento di utenza telefonica o multimediale nonché di residenza;
11) entrambi i genitori si impegnano a favorire sempre tutti i contatti, di ogni genere, tra i figli ed il genitore temporaneamente assente;
12) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
3 equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre;
a tutelare la figura paterna e/o materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
13) vengano dichiarati i coniugi economicamente indipendenti e venga dichiarato che non sussistono i presupposti per l'assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro.
14) ciascuno dei ricorrenti acconsente espressamente al rilascio ed al rinnovo all'altro del passaporto per l'estero da parte delle competenti Autorità, nonché di visti o di qualsivoglia eventuale permesso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto attesa la non contrarietà a norme imperative.
Poiché i patti di cui sopra sono rispondenti agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.325, parte II, S. A, reg. Parte_2
Atti Matrimonio anno 2006);
b) omologa le pattuizioni delle parti di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
4 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 11/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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