Ordinanza collegiale 11 ottobre 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/12/2022, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 02027/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2022, proposto da
Della Valle Marcello, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in qualità di C.T.U. emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2021 (causa avente R.G. n. 145112019), per la somma complessiva di € 885,15, oltre accessori di legge;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione n. 1582/2022;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. De Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 29/04/2022 presso la sede reale del Ministero della Salute a Roma e depositato in giudizio l’11/05/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in qualità di C.T.U. emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2021 (causa avente R.G. n. 145112019), per la somma complessiva di € 885,15, oltre accessori di legge (I.V.A. e Cassa previdenziale).
Deduce che, il 12/10/2021, il decreto A.G.O. di liquidazione, sopra richiamato, veniva munito di formula esecutiva ed in tale forma veniva notificato al Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., in data 15/10/2021 e che il Ministero della Salute non ha pagato e non si è neppure opposto al suddetto decreto di liquidazione.
Chiede, quindi, il pagamento della somma complessiva di € 885,15 di cui al predetto decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2022, oltre interessi per € 3,21 e marca da bollo per € 2,00, e la condanna del Ministero della salute, in persona del Ministro p. t., anche al pagamento di spese e competenze di precetto per € 267,66, nonchè al rimborso del contributo unificato, pari ad € 300,00, per complessivi € 1.458,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, infine, di un'ulteriore somma ritenuta equa a titolo di sanzione per il ritardo nell'esecuzione del giudicato in base all'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..
Ad esito della Camera di Consiglio del 28/09/2022, con ordinanza collegiale n. 1582 dell’11/10/2022, questa Sezione ha rilevato, anche ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso di ottemperanza consistente nella nullità della notifica dello stesso (proposto contro un'Amministrazione dello Stato) non avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente, a mezzo posta, presso la sede reale del Ministero della Salute a Roma (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 04/05/2020, n. 488; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 06/02/2019, n. 177) ed ha assegnato, ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., alla parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza di rimessione in termini, per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio al Ministero della Salute presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, rinviando per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13 Dicembre 2022.
Il 15/11/2022, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura dello Stato il 18/10/2022, si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 13/12/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è, in parte, fondato e deve, quindi, essere accolto parzialmente, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito indicati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. di cui in epigrafe, passato in giudicato per mancata opposizione, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Lecce del 10/05/2022.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (infine, debitamente notificato alla controparte il 18/10/2022 e depositato nuovamente in giudizio il 24/10/2022), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, per mancata opposizione, come risulta dalla suddetta attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce del 10/05/2022.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale (al quale è stata successivamente apposta la formula esecutiva il 12/10/2021) è stato notificato al Ministero della Salute presso la sede reale in data 15-27 ottobre 2021, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere parzialmente accolto, non risultando l’adempimento al giudicato formatosi sul decreto sul decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in qualità di C.T.U. emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2021, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro liquidate nel predetto decreto di liquidazione del compenso.
4. - Non sono dovuti, invece, i reclamati interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme indicate nel decreto ingiuntivo dell’A.G.O., poiché non previsti nel titolo esecutivo, né parte ricorrente ha proposto, nel presente giudizio di ottemperanza, la specifica “azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza”, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.,
Inoltre, non sono dovute, nella presente sede di ottemperanza, le reclamate spese e le competenze dell’atto di precetto “ poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, 24/05/2019, n. 6491).
Non spettano al ricorrente neppure le invocate astreintes , non sussistendo i presupposti e le condizioni previsti dall’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a. (sia perché ciò appare manifestamente iniquo, sia in ragione del disposto dell’art. 114, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale “ Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ”).
Anche la richiesta di restituzione del contributo unificato corrisposto dal ricorrente per il giudizio di ottemperanza va disattesa - allo stato - in quanto subordinata ex lege al passaggio in giudicato della presente decisione.
5. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto solo in parte nei sensi e nei limiti sopra indicati.
6. - Ricorrono i presupposti di legge, in relazione all’accoglimento solo parziale del ricorso di ottemperanza, per disporre che le spese del presente giudizio vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esatta esecuzione al giudicato formatosi sul decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in qualità di C.T.U. emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2021, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO