Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1781
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa o invalida notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Legittimità dell'impugnazione del ruolo e della cartella ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 per pregiudizio alla procedura di concordato preventivo

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e riscossione

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Spettanza nel merito dei crediti d'imposta

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Accolto
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha accolto l'eccezione di tardività, ritenendo che la società fosse a conoscenza dell'esistenza del ruolo e della cartella sin dal gennaio 2014, come emerge dalla documentazione relativa al concordato preventivo. Tale conoscenza rende l'impugnazione tardiva.

  • Rigettato
    Omessa o invalida notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Legittimità dell'impugnazione del ruolo e della cartella ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 per pregiudizio alla procedura di concordato preventivo

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e riscossione

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Rigettato
    Spettanza nel merito dei crediti d'imposta

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, necessario per impugnare l'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la cessione del credito vantato dalla società ha fatto venir meno il presupposto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Infine, la cartella è sospesa a causa del concordato preventivo, escludendo un danno oggettivo per la società.

  • Accolto
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha accolto l'eccezione di tardività, ritenendo che la società fosse a conoscenza dell'esistenza del ruolo e della cartella sin dal gennaio 2014, come emerge dalla documentazione relativa al concordato preventivo. Tale conoscenza rende l'impugnazione tardiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1781
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1781
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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