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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1781/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
CAVALLO MARIA BARBARA, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13088/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130153900661 REC.CREDITO.IMP
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2013/550217 IMPOSTE RUOLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Ricorrente_1 S.r.l., già Ricorrente_1 S.p.A., ha proposto ricorso avverso il ruolo n. 2013/550217, reso esecutivo in data 1 febbraio 2013 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Isernia, e la conseguente cartella di pagamento n. 09720130153900661, per l'importo complessivo di euro
586.731,12, relativo al recupero di crediti d'imposta utilizzati in compensazione per l'anno d'imposta 2009, oltre sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La società ha dedotto di aver avuto conoscenza legale della cartella solo in data 27 luglio 2023, a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo:
1)la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, eseguita mediante procedura di irreperibilità assoluta in assenza dei relativi presupposti;
2)la legittimità dell'impugnazione del ruolo e della cartella ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n.
602/1973, per il pregiudizio derivante alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale;
3)la illegittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, trattandosi di disconoscimento di crediti d'imposta che avrebbe richiesto la previa emissione di un avviso di accertamento o atto di recupero;
4) la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e riscossione;
5)la spettanza nel merito dei crediti d'imposta relativi agli incentivi per l'acquisto e la rottamazione di veicoli ecologici.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, eccependo, in via preliminare: 1) Incompetenza della Corte tributaria di Roma, essendo il ruolo prodromico di competenza della Direzione
Provinciale di Isernia.
2) la inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che la società fosse già a conoscenza della cartella sin dal 2013 nell'ambito della procedura di concordato;
3) la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, in mancanza di prova concreta dei pregiudizi tipizzati dalla norma;
4) la legittimità della procedura ex art. 36-bis, trattandosi di recupero di crediti non risultanti dalla dichiarazione;
5) la correttezza del ruolo e della cartella sia sotto il profilo motivazionale sia sotto il profilo sostanziale.
3. In vista del merito, la parte ha depositato memorie confutando le prospettazioni avversarie.
4. La causa è passata in decisione all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'eccezione di incompetenza va respinta, in quanto qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D. Lgs.
n.546 del 1992, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt.19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D.
Lgs. n.546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici tributari diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. civ., sez. trib.,
n. 28064/2019).
6. Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Ufficio, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come novellato per effetto della disposizione dell'art. 3 del D.L. n.146 del 2021, inserita in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, vieta l'impugnazione dell'estratto di ruolo salvi i soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli: un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui ai D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Parte ricorrente, con riguardo all'impugnabilità dell'estratto di ruolo nel caso de quo, ha affermato di avere delle ragioni per l'impugnazione.
In ordine al pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici sottoposta alle verifiche di cui all'art. 48 bis d.p.r. 602/73, ha affermato che “ come si evince dalla documentazione trasmessa dalla
Regione Molise e dal Ministero dello Sviluppo Economico (all.7), la Ricorrente_1 s.r.l. (già Ricorrente_1
s.p.a.), anche a seguito dell'omologa concordataria (all.6), conserva la propria operatività nel settore di riferimento del progetto agevolato e, soprattutto, la titolarità delle agevolazioni concesse, percepite e da percepire nell'ambito del c.d. “Contratto d'area Molise Interno”, i cui pagamenti, come noto, sono soggetti alle verifiche in tema di regolarità contributiva e previdenziale del beneficiario, nonché, espressamente (all.7), alle verifiche di cui all'art. 48 bis d.p.r. 602/73 da parte delle amministrazioni pubbliche eroganti;
In ordine alla perdita di benefici attuali nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha affermato che il
Commissario Giudiziale, inoltre, nella relazione integrativa al 23.01.2014 (cfr. pagg. 6, 8 e 9, all.8) e richiamando sul punto anche la relazione dell'attestatore incaricato dalla Società, afferma che “… le eventuali sopravvenienze passive fiscali possono impattare anche in modo significativo sulla procedura di concordato in continuità. Con l'ovvia e naturale conseguenza, pure chiarita dal Commissario Giudiziale nelle proprie osservazioni dell'11.07.2019 (all.9), che con l'eventuale risoluzione del concordato e la successiva apertura della procedura fallimentare “l'ammontare di molti crediti potrebbe variare per l'applicazione dei criteri fallimentari”, “andrebbe persa la possibilità di ottenere una rilevante riduzione della massa debitoria in prededuzione, in privilegio, in via ipotecaria e chirografaria” e “si andrebbe ad incrementare la debitoria in conseguenza dei debiti maturati nell'ambito della continuità aziendale”. Crediti che, come detto e documentato (supra 2.1.), la Società vanta anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e debiti che la stessa deve onorare nei riguardi anche dell'AR (per tributi, interessi e sanzioni) e per i quali la procedura concorsuale omologata, come attestato anche nelle memorie avversarie, ha previsto una consistente falcidia.
In questo senso l'interesse della Ricorrente_1 a ricorrere alla tutela anticipata (con l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento non notificata e/o invalidamente notificata) è chiaramente teso anche ad evitare alla stessa la perdita dei benefici, riconosciuti al concordato in continuità, nei confronti sia delle pubbliche amministrazioni interessate ai pagamenti delle agevolazioni sopra citate che, nello specifico, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della Riscossione per la riduzione del debito tributario (cfr. all.10) che l'eventuale fallimento inevitabilmente sacrificherebbe.
6.1. A parere del Collegio si tratta di argomenti che non possono essere accolti, in ciò confermandosi la tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente dichiara di ricevere dalla Regione Molise “agevolazioni concesse, percepite e da percepire nell'ambito del c.d. “Contratto d'area Molise Interno” ed esibisce a sostegno due atti: 1) missiva del MISE prot. n. 206898/2021, con la quale il Ministero riscontra le osservazioni trasmesse dall'impresa in data 09 dicembre 2021; 2) la nota della Regione Molise prot. n.207295/2021 con la quale, nel recepire gli orientamenti espressi dal MISE, si dà atto “che non risulta il formale consenso da parte del debitore ceduto (la Regione
Molise)” e che dunque “il creditore resta, pertanto, la società Ricorrente_1”.
Al riguardo sostiene che le due missive evidenziano una operazione di cessione del credito da parte della società ricorrente, cessione che lo stesso MISE subordina ad attività di controllo riportando come “è stato conferito un mandato irrevocabile all'incasso del credito di euro 2.341.650,00 in favore della “
Banca_1 s.p.a.”, mentre la “Società_2 s.r.l.” risulterebbe “ultima cessionaria del credito per effetto dell'acquisto dell'intera posizione creditoria vantata da Banca_2” e ritenendo che “Per tali motivi, la Ricorrente_1 s.r.l. “ha chiesto di considerare tutta la situazione ai fini della traslazione del credito, fermi restando ovviamente i positivi controlli istruttori da parte dell'Amministrazione nei confronti della cedente Ricorrente_1 s.r.l.” medesima”.
In realtà, la ricorrente non ha dato atto dell'esito dell'attività di controllo esperita;
inoltre, con la cessione del credito vantato per effetto del finanziamento dovuto da parte della Regione Molise, detto credito passa in capo alla Banca_1 S.p.A. ovvero alla Ricorrente_1 s.r.l. e, pertanto, non ricorre più il presupposto di cui art.12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 per l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Qualora il destinatario del finanziamento fosse effettivamente la Ricorrente_1 s.r.l., di detto flusso finanziario non si dà atto in alcuna delle relazioni sull'andamento del Piano concordatario redatte dalla società, né, tantomeno, in quelle periodiche depositate dagli organi della procedura.
A ciò occorre aggiungere, come comprovato dall'allegata interrogazione di dettaglio, la cartella soggiacente l'estratto di ruolo di cui al presente contenzioso è – ancora all'attualità, in conseguenza della pendenza del concordato preventivo – sospesa ai sensi dell'art.168, commi 1 e 2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267 “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.”.
Da questo si deduce che la società non ha alcun nocumento oggettivo.
Sotto altro profilo, nel concordato oggetto di omologa la società si era impegnata a corrispondere il debito erariale certificato – comprensivo di tutti gli atti oggetto di consolidamento e, quindi, anche di quelli non ancora iscritti a ruolo come quelli presupposti all'impugnato estratto di ruolo e alla relativa cartella – nella misura del 60%.
Tuttavia, all'attualità – nonostante i riscontri chiesti dall'ufficio - l'impegno concordatario giudizialmente assunto non è stato ancora onorato e, di conseguenza, il concordato dovrebbe ritenersi risolto di diritto. Di conseguenza non si comprendono le doglianze di parte e le preoccupazioni nel dovere assolvere anche al credito di cui al presente gravame.
Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, l'interesse ad agire deve essere attuale, specifico e documentato. Non vi sono dunque i presupposti di cui alla novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 che legittimerebbero nella presente sede l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
7. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata anche sotto il profilo della tardività dell'impugnazione.
La ricorrente ha avuto piena conoscenza della pretesa tributaria azionata in quanto l'impugnato ruolo recava il debito, già portato a sua conoscenza con comunicazione di irregolarità n. 23880010602, notificata dall'Agenzia delle Entrate in data 26 gennaio 2012.
A comprovare ciò, si richiama il contenuto di pag. 98 della Relazione del Commissario Giudiziale redatta ex art. 172 della L.F. nel passaggio in cui si legge: “Il Dott. Nominativo_1, a pag. 35 della Sua relazione, da atto, inoltre, dell'esistenza di un'ulteriore cartella n. 97220130153900661 di €. 614.020,00 che, però, non viene inclusa nel totale debito tributario in quanto l'azienda ritiene che tale cartella non sia mai stata notificata. Lo scrivente ha richiesto, a mezzo pec del 30.12.2013, a Equitalia Sud per la Provincia di Roma di rimettere le relate di notifica relative alle cartelle di cui alla dichiarazione di credito ed in particolare con riferimento alla cartella in argomento;
ad oggi nessuna documentazione è stata rimessa. Prudenzialmente si ritiene, comunque, di dover inserire tale cartella nell'ambito della debitoria tributaria.”.
A pag. 4 dell'integrazione alla Relazione del Commissario giudiziale del 23 gennaio 2014 (sempre redatta ai sensi dell'art. 172 L. F.) si legge, inoltre, che: “Equitalia Sud – Agente della riscossione per la Provincia di Roma: ha rimesso, in data 19.12.2013, la relativa dichiarazione di credito chiedendo il riconoscimento dell'importo complessivo di €. 4.955.016,42 di cui €. 4.482.170,08 in privilegio ed € 472.846,34 in chirografo il tutto come da tabella riportata a pag. 99 della relazione ex art. 172 l. fall.; in merito a tale dichiarazione lo scrivente, con riferimento alla cartella n. 900661000 di €. 614.020,00, recupero credito d'imposta anno 2009, nella relazione ex art. 172 l. fall. evidenziava quanto segue: “il dott. Nominativo_1, a pag. 25 della sua relazione, da atto, inoltre, dell'esistenza di un'ulteriore cartella n. 97220130153900661 di € 614.020,00 che, però, non viene inclusa nel totale debito tributario in quanto l'azienda ritiene che tale cartella non sia mai stata notificata. Lo scrivente ha richiesto, a mezzo pec del 30.12.2013, a Equitalia Sud per la Provincia di Roma di rimettere le relate di notifica relative alle cartelle di cui alla dichiarazione di credito ed in particolare con riferimento alla cartella in argomento;
ad oggi nessuna documentazione è stata rimessa”.
Alla luce di quanto esposto emerge chiaramente che, sin dal gennaio 2014, l'odierna ricorrente era a conoscenza dell'esistenza del ruolo, della cartella di pagamento, nonché delle motivazioni dell'iscrizione a ruolo, tanto che nel ricorso ha esposto in maniera chiara e completa l'oggetto del recupero.
In proposito, secondo un consolidato giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. civ., ord.
n. 5346/2021), nel concordato, al pari di quanto avviene nella procedura fallimentare “l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art.97 l. fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito (Cass., sez.1, 27 ottobre 2017, n. 25640, Cass. Sez.1, 16 marzo 2001, n. 3830)”.
8. In conclusione il ricorso è inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in euro 10000,00.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice La Presidente
IA BA AV AT ER
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
CAVALLO MARIA BARBARA, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13088/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130153900661 REC.CREDITO.IMP
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2013/550217 IMPOSTE RUOLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Ricorrente_1 S.r.l., già Ricorrente_1 S.p.A., ha proposto ricorso avverso il ruolo n. 2013/550217, reso esecutivo in data 1 febbraio 2013 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Isernia, e la conseguente cartella di pagamento n. 09720130153900661, per l'importo complessivo di euro
586.731,12, relativo al recupero di crediti d'imposta utilizzati in compensazione per l'anno d'imposta 2009, oltre sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La società ha dedotto di aver avuto conoscenza legale della cartella solo in data 27 luglio 2023, a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo:
1)la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, eseguita mediante procedura di irreperibilità assoluta in assenza dei relativi presupposti;
2)la legittimità dell'impugnazione del ruolo e della cartella ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n.
602/1973, per il pregiudizio derivante alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale;
3)la illegittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, trattandosi di disconoscimento di crediti d'imposta che avrebbe richiesto la previa emissione di un avviso di accertamento o atto di recupero;
4) la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e riscossione;
5)la spettanza nel merito dei crediti d'imposta relativi agli incentivi per l'acquisto e la rottamazione di veicoli ecologici.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, eccependo, in via preliminare: 1) Incompetenza della Corte tributaria di Roma, essendo il ruolo prodromico di competenza della Direzione
Provinciale di Isernia.
2) la inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che la società fosse già a conoscenza della cartella sin dal 2013 nell'ambito della procedura di concordato;
3) la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, in mancanza di prova concreta dei pregiudizi tipizzati dalla norma;
4) la legittimità della procedura ex art. 36-bis, trattandosi di recupero di crediti non risultanti dalla dichiarazione;
5) la correttezza del ruolo e della cartella sia sotto il profilo motivazionale sia sotto il profilo sostanziale.
3. In vista del merito, la parte ha depositato memorie confutando le prospettazioni avversarie.
4. La causa è passata in decisione all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'eccezione di incompetenza va respinta, in quanto qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D. Lgs.
n.546 del 1992, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt.19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D.
Lgs. n.546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici tributari diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. civ., sez. trib.,
n. 28064/2019).
6. Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Ufficio, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come novellato per effetto della disposizione dell'art. 3 del D.L. n.146 del 2021, inserita in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, vieta l'impugnazione dell'estratto di ruolo salvi i soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli: un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui ai D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Parte ricorrente, con riguardo all'impugnabilità dell'estratto di ruolo nel caso de quo, ha affermato di avere delle ragioni per l'impugnazione.
In ordine al pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici sottoposta alle verifiche di cui all'art. 48 bis d.p.r. 602/73, ha affermato che “ come si evince dalla documentazione trasmessa dalla
Regione Molise e dal Ministero dello Sviluppo Economico (all.7), la Ricorrente_1 s.r.l. (già Ricorrente_1
s.p.a.), anche a seguito dell'omologa concordataria (all.6), conserva la propria operatività nel settore di riferimento del progetto agevolato e, soprattutto, la titolarità delle agevolazioni concesse, percepite e da percepire nell'ambito del c.d. “Contratto d'area Molise Interno”, i cui pagamenti, come noto, sono soggetti alle verifiche in tema di regolarità contributiva e previdenziale del beneficiario, nonché, espressamente (all.7), alle verifiche di cui all'art. 48 bis d.p.r. 602/73 da parte delle amministrazioni pubbliche eroganti;
In ordine alla perdita di benefici attuali nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha affermato che il
Commissario Giudiziale, inoltre, nella relazione integrativa al 23.01.2014 (cfr. pagg. 6, 8 e 9, all.8) e richiamando sul punto anche la relazione dell'attestatore incaricato dalla Società, afferma che “… le eventuali sopravvenienze passive fiscali possono impattare anche in modo significativo sulla procedura di concordato in continuità. Con l'ovvia e naturale conseguenza, pure chiarita dal Commissario Giudiziale nelle proprie osservazioni dell'11.07.2019 (all.9), che con l'eventuale risoluzione del concordato e la successiva apertura della procedura fallimentare “l'ammontare di molti crediti potrebbe variare per l'applicazione dei criteri fallimentari”, “andrebbe persa la possibilità di ottenere una rilevante riduzione della massa debitoria in prededuzione, in privilegio, in via ipotecaria e chirografaria” e “si andrebbe ad incrementare la debitoria in conseguenza dei debiti maturati nell'ambito della continuità aziendale”. Crediti che, come detto e documentato (supra 2.1.), la Società vanta anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e debiti che la stessa deve onorare nei riguardi anche dell'AR (per tributi, interessi e sanzioni) e per i quali la procedura concorsuale omologata, come attestato anche nelle memorie avversarie, ha previsto una consistente falcidia.
In questo senso l'interesse della Ricorrente_1 a ricorrere alla tutela anticipata (con l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento non notificata e/o invalidamente notificata) è chiaramente teso anche ad evitare alla stessa la perdita dei benefici, riconosciuti al concordato in continuità, nei confronti sia delle pubbliche amministrazioni interessate ai pagamenti delle agevolazioni sopra citate che, nello specifico, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della Riscossione per la riduzione del debito tributario (cfr. all.10) che l'eventuale fallimento inevitabilmente sacrificherebbe.
6.1. A parere del Collegio si tratta di argomenti che non possono essere accolti, in ciò confermandosi la tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente dichiara di ricevere dalla Regione Molise “agevolazioni concesse, percepite e da percepire nell'ambito del c.d. “Contratto d'area Molise Interno” ed esibisce a sostegno due atti: 1) missiva del MISE prot. n. 206898/2021, con la quale il Ministero riscontra le osservazioni trasmesse dall'impresa in data 09 dicembre 2021; 2) la nota della Regione Molise prot. n.207295/2021 con la quale, nel recepire gli orientamenti espressi dal MISE, si dà atto “che non risulta il formale consenso da parte del debitore ceduto (la Regione
Molise)” e che dunque “il creditore resta, pertanto, la società Ricorrente_1”.
Al riguardo sostiene che le due missive evidenziano una operazione di cessione del credito da parte della società ricorrente, cessione che lo stesso MISE subordina ad attività di controllo riportando come “è stato conferito un mandato irrevocabile all'incasso del credito di euro 2.341.650,00 in favore della “
Banca_1 s.p.a.”, mentre la “Società_2 s.r.l.” risulterebbe “ultima cessionaria del credito per effetto dell'acquisto dell'intera posizione creditoria vantata da Banca_2” e ritenendo che “Per tali motivi, la Ricorrente_1 s.r.l. “ha chiesto di considerare tutta la situazione ai fini della traslazione del credito, fermi restando ovviamente i positivi controlli istruttori da parte dell'Amministrazione nei confronti della cedente Ricorrente_1 s.r.l.” medesima”.
In realtà, la ricorrente non ha dato atto dell'esito dell'attività di controllo esperita;
inoltre, con la cessione del credito vantato per effetto del finanziamento dovuto da parte della Regione Molise, detto credito passa in capo alla Banca_1 S.p.A. ovvero alla Ricorrente_1 s.r.l. e, pertanto, non ricorre più il presupposto di cui art.12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 per l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Qualora il destinatario del finanziamento fosse effettivamente la Ricorrente_1 s.r.l., di detto flusso finanziario non si dà atto in alcuna delle relazioni sull'andamento del Piano concordatario redatte dalla società, né, tantomeno, in quelle periodiche depositate dagli organi della procedura.
A ciò occorre aggiungere, come comprovato dall'allegata interrogazione di dettaglio, la cartella soggiacente l'estratto di ruolo di cui al presente contenzioso è – ancora all'attualità, in conseguenza della pendenza del concordato preventivo – sospesa ai sensi dell'art.168, commi 1 e 2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267 “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.”.
Da questo si deduce che la società non ha alcun nocumento oggettivo.
Sotto altro profilo, nel concordato oggetto di omologa la società si era impegnata a corrispondere il debito erariale certificato – comprensivo di tutti gli atti oggetto di consolidamento e, quindi, anche di quelli non ancora iscritti a ruolo come quelli presupposti all'impugnato estratto di ruolo e alla relativa cartella – nella misura del 60%.
Tuttavia, all'attualità – nonostante i riscontri chiesti dall'ufficio - l'impegno concordatario giudizialmente assunto non è stato ancora onorato e, di conseguenza, il concordato dovrebbe ritenersi risolto di diritto. Di conseguenza non si comprendono le doglianze di parte e le preoccupazioni nel dovere assolvere anche al credito di cui al presente gravame.
Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, l'interesse ad agire deve essere attuale, specifico e documentato. Non vi sono dunque i presupposti di cui alla novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 che legittimerebbero nella presente sede l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
7. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata anche sotto il profilo della tardività dell'impugnazione.
La ricorrente ha avuto piena conoscenza della pretesa tributaria azionata in quanto l'impugnato ruolo recava il debito, già portato a sua conoscenza con comunicazione di irregolarità n. 23880010602, notificata dall'Agenzia delle Entrate in data 26 gennaio 2012.
A comprovare ciò, si richiama il contenuto di pag. 98 della Relazione del Commissario Giudiziale redatta ex art. 172 della L.F. nel passaggio in cui si legge: “Il Dott. Nominativo_1, a pag. 35 della Sua relazione, da atto, inoltre, dell'esistenza di un'ulteriore cartella n. 97220130153900661 di €. 614.020,00 che, però, non viene inclusa nel totale debito tributario in quanto l'azienda ritiene che tale cartella non sia mai stata notificata. Lo scrivente ha richiesto, a mezzo pec del 30.12.2013, a Equitalia Sud per la Provincia di Roma di rimettere le relate di notifica relative alle cartelle di cui alla dichiarazione di credito ed in particolare con riferimento alla cartella in argomento;
ad oggi nessuna documentazione è stata rimessa. Prudenzialmente si ritiene, comunque, di dover inserire tale cartella nell'ambito della debitoria tributaria.”.
A pag. 4 dell'integrazione alla Relazione del Commissario giudiziale del 23 gennaio 2014 (sempre redatta ai sensi dell'art. 172 L. F.) si legge, inoltre, che: “Equitalia Sud – Agente della riscossione per la Provincia di Roma: ha rimesso, in data 19.12.2013, la relativa dichiarazione di credito chiedendo il riconoscimento dell'importo complessivo di €. 4.955.016,42 di cui €. 4.482.170,08 in privilegio ed € 472.846,34 in chirografo il tutto come da tabella riportata a pag. 99 della relazione ex art. 172 l. fall.; in merito a tale dichiarazione lo scrivente, con riferimento alla cartella n. 900661000 di €. 614.020,00, recupero credito d'imposta anno 2009, nella relazione ex art. 172 l. fall. evidenziava quanto segue: “il dott. Nominativo_1, a pag. 25 della sua relazione, da atto, inoltre, dell'esistenza di un'ulteriore cartella n. 97220130153900661 di € 614.020,00 che, però, non viene inclusa nel totale debito tributario in quanto l'azienda ritiene che tale cartella non sia mai stata notificata. Lo scrivente ha richiesto, a mezzo pec del 30.12.2013, a Equitalia Sud per la Provincia di Roma di rimettere le relate di notifica relative alle cartelle di cui alla dichiarazione di credito ed in particolare con riferimento alla cartella in argomento;
ad oggi nessuna documentazione è stata rimessa”.
Alla luce di quanto esposto emerge chiaramente che, sin dal gennaio 2014, l'odierna ricorrente era a conoscenza dell'esistenza del ruolo, della cartella di pagamento, nonché delle motivazioni dell'iscrizione a ruolo, tanto che nel ricorso ha esposto in maniera chiara e completa l'oggetto del recupero.
In proposito, secondo un consolidato giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. civ., ord.
n. 5346/2021), nel concordato, al pari di quanto avviene nella procedura fallimentare “l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art.97 l. fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito (Cass., sez.1, 27 ottobre 2017, n. 25640, Cass. Sez.1, 16 marzo 2001, n. 3830)”.
8. In conclusione il ricorso è inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in euro 10000,00.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice La Presidente
IA BA AV AT ER