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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4917/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 23/10/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Gino
Gregoris (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in Montebelluna;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Chiaro (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono alle condizioni congiunte riportate nel verbale di udienza del
25/02/2025.
______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4917/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 25/04/2001 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nasceva la figlia CP_1
il 29/06/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
che con convenzione di negoziazione assistita del 28/02/2022, validata dal Tribunale di
Treviso con decreto del 22/06/2022, i coniugi si separavano consensualmente;
che a seguito delle mutate condizioni economiche del , il Tribunale di Treviso, con Parte_1
sentenza n. 1509/2024 pubblicata il 21/08/2024 modificava le condizioni di separazione.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/01/2025, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, aderiva altresì alle conclusioni rassegnate dal ricorrente in ordine all'assenza di provvedimenti economici tra le parti e al mantenimento diretto della figlia.
Formulava tuttavia domanda di assegnazione della casa coniugale, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia.
All'udienza del 25/02/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona, le quali rassegnavano conclusioni congiunte.
Preso atto, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dal febbraio 2022, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/04/2001 da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 10, CP_1
______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4917/2024 Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 20001, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montebelluna alle seguenti condizioni:
- nessun provvedimento economico tra le parti non sussistendone i presupposti assistenziali e perequativi di legge;
- dispone a carico di ciascun genitore il mantenimento diretto della figlia per il Per_1 tempo in cui l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- assegna la casa coniugale sita in Montebelluna, Via Marmolada 14, a fino CP_1
a quando la figlia maggiorenne raggiunga una situazione di indipendenza Per_1
economica o cessi di coabitare con la madre.
Spese di causa compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4917/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4917/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 23/10/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Gino
Gregoris (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in Montebelluna;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Chiaro (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono alle condizioni congiunte riportate nel verbale di udienza del
25/02/2025.
______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4917/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 25/04/2001 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nasceva la figlia CP_1
il 29/06/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
che con convenzione di negoziazione assistita del 28/02/2022, validata dal Tribunale di
Treviso con decreto del 22/06/2022, i coniugi si separavano consensualmente;
che a seguito delle mutate condizioni economiche del , il Tribunale di Treviso, con Parte_1
sentenza n. 1509/2024 pubblicata il 21/08/2024 modificava le condizioni di separazione.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/01/2025, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, aderiva altresì alle conclusioni rassegnate dal ricorrente in ordine all'assenza di provvedimenti economici tra le parti e al mantenimento diretto della figlia.
Formulava tuttavia domanda di assegnazione della casa coniugale, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia.
All'udienza del 25/02/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona, le quali rassegnavano conclusioni congiunte.
Preso atto, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dal febbraio 2022, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/04/2001 da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 10, CP_1
______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4917/2024 Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 20001, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Montebelluna alle seguenti condizioni:
- nessun provvedimento economico tra le parti non sussistendone i presupposti assistenziali e perequativi di legge;
- dispone a carico di ciascun genitore il mantenimento diretto della figlia per il Per_1 tempo in cui l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- assegna la casa coniugale sita in Montebelluna, Via Marmolada 14, a fino CP_1
a quando la figlia maggiorenne raggiunga una situazione di indipendenza Per_1
economica o cessi di coabitare con la madre.
Spese di causa compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4917/2024