Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00064/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2019, proposto da AU RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Carlino, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Emidio RU in Pescara, piazza Ettore Troilo, 18;
contro
Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Laudadio, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera c.c. n.116 del 28 dicembre 2018, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 29 gennaio 2019 al 13 febbraio 2019 e sul BUR il 20 marzo 2019, recante approvazione definitiva della variante di PRG del Comune di Lanciano, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lanciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. AU RO impugnava la delibera c.c. n.116 del 28 dicembre 2018, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 29 gennaio 2019 al 13 febbraio 2019 e sul BUR il 20 marzo 2019, recante approvazione definitiva della variante di PRG del Comune di Lanciano, censurandola per violazione degli artt.7, 10 della Legge n.241 del 1990, del principio di imparzialità nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e illogicità, dell’ingiustizia.
Il Comune di Lanciano si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo in rito l’irricevibilità del ricorso per tardività, nel merito la sua infondatezza.
Nell’udienza di smaltimento del 31 gennaio 2023, nel corso della quale il legale della parte ricorrente dichiarava la rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, sulla quale aderiva anche l’Amministrazione, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo dichiarato dal legale della ricorrente, il giudizio di cui al presente gravame va dichiarato estinto, ex artt.84, 35, comma 2c c.p.a., con compensazione delle spese di lite, come convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di cui al ricorso n.213/2019 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO