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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. LO DA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7036/2021 di R.G. promossa da:
, , nato a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1
, , nata ad [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Assemini nella Via Petrarca al civico 3, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Terracciano, , che li rappresenta e difende in C.F._3 collegio difensivo con l'Avv. Sara De Guio, , per procura C.F._4 speciale in calce all'atto di citazione,
ATTORI,
CONTRO
, ; CP_1 C.F._5
, ; CP_2 C.F._6
, ; CP_3 C.F._7
, ; CP_4 C.F._8 ed eventuali aventi causa e/o eredi di:
, nata a [...] il [...] e deceduta a Cagliari il 01.09.2015; Per_1 Per_2
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...] e
[...] Persona_3 deceduto a Cagliari il 18.04.2001; , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_4 il 04.10.1985; , nato a [...] il [...] e deceduto in Amposta CP_5
(Spagna) il 03.07.2010,
CONVENUTI, PER PUBBLICI PROCLAMI, CONTUMACI.
1 CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
Precisate, come di seguito, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 09.06.2025:
“voglia accertare l'intercorsa usucapione della striscia di terreno di proprietà Per_1
[...
identificata catastalmente al Foglio n. 4 in Comune di Elmas, al tempo mappale
205, poi frazionato nel mappale 2290, ora mappali 4670 e 4671 (ex 2290), mapp. 2291,
2292 e 2293, ora frazionato nelle particelle 4672 (ex 2293), 4673 (ex 2293), 4674 (ex
2293), 4675 (ex 2293), 4676 (ex 2293), 4677 (ex 2293), che costeggia l'immobile di loro proprietà e si estende fino alla strada principale.”
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto introduttivo, gli attori hanno citato in giudizio i convenuti in intestazione per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà degli immobili indicati nelle conclusioni sopra trascritte.
Dalla certificazione notarile in atti (doc. 42), prodotta dagli attori in adempimento di quanto disposto con ordinanza ex art. 182 c.p.c. del 20.08.2024, si evince l'integrità del contraddittorio.
§
Quanto al merito del giudizio, in citazione gli attori hanno premesso di aver acquistato nel 1982 un terreno in Elmas, non oggetto di domanda, sul quale hanno edificato l'abitazione coniugale ove risiedono stabilmente da oltre quarant'anni.
Per quanto rileva ai fini della decisione, assumono gli attori di aver utilizzato in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni, fin dalla costruzione della predetta abitazione, anche una confinante striscia di terreno, oggetto di domanda, catastalmente censita al Foglio 4, mappali 2290, 2291, 2292 e 2293.
In assunto attoreo, il possesso sulla predetta striscia di terreno si è manifestato attraverso comportamenti tipici del proprietario.
Quanto al mappale 2290, la parte dello stesso che si trova nanti l'area di sedime dell'abitazione, è stata in parte piantumata ed inclusa, mediante recinzione, nel giardino
2 dell'abitazione medesima, mentre la parte residua del mappale in parola è stata usata dagli attori, unitamente ai mappali 2291, 2292 e 2293 (coi quali forma corpo unico - v. relazione notarile cit.), come unico stradello di accesso all'abitazione, nonché per il transito e parcheggio delle autovetture proprie, degli ospiti e, prima ancora, dei mezzi meccanici utilizzati dalle maestranze che hanno costruito l'abitazione.
Gli attori, rimarcando che detto stradello è posto a servizio unicamente della loro abitazione, assumono di essere fin dall'edificazione della stessa gli unici ad utilizzarlo ed a manutenerlo, ripulendone i bordi, eliminando le erbacce, nonché apponendo regolarmente ghiaia per mantenerlo in buone condizioni, soprattutto in esito alle piogge invernali.
§
Quanto precede a decorrere dall'anno 1982, senza opposizione da parte di alcuno.
Gli attori hanno, in particolare, evidenziato che:
- l'intestataria dei terreni oggetto di domanda, , non ha mai ha contestato Per_1 il loro possesso sui terreni medesimi;
- in esito al decesso di quest'ultima, hanno avviato tentativi di mediazione nei confronti degli eredi, risultati infruttuosi per rinunce all'eredità e difficoltà di individuazione dei chiamati, data la complessità della discendenza e la mancanza di riscontri anagrafici certi.
§
Quanto agli identificativi catastali dei terreni oggetto di domanda, ut supra indicati in citazione, dalla predetta certificazione notarile risulta che:
- il mappale n. 2290 ha originato i mappali nn. 4670 e 4671;
- i mappali nn. 2291 e 2292 non hanno originato altri mappali;
- il mappale n. 2293 ha originato i mappali nn. 4672, 4673, 4674, 4675, 4676 e 4677.
§
La notifica della citazione è avvenuta per pubblici proclami, giusto decreto ex art. 150
c.p.c. del 04.06.2021 (G.U. Parte Seconda n.114 del 25.09.2021).
Con ordinanza del 16.03.2022, dato atto della predetta notifica, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
3 Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 29.11.2021 (doc. Z attoreo), per mancata comparizione della parte convocata (per pubblici proclami in forza del ridetto decreto ex art. 150 c.p.c. del 04.06.2021). Del negativo esperimento della mediazione è dato altresì atto nella predetta ordinanza del 16.03.2022.
Con ordinanza del 30.11.2022 è stata ammessa la prova per testi dedotta dagli attori con le memorie ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., relativa alle sopra allegate circostanze di estrinsecazione del possesso ultraventennale per cui è causa.
§
I testi indicati da parte attrice sono stati escussi nelle udienze del 30.03.2023 (
[...]
, e e del 22.06.2023 ( , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_6 Tes_4
e , nella quale gli attori hanno altresì rinunciato all'esame dei
[...] Persona_5 residui testi e con l'implicito assenso del giudice ai Testimone_5 Tes_6 sensi dell'art. 245, comma II, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. del 13.07.2025, la causa è stata tenuta a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
In comparsa conclusionale gli attori hanno rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come
4 evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96,
Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446).
- Tra le principali facoltà del proprietario vi è quella di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo agli attori l'intervenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ.
26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti.
La documentazione prodotta dagli attori è coerente con i relativi assunti, con particolare riferimento a quella fotografica (docc. da 21 a 31) e notarile (doc. 42).
5 Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario agli assunti attorei.
§
Sulle spese del giudizio.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, come richiesto dagli attori (in citazione) per l'ipotesi, verificatasi per contumacia dei convenuti, di mancata contestazione della domanda per cui è causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA
, nato a [...] in data [...]) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] in data [...]) Parte_2 C.F._2 proprietari, per intervenuta usucapione ventennale, ciascuno per la quota indivisa di ½
(un mezzo), degli immobili censiti in Catasto Terreni del Comune di Elmas (CA) al
Foglio 4, Mappali 2291, 2292, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676 e 4677.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 8 dicembre 2025
Il giudice
LO DA
6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. LO DA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7036/2021 di R.G. promossa da:
, , nato a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1
, , nata ad [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Assemini nella Via Petrarca al civico 3, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Terracciano, , che li rappresenta e difende in C.F._3 collegio difensivo con l'Avv. Sara De Guio, , per procura C.F._4 speciale in calce all'atto di citazione,
ATTORI,
CONTRO
, ; CP_1 C.F._5
, ; CP_2 C.F._6
, ; CP_3 C.F._7
, ; CP_4 C.F._8 ed eventuali aventi causa e/o eredi di:
, nata a [...] il [...] e deceduta a Cagliari il 01.09.2015; Per_1 Per_2
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il [...] e
[...] Persona_3 deceduto a Cagliari il 18.04.2001; , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_4 il 04.10.1985; , nato a [...] il [...] e deceduto in Amposta CP_5
(Spagna) il 03.07.2010,
CONVENUTI, PER PUBBLICI PROCLAMI, CONTUMACI.
1 CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
Precisate, come di seguito, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 09.06.2025:
“voglia accertare l'intercorsa usucapione della striscia di terreno di proprietà Per_1
[...
identificata catastalmente al Foglio n. 4 in Comune di Elmas, al tempo mappale
205, poi frazionato nel mappale 2290, ora mappali 4670 e 4671 (ex 2290), mapp. 2291,
2292 e 2293, ora frazionato nelle particelle 4672 (ex 2293), 4673 (ex 2293), 4674 (ex
2293), 4675 (ex 2293), 4676 (ex 2293), 4677 (ex 2293), che costeggia l'immobile di loro proprietà e si estende fino alla strada principale.”
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto introduttivo, gli attori hanno citato in giudizio i convenuti in intestazione per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà degli immobili indicati nelle conclusioni sopra trascritte.
Dalla certificazione notarile in atti (doc. 42), prodotta dagli attori in adempimento di quanto disposto con ordinanza ex art. 182 c.p.c. del 20.08.2024, si evince l'integrità del contraddittorio.
§
Quanto al merito del giudizio, in citazione gli attori hanno premesso di aver acquistato nel 1982 un terreno in Elmas, non oggetto di domanda, sul quale hanno edificato l'abitazione coniugale ove risiedono stabilmente da oltre quarant'anni.
Per quanto rileva ai fini della decisione, assumono gli attori di aver utilizzato in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni, fin dalla costruzione della predetta abitazione, anche una confinante striscia di terreno, oggetto di domanda, catastalmente censita al Foglio 4, mappali 2290, 2291, 2292 e 2293.
In assunto attoreo, il possesso sulla predetta striscia di terreno si è manifestato attraverso comportamenti tipici del proprietario.
Quanto al mappale 2290, la parte dello stesso che si trova nanti l'area di sedime dell'abitazione, è stata in parte piantumata ed inclusa, mediante recinzione, nel giardino
2 dell'abitazione medesima, mentre la parte residua del mappale in parola è stata usata dagli attori, unitamente ai mappali 2291, 2292 e 2293 (coi quali forma corpo unico - v. relazione notarile cit.), come unico stradello di accesso all'abitazione, nonché per il transito e parcheggio delle autovetture proprie, degli ospiti e, prima ancora, dei mezzi meccanici utilizzati dalle maestranze che hanno costruito l'abitazione.
Gli attori, rimarcando che detto stradello è posto a servizio unicamente della loro abitazione, assumono di essere fin dall'edificazione della stessa gli unici ad utilizzarlo ed a manutenerlo, ripulendone i bordi, eliminando le erbacce, nonché apponendo regolarmente ghiaia per mantenerlo in buone condizioni, soprattutto in esito alle piogge invernali.
§
Quanto precede a decorrere dall'anno 1982, senza opposizione da parte di alcuno.
Gli attori hanno, in particolare, evidenziato che:
- l'intestataria dei terreni oggetto di domanda, , non ha mai ha contestato Per_1 il loro possesso sui terreni medesimi;
- in esito al decesso di quest'ultima, hanno avviato tentativi di mediazione nei confronti degli eredi, risultati infruttuosi per rinunce all'eredità e difficoltà di individuazione dei chiamati, data la complessità della discendenza e la mancanza di riscontri anagrafici certi.
§
Quanto agli identificativi catastali dei terreni oggetto di domanda, ut supra indicati in citazione, dalla predetta certificazione notarile risulta che:
- il mappale n. 2290 ha originato i mappali nn. 4670 e 4671;
- i mappali nn. 2291 e 2292 non hanno originato altri mappali;
- il mappale n. 2293 ha originato i mappali nn. 4672, 4673, 4674, 4675, 4676 e 4677.
§
La notifica della citazione è avvenuta per pubblici proclami, giusto decreto ex art. 150
c.p.c. del 04.06.2021 (G.U. Parte Seconda n.114 del 25.09.2021).
Con ordinanza del 16.03.2022, dato atto della predetta notifica, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
3 Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 29.11.2021 (doc. Z attoreo), per mancata comparizione della parte convocata (per pubblici proclami in forza del ridetto decreto ex art. 150 c.p.c. del 04.06.2021). Del negativo esperimento della mediazione è dato altresì atto nella predetta ordinanza del 16.03.2022.
Con ordinanza del 30.11.2022 è stata ammessa la prova per testi dedotta dagli attori con le memorie ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., relativa alle sopra allegate circostanze di estrinsecazione del possesso ultraventennale per cui è causa.
§
I testi indicati da parte attrice sono stati escussi nelle udienze del 30.03.2023 (
[...]
, e e del 22.06.2023 ( , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_6 Tes_4
e , nella quale gli attori hanno altresì rinunciato all'esame dei
[...] Persona_5 residui testi e con l'implicito assenso del giudice ai Testimone_5 Tes_6 sensi dell'art. 245, comma II, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. del 13.07.2025, la causa è stata tenuta a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
In comparsa conclusionale gli attori hanno rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come
4 evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96,
Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446).
- Tra le principali facoltà del proprietario vi è quella di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo agli attori l'intervenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ.
26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti.
La documentazione prodotta dagli attori è coerente con i relativi assunti, con particolare riferimento a quella fotografica (docc. da 21 a 31) e notarile (doc. 42).
5 Inoltre, nella contumacia dei convenuti, non si rinvengono in atti elementi documentali di segno contrario agli assunti attorei.
§
Sulle spese del giudizio.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, come richiesto dagli attori (in citazione) per l'ipotesi, verificatasi per contumacia dei convenuti, di mancata contestazione della domanda per cui è causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA
, nato a [...] in data [...]) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] in data [...]) Parte_2 C.F._2 proprietari, per intervenuta usucapione ventennale, ciascuno per la quota indivisa di ½
(un mezzo), degli immobili censiti in Catasto Terreni del Comune di Elmas (CA) al
Foglio 4, Mappali 2291, 2292, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676 e 4677.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 8 dicembre 2025
Il giudice
LO DA
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