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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL TI, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3707/2021 promossa da:
C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BONGIOVANNI BRUNA e dell'avv. SCAZZA ZAFFANELLA MATTEO ( ) VIA P. FALCHI 69 46030 C.F._4 DOSOLO;
elettivamente domiciliato in PIETRO FALCHI 46030 DOSOLO presso il difensore avv. BONGIOVANNI BRUNA ATTORI contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI
[...] P.IVA_1 CHIARA elettivamente domiciliato in VIA PICO, 74 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. PANZANI CHIARA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 di 4 Con atto di citazione in opposizione, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
si opponevano al d.i. emesso a favore di
[...] Controparte_1
a titolo di pagamento di lavori di appalto extra-MUDE.
[...]
In particolare, e eccepivano il difetto di titolarità passiva, Parte_2 Pt_3 considerato che il contratto di appalto e la determinazione dei lavori oggetto del medesimo erano imputabili solo alla e che non era provata la riferibilità dei lavori Pt_1 alla pratica MUDE per cui la poteva agire anche in nome e per conto degli altri Pt_1 due soggetti. Nel merito, eccepiva la mancata prova del credito, supportato solo Pt_1 dalla fattura emessa unilateralmente e da contabilità non autorizzata né vistata dal direttore lavori. Riferiva che alcun credito a tale titolo poteva essere sorto, considerato che era subentrata ad un'altra impresa per l'esecuzione dei lavori Controparte_1 oggetto di pratica MUDE e che il corrispettivo convenuto sarebbe stato solo quello oggetto di contabilità autorizzata ed interamente coperta dai contributi pubblici, essendo prevista una responsabilità dei committenti solo nel caso di modifica del contributo a ribasso, fattispecie non accaduta nel presente caso. In ogni caso, rilevava la mancata prova delle lavorazioni.
Si costituiva precisando che i lavori di cui si Controparte_1 chiedeva il pagamento erano quelli di rifacimento di quelli prima eseguiti in modo viziato dalla precedente impresa (IL) cui l'opposta era subentrata e non, dunque, i lavori residui alla data di subentro, che sarebbero stati poi oggetto di contribuzione. Riferiva che la prova dell'esecuzione dei lavori risultava dalla contabilità redatta in sede di sopralluogo ed in vista del subentro, nonché dal fatto che l'immobile risultava ultimato e abitato.
A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di il Controparte_1 processo veniva interrotto e tempestivamente riassunto dagli opponenti.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Sulla titolarità passiva di e , si rileva che risulta in atti che Parte_2 Pt_3 abbiano partecipato personalmente al sopralluogo del 03.01.2020 durante il quale si discuteva l'intervento di rifacimento delle opere difettose (docc. 17-18).
Nel merito, risulta dagli atti e non specificatamente contestato che:
2 di 4 - sia subentrata alla precedente impresa IL a circa 30% dalla Controparte_1 fine dei lavori del III SAL;
- riceveva pro quota, il 30%, mentre la IL otteneva il restante Controparte_1 il 70%;
-tuttavia, si rendevano necessari lavori di rifacimento delle opere già eseguite dalla
IL (oggetto del SAL II e III pro quota e già pagate alla medesima
IL);
- i lavori di rifacimento parziale venivano concordati tra le parti nel sopralluogo in data
3.01.2021 in apposito verbale sottoscritto unitamente all'elenco delle opere da rifare e depositato in Comune dalla parte attrice (docc. 17-18);
- non abbia ricevuto alcun contributo pubblico a tale titolo, considerato Controparte_1 che il Comune, correttamente, dichiarava che i lavori di rifacimento non potevano rientrare nel contributo terremoto in quanto opere in rifacimento di lavori già pagati
(doc. 12).
Ora, alla luce della documentazione sopra richiamata, si ritiene che sussista prova del diritto di credito vantato dall'opposta, considerato che sussiste la prova dell'incarico
(cfr sopralluogo) nonché dell'effettiva esecuzione dei lavori, essendo non contestato che l'immobile sia stato ultimato già da anni e sia perfettamente abitabile, con agibilità rilasciata sin dal 2020.
Infatti, considerato che è pacifico che sussistevano vizi a causa dell'operato di
IL (cfr verbale di sopralluogo), delle due l'una: o sono stati eliminati o sono ancora esistenti: nel caso di specie, non risulta allegato da parte opponente né che siano ancora esistenti (risultando l'immobile abitato e senza che siano stati denunciati tempestivamente vizi all'opposta), né che siano stati emendati ad opera, ad esempio, di un'altra impresa, dovendosi logicamente concludere che siano stati eliminati dall'odierna opposta che deve essere remunerata. Controparte_1
Del resto, risulta che lo stesso legale degli opponenti, in data 15.01.2020, depositava a mezzo PEC al Comune il subentro della ditta Edilcostrzuioni nei lavori per l'ultimo
SAL ed il verbale del 3.01.2020 con elenco dei gravi difetti nelle opere eseguite da
IL. L'opponente dichiarava espressamente che i vizi erano imputabili alla
IL chiedendo che venissero decurtati dal (doc. 18). CP_2
3 di 4 Si ritiene, pertanto, dovuto il corrispettivo per l'opera prestata da a Controparte_1 favore degli opponenti, essendo irrilevante a questi fini se IL abbia ottenuto un “indebito” per opere non esattamente eseguite.
Pure irrilevante è il richiamo dell'art. 3 del contratto di appalto, poiché tale clausola disciplina unicamente le opere rientranti nel contributo MUDE e non i lavori extra-
MUDE oggetto della fattura azionata.
Rispetto all'importo specificatamente richiesto, non sussiste specifica contestazione, essendosi limitata la parte opponente a contestare l'an del credito, non indicando i prezzi ritenuti invece applicabili.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1
nei confronti di Parte_2 Parte_3
Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1006/2021, disattese o assorbite
[...] tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1006/2021, cui conferisce l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.
2- ND parte opponente in solido al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice
EL TI
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL TI, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3707/2021 promossa da:
C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BONGIOVANNI BRUNA e dell'avv. SCAZZA ZAFFANELLA MATTEO ( ) VIA P. FALCHI 69 46030 C.F._4 DOSOLO;
elettivamente domiciliato in PIETRO FALCHI 46030 DOSOLO presso il difensore avv. BONGIOVANNI BRUNA ATTORI contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI
[...] P.IVA_1 CHIARA elettivamente domiciliato in VIA PICO, 74 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. PANZANI CHIARA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 di 4 Con atto di citazione in opposizione, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
si opponevano al d.i. emesso a favore di
[...] Controparte_1
a titolo di pagamento di lavori di appalto extra-MUDE.
[...]
In particolare, e eccepivano il difetto di titolarità passiva, Parte_2 Pt_3 considerato che il contratto di appalto e la determinazione dei lavori oggetto del medesimo erano imputabili solo alla e che non era provata la riferibilità dei lavori Pt_1 alla pratica MUDE per cui la poteva agire anche in nome e per conto degli altri Pt_1 due soggetti. Nel merito, eccepiva la mancata prova del credito, supportato solo Pt_1 dalla fattura emessa unilateralmente e da contabilità non autorizzata né vistata dal direttore lavori. Riferiva che alcun credito a tale titolo poteva essere sorto, considerato che era subentrata ad un'altra impresa per l'esecuzione dei lavori Controparte_1 oggetto di pratica MUDE e che il corrispettivo convenuto sarebbe stato solo quello oggetto di contabilità autorizzata ed interamente coperta dai contributi pubblici, essendo prevista una responsabilità dei committenti solo nel caso di modifica del contributo a ribasso, fattispecie non accaduta nel presente caso. In ogni caso, rilevava la mancata prova delle lavorazioni.
Si costituiva precisando che i lavori di cui si Controparte_1 chiedeva il pagamento erano quelli di rifacimento di quelli prima eseguiti in modo viziato dalla precedente impresa (IL) cui l'opposta era subentrata e non, dunque, i lavori residui alla data di subentro, che sarebbero stati poi oggetto di contribuzione. Riferiva che la prova dell'esecuzione dei lavori risultava dalla contabilità redatta in sede di sopralluogo ed in vista del subentro, nonché dal fatto che l'immobile risultava ultimato e abitato.
A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di il Controparte_1 processo veniva interrotto e tempestivamente riassunto dagli opponenti.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Sulla titolarità passiva di e , si rileva che risulta in atti che Parte_2 Pt_3 abbiano partecipato personalmente al sopralluogo del 03.01.2020 durante il quale si discuteva l'intervento di rifacimento delle opere difettose (docc. 17-18).
Nel merito, risulta dagli atti e non specificatamente contestato che:
2 di 4 - sia subentrata alla precedente impresa IL a circa 30% dalla Controparte_1 fine dei lavori del III SAL;
- riceveva pro quota, il 30%, mentre la IL otteneva il restante Controparte_1 il 70%;
-tuttavia, si rendevano necessari lavori di rifacimento delle opere già eseguite dalla
IL (oggetto del SAL II e III pro quota e già pagate alla medesima
IL);
- i lavori di rifacimento parziale venivano concordati tra le parti nel sopralluogo in data
3.01.2021 in apposito verbale sottoscritto unitamente all'elenco delle opere da rifare e depositato in Comune dalla parte attrice (docc. 17-18);
- non abbia ricevuto alcun contributo pubblico a tale titolo, considerato Controparte_1 che il Comune, correttamente, dichiarava che i lavori di rifacimento non potevano rientrare nel contributo terremoto in quanto opere in rifacimento di lavori già pagati
(doc. 12).
Ora, alla luce della documentazione sopra richiamata, si ritiene che sussista prova del diritto di credito vantato dall'opposta, considerato che sussiste la prova dell'incarico
(cfr sopralluogo) nonché dell'effettiva esecuzione dei lavori, essendo non contestato che l'immobile sia stato ultimato già da anni e sia perfettamente abitabile, con agibilità rilasciata sin dal 2020.
Infatti, considerato che è pacifico che sussistevano vizi a causa dell'operato di
IL (cfr verbale di sopralluogo), delle due l'una: o sono stati eliminati o sono ancora esistenti: nel caso di specie, non risulta allegato da parte opponente né che siano ancora esistenti (risultando l'immobile abitato e senza che siano stati denunciati tempestivamente vizi all'opposta), né che siano stati emendati ad opera, ad esempio, di un'altra impresa, dovendosi logicamente concludere che siano stati eliminati dall'odierna opposta che deve essere remunerata. Controparte_1
Del resto, risulta che lo stesso legale degli opponenti, in data 15.01.2020, depositava a mezzo PEC al Comune il subentro della ditta Edilcostrzuioni nei lavori per l'ultimo
SAL ed il verbale del 3.01.2020 con elenco dei gravi difetti nelle opere eseguite da
IL. L'opponente dichiarava espressamente che i vizi erano imputabili alla
IL chiedendo che venissero decurtati dal (doc. 18). CP_2
3 di 4 Si ritiene, pertanto, dovuto il corrispettivo per l'opera prestata da a Controparte_1 favore degli opponenti, essendo irrilevante a questi fini se IL abbia ottenuto un “indebito” per opere non esattamente eseguite.
Pure irrilevante è il richiamo dell'art. 3 del contratto di appalto, poiché tale clausola disciplina unicamente le opere rientranti nel contributo MUDE e non i lavori extra-
MUDE oggetto della fattura azionata.
Rispetto all'importo specificatamente richiesto, non sussiste specifica contestazione, essendosi limitata la parte opponente a contestare l'an del credito, non indicando i prezzi ritenuti invece applicabili.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1
nei confronti di Parte_2 Parte_3
Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1006/2021, disattese o assorbite
[...] tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1006/2021, cui conferisce l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.
2- ND parte opponente in solido al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice
EL TI
4 di 4