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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 416/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nata a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
OM (RG) nella c. da Mostrazzi Grande n. 280, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
SS
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
2/10/1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
PI LO AR
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 5/3/2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli
[...] effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a NT UL (RG) il
4/4/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1995.
Le parti rappresentavano che dalla loro unione sono nati i figli ( , 28/8/1995), Per_1 Per_2 Per_ ( , 15/9/1996), (OM, 28/07/2005) e (OM, 22/3/2007), Per_3 Per_2 Persona_5 Per_ di cui i primi due maggiorenni ed economicamente indipendenti, mentre , pur maggiorenne, non economicamente indipendente e con “serio handicap psicofisico” e Per_5
pagina 1 di 3 studentessa, è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio e non ha ancora raggiunto Per_5
l'indipendenza economica.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal 26/5/2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale e, per dodici mesi, nell'ipotesi di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Ragusa all'udienza del dì 11/11/2021 e la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del 25/11/2021. I coniugi hanno precisato “di rinunciare a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o di richiesta alimentare;
Stante, però, le precarie condizioni economiche della Sig.ra che svolge Pt_1 qualche lavoro saltuario e poco retribuito, il mantenimento della figlia minore e Persona_5 Per_ del figlio resta a totale ed esclusivo carico del padre che provvederà Parte_2 altresì in via esclusiva ad affrontare le spese straordinarie occorrenti per gli stessi”.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza, dichiarando espressamente di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, nonché di confermare le condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“- confermare le condizioni di cui alla conciliazione giudiziale ed omologata dal Tribunale di
Ragusa in data 25.11.2021;
- Confermare l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_5 con collocazione presso il padre e con diritto della madre di averla con se, compatibilmente con la volontà, gli interessi e gli impegni scolastici della stessa;
- Porre ad esclusivo carico del padre, l'obbligo di mantenimento dei figli Parte_2
e , nonché il pagamento delle spese straordinarie Persona_6 Persona_7 occorrenti per gli stessi.
- I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o di natura alimentare e danno atto di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto patrimoniale ed economico.
-Compensare tra le parti le spese del presente giudizio”.
Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia in corso di Persona_5 giudizio, vanno omologate dal Tribunale le condizioni di divorzio solo nella parte relativa al Per_ mantenimento dei figli e , come concordate tra le parti e sopra riportate, in Persona_5 quanto non contrarie agli interessi dei figli, né a norme di legge.
Il Tribunale, inoltre, prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e dell'accordo tra le parti in ordine ai loro rapporti anche di natura economica.
Nulla sulle spese, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 416/2025 R.G.V.G., sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai predetti, con rito concordatario, a
NT UL (RG) il 4/4/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del predetto Comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 1995, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti, siccome riportate in motivazione, in Per_ punto di mantenimento dei figli e . Persona_5
Prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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