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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 22.04.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3595 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...] il [...], ivi residente, in via Parte_1
Masaniello n. 45, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Millelire n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Cinzia MOI e dell'Avv. Salvatore MOI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Delitala n. 2,
presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 Mariantonietta PIRAS e dall'Avv. Alessandro DOA, rogito Notaio del Per_1
23.01.2023;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il Tribunale Ill.mo sezione lavoro disattesa ogni contraria domanda ed eccezione
ed esplicati gli adempimenti di rito, voglia dichiarare l'
[...]
Controparte_2
sede di Cagliari, viale Regina Margherita n. 1, in persona del
[...]
legale Presidente pro tempore, tenuto ad erogare al con Controparte_3
sede in Milano via V. Pisani n. 26, C.F. l'importo di €. 9.977,47 a P.IVA_1
titolo omessa contribuzione in relazione al TFR maturato dal ricorrente, con gli
interessi legali e la rivalutazione come per legge dalla data di maturazione del
credito.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell' CP_2
“il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, Voglia così giudicare:
1. Rigettare l'avverso ricorso, in considerazione dell'eccepita decadenza e
comunque perché inammissibile oltreché infondato in fatto e diritto;
2. Con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare l'accertamento della illegittimità del
[...]
provvedimento di diniego della domanda di pagamento del T.F.R. maturato a carico del fondo di Garanzia.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere presentato domanda di intervento, tramite il proprio precedente
Difensore di fiducia, al Fondo di Garanzia per la previdenza complementare dell' sede di Cagliari, il Controparte_2
25.11.2020, volta a ottenere il pagamento delle competenze di fine rapporto non erogate dall'ex datore di lavoro con Controparte_4
sede in Roma via Severi n. 4, già Socio unico, con Controparte_5
sede in Grosseto via Zaffiro n. 14/C, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
di Roma, n. 788/2016 del 19.10.2016;
− di avere, il 04.08.2022, con il ministero dei nuovi Difensori, presentato ricorso amministrativo all' Controparte_2
sede di Cagliari, rinnovando la richiesta predetta, ma che, a oggi, non è stata erogata la prestazione, né è stato emanato un formale provvedimento di rigetto,
pur avendo puntualmente allegato alle singole domande tutta la documentazione necessaria;
− che l'ammontare delle competenze richieste è di euro 9.977,47 a titolo di
T.F.R. e di avere aderito, il 27.06.2007, al fondo di previdenza complementare con sede in Milano via V. Pisani n. 26. Controparte_3
pagina 3
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande CP_2
proposte.
In particolare, l'Ente previdenziale ha sostenuto:
− che, con domanda inoltrata all'Istituto previdenziale il 27.02.2020,
l' aveva chiesto il versamento, in favore del Fondo di Previdenza Pt_1
Complementare, delle competenze maturate a titolo di T.F.R. quale dipendente della dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_4
Roma con sentenza n. 788/2016 e che, con successiva domanda inoltrata all'Ente
previdenziale il 25.11.2020, questi aveva reiterato la richiesta di pagamento del
T.F.R. ed esso con provvedimento del 12.07.2022, Controparte_6
comunicato a mezzo p.e.c. nella stessa data, aveva respinto tale domanda con la seguente motivazione: “la domanda n. 27759/20 risulta decaduta duplicato
dimanda n. 26920 /2020 respinta”;
− che l'odierno ricorrente aveva impugnato tale diniego con ricorso amministrativo del 04.08.2022 ed esso Istituto lo aveva rigettato, ritenendo che
“Nel caso di specie, è stato rilevato che la domanda presentata … costituisce
mero duplicato di quella precedentemente proposta il 27.2.2020. Non vale a
dimostrare il contrario - in presenza di assoluta identità fra rapporto di lavoro,
procedura concorsuale aperta nei confronti della società ex datrice di lavoro e
crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo - la mera allegazione di
documenti ulteriori rispetto a quelli che accompagnavano la prima domanda,
peraltro a suo tempo inutilmente richiesti all'interessato dal funzionario
competente. Non è ammissibile addivenire, come invece sostenuto nel ricorso,
all'annullamento o sostituzione di una domanda già decaduta tramite
proposizione di successive domande di accesso al Fondo di Garanzia. La
pagina 4 proposizione di domande multiple, infatti, non consente l'aggiramento del termine
di decadenza decorrente dalla prima domanda”; che, di seguito, con ricorso depositato il 17.11.2022, l' aveva radicato la presente azione giudiziaria;
Pt_1
− di eccepire, in via preliminare, la decadenza annuale dall'azione, il cui termine decorre dal provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo ovvero dal consolidarsi del silenzio rigetto, posto che, nel caso di specie, l'odierno ricorrente aveva presentato domanda di intervento al Fondo di Garanzia il
27.02.2020, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato in cancelleria il
17.11.2022, allorquando il termine di decadenza era spirato, anche a voler considerare l'eventuale sospensione derivante dall'emergenza pandemica e, nel merito, di dovere evidenziare che l'interessato è chiamato a fornire prova rigorosa della sussistenza degli specifici presupposti previsti dall'ordinamento per l'operatività della garanzia che ci occupa.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da deve essere dichiarata Parte_1
inammissibile.
Nella vicenda scrutinata, è acquisito agli atti di causa che:
− la parte ricorrente aveva rivestito la qualità di lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro con sede Controparte_4
in Roma, già socio unico, con sede in Grosseto (fatto Controparte_5
pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
di Roma n. 788/2016 del 19.10.2016, e aveva ottenuto l'ammissione allo stato passivo del fallimento (doc. 3-5, prodotti col ricorso introduttivo);
pagina 5 − l' aveva presentato, in sede amministrativa, il 27.02.2020, Pt_1
domanda di pagamento delle competenze maturate a titolo di T.F.R. e, con successiva domanda del 25.11.2020, questi aveva reiterato la richiesta di pagamento del l' con provvedimento del 12.07.2022, comunicato Pt_2 CP_2
a mezzo p.e.c. nella stessa data, aveva respinto tale domanda con la seguente motivazione: “la domanda n. 27759/20 risulta decaduta duplicato domanda n.
26920/2020 respinta” (doc. 2-4, prodotti con la memoria di costituzione);
− il ricorrente odierno ha radicato il presente giudizio il 17.11.2022.
In punto di diritto, che l'art. 2, d.lgs. 27.01.1992, n. 80, recante “Attuazione della
direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro”, prevede che il Fondo di Garanzia si sostituisca al datore di lavoro insolvente, al ricorrere di determinati presupposti, nel pagamento del T.F.R. ex art. 2120 c.c. nei confronti dei lavoratori o dei loro aventi causa,
previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal datore di lavoro.
Il fondo di garanzia è tenuto a provvedere al pagamento, laddove sussistano i presupposti suddetti, entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; per effetto del pagamento, il fondo è surrogato ex lege nei diritti originariamente vantati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente (cfr. art. 2, comma 7°, l.
29.05.1982, n. 297).
Per quanto riguarda il termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR e in riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, va evidenziato che, nel primo caso, il legislatore non ha previsto espressamente alcun termine di prescrizione, mentre,
nel secondo caso, il legislatore ha provveduto specificamente a tal fine.
pagina 6 In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza, nel silenzio della legge, ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del
trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione
previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei
confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del
lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale”
(Cass. civ., Sez. L., 26.05.2015, n. 10824).
Non si applica, dunque, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5
c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha
CP_ precisato che “il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza
del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di
cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una
prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito
vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la
fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la
cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da
detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del
credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva),
con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna
CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere
la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia”
(Cass. civ., Sez. L., 26.05.2015, n. 10824).
Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto
pagina 7 alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'allora art. 1, commi 2°, 3° e 4°, l. n. 297/1982 cit. (15° giorno decorrente dal deposito del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo o dalla sentenza che decide sull'opposizione a tale decreto;
15° giorno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo;
ammissione tardiva allo stato passivo dei crediti da lavoro o deposito della sentenza che decide sulle eventuali contestazioni alla relativa domanda di ammissione tardiva) e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n.
297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore).
Il legislatore ha inoltre previsto un termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giurisdizionale in relazione al diniego opposto o al silenzio serbato dall' in riferimento alle domande di ammissione al Fondo di Garanzia CP_2
gestito dallo stesso (cfr. art. 47 comma 3°, D.P.R. 30.04.1970, n. 639).
L'art. 47, D.P.R. 30.04.1970, n. 639 prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via
amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi
degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie
in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data
di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero
dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di
pagina 8 cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
precedente comma. […]
(6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni
giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in
parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza
decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento
della sorte”.
L'art. 7, l. 11.08.1973, n. 533, rubricato “Formazione del silenzio-rifiuto sulla
richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”, dispone che “In materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si
intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni
dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
L'art. 46, rubricato “Contenzioso in materia di prestazioni”, l. 09.03.1989, n. 88,
poi, stabilisce che “
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi
avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti: […].
5. Il termine per ricorrere
al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso,
gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria”.
Dal combinato disposto di tali disposizioni deriva che, in linea generale, vi sono ulteriori 300 giorni (al massimo), decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da computare per l'esaurimento della intera fase amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda,
pagina 9 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo).
A partire da tale momento inizia a decorrere il termine (annuale) di decadenza di cui all'art. 47, comma 3°, D.P.R. n. 639/1970 cit.
Infine, l'articolo 34, d.l. 17.03.2020, n. 18, ha disposto la sospensione di diritto,
nel periodo 23.02 – 01.06.2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall' ivi comprese anche le CP_2
prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità).
La sospensione de qua, tra l'altro, risulta confermata nel messaggio CP_2
15.04.2020, 1627.
Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva esaurito interamente la fase amministrativa nel mese di dicembre 2020 e, il 17.11.2022 ha incardinato il presente giudizio.
Il 25.11.2020, la parte ricorrente ha presentato in sede amministrativa una seconda domanda, avente lo stesso oggetto e gli stessi fatti costitutivi della prima domanda presentata in sede amministrativa.
Tanto posto, alla luce della sopra illustrata disciplina della materia e, in particolare, della previsione di un termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale avverso le determinazioni assunte, espressamente o tacitamente, dall'amministrazione previdenziale, non può ritenersi ammissibile la presentazione in sede amministrativa, da parte del medesimo soggetto, di plurime domande di contenuto identico e basate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato, giacché ciò costituirebbe una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47, comma 3°, D.P.R. n. 639/1970 cit., la cui ratio è
chiaramente quella di limitare a un periodo breve annuale l'esposizione
pagina 10 dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e, di riflesso, quella di consentire un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione.
In altri termini, una volta che un soggetto ha presentato una domanda amministrativa fondata su determinati presupposti di fatto, spetta all' CP_2
pronunciarsi sulla fondatezza della domanda e, in caso di contestazioni, spetta poi al Giudice, adito entro il termine di decadenza annuale decorrente dall'esaurimento della fase amministrativa, verificare la fondatezza della domanda in questione e, specularmente, la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione previdenziale.
Non residua quindi alcuna legittimazione, in capo all'originario soggetto istante, a presentare una nuova domanda identica a quella originaria, né alcun potere dell' a provvedere sulla seconda domanda ricevuta, poiché ciò CP_2
comporterebbe un perenne differimento del predetto termine di decadenza e l'impossibilità di consolidamento delle determinazioni dell'amministrazione previdenziale.
Una seconda domanda presentata in sede amministrativa e avente lo stesso contenuto e gli stessi fatti costitutivi della prima deve, pertanto, ritenersi tamquam
non esset.
Ne deriva che la verifica della tempestività dell'azione giudiziale che ha dato luogo al presente giudizio deve essere condotta in riferimento al momento dell'esaurimento della fase amministrativa relativa alla prima domanda presentata in sede amministrativa e non già a quella relativa alla seconda domanda presentata in sede amministrativa, che, come detto, deve essere considerata inesistente.
pagina 11 Il ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio è stato depositato il 17.11.2022, quindi ben oltre il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47,
comma 3°, D.P.R. n. 639/1970 cit., decorrente, nel caso di specie, quantomeno dalla fine del mese di dicembre 2020 (27.12.2020), momento in cui era certamente esaurita la fase amministrativa relativa alla prima domanda ivi presentata e ciò
anche tenendo conto della sospensione covid.
L'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta è, pertanto, fondata e il ricorso proposto da deve, dunque, essere dichiarato Parte_1
inammissibile, con assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
5. In ragione della eccezionale situazione del ricorrente, il quale era palesemente in possesso dei requisiti sostanziali per il conseguimento della prestazione, ma, di fatto, non l'ha ottenuta, evidentemente a causa della mancata coltivazione della prima domanda amministrativa, le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 22.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 12