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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1320/2009 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1320/2009 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di Parte_1 nuovo difensore, dall'Avv. Mauro SERRA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco
[...] CP_6 Controparte_7
POTENZA, nel cui studio sono elett.te dom.ti, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta i , e giusta procura a margine della memoria di costituzione di Pt_1 nuovo difensore le LOGIUDICE;
CONVENUTI avente ad oggetto: scioglimento di comunione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1
CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e chiedendo dichiararsi aperta la successione di nata a Controparte_7 Persona_1
Potenza, il 23 Luglio 1907, ed ivi deceduta, il 5 Marzo 1990, senza lasciare testamento, e procedersi allo scioglimento della comunione, con le disposizioni conseguenti in materia di frutti.
1 N. 1320/2009 R.G.A.C.
Eredi erano la stessa attrice, quale figlia di fratello della de ciujus, e Persona_2
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
quali figli dell'altro fratello,
[...] Persona_3
La descrizione dei beni relitti era così formulata:
Si noti che quella che appare un'enumerazione, introdotta da un paragrafo distinto dal numero 1, si riduce, in realtà, a quella sola enunciazione, mancando ulteriori paragrafi, muniti di numeri ulteriori.
L'attrice citava, oltre ai figli di altresì le menzionate Persona_3 CP_6
e perché l'altra convenuta aveva donato, il 18 Settembre Controparte_7 CP_2
2006, a costoro, sue figlie, il terreno in Potenza, in catasto al fol. 89, p.lla 372, mappale derivato dal frazionamento della p.lla 10d, pur compresa nell'eredità di la donazione Persona_1 era nulla od inefficace.
L'attrice, infine, aggiungeva che e Persona_3 Persona_2 Persona_1 erano comproprietari, per quote eguali di un terzo, della corte comune della masseria, censita in catasto al fol. 89, «parte delle particelle 1;5;8 e nel tipo di frazionamento con i numeri
2 subalterni 1c e 5b ed intera particella n.
8.c.»: Parte_1 proprietà solitaria della sua quota».
2. Si costituivano Controparte_1 CP_2
e CP_4 CP_5
Tali convenuti concludevano come segue:
3
N. 1320/2009 R.G.A.C.
intendeva ottenere «la
Controparte_3 [...] N. 1320/2009 R.G.A.C.
4 N. 1320/2009 R.G.A.C.
3. A loro volta, si costituivano le LOGIUDICE, le quali concludevano nella maniera che si riporta:
4. La causa veniva istruita mediante documenti, interrogatori formali, prova per testi e c.t.u.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. L'atto di citazione, contrariamente a quanto si assume ex adverso, indica chiaramente la volontà che si pervenga a sciogliere, altresì, la comunione della corte comune della masseria, sicché rimane ininfluente che una simile domanda non sia stata espressamente formulata mediante le conclusioni rassegnate dall'attrice.
2.a La tesi dell'usucapione, avanzata dai convenuti, si rivela fondata, come emerge dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni testimoniali.
La complessiva e lunga vicenda della proprietà dei , per quanto qui rilevi, può Pt_1 farsi iniziare con il contratto racchiuso nell'atto pubblico per AR , Persona_4 del 21 Settembre 1939: si dividevano l'asse Persona_2 Persona_3 Persona_1 ereditario del padre, morto in Potenza, il 7 Settembre 1928. Controparte_1
Si trattava di un comprensorio di fondi rustici, esteso per circa 91 ettari, disposto approssimativamente in forma di quadrilatero, e delimitato, inferiormente, dal Torrente
Rifreddo, superiormente dal Tratturo Rossellino, secondo un percorso parallelo alla strada statale Potenza-Anzi (S.S.9 2): negli altri lati, dall'una parte dal Vallone San Gerardo, e, dall'altra, dal Fosso San Gerardo.
I fabbricati della , tra i quali alcuni poi confluiti nella massa Controparte_8 ereditaria di erano ubicati nella parte mediana del versante, alla località Cugno Persona_1 del Finocchio.
La porzione attribuita, come corpo unico, a era quella tra il Vallone Persona_2
San Gerardo e la fascia mediana, fino al confine superiore, coincidente con il Tratturo
Rossellino, prospiciente la strada statale.
La porzione assegnata a era adiacente, e si sviluppava dal confine Persona_3 superiore fino al limite inferiore, posto lungo il Torrente Rifreddo.
In adiacenza a quest'ultima era l'area assegnata a che occupava la fascia Persona_1 esterna, delimitata dal Fosso San Gerardo e dal Torrente Rifreddo ad est.
e tuttavia, in un secondo momento, ripartivano tra di Persona_2 Persona_3 loro, però in via informale e di possesso di fatto, la porzione di Persona_1
Tali superfici, per i nove decimi circa degli originari 30,48 ettari della , furono Pt_1 assegnate a in due corpi unici. Persona_3 Persona_2
La porzione al di sopra della strada si univa alle adiacenti proprietà di Persona_3 mentre la parte al di sotto della strada entrava nel possesso di seppur Persona_2 disgiunta dall'area in proprietà dello stesso Persona_2
Il rimanente decimo circa dei menzionati originari 30,48 ettari, costituito da terreni incolti, seminativi e prati, e posto nella parte inferiore, verso il Torrente Rifreddo (quindi, al di sotto del percorso esistente, definito come "passata"), fu ripartito tra i due nelle Pt_1 quantità opportune per ottenere, nel complesso, porzioni equivalenti, idonee all'accorpamento con le rispettive aree di proprietà.
dunque, si impossessava di quello che formava un unico Persona_2 appezzamento, sotto la strada, comprendente bosco, pascolo cespugliato, incolto, prati e seminativi;
in gran parte, di terreno sopra la strada, per le colture di bosco, Persona_3
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pascolo cespugliato, incolto, mentre la quota rappresentata da seminativi e prati risultava in un altro corpo separato, posta nella zona sotto la passata, verso il Torrente Rifreddo, in adiacenza alle contigue proprietà di Persona_3
Lo stato di salute di negli anni 1948-1949, era peggiorato, al punto da Persona_1 condurla ad un protratto e definitivo ricovero presso un istituto di cura psichiatrico, e ciò aveva indotto i due fratelli alla concordata ripartizione del possesso di una parte ciascuno dei fondi di proprietà della sorella.
La ripartizione rispettava quasi in maniera perfetta la parità delle superfici: eccetto che per una differenza di circa mezzo ettaro, a favore di Persona_2
Tale stato di fatto veniva ribadito ed evidenziato da una recinzione, mediante la quale d i figli delimitavano le aree possedute. Persona_3
Successivamente, negli anni 1982/1983, veniva realizzata, con provvidenze pubbliche
(fondi FEOGA), una strada, la quale, ricalcando il tracciato della vecchia passata, costituiva ancora oggi il confine tra i terreni, quelli a destinazione silvo-pastorale, solo formalmente in proprietà di posseduti rispettivamente dall'uno e dall'altro dei germani. Persona_1
All'esecuzione della strada seguiva il frazionamento delle particelle originarie del patrimonio di e la formazione di particelle nuove, come si evinceva Persona_1 dall'elaborato cartografico-agronomico prodotto dai convenuti . Pt_1
La ripartizione del fondo di risultava, all'esito, così contraddistinta in Persona_1 catasto: le particelle nn. 18 (per 13.140 mq), 105 (per 56.330 mq), 107 (per 4926 mq), 113 (per
2.722 mq), 115 (per 3.892 mq), 143 (per 472 mq), 150 (per 64.589 mq) e 371 (per 2.484 mq) a le particelle nn. 18 (per 1.900 mq), 107 (per 8.200 mq), 113 (per 9.400 mq), Persona_2
115 (per 1.300 mq), 371 (per 775 mq), 144 (per 562 mq), 172 (per 23.866 mq), 25 (per 96.080 mq) e 372 (per 1881 mq) a Persona_3
Le superfici catastali ammontavano complessivamente a mq 148.556, in favore di e a mq 143.964, in favore di con una differenza, come Persona_2 Persona_3 accennato, a vantaggio del primo, pari a mq 4.592.
2.b Deducono i convenuti che la prova dell'usucapione sia offerta, tra l'altro, dall'esistenza
(non specificamente contestata: cfr. il verbale della prima udienza e la memoria ex art. 183, co.
6, n. 2, c.p.c., dell'attrice, la quale non depositava, invece, una memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c.) di recinzioni (e tale considerazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità: «pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto»: Cass. civ., Sez. II, ord. 20.1.2022, n. 1796), nonché dall'ottenimento dei frutti e degli ulteriori benefici, tratto dai due fratelli, e poi dai figli, distintamente (ad esempio, il ritiro ventennale ex Reg. CEE 2078/92, ed il Pagamento Unico
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Aziendale), dalla percezione delle liquidazioni di indennità di esproprio con specifico riferimento ai fondi rispettivamente posseduti dall'uno e dall'altro dei germani.
La condotta della stessa attrice che, in data 30 e 31 Maggio 2009 (e cfr. la documentazione fotografica prodotta dai ), tentava di rimuovere parte delle recinzioni, Pt_1 in particolare ai margini della particella 372, dimostrava la volontà di costei di modificare una condizione di fatto incompatibile con la domanda di divisione, e conforme piuttosto alla descrizione offerta dai convenuti . Pt_1
Dall'elaborato cartografico-economico dell'Ottobre 2008, prodotto dai convenuti
, risulta che la superficie complessiva dei terreni già di escluse le aree Pt_1 Persona_1 espropriate per la strada realizzata con i fondi FEOGA e per l'acquedotto, realizzato negli anni
1990-1991 dall'AL (con lunghezza di m 240), è di ha 29.25.19.
Quanto alle superfici reali, nelle mani di è un'area di ha 15.28, in Persona_5 quelle dei convenuti un'area di ha 14.77. Pt_1
2.c Se si ritiene, poi, maturato, in capo a l'acquisto per usucapione CP_2 dell'area da lei donata alle figlie e allora è valida ed CP_6 Controparte_7 efficace tale donazione, raccolta nel rogito del Notaio del 18 Settembre Persona_6
2006, con la quale le medesime LOGIUDICE ricevevano, oltre ad un secondo fondo, in catasto al medesimo foglio 89, particella 316, pure il terreno proveniente dalla successione di Per_1
censito nel Catasto Terreni di Potenza al foglio 89, particella 372.
[...]
Con la cessazione della comune conduzione dell'azienda agricola, già instauratasi negli anni 1948-1949 tra e essi convenivano, tra le altre cose, che Persona_2 Persona_3 esclusivamente potesse servirsi, a cavallo tra la sua proprietà (particella 316) e Persona_3 quella di anche di un'aia per trebbiare le messi, coincidente, oggi, con la Persona_1 particella 372.
Alla morte di (risalente all'8 Febbraio 1962), gli eredi, e, poi, la sola Persona_3 figlia continuavano ad esercitare il possesso. CP_2
Sul fondo esistevano, infatti, due recinzioni, la prima installata da nel Persona_3
1955, la seconda (interna rispetto alla prima e distante da essa circa m 1,50) dalla stessa
[...] nel 1985, cui era annesso un cancello chiuso a chiave. CP_2
pur al corrente di ciò, nei giorni 30 e 31 Maggio del 2009, tentava Parte_1 di rimuovere i recinti (e veniva impedita dalla compiuta esecuzione di tale intento da un intervento dell'Autorità Forestale).
2.d Quanto alla corte comune, col citato atto di divisione per AR del 21 Per_4 Per_ Per_ Giugno 1939, i germani (Gaetano, e concordavano di lasciare in comune Pt_1 tra loro la medesima corte comune, o Campana della dell'estensione di are 63,90, al CP_8 foglio di mappa n. 89, particella n. 8.
Cionondimeno, essi si attribuivano, in proprietà individuale, alcuni stabili o manufatti rurali, ivi posti.
In particolare, a pervenivano «vani due del fabbricato colonico, corpo Persona_2
a Nord, camera e stalla distinti nell'allegata planimetria coi n.8 e 9 subalterni 1 e 2 terrani»;
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«il terrano del pollaio unito al detto corpo nord di fabbricato, distinto nella planimetria col n.
5 sub 1 terrano».
A venivano assegnati «la stalla a pianterreno, corpo di fabbrica a sud, Persona_3 individuata nella planimetria allegata col n. 4 subalterno 4»; «un vano, camera soprana del corpo di fabbrica nord, individuato nella planimetria col n. 7 subalterno 3»; «il soprano del pollaio, corpo nord di fabbrica distinto nella planimetria col numero 5 subalterno 2, soprano»; il «porcile posto nella zona Corte comune o Campana della Masseria indicato nella planimetria col n. 6».
A infine, «tre piccoli vani del fabbricato rurale, Corpo di fabbrica sud, Persona_1 indicati nella planimetria col n. 3 subalterni 2 e 3»; «l'ovile intercomunicante con i tre predetti vani indicato nella planimetria col n. 2 sub 3»; «la stalla isolata a sud ovest della Corte comune individuata nella planimetria col n. 1»; «la pagliera già costruita nella area del terzo lotto, in legno e copertura di lamiera ondulata».
I beni della corte comune, passibili di eventuale divisione, consisterebbero, dunque, della sola area comune e degli entrostanti manufatti, assegnati a e non dei beni Persona_1 già assegnati ai fratelli.
I convenuti , inoltre, assumono che, successivamente, la condizione dei luoghi Pt_1 abbia subito dei mutamenti.
Presso la stalla assegnatagli, edificava nel 1949, con spesa a suo carico Persona_3 di lire 924.000, un fabbricato rurale, adibito nel vano sottano a cantina e nel soprano a magazzino per cereali, poi sottoposto dagli eredi (oggi convenuti) ad adeguamento sismico ex lege 219/81, e dai medesimi dotato di impianto telefonico (per un costo di lire 2.650.000).
Questo rimaneva nell'esclusiva disponibilità degli attuali convenuti, che, peraltro, provvedevano (in particolare, al pagamento dell'IMU. CP_5
Sulla stalla già di avviava la realizzazione di un ovile, Persona_1 Persona_3 con porcilaia e pollaio, con progetto di cui si chiedeva il contributo ex lege 25.7.1952, n. 991: ed ammesso al finanziamento con provvedimento n. 2073, del 31.1.1962: subentrava nel procedimento amministrativo, essendo deceduto il figlio, Persona_3 Controparte_1 cui furono erogate lire 1.018.000 (contributo al 50%), su una spesa complessiva di lire
2.036.829 (IMU pagata da . CP_5
Tale stabile rimaneva, sin da quell'epoca, nel possesso degli eredi di Persona_3
Ancora cessata la comune conduzione aziendale col germano Persona_3 [...]
, negli anni dal 1959 provvedeva alla costruzione di un primo lotto, al pian terreno di Per_2 un fabbricato colonico ad uso abitativo, che ubicava a ridosso della linea di confine tra i fondi già di sua proprietà e la corte comune: dietro progetto approvato dall Controparte_9
di Potenza, a norma della legge 991/1952, e con un contributo di lire 1.359.500, su una
[...] spesa complessiva di lire 2.954.700.
Lo stabile rimaneva nel possesso degli eredi di che assolvevano, peraltro, Persona_3 al pagamento dei relativi tributi municipali.
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Alla morte di il figlio (oggi convenuto) realizzava la Persona_3 CP_1 costruzione, in sopraelevazione del piano superiore del fabbricato colonico, e con progetto ammesso a contributo parziale ex lege 27.10.1966, n. 910, su una spesa complessiva di lire
4.368.000.
Il fabbricato, poi oggetto di interventi di ristrutturazione ex lege 219/81, nel 1995 veniva sottoposto ad ulteriori interventi manutentivi, a spese dello stesso Controparte_1
Nel corso degli anni, poi, venivano eseguite nella stessa corte comune, dapprima da
, poi, dai di lui eredi, opere minori: Persona_3
- il forno, con annesso vano cucina e focolare (anno 1954), in contiguità della cantina-granaio;
- il locale adibito a deposito attrezzi, e magazzino prodotti agricoli, nell'area prima occupata dalla porcilaia;
- gli interventi di ristrutturazione del vano soprano della casa colonica originaria, e due contenitori per la raccolta delle acque piovane a monte della ex porcilaia;
- un canale di scolo delle acque piovane (con funzione di fogna) e la ristrutturazione della stalla.
a propria volta, costruiva, si assume, nella medesima corte comune, Persona_2 una stalla in legno, poi crollata per omessa manutenzione, un forno, anch'esso crollato, ed una concimaia.
Erroneamente, comunque, in diritto, in astratto, assumono i convenuti che i fabbricati costruiti, o ricostruiti ex novo nella corte comune da e dagli eredi, non siano Persona_3 assoggettati alla regola dell'accessione (art. 934 c.c.), che sarebbe applicabile alle sole costruzioni eseguite su terreno altrui e non anche, come nella specie, su terreni formalmente in comproprietà: «La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”.» (Cass. civ., Sezz. UU., sent. 16.2.2018, n. 3873): ma, nella specie, la questione rimane ininfluente, perché sovviene, a beneficio dei convenuti, il possesso ad usucapionem.
Rimangono in comunione, per propria funzione, nella corte comune, le aree necessarie all'accesso ai manufatti degli uni (i convenuti ) e dell'altra (l'attrice). Pt_1
2.e Negli interrogatori formali, resi dai convenuti Controparte_1 [...]
e in data 27 Gennaio 2012, nonché da CP_3 Controparte_7 CP_5 [...]
e il 25 Maggio 2012, essi confermavano non CP_2 CP_4 CP_6 corrispondere alla realtà storica che taluno avesse compiuto, come asserito dall'attrice, lavori di spietramento e raccolta della legna nelle aree possedute dai medesimi convenuti, e che le particelle 372 e parte della 18, nel possesso degli eredi di erano munite di una Persona_3 recinzione, da molti anni.
Le eventuali imprecisioni, o i particolari che l'attrice vuole cogliere, nell'enunciazione dei dati di fatto, formulata negli interrogatori, non appaiono idonei a fondare l'ammissione della veridicità, neppur parziale, delle circostanze dedotte dalla medesima attrice.
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Viceversa, rendendo il proprio interrogatorio formale, dichiarava di Parte_1 non sapere che e gli eredi avessero realizzato, nella corte comune i fabbricati, Persona_3 prima non esistenti (fabbricato adibito a cantina e magazzino di cereali, fabbricato colonico a ridosso della linea di confine tra la proprietà già di la corte comune, forno con Persona_3 annesso vano cucina, in adiacenza della stessa cantina-granaio, locale adibito a deposito attrezzi e magazzino di prodotti agricoli, oltre ad opere minori): dichiarazione che sembra confliggere con la circostanza che l'attrice avrebbe dovuto sapere dell'esistenza di quei manufatti, in quanto posti nella corte comune.
Il testimone confermava che i terreni al di sopra della strada Testimone_1 fossero degli eredi di e che quelli ubicati al di sotto fossero posseduti da Persona_3 [...]
tranne una superficie ove, originariamente, era un pagliaio, nei pressi della masseria, Pt_1 nelle mani degli eredi di Persona_3
Il medesimo teste precisava che era sempre stata nel possesso degli eredi di Per_3 una porzione di terreno, sita sotto la strada adiacente ad un vigneto allora esistente, e di
[...] aver assistito, sin dagli Anni Cinquanta, alla trebbiatura sull'aia, da parte del solo Per_3
mentre non aveva mai visto sulla medesima aia.
[...] Persona_2
Affermava che la trebbiatura era stata eseguita da sino all'anno della Persona_3 morte (1962), e, poi, dagli eredi, per anni: l'aia corrispondeva alla particella 372.
Successivamente, aveva constatato la presenza di piante nell'aia: non aveva mai visto, sul posto, Parte_1
Il teste dichiarava di essersi recato nell'area in questione, la Testimone_2 particella 372, sin dagli anni 1985-1990, per aiutare a coltivarla e pulirla: CP_2 precisava che, nel 1985, vi erano rose, OR, ciliegi ed altre piante, tuttora presenti.
Lo stesso testimone ricordava che, in precedenza, vi era un fienile, poi ristrutturato.
Egli non aveva mai visto nella zona in questione. Parte_1
Il teste dichiarava di aver frequentato la zona, in cui è posta la Testimone_3 particella 372, sin dagli Anni '80, aggiungendo che, sin d'allora, aveva visto sui luoghi un fabbricato rurale, adibito a deposito agricolo, entro un terreno utilizzato per la coltivazione di alberi da frutta e orto, terreno intorno al quale era anche una recinzione.
Sul posto aveva visto spesso nella cui disponibilità si trovava il fondo. CP_2
Egli non conosceva Parte_1
Il testimone confermava che, almeno dal 1980 e sino al 2006, anno Testimone_4 della donazione alle di lui figlie, e la particella 372 era stata nel CP_6 CP_7 possesso di la quale vi coltivava alberi da frutto, ortaggi e fiori. CP_2
Il teste GEetra riferiva che, in occasione del sopralluogo Testimone_5 compiuto sui luoghi di causa, il marito dell'attrice gli dicesse che i terreni a valle della strada erano posseduti da ad eccezione di una particella ubicata sotto il fienile, Parte_1 mentre i terreni siti a monte della stessa strada erano posseduti dagli eredi di Persona_3 questi ultimi erano recintati con paletti e filo spinato.
11 N. 1320/2009 R.G.A.C.
L'attrice aveva dichiarato, nell'interrogatorio formale, di aver chiamato ella stessa, negli anni 1990/1991 il GE. , quale tecnico di fiducia, al fine di valutare la massa Tes_5 ereditaria di e proporne una divisione. Persona_1
Il GE. , nel deporre, confermava che, in quell'occasione, aveva compiuto Tes_5 un sopralluogo dietro richiesta di marito dell'attrice, al fine di verificare Controparte_10 lo stato dei terreni: egli verificava che risultavano già delineati, sia a valle, sia a monte della strada di accesso, tanto i terreni in possesso di quanto quelli in possesso Parte_1 degli eredi di benché, all'esito, la divisione non fosse concordata. Persona_3
Nell'occasione, il marito dell'attrice indicava al tecnico quali fossero i terreni posseduti da e quali dagli eredi di i terreni a valle della strada erano Parte_1 Persona_3 posseduti da ad eccezione di una particella ubicata sotto il fienile, mentre i Parte_1 terreni siti a monte della strada erano posseduti dagli eredi di ed erano recintati Persona_3 con paletti e filo spinato.
Il teste amico del figlio della convenuta Testimone_6 Controparte_3 dichiarava di essersi recato da circa venti o venticinque anni sui luoghi oggetto di causa.
Confermava che la stessa insieme alle sorelle ed al fratello oggi Controparte_3 convenuti in giudizio, utilizzava la parte dei terreni siti a monte della strada, realizzata con i fondi FEOGA.
Dichiarava, altresì, che, nel recarsi, sia pur saltuariamente, sui luoghi, aveva aiutato l'amico, (il figlio di , ad eseguire lavori di campagna Controparte_11 Controparte_3
(come la raccolta delle noci), o per fare sport.
Lo stesso testimone specificava che una zona a valle era utilizzata dalla convenuta ed era costituita da un piccolo orto. Controparte_3
Confermava che i fabbricati, che costituivano la masseria "San GE (nella corte comune), erano utilizzati tutti da e dai di lei fratelli (odierni convenuti), Controparte_3 ad eccezione che per due vecchi fabbricati rurali.
Aggiungeva di aver visto sulla corte comune e sugli altri fabbricati, ivi esistenti, i soli convenuti, mentre i due vecchi ruderi, allo stato, non erano utilizzati da nessuno, in quanto pericolanti.
Chiariva che i terreni, utilizzati dai convenuti, erano sempre stati delimitati da una recinzione di pali in legno e filo spinato che, sebbene vecchia, esisteva ancora, pur avendo, in qualche punto, ceduto.
Le dichiarazioni dei testi dell'attrice, diversi dal , non appaiono altrettanto Tes_5 concludenti, e presentano profili di inattendibilità, probabilmente dovuti a dimenticanze e confusioni, anche a causa del lungo tempo trascorso, sovente, dall'epoca dei fatti ricordati a quella dell'escussione, o della sporadica od occasionale frequentazione dei luoghi.
Il teste ad esempio, veniva udito il 30 Ottobre del 2013: egli dichiarava Tes_7 di aver compiuto, dall'anno 1990, per conto dell'attrice, lavori di spietramento in tutti i terreni siti alla Contrada Cugno del Finocchio, salvo poi precisare di avere eseguito tali lavori solamente nei terreni coltivati, e non pure nella macchia.
12 N. 1320/2009 R.G.A.C.
Nessun altro teste ricorda la presenza di costui.
In ogni caso, il confermava circostanze di prova, capitolate dall'attrice, sol perché Tes_7 apprese dalla medesima (de relato ex parte actoris).
Egli aggiungeva di non aver notato, nell'anno 1996, la presenza di una recinzione, nei terreni nei quali sosteneva di aver eseguito lo spietramento: eppure la presenza di recinzioni, sia intorno alla particella 372, sia intorno a parte della particella 18, emerge da più elementi.
Tale testimone non riusciva ad individuare la particella 18 nella cartina, mostratagli in udienza, e pensava che i terreni, sui quali dichiarava di aver proceduto allo spietramento, fossero incolti, quando, invece, al Tribunale, sia pur aliunde, ne risulta l'essere coltivati, con ortaggi, alberi da frutto, OR, noccioli, ciliegi.
Il teste figlio dell'attrice, confermava le asserzioni della madre. Testimone_8
Egli affermava che tutti i terreni alla località Cugno del Finocchio erano stati posseduti, in maniera comune, dalla madre e dai germani , gli odierni convenuti;
che la madre ed Pt_1
i cugini avessero presentato domande separate di aiuto comunitario, perché alcuni di loro chiedevano aiuto per taluni fondi, mentre talaltri chiedevano aiuto in relazione ad altri terreni: però aggiungeva di non aver letto alcun documento, di aver appreso tale circostanza dalla madre.
Dichiarava che, nei seminativi, veniva eseguita la raccolta a rotazione annuale, da parte dell'attrice e dei convenuti, ma non sapeva descrivere tale rotazione, né richiamare alcun elemento, eventualmente, documentale, in proposito.
Offriva, rispetto allo spietramento del Maggio del 1996, riferimenti numerici errati (p.lla
382) e localizzazioni non confacenti (la p.lla 18 è posta a valle della strada, contrariamente a quanto asserito).
Non ricordava il nome particolare dell'area, ove si sarebbe recato a raccogliere legna, insieme a egli Anni Novanta. Persona_7
Dichiarava che l'area, nella quale si era recato a raccogliere la legna, non era recintata
(cfr., sul punto, supra).
L'ultimo teste addotto dall'attrice, infine, dichiarava di essersi recato Testimone_9
a tagliare il fieno sui terreni situati alla località Cugno del Finocchio, detenuti da
[...]
dietro commissione di quest'ultima, ma senza altro specificare, se non di aver falciato Pt_1 il fieno al di sopra della masseria e, dunque, nel terreno posseduto dalla stessa attrice
[...]
una deposizione, dunque, di minimo interesse, ai fini di causa. Pt_1
3. In diritto, posta l'evidenza dell'usucapione, come dedotta dai convenuti (e suffragata dalle deposizioni testimoniali, come esposto, e da documentazione corrispondente), non rimane da aggiungere altro, come, innanzitutto, il fatto che la difformità urbanistica dell'uno o dell'altro manufatto edilizio, oggetto dell'usucapione medesima, sia irrilevante, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario, essendo sottratta la vicenda meramente fattuale, del possesso ad usucapionem, da valutazioni di natura amministrativa (Cass. civ., Sez. II, ord.
5.9.2023, n. 25843; analogamente, Cass. civ., Sez. II, ord. 12.10.2023, n. 28481).
13 N. 1320/2009 R.G.A.C.
In secondo luogo, si dovrà osservare che l'usucapione, da parte di CP_2 della particella 372 del fol. 89 investiva un'area appartenente a comproprietari della medesima: ciò impone, secondo jus receptum, che il possesso ad usucapionem si presenti come tale da escludere i comunisti dai beni posseduti, perché, di per sé, il possesso, da parte di un contitolare, non implica intento di usucapire, essendo giustificato dalla comunione del diritto.
Nella specie, l'esistenza di una recinzione soccorre a sostenere la tesi dell'avvenuta usucapione.
4. La questione del possesso, idoneo ad impedire il concorrente esercizio (o coesercizio) del diritto, da parte dei comunisti, riguarda, più in generale, l'usucapione di porzioni della corte comune, o di singoli manufatti, posti entro la medesima: ma le situazioni descritte, e l'evidente intento di ripartire senza interferenze tra l'uno e l'altro dei germani di Persona_1 corroborano la tesi dell'avvenuta usucapione.
5. Occorrerà considerare che, come esattamente rilevato dal c.t.u., nel testo del contratto di divisione del 21 Giugno 1939, già menzionato, veniva commesso un errore di identificazione catastale di una porzione della corte comune, poiché veniva distinta come p.lla 5 la p.lla 10.
6. La natura retroattiva dell'acquisto mediante usucapione («retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui»: Cass. civ., Sez. III, sent. 14.7.2009, n. 16392) esclude ogni rilevanza della questione dei frutti.
7. I convenuti chiedono di rimanere nella comunione dei beni, da loro acquisiti Pt_1 per via del possesso ad usucapionem.
8. Nell'accertare l'avvenuta usucapione, da parte di e, poi, dei di lui eredi Persona_3 di non può non dichiararsi la correlativa usucapione, da parte di Persona_3 [...]
e, poi, di simultaneamente dedotta dai convenuti: tale domanda è Per_2 Parte_1 implicitamente contenuta in quelle formulate contro l'attrice, così come nelle medesime domande della stessa attrice.
9. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità della causa: quelle di c.t.u. verranno sostenute per stirpi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1320/2009 R.G.A.C., promossa da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e ogni diversa CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e comproprietari, pro indiviso, per quote eguali, dei beni immobili in CP_5
Potenza, censiti, in catasto, al foglio 89, attuali particelle nn. 18 (per 1.900 mq), 107 (per
8.200 mq), 113 (per 9.400 mq), 115 (per 1.300 mq), 371 (per 775 mq), 144 (per 562 mq),
172 (per 23.866 mq), 25 (per 96.080 mq) e 372 (per 1881 mq), come evidenziati in giallo nello stralcio corografico (pag. 16) dell'elaborato cartografico-agronomico dell'Ottobre
14 N. 1320/2009 R.G.A.C.
2008, nel fascicolo dei convenuti;
dichiara, inoltre, Pt_1 Controparte_1
e comproprietari, CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 pro indiviso, per quote eguali, dei fabbricati ricadenti nella corte comune già assegnati, per divisione, nel 1939 (atto di divisione per AR del 21 Giugno 1939: da Per_4 intendersi corretto nel senso che la p.lla 5 dev'essere intesa, in realtà, come p.lla 10), di proprietà di poi pervenuti nel materiale possesso dei convenuti, o da questi Persona_1 ricostruiti per essere adibiti ad ovile, porcilaia e pollaio, nonché ai fabbricati ed alle opere dagli stessi convenuti (o da realizzati ex novo (nuovo fabbricato colonico, Persona_3 deposito attrezzi e magazzino prodotti agricoli ex porcilaia, forno con annesso vano cucina, cantina, granaio ed altri interventi): come meglio leggesi negli scritti difensivi dei convenuti e, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti Pt_1
e, poi, nella comparsa conclusionale dei convenuti, da intendersi qui richiamate e riprodotte;
2. dichiara proprietaria della rimanente porzione dei beni relitti da Parte_1 Per_1
compresi quelli posti nella corte comune;
[...]
3. fa salva la comunione delle superfici della corte comune, necessarie all'accesso ai fabbricati appartenenti agli uni ed all'altra;
4. rigetta la domanda di nullità od inefficacia della donazione di alle figlie CP_2
e raccolta nel rogito del Notaio CP_6 Controparte_7 [...]
del 18 Settembre 2006, dichiarando, invece, valida ed efficace la medesima Per_6 donazione;
5. compensa le spese di lite tra le parti;
6. onera dei costi di c.t.u., nel rapporto fra le parti, per metà, ed i convenuti Parte_1 tutti per l'altra metà, con vincolo di solidarietà tra i convenuti medesimi.
Potenza, 18 Settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
15
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1320/2009 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di Parte_1 nuovo difensore, dall'Avv. Mauro SERRA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco
[...] CP_6 Controparte_7
POTENZA, nel cui studio sono elett.te dom.ti, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta i , e giusta procura a margine della memoria di costituzione di Pt_1 nuovo difensore le LOGIUDICE;
CONVENUTI avente ad oggetto: scioglimento di comunione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1
CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
e chiedendo dichiararsi aperta la successione di nata a Controparte_7 Persona_1
Potenza, il 23 Luglio 1907, ed ivi deceduta, il 5 Marzo 1990, senza lasciare testamento, e procedersi allo scioglimento della comunione, con le disposizioni conseguenti in materia di frutti.
1 N. 1320/2009 R.G.A.C.
Eredi erano la stessa attrice, quale figlia di fratello della de ciujus, e Persona_2
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
quali figli dell'altro fratello,
[...] Persona_3
La descrizione dei beni relitti era così formulata:
Si noti che quella che appare un'enumerazione, introdotta da un paragrafo distinto dal numero 1, si riduce, in realtà, a quella sola enunciazione, mancando ulteriori paragrafi, muniti di numeri ulteriori.
L'attrice citava, oltre ai figli di altresì le menzionate Persona_3 CP_6
e perché l'altra convenuta aveva donato, il 18 Settembre Controparte_7 CP_2
2006, a costoro, sue figlie, il terreno in Potenza, in catasto al fol. 89, p.lla 372, mappale derivato dal frazionamento della p.lla 10d, pur compresa nell'eredità di la donazione Persona_1 era nulla od inefficace.
L'attrice, infine, aggiungeva che e Persona_3 Persona_2 Persona_1 erano comproprietari, per quote eguali di un terzo, della corte comune della masseria, censita in catasto al fol. 89, «parte delle particelle 1;5;8 e nel tipo di frazionamento con i numeri
2 subalterni 1c e 5b ed intera particella n.
8.c.»: Parte_1 proprietà solitaria della sua quota».
2. Si costituivano Controparte_1 CP_2
e CP_4 CP_5
Tali convenuti concludevano come segue:
3
N. 1320/2009 R.G.A.C.
intendeva ottenere «la
Controparte_3 [...] N. 1320/2009 R.G.A.C.
4 N. 1320/2009 R.G.A.C.
3. A loro volta, si costituivano le LOGIUDICE, le quali concludevano nella maniera che si riporta:
4. La causa veniva istruita mediante documenti, interrogatori formali, prova per testi e c.t.u.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 N. 1320/2009 R.G.A.C.
1. L'atto di citazione, contrariamente a quanto si assume ex adverso, indica chiaramente la volontà che si pervenga a sciogliere, altresì, la comunione della corte comune della masseria, sicché rimane ininfluente che una simile domanda non sia stata espressamente formulata mediante le conclusioni rassegnate dall'attrice.
2.a La tesi dell'usucapione, avanzata dai convenuti, si rivela fondata, come emerge dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni testimoniali.
La complessiva e lunga vicenda della proprietà dei , per quanto qui rilevi, può Pt_1 farsi iniziare con il contratto racchiuso nell'atto pubblico per AR , Persona_4 del 21 Settembre 1939: si dividevano l'asse Persona_2 Persona_3 Persona_1 ereditario del padre, morto in Potenza, il 7 Settembre 1928. Controparte_1
Si trattava di un comprensorio di fondi rustici, esteso per circa 91 ettari, disposto approssimativamente in forma di quadrilatero, e delimitato, inferiormente, dal Torrente
Rifreddo, superiormente dal Tratturo Rossellino, secondo un percorso parallelo alla strada statale Potenza-Anzi (S.S.9 2): negli altri lati, dall'una parte dal Vallone San Gerardo, e, dall'altra, dal Fosso San Gerardo.
I fabbricati della , tra i quali alcuni poi confluiti nella massa Controparte_8 ereditaria di erano ubicati nella parte mediana del versante, alla località Cugno Persona_1 del Finocchio.
La porzione attribuita, come corpo unico, a era quella tra il Vallone Persona_2
San Gerardo e la fascia mediana, fino al confine superiore, coincidente con il Tratturo
Rossellino, prospiciente la strada statale.
La porzione assegnata a era adiacente, e si sviluppava dal confine Persona_3 superiore fino al limite inferiore, posto lungo il Torrente Rifreddo.
In adiacenza a quest'ultima era l'area assegnata a che occupava la fascia Persona_1 esterna, delimitata dal Fosso San Gerardo e dal Torrente Rifreddo ad est.
e tuttavia, in un secondo momento, ripartivano tra di Persona_2 Persona_3 loro, però in via informale e di possesso di fatto, la porzione di Persona_1
Tali superfici, per i nove decimi circa degli originari 30,48 ettari della , furono Pt_1 assegnate a in due corpi unici. Persona_3 Persona_2
La porzione al di sopra della strada si univa alle adiacenti proprietà di Persona_3 mentre la parte al di sotto della strada entrava nel possesso di seppur Persona_2 disgiunta dall'area in proprietà dello stesso Persona_2
Il rimanente decimo circa dei menzionati originari 30,48 ettari, costituito da terreni incolti, seminativi e prati, e posto nella parte inferiore, verso il Torrente Rifreddo (quindi, al di sotto del percorso esistente, definito come "passata"), fu ripartito tra i due nelle Pt_1 quantità opportune per ottenere, nel complesso, porzioni equivalenti, idonee all'accorpamento con le rispettive aree di proprietà.
dunque, si impossessava di quello che formava un unico Persona_2 appezzamento, sotto la strada, comprendente bosco, pascolo cespugliato, incolto, prati e seminativi;
in gran parte, di terreno sopra la strada, per le colture di bosco, Persona_3
6 N. 1320/2009 R.G.A.C.
pascolo cespugliato, incolto, mentre la quota rappresentata da seminativi e prati risultava in un altro corpo separato, posta nella zona sotto la passata, verso il Torrente Rifreddo, in adiacenza alle contigue proprietà di Persona_3
Lo stato di salute di negli anni 1948-1949, era peggiorato, al punto da Persona_1 condurla ad un protratto e definitivo ricovero presso un istituto di cura psichiatrico, e ciò aveva indotto i due fratelli alla concordata ripartizione del possesso di una parte ciascuno dei fondi di proprietà della sorella.
La ripartizione rispettava quasi in maniera perfetta la parità delle superfici: eccetto che per una differenza di circa mezzo ettaro, a favore di Persona_2
Tale stato di fatto veniva ribadito ed evidenziato da una recinzione, mediante la quale d i figli delimitavano le aree possedute. Persona_3
Successivamente, negli anni 1982/1983, veniva realizzata, con provvidenze pubbliche
(fondi FEOGA), una strada, la quale, ricalcando il tracciato della vecchia passata, costituiva ancora oggi il confine tra i terreni, quelli a destinazione silvo-pastorale, solo formalmente in proprietà di posseduti rispettivamente dall'uno e dall'altro dei germani. Persona_1
All'esecuzione della strada seguiva il frazionamento delle particelle originarie del patrimonio di e la formazione di particelle nuove, come si evinceva Persona_1 dall'elaborato cartografico-agronomico prodotto dai convenuti . Pt_1
La ripartizione del fondo di risultava, all'esito, così contraddistinta in Persona_1 catasto: le particelle nn. 18 (per 13.140 mq), 105 (per 56.330 mq), 107 (per 4926 mq), 113 (per
2.722 mq), 115 (per 3.892 mq), 143 (per 472 mq), 150 (per 64.589 mq) e 371 (per 2.484 mq) a le particelle nn. 18 (per 1.900 mq), 107 (per 8.200 mq), 113 (per 9.400 mq), Persona_2
115 (per 1.300 mq), 371 (per 775 mq), 144 (per 562 mq), 172 (per 23.866 mq), 25 (per 96.080 mq) e 372 (per 1881 mq) a Persona_3
Le superfici catastali ammontavano complessivamente a mq 148.556, in favore di e a mq 143.964, in favore di con una differenza, come Persona_2 Persona_3 accennato, a vantaggio del primo, pari a mq 4.592.
2.b Deducono i convenuti che la prova dell'usucapione sia offerta, tra l'altro, dall'esistenza
(non specificamente contestata: cfr. il verbale della prima udienza e la memoria ex art. 183, co.
6, n. 2, c.p.c., dell'attrice, la quale non depositava, invece, una memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c.) di recinzioni (e tale considerazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità: «pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto»: Cass. civ., Sez. II, ord. 20.1.2022, n. 1796), nonché dall'ottenimento dei frutti e degli ulteriori benefici, tratto dai due fratelli, e poi dai figli, distintamente (ad esempio, il ritiro ventennale ex Reg. CEE 2078/92, ed il Pagamento Unico
7 N. 1320/2009 R.G.A.C.
Aziendale), dalla percezione delle liquidazioni di indennità di esproprio con specifico riferimento ai fondi rispettivamente posseduti dall'uno e dall'altro dei germani.
La condotta della stessa attrice che, in data 30 e 31 Maggio 2009 (e cfr. la documentazione fotografica prodotta dai ), tentava di rimuovere parte delle recinzioni, Pt_1 in particolare ai margini della particella 372, dimostrava la volontà di costei di modificare una condizione di fatto incompatibile con la domanda di divisione, e conforme piuttosto alla descrizione offerta dai convenuti . Pt_1
Dall'elaborato cartografico-economico dell'Ottobre 2008, prodotto dai convenuti
, risulta che la superficie complessiva dei terreni già di escluse le aree Pt_1 Persona_1 espropriate per la strada realizzata con i fondi FEOGA e per l'acquedotto, realizzato negli anni
1990-1991 dall'AL (con lunghezza di m 240), è di ha 29.25.19.
Quanto alle superfici reali, nelle mani di è un'area di ha 15.28, in Persona_5 quelle dei convenuti un'area di ha 14.77. Pt_1
2.c Se si ritiene, poi, maturato, in capo a l'acquisto per usucapione CP_2 dell'area da lei donata alle figlie e allora è valida ed CP_6 Controparte_7 efficace tale donazione, raccolta nel rogito del Notaio del 18 Settembre Persona_6
2006, con la quale le medesime LOGIUDICE ricevevano, oltre ad un secondo fondo, in catasto al medesimo foglio 89, particella 316, pure il terreno proveniente dalla successione di Per_1
censito nel Catasto Terreni di Potenza al foglio 89, particella 372.
[...]
Con la cessazione della comune conduzione dell'azienda agricola, già instauratasi negli anni 1948-1949 tra e essi convenivano, tra le altre cose, che Persona_2 Persona_3 esclusivamente potesse servirsi, a cavallo tra la sua proprietà (particella 316) e Persona_3 quella di anche di un'aia per trebbiare le messi, coincidente, oggi, con la Persona_1 particella 372.
Alla morte di (risalente all'8 Febbraio 1962), gli eredi, e, poi, la sola Persona_3 figlia continuavano ad esercitare il possesso. CP_2
Sul fondo esistevano, infatti, due recinzioni, la prima installata da nel Persona_3
1955, la seconda (interna rispetto alla prima e distante da essa circa m 1,50) dalla stessa
[...] nel 1985, cui era annesso un cancello chiuso a chiave. CP_2
pur al corrente di ciò, nei giorni 30 e 31 Maggio del 2009, tentava Parte_1 di rimuovere i recinti (e veniva impedita dalla compiuta esecuzione di tale intento da un intervento dell'Autorità Forestale).
2.d Quanto alla corte comune, col citato atto di divisione per AR del 21 Per_4 Per_ Per_ Giugno 1939, i germani (Gaetano, e concordavano di lasciare in comune Pt_1 tra loro la medesima corte comune, o Campana della dell'estensione di are 63,90, al CP_8 foglio di mappa n. 89, particella n. 8.
Cionondimeno, essi si attribuivano, in proprietà individuale, alcuni stabili o manufatti rurali, ivi posti.
In particolare, a pervenivano «vani due del fabbricato colonico, corpo Persona_2
a Nord, camera e stalla distinti nell'allegata planimetria coi n.8 e 9 subalterni 1 e 2 terrani»;
8 N. 1320/2009 R.G.A.C.
«il terrano del pollaio unito al detto corpo nord di fabbricato, distinto nella planimetria col n.
5 sub 1 terrano».
A venivano assegnati «la stalla a pianterreno, corpo di fabbrica a sud, Persona_3 individuata nella planimetria allegata col n. 4 subalterno 4»; «un vano, camera soprana del corpo di fabbrica nord, individuato nella planimetria col n. 7 subalterno 3»; «il soprano del pollaio, corpo nord di fabbrica distinto nella planimetria col numero 5 subalterno 2, soprano»; il «porcile posto nella zona Corte comune o Campana della Masseria indicato nella planimetria col n. 6».
A infine, «tre piccoli vani del fabbricato rurale, Corpo di fabbrica sud, Persona_1 indicati nella planimetria col n. 3 subalterni 2 e 3»; «l'ovile intercomunicante con i tre predetti vani indicato nella planimetria col n. 2 sub 3»; «la stalla isolata a sud ovest della Corte comune individuata nella planimetria col n. 1»; «la pagliera già costruita nella area del terzo lotto, in legno e copertura di lamiera ondulata».
I beni della corte comune, passibili di eventuale divisione, consisterebbero, dunque, della sola area comune e degli entrostanti manufatti, assegnati a e non dei beni Persona_1 già assegnati ai fratelli.
I convenuti , inoltre, assumono che, successivamente, la condizione dei luoghi Pt_1 abbia subito dei mutamenti.
Presso la stalla assegnatagli, edificava nel 1949, con spesa a suo carico Persona_3 di lire 924.000, un fabbricato rurale, adibito nel vano sottano a cantina e nel soprano a magazzino per cereali, poi sottoposto dagli eredi (oggi convenuti) ad adeguamento sismico ex lege 219/81, e dai medesimi dotato di impianto telefonico (per un costo di lire 2.650.000).
Questo rimaneva nell'esclusiva disponibilità degli attuali convenuti, che, peraltro, provvedevano (in particolare, al pagamento dell'IMU. CP_5
Sulla stalla già di avviava la realizzazione di un ovile, Persona_1 Persona_3 con porcilaia e pollaio, con progetto di cui si chiedeva il contributo ex lege 25.7.1952, n. 991: ed ammesso al finanziamento con provvedimento n. 2073, del 31.1.1962: subentrava nel procedimento amministrativo, essendo deceduto il figlio, Persona_3 Controparte_1 cui furono erogate lire 1.018.000 (contributo al 50%), su una spesa complessiva di lire
2.036.829 (IMU pagata da . CP_5
Tale stabile rimaneva, sin da quell'epoca, nel possesso degli eredi di Persona_3
Ancora cessata la comune conduzione aziendale col germano Persona_3 [...]
, negli anni dal 1959 provvedeva alla costruzione di un primo lotto, al pian terreno di Per_2 un fabbricato colonico ad uso abitativo, che ubicava a ridosso della linea di confine tra i fondi già di sua proprietà e la corte comune: dietro progetto approvato dall Controparte_9
di Potenza, a norma della legge 991/1952, e con un contributo di lire 1.359.500, su una
[...] spesa complessiva di lire 2.954.700.
Lo stabile rimaneva nel possesso degli eredi di che assolvevano, peraltro, Persona_3 al pagamento dei relativi tributi municipali.
9 N. 1320/2009 R.G.A.C.
Alla morte di il figlio (oggi convenuto) realizzava la Persona_3 CP_1 costruzione, in sopraelevazione del piano superiore del fabbricato colonico, e con progetto ammesso a contributo parziale ex lege 27.10.1966, n. 910, su una spesa complessiva di lire
4.368.000.
Il fabbricato, poi oggetto di interventi di ristrutturazione ex lege 219/81, nel 1995 veniva sottoposto ad ulteriori interventi manutentivi, a spese dello stesso Controparte_1
Nel corso degli anni, poi, venivano eseguite nella stessa corte comune, dapprima da
, poi, dai di lui eredi, opere minori: Persona_3
- il forno, con annesso vano cucina e focolare (anno 1954), in contiguità della cantina-granaio;
- il locale adibito a deposito attrezzi, e magazzino prodotti agricoli, nell'area prima occupata dalla porcilaia;
- gli interventi di ristrutturazione del vano soprano della casa colonica originaria, e due contenitori per la raccolta delle acque piovane a monte della ex porcilaia;
- un canale di scolo delle acque piovane (con funzione di fogna) e la ristrutturazione della stalla.
a propria volta, costruiva, si assume, nella medesima corte comune, Persona_2 una stalla in legno, poi crollata per omessa manutenzione, un forno, anch'esso crollato, ed una concimaia.
Erroneamente, comunque, in diritto, in astratto, assumono i convenuti che i fabbricati costruiti, o ricostruiti ex novo nella corte comune da e dagli eredi, non siano Persona_3 assoggettati alla regola dell'accessione (art. 934 c.c.), che sarebbe applicabile alle sole costruzioni eseguite su terreno altrui e non anche, come nella specie, su terreni formalmente in comproprietà: «La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”.» (Cass. civ., Sezz. UU., sent. 16.2.2018, n. 3873): ma, nella specie, la questione rimane ininfluente, perché sovviene, a beneficio dei convenuti, il possesso ad usucapionem.
Rimangono in comunione, per propria funzione, nella corte comune, le aree necessarie all'accesso ai manufatti degli uni (i convenuti ) e dell'altra (l'attrice). Pt_1
2.e Negli interrogatori formali, resi dai convenuti Controparte_1 [...]
e in data 27 Gennaio 2012, nonché da CP_3 Controparte_7 CP_5 [...]
e il 25 Maggio 2012, essi confermavano non CP_2 CP_4 CP_6 corrispondere alla realtà storica che taluno avesse compiuto, come asserito dall'attrice, lavori di spietramento e raccolta della legna nelle aree possedute dai medesimi convenuti, e che le particelle 372 e parte della 18, nel possesso degli eredi di erano munite di una Persona_3 recinzione, da molti anni.
Le eventuali imprecisioni, o i particolari che l'attrice vuole cogliere, nell'enunciazione dei dati di fatto, formulata negli interrogatori, non appaiono idonei a fondare l'ammissione della veridicità, neppur parziale, delle circostanze dedotte dalla medesima attrice.
10 N. 1320/2009 R.G.A.C.
Viceversa, rendendo il proprio interrogatorio formale, dichiarava di Parte_1 non sapere che e gli eredi avessero realizzato, nella corte comune i fabbricati, Persona_3 prima non esistenti (fabbricato adibito a cantina e magazzino di cereali, fabbricato colonico a ridosso della linea di confine tra la proprietà già di la corte comune, forno con Persona_3 annesso vano cucina, in adiacenza della stessa cantina-granaio, locale adibito a deposito attrezzi e magazzino di prodotti agricoli, oltre ad opere minori): dichiarazione che sembra confliggere con la circostanza che l'attrice avrebbe dovuto sapere dell'esistenza di quei manufatti, in quanto posti nella corte comune.
Il testimone confermava che i terreni al di sopra della strada Testimone_1 fossero degli eredi di e che quelli ubicati al di sotto fossero posseduti da Persona_3 [...]
tranne una superficie ove, originariamente, era un pagliaio, nei pressi della masseria, Pt_1 nelle mani degli eredi di Persona_3
Il medesimo teste precisava che era sempre stata nel possesso degli eredi di Per_3 una porzione di terreno, sita sotto la strada adiacente ad un vigneto allora esistente, e di
[...] aver assistito, sin dagli Anni Cinquanta, alla trebbiatura sull'aia, da parte del solo Per_3
mentre non aveva mai visto sulla medesima aia.
[...] Persona_2
Affermava che la trebbiatura era stata eseguita da sino all'anno della Persona_3 morte (1962), e, poi, dagli eredi, per anni: l'aia corrispondeva alla particella 372.
Successivamente, aveva constatato la presenza di piante nell'aia: non aveva mai visto, sul posto, Parte_1
Il teste dichiarava di essersi recato nell'area in questione, la Testimone_2 particella 372, sin dagli anni 1985-1990, per aiutare a coltivarla e pulirla: CP_2 precisava che, nel 1985, vi erano rose, OR, ciliegi ed altre piante, tuttora presenti.
Lo stesso testimone ricordava che, in precedenza, vi era un fienile, poi ristrutturato.
Egli non aveva mai visto nella zona in questione. Parte_1
Il teste dichiarava di aver frequentato la zona, in cui è posta la Testimone_3 particella 372, sin dagli Anni '80, aggiungendo che, sin d'allora, aveva visto sui luoghi un fabbricato rurale, adibito a deposito agricolo, entro un terreno utilizzato per la coltivazione di alberi da frutta e orto, terreno intorno al quale era anche una recinzione.
Sul posto aveva visto spesso nella cui disponibilità si trovava il fondo. CP_2
Egli non conosceva Parte_1
Il testimone confermava che, almeno dal 1980 e sino al 2006, anno Testimone_4 della donazione alle di lui figlie, e la particella 372 era stata nel CP_6 CP_7 possesso di la quale vi coltivava alberi da frutto, ortaggi e fiori. CP_2
Il teste GEetra riferiva che, in occasione del sopralluogo Testimone_5 compiuto sui luoghi di causa, il marito dell'attrice gli dicesse che i terreni a valle della strada erano posseduti da ad eccezione di una particella ubicata sotto il fienile, Parte_1 mentre i terreni siti a monte della stessa strada erano posseduti dagli eredi di Persona_3 questi ultimi erano recintati con paletti e filo spinato.
11 N. 1320/2009 R.G.A.C.
L'attrice aveva dichiarato, nell'interrogatorio formale, di aver chiamato ella stessa, negli anni 1990/1991 il GE. , quale tecnico di fiducia, al fine di valutare la massa Tes_5 ereditaria di e proporne una divisione. Persona_1
Il GE. , nel deporre, confermava che, in quell'occasione, aveva compiuto Tes_5 un sopralluogo dietro richiesta di marito dell'attrice, al fine di verificare Controparte_10 lo stato dei terreni: egli verificava che risultavano già delineati, sia a valle, sia a monte della strada di accesso, tanto i terreni in possesso di quanto quelli in possesso Parte_1 degli eredi di benché, all'esito, la divisione non fosse concordata. Persona_3
Nell'occasione, il marito dell'attrice indicava al tecnico quali fossero i terreni posseduti da e quali dagli eredi di i terreni a valle della strada erano Parte_1 Persona_3 posseduti da ad eccezione di una particella ubicata sotto il fienile, mentre i Parte_1 terreni siti a monte della strada erano posseduti dagli eredi di ed erano recintati Persona_3 con paletti e filo spinato.
Il teste amico del figlio della convenuta Testimone_6 Controparte_3 dichiarava di essersi recato da circa venti o venticinque anni sui luoghi oggetto di causa.
Confermava che la stessa insieme alle sorelle ed al fratello oggi Controparte_3 convenuti in giudizio, utilizzava la parte dei terreni siti a monte della strada, realizzata con i fondi FEOGA.
Dichiarava, altresì, che, nel recarsi, sia pur saltuariamente, sui luoghi, aveva aiutato l'amico, (il figlio di , ad eseguire lavori di campagna Controparte_11 Controparte_3
(come la raccolta delle noci), o per fare sport.
Lo stesso testimone specificava che una zona a valle era utilizzata dalla convenuta ed era costituita da un piccolo orto. Controparte_3
Confermava che i fabbricati, che costituivano la masseria "San GE (nella corte comune), erano utilizzati tutti da e dai di lei fratelli (odierni convenuti), Controparte_3 ad eccezione che per due vecchi fabbricati rurali.
Aggiungeva di aver visto sulla corte comune e sugli altri fabbricati, ivi esistenti, i soli convenuti, mentre i due vecchi ruderi, allo stato, non erano utilizzati da nessuno, in quanto pericolanti.
Chiariva che i terreni, utilizzati dai convenuti, erano sempre stati delimitati da una recinzione di pali in legno e filo spinato che, sebbene vecchia, esisteva ancora, pur avendo, in qualche punto, ceduto.
Le dichiarazioni dei testi dell'attrice, diversi dal , non appaiono altrettanto Tes_5 concludenti, e presentano profili di inattendibilità, probabilmente dovuti a dimenticanze e confusioni, anche a causa del lungo tempo trascorso, sovente, dall'epoca dei fatti ricordati a quella dell'escussione, o della sporadica od occasionale frequentazione dei luoghi.
Il teste ad esempio, veniva udito il 30 Ottobre del 2013: egli dichiarava Tes_7 di aver compiuto, dall'anno 1990, per conto dell'attrice, lavori di spietramento in tutti i terreni siti alla Contrada Cugno del Finocchio, salvo poi precisare di avere eseguito tali lavori solamente nei terreni coltivati, e non pure nella macchia.
12 N. 1320/2009 R.G.A.C.
Nessun altro teste ricorda la presenza di costui.
In ogni caso, il confermava circostanze di prova, capitolate dall'attrice, sol perché Tes_7 apprese dalla medesima (de relato ex parte actoris).
Egli aggiungeva di non aver notato, nell'anno 1996, la presenza di una recinzione, nei terreni nei quali sosteneva di aver eseguito lo spietramento: eppure la presenza di recinzioni, sia intorno alla particella 372, sia intorno a parte della particella 18, emerge da più elementi.
Tale testimone non riusciva ad individuare la particella 18 nella cartina, mostratagli in udienza, e pensava che i terreni, sui quali dichiarava di aver proceduto allo spietramento, fossero incolti, quando, invece, al Tribunale, sia pur aliunde, ne risulta l'essere coltivati, con ortaggi, alberi da frutto, OR, noccioli, ciliegi.
Il teste figlio dell'attrice, confermava le asserzioni della madre. Testimone_8
Egli affermava che tutti i terreni alla località Cugno del Finocchio erano stati posseduti, in maniera comune, dalla madre e dai germani , gli odierni convenuti;
che la madre ed Pt_1
i cugini avessero presentato domande separate di aiuto comunitario, perché alcuni di loro chiedevano aiuto per taluni fondi, mentre talaltri chiedevano aiuto in relazione ad altri terreni: però aggiungeva di non aver letto alcun documento, di aver appreso tale circostanza dalla madre.
Dichiarava che, nei seminativi, veniva eseguita la raccolta a rotazione annuale, da parte dell'attrice e dei convenuti, ma non sapeva descrivere tale rotazione, né richiamare alcun elemento, eventualmente, documentale, in proposito.
Offriva, rispetto allo spietramento del Maggio del 1996, riferimenti numerici errati (p.lla
382) e localizzazioni non confacenti (la p.lla 18 è posta a valle della strada, contrariamente a quanto asserito).
Non ricordava il nome particolare dell'area, ove si sarebbe recato a raccogliere legna, insieme a egli Anni Novanta. Persona_7
Dichiarava che l'area, nella quale si era recato a raccogliere la legna, non era recintata
(cfr., sul punto, supra).
L'ultimo teste addotto dall'attrice, infine, dichiarava di essersi recato Testimone_9
a tagliare il fieno sui terreni situati alla località Cugno del Finocchio, detenuti da
[...]
dietro commissione di quest'ultima, ma senza altro specificare, se non di aver falciato Pt_1 il fieno al di sopra della masseria e, dunque, nel terreno posseduto dalla stessa attrice
[...]
una deposizione, dunque, di minimo interesse, ai fini di causa. Pt_1
3. In diritto, posta l'evidenza dell'usucapione, come dedotta dai convenuti (e suffragata dalle deposizioni testimoniali, come esposto, e da documentazione corrispondente), non rimane da aggiungere altro, come, innanzitutto, il fatto che la difformità urbanistica dell'uno o dell'altro manufatto edilizio, oggetto dell'usucapione medesima, sia irrilevante, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario, essendo sottratta la vicenda meramente fattuale, del possesso ad usucapionem, da valutazioni di natura amministrativa (Cass. civ., Sez. II, ord.
5.9.2023, n. 25843; analogamente, Cass. civ., Sez. II, ord. 12.10.2023, n. 28481).
13 N. 1320/2009 R.G.A.C.
In secondo luogo, si dovrà osservare che l'usucapione, da parte di CP_2 della particella 372 del fol. 89 investiva un'area appartenente a comproprietari della medesima: ciò impone, secondo jus receptum, che il possesso ad usucapionem si presenti come tale da escludere i comunisti dai beni posseduti, perché, di per sé, il possesso, da parte di un contitolare, non implica intento di usucapire, essendo giustificato dalla comunione del diritto.
Nella specie, l'esistenza di una recinzione soccorre a sostenere la tesi dell'avvenuta usucapione.
4. La questione del possesso, idoneo ad impedire il concorrente esercizio (o coesercizio) del diritto, da parte dei comunisti, riguarda, più in generale, l'usucapione di porzioni della corte comune, o di singoli manufatti, posti entro la medesima: ma le situazioni descritte, e l'evidente intento di ripartire senza interferenze tra l'uno e l'altro dei germani di Persona_1 corroborano la tesi dell'avvenuta usucapione.
5. Occorrerà considerare che, come esattamente rilevato dal c.t.u., nel testo del contratto di divisione del 21 Giugno 1939, già menzionato, veniva commesso un errore di identificazione catastale di una porzione della corte comune, poiché veniva distinta come p.lla 5 la p.lla 10.
6. La natura retroattiva dell'acquisto mediante usucapione («retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui»: Cass. civ., Sez. III, sent. 14.7.2009, n. 16392) esclude ogni rilevanza della questione dei frutti.
7. I convenuti chiedono di rimanere nella comunione dei beni, da loro acquisiti Pt_1 per via del possesso ad usucapionem.
8. Nell'accertare l'avvenuta usucapione, da parte di e, poi, dei di lui eredi Persona_3 di non può non dichiararsi la correlativa usucapione, da parte di Persona_3 [...]
e, poi, di simultaneamente dedotta dai convenuti: tale domanda è Per_2 Parte_1 implicitamente contenuta in quelle formulate contro l'attrice, così come nelle medesime domande della stessa attrice.
9. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità della causa: quelle di c.t.u. verranno sostenute per stirpi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1320/2009 R.G.A.C., promossa da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e ogni diversa CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e comproprietari, pro indiviso, per quote eguali, dei beni immobili in CP_5
Potenza, censiti, in catasto, al foglio 89, attuali particelle nn. 18 (per 1.900 mq), 107 (per
8.200 mq), 113 (per 9.400 mq), 115 (per 1.300 mq), 371 (per 775 mq), 144 (per 562 mq),
172 (per 23.866 mq), 25 (per 96.080 mq) e 372 (per 1881 mq), come evidenziati in giallo nello stralcio corografico (pag. 16) dell'elaborato cartografico-agronomico dell'Ottobre
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2008, nel fascicolo dei convenuti;
dichiara, inoltre, Pt_1 Controparte_1
e comproprietari, CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 pro indiviso, per quote eguali, dei fabbricati ricadenti nella corte comune già assegnati, per divisione, nel 1939 (atto di divisione per AR del 21 Giugno 1939: da Per_4 intendersi corretto nel senso che la p.lla 5 dev'essere intesa, in realtà, come p.lla 10), di proprietà di poi pervenuti nel materiale possesso dei convenuti, o da questi Persona_1 ricostruiti per essere adibiti ad ovile, porcilaia e pollaio, nonché ai fabbricati ed alle opere dagli stessi convenuti (o da realizzati ex novo (nuovo fabbricato colonico, Persona_3 deposito attrezzi e magazzino prodotti agricoli ex porcilaia, forno con annesso vano cucina, cantina, granaio ed altri interventi): come meglio leggesi negli scritti difensivi dei convenuti e, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti Pt_1
e, poi, nella comparsa conclusionale dei convenuti, da intendersi qui richiamate e riprodotte;
2. dichiara proprietaria della rimanente porzione dei beni relitti da Parte_1 Per_1
compresi quelli posti nella corte comune;
[...]
3. fa salva la comunione delle superfici della corte comune, necessarie all'accesso ai fabbricati appartenenti agli uni ed all'altra;
4. rigetta la domanda di nullità od inefficacia della donazione di alle figlie CP_2
e raccolta nel rogito del Notaio CP_6 Controparte_7 [...]
del 18 Settembre 2006, dichiarando, invece, valida ed efficace la medesima Per_6 donazione;
5. compensa le spese di lite tra le parti;
6. onera dei costi di c.t.u., nel rapporto fra le parti, per metà, ed i convenuti Parte_1 tutti per l'altra metà, con vincolo di solidarietà tra i convenuti medesimi.
Potenza, 18 Settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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