Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 49242
CASS
Sentenza 18 maggio 2017

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In tema di misure di sicurezza personali, non può trovare esecuzione il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora sussista il serio pericolo che il destinatario sia sottoposto nel Paese d'origine alla pena di morte ovvero a trattamento inumani o degradanti, senza che assuma rilievo, in tal caso, la valutazione relativa alla gravità del fatto ed alla pericolosità sociale del reo. (Fattispecie relativa ad un condannato che, anteriormente alla legge 14 luglio 2017, n. 110, paventava il rischio, una volta rimpatriato, di essere destinatario di condanna alla pena di morte).

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice della misura di sicurezza deve accertare in via incidentale la sussistenza dei presupposti che, alla stregua delle prospettazioni dell'interessato, potrebbero condurre al riconoscimento in suo favore della cd. protezione sussidiaria, a nulla rilevando la possibilità per il medesimo di agire in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla stessa.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza personale, avanzata da un condannato in espiazione della pena, non è necessario che sia prossimo il termine della pena. (Fattispecie in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato).

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Angelo G. ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 …

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  • 2Corte di cassazione
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  • 3Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018

    Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …

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    Valeria Picaro · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2017

  • 5Diritti politici e civili stranieri, protezione dell'espulsione, respingimento, inapplicabilità, rischio di trattamenti inumaniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 49242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49242
Data del deposito : 18 maggio 2017

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