Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41368
CASS
Sentenza 14 ottobre 2009

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Qualora lo straniero condannato in Italia e destinatario di provvedimento di espulsione si opponga ad esso, chiedendo il riconoscimento dello "status" di perseguitato per motivi di sesso, e sia ancora in corso la relativa procedura, spetta al tribunale di sorveglianza l'accertamento, in via incidentale, della sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre in concreto al riconoscimento di tale "status". (Nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito che, nel caso di un tunisino, sedicente omosessuale, da rimpatriare, ha escluso potesse spettargli lo "status" di perseguitato per motivi sessuali, non risultando che in Tunisia gli omosessuali fossero oggetto di discriminazione solo per tale condizione).

Commentari2

  • 1Secondo la Cassazione il divieto di refoulement vale anche per lo
    Giulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che si può leggere in allegato la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con la quale era stato respinto l'appello proposto dal sig. Lucky Haruna, di origini nigeriane, avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi confronti ex art. 86 d.P.R. 309/1990 (che prevede l'espulsione dallo Stato, una volta espiata la pena, per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3[1]). Tale decisione dei Giudici …

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  • 2Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018

    Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41368
Data del deposito : 14 ottobre 2009

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