Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiari inammissibile "de plano" l'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza (nella specie libertà vigilata), avanzata da condannato in espiazione di pena (nella specie in forma di detenzione domiciliare) sul rilievo della non imminente fine di quest'ultima, in quanto il giudizio relativo implica valutazioni discrezionali che impongono l'instaurazione del contraddittorio con l'attivazione del procedimento in camera di consiglio. V. Corte cost., 23 aprile 1974 n. 110.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Angelo G. ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 …
Leggi di più… - 2. Secondo la Cassazione il divieto di refoulement vale anche per loGiulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che si può leggere in allegato la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con la quale era stato respinto l'appello proposto dal sig. Lucky Haruna, di origini nigeriane, avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi confronti ex art. 86 d.P.R. 309/1990 (che prevede l'espulsione dallo Stato, una volta espiata la pena, per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3[1]). Tale decisione dei Giudici …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018
Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …
Leggi di più… - 5. Diritti politici e civili stranieri, protezione dell'espulsione, respingimento, inapplicabilità, rischio di trattamenti inumaniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 46986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46986 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3808
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 003406/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR LU, N. IL 03/09/1961;
avverso decreto del 03/01/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CONSOLO Santi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento del 26 gennaio 2007 (di qualificazione e inoltro della impugnazione a questa Corte) e per la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
RILEVA IN FATTO
1. Con decreto Delib. il 3 gennaio 2007, il Magistrato di sorveglianza di Roma dichiarò inammissibile la richiesta della condannata, sottoposta alla detenzione domiciliare, OR UC di revoca (anticipata) della misura di sicurezza della libertà vigilata, "atteso il lontano fine pena.
2. Propose appello la condannata col ministero del difensore di fiducia, avvocato LUCERI Sergio, mediante atto recante la data del 25 gennaio 2007, denunziando ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt.207 e 208 c.p.. Dopo aver dedotto che la espiazione della pena avrà termine il 31 agosto 2009; che la OR aveva condiviso la scelta del coniuge EO NC, collaborante;
che era stata ammessa al programma di protezione;
che aveva tenuto buona condotta intramuraria;
che aveva fruito dei permessi premio e, in atto, fruiva della detenzione domiciliare in località protetta, il ricorrente, postulando la cessazione della pericolosità, argomenta che secondo la giurisprudenza di questa Corte la revoca della misura di sicurezza non è preclusa dalla circostanza del mancato inizio della esecuzione della medesima.
3. L'impugnazione, previa qualificazione come ricorso per cassazione, è stata inoltrata a questa Corte, con provvedimento 26 gennaio 2006, redatto a margine dell'appello con sottoscrizione illeggibile.
4. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria recante la data del 9 luglio 2007, rileva che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza sono appellabili e che non è ammesso il ricorso immediato per cassazione.
5. La qualificazione giuridica della impugnazione, operata dal giudice di merito, è corretta.
È ben vero che, in linea generale, come rileva il Procuratore generale, avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza, l'articolo 680 del codice di rito accorda all'interessato il rimedio dell'appello al Tribunale di sorveglianza.
Ed è, altresì, indubitabile di detto gravame ha carattere esclusivo, in quanto non trovano applicazione ne' il particolare istituto del ricorso immediato ai termini dell'art. 559 c.p.p., (Sez. 1, 27 gennaio 1997, n. 367, Zoroddu, massima n. 206871; Sez. 1, 14 ottobre 1994, n. 4549, Paiella, massima n. 199793 e Sez. 1, 29 novembre 1991, n. 4590, Porreca, massima n. 188893) ne', essendo previsto l'appello, il rimedio generale del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., (v. Cass. ? Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n. 97605). Ma nella specie trova applicazione la speciale previsione dell'art.656 c.p.p., comma 2: il Magistrato di sorveglianza ha, infatti,
provveduto de plano mediante decreto, dichiarando inammissibile la richiesta della condannata;
e contro il decreto in parola l'ultimo inciso del comma citato prevede, appunto, il rimedio del ricorso per cassazione.
6. Preliminare, rispetto all'esame del motivo della impugnazione, è il rilievo ex officio della illegittimità del ricorso da parte del giudice a quo al procedimento de plano e della conseguente nullità del decreto impugnato per vizio del contraddittorio e per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 666 c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 678 c.p.p., comma 1, laddove il rito,
da osservare nella specie, prescrive la celebrazione della udienza con la necessaria partecipazione del difensore.
La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta (mediante decreto e fuori del contraddittorio nella udienza in camera di consiglio) è, infatti, circoscritta dalla legge alle ipotesi tassative:
a) della riproposizione di istanza già respinta, basata sui medesimi elementi;
b) del difetto delle condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta.
Nella specie non ricorre pacificamente il primo caso. In relazione alla seconda ipotesi questa Corte, con consolidato indirizzo, ha chiarito che la mancanza delle condizioni di legge deve essere intesa "rigorosamente e "in senso restrittivo" come carenza - rilevabile ictu oculi sulla base della semplice prospettazione - di "quei requisiti che non implicano alcuna valutazione discrezionale, ma sono posti direttamente dalla legge" (Cass. Sez. 1, 26 febbraio 1991, n. 996, Monferdin, massima n. 187316 e, e da ultimo: Sez. 1, 10 maggio 2006, n. 18525, Gueye, massima n. 234137), laddove "ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione. imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale" (Cass. Sez. 5, 5 maggio 1998, n. 2793, Prato, massima n. 210936), risultando, in difetto, violati "i diritti del contraddittorio e di difesa, previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 666 c.p.p.," (Cass. Sez. 3, 27 aprile 1995, n. 1477, Reale, massima n. 202474). Alla luce del principio riportato giova, poi, considerare che "dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1974 n. 110 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art 207 c.p., comma 2, non può escludersi, in via di principio, la revoca della misura di sicurezza personale d'applicarsi dopo l'espiazione della pena precedentemente all'inizio della esecuzione della misura stessa: in tal caso l'esame della pericolosità sociale potrà essere effettuato durante l'espiazione della pena" (Cass. Sez. 1, 22 marzo 1977, n. 729, Narciso, massima n. 136141). Epperò, escluso che la attualità della esecuzione della pena detentiva costituisca condizione giuridica ostativa al riesame della pericolosità e alla revoca (anticipata) della misura di sicurezza (da applicarsi dopo la espiazione della pena), è decisivo il rilievo che la valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza, nel caso in esame, rivestì carattere discrezionale, avendo comportando l'apprezzamento del dato cronologico della pena residua espianda - con scadenza che, per l'appunto, il giudice a qua stimo "lontana" in rapporto al profilo della pericolosità della condannata e alla possibilità dell'anticipato accertamento della cessazione. Conclusivamente, in difetto delle condizioni per l'adozione del rito planano, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, la omessa celebrazione della udienza camerale, con la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore, comporta la rilevata nullità del provvedimento deliberato dal giudice a quo.
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007