Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
La previsione secondo cui non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana (art. 19, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998) si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa l'espulsione dello straniero per i reati in materia di sostanze stupefacenti.
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Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2012, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 46
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 4577/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR Nn, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 30/11/2010 dalla Corte di Appello di Milano;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e per il rigetto nel resto. FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 30.11.2010 ha confermato la decisione con cui il g.u.p. del Tribunale di Sondrio all'esito di giudizio abbreviato ha condannato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, L. Stup. ed esclusa la contestata recidiva, il cittadino algerino generalizzato in epigrafe alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per il reato di detenzione e vendita illecite continuate di sostanze stupefacenti di varia natura (pluralità di microvendite di eroina, hashish, cocaina), altresì ordinandone l'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 235 c.p.. 2. Il difensore dell'imputato ricorre contro la sentenza di appello, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine: 1) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego contraddice l'avvenuta qualificazione dei fatti in termini di "lievità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, L. Stup.; 2) alla disposta espulsione del prevenuto, sebbene costui sia "non espellibile" a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 come già in separata procedura riconosciuto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, essendo convivente in provincia di Sondrio con la madre SM IH cittadina italiana.
3. Il primo motivo di censura è indeducibile, in quanto investe il profilo del trattamento sanzionatorio riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto - come nel caso della sentenza impugnata - da congrua e logica motivazione. Ed è altresì manifestamente infondato, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità giuridica e logica tra il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, L. Stup. e il diniego delle attenuanti innominate (che la Corte ambrosiana ha motivato con i numerosi precedenti penali del prevenuto e la sua perdurante attività di spaccio di droghe di vario genere). In vero la valutazione sotto due diversi profili di una stessa situazione di fatto non integra violazione ne' degli artt. 62 bis e 133 c.p., ne' del principio del ne bis in idem sostanziale. Nessuna antinomia è, infatti, ravvisabile tra circostanze del reato tipizzate e circostanze non tipizzate aventi carattere residuale, quali quelle previste dall'art. 62 bis c.p., disposizione introdotta per consentire al giudice di merito di apprezzare, ai fini della gradualità della pena, elementi e dati circostanziali non espressamente previsti e tipizzati che solo per questa via trovano accesso nella disciplina sanzionatoria.
4. Assistito da fondamento è, invece, il motivo di ricorso sulla confermata misura di sicurezza personale dell'espulsione del ID a norma dell'art. 235 c.p.. La sentenza di appello si limita a considerare la sola astratta applicabilità del detto art. 235 c.p., come modificato con L. 24 luglio 2008, n. 125, in nome dell'inapplicabilità in tema di misure di sicurezza, desumibile dal combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p., del principio di irretroattività della legge penale fissato dall'art. 2 c.p. per le norme penali incriminatrici (i fatti criminosi per cui il ricorrente è stato condannato risalgono al 2003). Non si pone, però, il problema di diritto e di fatto della concreta applicabilità della misura di sicurezza al ID in rapporto alla sua specifica condizione, in tesi, di persona non soggetta ad espulsione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c) in quanto straniero convivente in Italia
con la madre cittadina italiana. Situazione dedotta con un motivo di gravame contro la sentenza di primo grado, cui la Corte territoriale non ha dato risposta.
5. Nel ricorso si fa espressa menzione, anche evocando "documentazione allegata all'appello", di un provvedimento in data 20.5.2008 del Tribunale di Sorveglianza di Milano che avrebbe riconosciuto l'asserito stato di persona "non espellibile" del ID. Ma di tale documento, che pure si dice "nuovamente allegato al ricorso", non si rinviene traccia alcuna ne' nel ricorso (privo di allegati) ne' negli altri atti processuali compiegati a questa S.C. per il giudizio di legittimità.
Tanto precisato, occorre chiarire che la misura di sicurezza dell'espulsione incontra il divieto di applicazione sancito dall'art. 19 del citato D.Lgs. anche con riferimento agli autori di reati in materia di sostanze stupefacenti, per i quali l'espulsione è altresì espressamente prevista dall'art. 86, L. Stup., norma che non è stata applicata dai giudici di merito al ID.
Vero è che, come affermato anche da questa S.C. - a sostegno del carattere speciale dell'art. 86, L. Stup. e della inoperatività del divieto di espulsione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19) a stranieri condannati per reati riguardanti gli stupefacenti - l'art. 86, L. Stup. parrebbe applicabile anche allo straniero cittadino europeo (Cass. Sez. 6, 19.4.2010 n. 25150, Harem, rv. 247775). Nondimeno il divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 norma non a caso inclusa tra le disposizioni di carattere umanitario (titolo 2^, capo 3 D.Lgs. cit.), è stata di recente sottoposto ad approfondita esegesi sistematica, di adeguatezza costituzionale e di comparativa conformità alle norme di principio europee (art. 8 C.E.D.U.) ed alla giurisprudenza comunitaria. Esegesi i cui esiti convergono nel canone di generale e indistinta applicabilità del divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. c), cit. D.Lgs. a tutte le espulsioni "giudiziali", ivi inclusa quella prevista dall'art. 86 LS, essendo sottratte al divieto le sole espulsioni (amministrative) disposte dal Ministro dell'Interno per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1). Tale approdo interpretativo (Cass. Sez. 3,
3.2.2010 n. 18527, Nabil, rv. 246974), da cui il collegio non ritiene di decampare, è stato già più volte ribadito da questa Corte regolatrice (cfr.: Cass. Sez. 2,18.1.2011 n. 3607, Messaoud, rv. 249160; Cass. Sez. 1,28.4.2011 n. 22100, Ben Abdallah, rv. 250241). Ne discende, allora, che al ricorrente ID è potenzialmente applicabile il divieto di espulsione disciplinato dall'art. 19, comma 2, lett. c), cit. D.Lgs., purché di questo sussistano le condizioni di legge con specifico riguardo alla addotta nazionalità italiana del suo prossimo congiunto (madre) e soprattutto alla concretezza ed attualità effettive della addotta convivenza con tale congiunto in territorio italiano. Questione di fatto che, annullata in parte qua la sentenza impugnata, deve essere rimessa all'esame del giudice di merito, che vi procederà esperendo - in uno ai documenti prodotti dall'imputato (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza citata nel ricorso, non versata in atti;
altro materiale documentario) - gli accertamenti ritenuti opportuni allo scopo di acquisire idonei dati di conoscenza, al momento della decisione di rinvio, sulla reale convivenza del ID ostativa all'espulsione Rimane impregiudicata, come ovvio, in caso di negatività della verifica e di coeva espulsione del ID, la necessità che quest'ultima sia ordinata in base alla vagliata attuale pericolosità sociale del prevenuto. Ferma la statuizione assunta in punto di responsabilità e di pena inflitta al ID (statuizione che passa in giudicato con la presente decisione di legittimità), la sentenza della Corte di Appello di Milano va annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale per nuovo giudizio sulla espulsione applicabile all'imputato. Giudizio cui i giudici di rinvio procederanno ex art. 627 c.p.p., uniformandosi ai principi di diritto e ai criteri valutativi sopra illustrati e alle decisioni di legittimità ivi richiamate.
Va rigettato il ricorso dell'imputato per i residui profili concernenti le sanzioni penali irrogategli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012