Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 2239
CASS
Sentenza 17 dicembre 2004

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Massime1

Ai fini dell'operatività del divieto - stabilito nell'art. 19 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) - di espulsione dello straniero verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, non è sufficiente la semplice enunciazione del relativo rischio da parte dell'interessato, ma occorre che lo "status" di rifugiato sia accertato dall'apposita Commissione centrale per il riconoscimento di esso ovvero, qualora la Commissione non si sia pronunciata, che il giudice chiamato a disporre l'espulsione accerti, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre, in concreto, al detto riconoscimento. (Nella specie, la Commissione aveva riservato la decisione al momento in cui il condannato fosse tornato libero e la Corte, proprio su tale premessa, ha osservato che il giudice non avrebbe potuto omettere di pronunciarsi, senza tradire lo spirito della norma che mira a garantire i diritti fondamentali di chi ha titolo per ottenere lo "status" di rifugiato, ma non a creare un facile espediente per impedire l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, sulla base di una semplice istanza, in ipotesi del tutto infondata).

Commentari2

  • 1Secondo la Cassazione il divieto di refoulement vale anche per lo
    Giulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che si può leggere in allegato la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con la quale era stato respinto l'appello proposto dal sig. Lucky Haruna, di origini nigeriane, avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi confronti ex art. 86 d.P.R. 309/1990 (che prevede l'espulsione dallo Stato, una volta espiata la pena, per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3[1]). Tale decisione dei Giudici …

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  • 2Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018

    Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 2239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2239
Data del deposito : 17 dicembre 2004

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