Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
Ai fini dell'operatività del divieto - stabilito nell'art. 19 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) - di espulsione dello straniero verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, non è sufficiente la semplice enunciazione del relativo rischio da parte dell'interessato, ma occorre che lo "status" di rifugiato sia accertato dall'apposita Commissione centrale per il riconoscimento di esso ovvero, qualora la Commissione non si sia pronunciata, che il giudice chiamato a disporre l'espulsione accerti, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre, in concreto, al detto riconoscimento. (Nella specie, la Commissione aveva riservato la decisione al momento in cui il condannato fosse tornato libero e la Corte, proprio su tale premessa, ha osservato che il giudice non avrebbe potuto omettere di pronunciarsi, senza tradire lo spirito della norma che mira a garantire i diritti fondamentali di chi ha titolo per ottenere lo "status" di rifugiato, ma non a creare un facile espediente per impedire l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, sulla base di una semplice istanza, in ipotesi del tutto infondata).
Commentari • 2
- 1. Secondo la Cassazione il divieto di refoulement vale anche per loGiulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che si può leggere in allegato la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con la quale era stato respinto l'appello proposto dal sig. Lucky Haruna, di origini nigeriane, avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi confronti ex art. 86 d.P.R. 309/1990 (che prevede l'espulsione dallo Stato, una volta espiata la pena, per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3[1]). Tale decisione dei Giudici …
Leggi di più… - 2. Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018
Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 17/12/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5096
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 019419/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO;
nei confronti di:
1) EN AH, N. IL 31/08/1968;
avverso ORDINANZA del 05/04/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5.4.2004 il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha accolto il reclamo presentato dal cittadino algerino NE LA, detenuto presso la casa circondariale di Trento in quanto condannato alla pena di anni 3, mesi 2 e giorni 3 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. a 309 del 1990 ed altro, contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Trento che aveva disposto la espulsione, quale misura alternativa alla detenzione residua che il NE stava scontando, e per l'effetto ha annullato il detto decreto.
Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che il NE aveva presentato istanza per ottenere lo status di rifugiato politico, poiché ricercato come disertore essendosi sottratto durante la guerra civile algerina all'obbligo del servizio militare, per cui la apposita Commissione aveva comunicato che avrebbe convocato lo straniero non appena rimesso in libertà, il che, ad avviso del Tribunale di Sorveglianza, imponeva l'accoglimento del reclamo contro il decreto di espulsione in quanto non eseguibile se non a rischio di ledere i diritti fondamentali dello straniero prima della pronuncia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento lamentando violazione ed errata interpretazione degli artt. 13 e 19 del D.Lgs. N. 286 del 1998 posto che tali disposizioni non prevedevano che la pendenza del procedimento presso la Commissione Centrale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico impedisse la conferma del decreto di espulsione cosicché il Tribunale di Sorveglianza, in mancanza di coordinamento fra le varie disposizioni, non poteva abdicare alle proprie funzioni rimandando la decisione senza neppure operare una sommaria delibazione dei motivi posti a sostegno della domanda di asilo politico. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Sorveglianza ha revocato il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza quale misura alternativa alla detenzione residua inflitta allo straniero condannato in Italia, ritenendo che la semplice presentazione della istanza per ottenere lo status di rifugiato politico determinasse il rischio di ledere i diritti fondamentali dello straniero, se nel frattempo espulso, e che pertanto la espulsione non potesse avere luogo se non a seguito della pronuncia sfavorevole della Commissione Centrale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico e ciò anche se la Commissione, nel caso specifico, aveva già preannunciato che non avrebbe convocato lo straniero e quindi non avrebbe deciso se non quando fosse stato rimesso in libertà.
Sul punto l'art. 19 del D.Lgs. N. 286 del 1998 prevede che "in nessun caso può essere disposta la espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, opinioni politiche....", ma ciò non significa che la semplice enunciazione di tale rischio da parte dell'interessato possa impedire la espulsione, occorrendo invece che lo status di rifugiato sia accertato dalla apposita Commissione, ovvero, qualora la Commissione, come nel caso in esame, non si sia pronunciata, che il giudice che è chiamato a disporre la espulsione accerti, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti che potrebbero condurre, in concreto, al riconoscimento di tale status. Il Tribunale di Sorveglianza non può infatti rinunciare alla sua precipua funzione che è quella del giudizio che gli appartiene, per emettere il quale dispone di ampi poteri istruttori, anche d'ufficio, mentre non può omettere di decidere nell'attesa di altre future ed incerte decisioni da parte di altri organi amministrativi. Ciò si impone soprattutto in un caso, quale quello in esame, in cui la Commissione centrale ha già preannunciato che deciderà soltanto quando il condannato tornerà libero, cosicché, di fatto, non si potrebbe mai disporre la espulsione quale misura alternativa alla detenzione posto che nel frattempo il condannato avrebbe terminato di espiare la pena. Il che sarebbe irrazionale e contrario alla lettera ed allo spirito della norma che vuole garantire i diritti fondamentali a coloro che hanno titolo per ottenere lo status di rifugiati politici, ma non certamente creare un facile espediente per impedire la espulsione sulla base di una semplice istanza magari priva del minimo fondamento.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trento il quale dovrà delibare in via preliminare ed incidentale, ricorrendo anche al suo potere d'ufficio, ex artt. 678, comma 1, e 666, comma 5 C.P.P., di chiedere tutte le informazioni occorrenti alle autorità
competenti, la sussistenza o meno delle condizioni ostative di cui al citato art. 19 e quindi decidere in conseguenza nel merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trento.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005