Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46938
CASS
Sentenza 17 novembre 2004

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La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone una verifica attuale in termini di assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 cod. pen.

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  • 1Corte di cassazione
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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Angelo G. ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46938
Data del deposito : 17 novembre 2004

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