Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone una verifica attuale in termini di assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 cod. pen.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Angelo G. ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 …
Leggi di più… - 3. Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018
Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …
Leggi di più… - 4. Diritti politici e civili stranieri, protezione dell'espulsione, respingimento, inapplicabilità, rischio di trattamenti inumaniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46938 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 17/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO EP - Consigliere - N. 4492
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 20131/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO EP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 4/3/2004 con la quale veniva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24/3/2003 di rigetto dell'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per anni uno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Antonio Gialanella chiedeva l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza si pronunciava, in sede di appello ai sensi dell'art. 70 OP, sulla decisione del Magistrato di sorveglianza di rigetto della richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per anni uno, ritenendo del tutto corretto il giudizio sulla pericolosità sociale del condannato, basato sia sulla gravita dei reati per i quali era stato condannato, sia sulle informative di P.G. successive alla condanna. Rilevava in particolare che tali informative confermavano l'attualità della spiccata pericolosità del VO che, sottoposto al regime carcerario previsto dall'art. 41 bis OP, aveva continuato a tenere rapporti col gruppo criminale di appartenenza, rapporti documentati anche dai risultati di intercettazioni ambientali disposte in carcere. Di fronte a tale quadro appariva irrilevante l'esistenza di un comportamento formalmente corretto in carcere e la sussistenza di ragioni di salute non floride.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in quanto il Tribunale di sorveglianza, pur agendo come giudice di appello, aveva tenuto conto di elementi nuovi, comunicati dopo il provvedimento del giudice di primo grado, quali i risultati delle intercettazioni, inoltre tali risultati non risultavano acquisiti agli atti se con nota informativa, senza che fosse stato possibile esercitare alcun controllo da parte della difesa;
infine il giudice di appello aveva adottato una motivazione solo apparente non dando conto di tutti i rilievi avanzati dalla difesa.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. In materia di revoca anticipata della misura di sicurezza deve essere applicato il principio contenuto nell'art. 207 c.p. secondo cui tale revoca deve essere esclusa se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere pericolosa e tale accertamento deve essere fatto in termini di assoluta certezza sulla base di fatti sopravvenuti e concludenti che consentano di effettuare, in termini di certezza, quel giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo, ai sensi dell'art. 208 c.p. (Sez. 1^ 7 maggio 1993 n. 2095, rv. 195415). Nel caso in questione la pericolosità del VO era stata attualizzata davanti al magistrato di sorveglianza con note della P.G. che testimoniavano il persistere della pericolosità ed il permanere dei contatti con l'associazione di appartenenza, per cui l'anticipazione del giudizio di riesame aveva portato ad una risposta negativa. Per quanto attiene al giudizio di impugnazione svoltosi davanti al Tribunale di sorveglianza, è pur vero che è stata presa in esame anche una nota ulteriore sopraggiunta al giudizio di prima istanza, ma con una prova di resistenza deve essere evidenziato che già i richiami al provvedimento di primo grado ed alla sua motivazione erano idonei ad escludere il venir meno della pericolosità sociale del VO. Pertanto anche senza il rilievo da darsi ai risultati delle intercettazioni ambientali deve essere escluso che siano emersi elementi certi che portino a dimostrare che il condannato abbia cessato di essere socialmente pericoloso.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004