Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2005, n. 39764
CASS
Sentenza 13 ottobre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di disciplina dell'immigrazione, l'omessa allegazione di documenti di prova dello "status" di rifugiato politico, rilevante ai fini del divieto di espulsione, non esime il tribunale di sorveglianza, in sede di opposizione avverso il decreto di espulsione ex art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998, dal dovere di attivarsi d'ufficio allo scopo di reperire presso le autorità competenti l'eventuale documentazione comprovante detta qualità dell'opponente, che rileva ai fini del divieto di espulsione verso uno Stato in cui v'è possibilità di una persecuzione per motivi politici, ove per fatto notorio risulti che in quello Stato è in corso una repressione nei confronti di gruppi politici dissidenti. (La Corte nel caso di specie ha ritenuto la notorietà, alla luce del rapporto di "Amnesty International", del fatto che in Nigeria era in atto una persecuzione politica in danno di gruppi dissidenti).

Commentari2

  • 1Secondo la Cassazione il divieto di refoulement vale anche per lo
    Giulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che si può leggere in allegato la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con la quale era stato respinto l'appello proposto dal sig. Lucky Haruna, di origini nigeriane, avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi confronti ex art. 86 d.P.R. 309/1990 (che prevede l'espulsione dallo Stato, una volta espiata la pena, per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3[1]). Tale decisione dei Giudici …

     Leggi di più…

  • 2Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018

    Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2005, n. 39764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39764
Data del deposito : 13 ottobre 2005

Testo completo