Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, l'omessa allegazione di documenti di prova dello "status" di rifugiato politico, rilevante ai fini del divieto di espulsione, non esime il tribunale di sorveglianza, in sede di opposizione avverso il decreto di espulsione ex art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998, dal dovere di attivarsi d'ufficio allo scopo di reperire presso le autorità competenti l'eventuale documentazione comprovante detta qualità dell'opponente, che rileva ai fini del divieto di espulsione verso uno Stato in cui v'è possibilità di una persecuzione per motivi politici, ove per fatto notorio risulti che in quello Stato è in corso una repressione nei confronti di gruppi politici dissidenti. (La Corte nel caso di specie ha ritenuto la notorietà, alla luce del rapporto di "Amnesty International", del fatto che in Nigeria era in atto una persecuzione politica in danno di gruppi dissidenti).
Commentari • 2
- 1. Secondo la Cassazione il divieto di refoulement vale anche per loGiulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che si può leggere in allegato la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con la quale era stato respinto l'appello proposto dal sig. Lucky Haruna, di origini nigeriane, avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi confronti ex art. 86 d.P.R. 309/1990 (che prevede l'espulsione dallo Stato, una volta espiata la pena, per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3[1]). Tale decisione dei Giudici …
Leggi di più… - 2. Espulsione impossibile anche se misura di sicurezza? (Cass. 49242/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2018
Ineseguibile l'espulsione come misura di sicurezza anche quando vi sia un "serio rischio" di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degradanti, e ciò per la applicazione dell'art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della interpretazione convesionalmente orientata ex art. 3 Conv. Edu. Compito del Tribunale di Sorveglianza, in virtù delle attribuzioni di potere giurisdizionale sul tema (in forza delle disposizioni contenute negli artt. 678 e 679 c.p.p. e art. 69, commi 3 e 4 ord.pen.) è, senza dubbio alcuno, quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2005, n. 39764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39764 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 13/10/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3368
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2040/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UY SI OD N. IL 22/03/1969;
avverso ORDINANZA del 14/10/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 14/10/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l'opposizione proposta da UY ZU DF avverso il decreto di espulsione adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro ai sensi dell'art. 16 co. 5 D.Lgs 286/1998 e succ. mod.. In particolare il Tribunale - dopo aver disatteso l'eccezione di nullità del decreto di espulsione per la sua mancata traduzione e l'eccezione di incostituzionalità della norma suddetta -riteneva che nel caso di specie non ricorresse alcun divieto di espulsione o di respingimento, tenuto conto che l'opponente da un lato non aveva fornito alcuna prova di essere un rifugiato politico e dall'altro non era venuto in Italia per congiungersi con i familiari che risiedevano invece in Germania.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori, i quali, anche con memoria presentata successivamente, ne hanno chiesto l'annullamento deducendo: 1) l'incostituzionalità dell'art. 16 co. 5 D.Lgs. 286/1998 e succ. mod. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 co. 3
della Costituzione;
2) la nullità del decreto di espulsione per la sua mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato; 3) la violazione dell'art. 16 co. 5 legge citata sul rilievo che nel caso di specie ricorreva il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 commi 1 e 2 stessa legge sia perché il ricorrente aveva lo "status" di rifugiato politico, sia perché lo stesso era entrato in Italia munito del permesso di soggiorno, era convivente con donna di nazionalità tedesca ed era genitore di un bambino di nazionalità tedesca.
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. In mancanza di nuove e valide argomentazioni, deve essere senz'altro disattesa l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 16 co. 5 D.Lgs. 286/1998 e succ. mod., tenuto conto che tale questione è
stata già decisa dalla Corte Costituzionale, che con l'ordinanza 226/2004 ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 co. 5 e seguenti legge citata, chiarendo che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, equiparabile a quella sostitutiva prevista dal comma primo dello stesso articolo, va inquadrata tra le misure di carattere amministrativo.
Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo relativo alla mancata traduzione del decreto di espulsione. Invero - a parte la considerazione che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto il ricorrente ha presentato tempestiva e motivata opposizione al Tribunale di Sorveglianza - è assorbente nel caso di specie la circostanza che dall'ordinanza impugnata sono esplicitate le ragioni per le quali non vi era alcuna necessità di traduzione del decreto di espulsione, tenuto conto che il ricorrente era a conoscenza della lingua italiana come risulta dalla relazione della Casa di reclusione in cui era detenuto dal 20/03/2002. Manifestamente infondato deve ritenersi anche il terzo motivo nella parte in cui si adduce che l'espulsione non poteva essere disposta, in quanto il ricorrente risultava genitore di un figlio di nazionalità tedesca residente in [...]. Infatti il ricorrente non si trovava in Italia per congiungersi con i familiari che vivono in Germania, di guisa che si deve senz'altro escludere che ricorra il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 co. 2 lett. c) legge citata. D'altra parte mancano anche i presupposti per adire la Corte di Giustizia come richiesto dal ricorrente, tanto più che la direttiva europea in materia di unità familiare (G.U.U.E. del 30/04/2004 L. 158) detta una disciplina più favorevole solo per i cittadini extracomunitari che intendano riunirsi ai familiari e non per quelli che si trasferiscono in altro Stato, abbandonando la propria residenza.
Fondato deve ritenersi invece il motivo relativo al divieto di espulsione previsto dal primo comma dell'art. 19 legge citata. Invero, alla luce del rapporto di "Amnesty International", deve ritenersi fatto notorio che in Nigeria sia in corso una repressione nei confronti di gruppi politicamente dissidenti, di guisa che, in mancanza di allegazione cartacea di parte, ben poteva il Tribunale di Sorveglianza attivarsi di ufficio allo scopo di reperire presso le Autorità competenti della Repubblica Federale Tedesca eventuale documentazione idonea a dimostrare lo "status" di rifugiato politico del ricorrente. Ne consegue che, ricorrendo una evidente carenza di indagine in merito allo "status" di rifugiato politico asserito dal ricorrente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo esame su tale punto.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005