Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37676 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
37676-25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente
Consigliere rel.
Dott. CA RAMACCI
Dott. Andrea GENTILI
Dott.ssa Cinzia VERGINE
Consigliere
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO
Consigliere
Dott.ssa Maria Beatrice MAGRO
Consigliere
PUBBLICA UDIENZA del 6 giugno 2025
SENTENZA N. 992
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
REGISTRO GENERALE
n. 12780 del 2025
sul ricorso proposto da:
PA IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 12907/2024 della Corte di appello di Roma del 22 novembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresi, la memoria redatta nell'interesse della ricorrente dall'avv. Giampiero Luigi MENDOLA, del foro di Roma, con la quel si è insistito per l'accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 7660, deliberata in data 10 gennaio 2019 i cui motivi sono stati depositati il successivo 20 febbraio 2019, la Quarta Sezione penale di questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza, emessa in data 18 luglio 2018, con la quale la Corte di appello di Roma, ribaltando la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Roma, aveva dichiarato la penale responsabilità di NE IC in ordine al reato di omicidio colposo da lui commesso, eccedendo nell'uso legittimo delle armi, in danno di tale NI DI.
Decidendo in sede di giudizio di rinvio la Corte di appello di Roma, dopo aver proceduto alla integrale rinnovazione della istruttoria dibattimentale ha riformato la sentenza di primo grado, osservando che, pur ricorrendo in linea astratta gli elementi di responsabilità a carico del prevenuto in ordine al reato contestato, quest'ultimo era oramai estinto per intervenuta prescrizione, sicché l'imputato doveva essere prosciolto dalla imputazione a lui contestata. Nell'assumere la predetta decisione la Corte capitolina, come detto dopo avere rinnovato la istruttoria, ha, in particolare, rilevato che, data la situazione in cui si trovavano i veicoli coinvolti nella vicenda che fa da sfondo ai fatti per cui è processo (si tratta di un inseguimento ingaggiato fra la autovettura condotta dal NI e talune vetture delle forze dell'ordine) nel momento in cui sono stati esplosi dal NE, militare della Polizia di Stato impegnato con altri suoi colleghi nell'inseguimento di cui sopra, i due colpi di arma da fuoco non vi erano gli elementi che avrebbero potuto giustificare la ricorrenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi (né, pertanto, l'eventuale eccesso colposo di tale scriminante); ha, invece, ritenuto che il NE aveva agito con imperizia allorché aveva cercato di colpire il veicolo alle ruote senza riuscirci, accettando il rischio che da questa sua colposa condotta potesse scaturire un evento pregiudizievole per la integrità fisica del NI.
La Corte di appello ha, tuttavia, come dianzi accennato, prosciolto l'imputato avendo ritenuto che il reato a lui contestato fosse oramai prescritto.
Nel provvedere in tale senso, tuttavia, la Corte territoriale ha, comunque, valutato la astratta responsabilità del NE, tanto che ha confermato la condanna di quello al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, disponendo che la liquidazione del danno risarcibile fosse demandata a separato giudizio, disponendo, peraltro, la condanna al
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pagamento della somma di 30.000,00 euri a titolo di provvisionale a favore di due delle parti civili in questione, oltre al ristoro delle spese processuali.
La difesa dell'imputato ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di rinvio, articolando 9 motivi di impugnazione. Un primo argomento impugnatorio ha ad oggetto la circostanza che, secondo quanto risulterebbe dallo stesso tenore testuale della sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha ribaltato la conclusione cui era giunto il giudice di primo grado si in esito alla avvenuta rinnovazione istruttoria ma nella dichiarata consapevolezza che la rinnovazione non aveva apportato rilevanti elementi di novità al materiale istruttorio;
ciò, ad avviso del ricorrente già minerebbe, sotto il profilo della tenuta logica, le conclusioni cui la Corte capitolina è pervenuta con la sentenza oggetto di impugnazione. Tanto osservato la ricorrente difesa evidenzia come la Corte di merito non abbia tratto le opportune conseguenze dal contenuto dell'elaborato redatto dal Reparto investigazioni scientifiche dei CC in relazione alla velocità con cui viaggiavano le auto a bordo delle quali si trovavano il NI ed i suoi inseguitori;
in particolare alla luce degli elementi rivenienti da tale elaborato sarebbe risultato che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, al momento delle esplosione dei colpi di pistola da parte del NE i veicoli erano ancora in istato di veloce movimento e non erano prossimi ad arrestarsi o pressoché già fermi. Da tali elementi risulta ingiustificata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale, al momento degli spari, la resistenza all'intervento delle forze dell'ordine non era più in atto di tal che non vi era più nulla da vincere né alcun pericolo da cui difendersi. Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente evidenzia, segnalando le ritenute incongruenze presenti nella sentenza impugnata, la mancata corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel corso del giudizio di rinvio, ovvero la omessa valutazione. Da tali elementi emergerebbe, questo l'oggetto del quarto motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della sentenza impugnata. Anche il successivo quinto motivo di ricorso segnala una incongruenza motivazionale della sentenza della Corte di merito, laddove, nel ricostruire una fase del concitato inseguimento, travisa il contenuto delle dichiarazioni
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dei testi NO e LE, i quali evidenziano come il NI, alla guida della vettura inseguita, ancora al momento degli spari tentava di sottrarsi all'inseguimento con manovre spericolate. Con il sesto motivo di censura il ricorrente lamenta il fatto che nella motivazione della sentenza di appello siano definite, a pag. 12 della medesima, generiche le dichiarazioni testimoniali rese dagli operanti della Polizia di Stato, laddove, invece, le stesse erano state precise. Altro vizio di motivazione, lamentato con il settimo motivo di ricorso attiene alla valutazione dei risultati della perizia fonica e delle trascrizioni delle conversazioni intercorse fra la Sala operativa della Questura di Roma e gli operanti, da cui viene tratta la conclusione, contraddittoria rispetto alla dichiarata equivocità del dato, che i colpi di pistola sarebbero stati esplosi pochi secondi prima della cessazione dell'inseguimento. Ulteriore doglianza riguardante la motivazione della sentenza attiene alla valutazione delle risultanze della perizia medico legale;
in questa, infatti, si è detto che, una volta colpito, il NI, avrebbe conservato, prima di perdere i sensi, ancora 8/15 secondi di vitalità, tempo sufficiente per fermare la vettura da lui condotta, circostanza questa esclusa dalla ritenuta elevata velocità di essa al momento del fatto;
ma un tale dato è, invece, contraddetto sia dalle testimonianze acquisite che dagli accertamenti eseguiti dal RIS, in base ai quali detta velocità, pur sostenuta (80/100 km/h) non era tale da impedire al NI di eseguire, prima di perdere i sensi, la manovra di arresto del veicolo.
Da ultimo la ricorrente difesa ha lamentato l'avvenuto riconoscimento da parte del giudice di appello della provvisionale, non essendo stata questa precedentemente oggetto di pronunzia da parte del Tribunale.
In data 22 maggio 2025 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria, in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, con la quale si è insistito per l'accoglimento della impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato solo parzialmente fondato e, pertanto, solo nei relativi limiti lo stesso deve essere accolto.
Deve, infatti, osservarsi che tutti i motivi di impugnazione aventi ad oggetto i profili strettamente penali della vicenda, cioè i primi 8 motivi di
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ricorso, o, forse meglio, le 8 prospettazioni difensive aventi ad oggetto profili di illogicità motivazionale della sentenza resa dalla Corte di appello di Roma in sede di rinvio, sono tutte o inammissibili in quanto involgenti aspetti valutativi o ricostruttivi della vicenda storica che è alla base del presente procedimento penale sui quali, in assenza di profili di violazione di legge ovvero di manifesta illogicità riscontrabili nell'attività di ricostruzione e valutazione operata dalla Corte di merito, deve arrestarsi la competenza giurisdizionale di questa Corte di legittimità - ovvero infondati in quanto non rappresentativi di vizi effettivamente sussistenti della sentenza impugnata. Ed invero, prendendo le mosse dalla sentenza n. 7660 del 2019 con la quale la Corte di cassazione ebbe ad annullare la precedente sentenza della Corte di appello di Roma con la quale, in data 18 luglio 20, ribaltato il giudizio assolutorio precedentemente formulato dal Tribunale di Roma in data 15 luglio 2014, era stata dichiarata la penale responsabilità del NE in relazione al delitto di omicidio colposo;
in tale occasione la Corte territoriale, esclusa la ravvisabilità della ipotesi dell'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi da parte del prevenuto, impegnato come capopattuglia di un'autovettura della Polizia di Stato che, unitamente ad altro veicolo del medesimo Corpo armato dello Stato ed ad un veicolo dell'Arma dei Carabinieri, aveva ingaggiato un inseguimento con il veicolo condotto da NI il quale si era poco prima reso protagonista di atti persecutori in danno della ex convivente (tanto che quest'ultima aveva, appunto, chiamato in proprio soccorso le forze dell'ordine) - aveva, invece, concluso affermando la responsabilità dell'imputato per avere questi, provocato la morte del NI poiché, colposamente errando nell'uso dei mezzi per la esecuzione del reato di danneggiamento, in quanto, avendo l'intenzione di sparare, onde determinarne l'arresto, verso gli pneumatici della vettura condotta dal NI, attingeva, invece, per imperizia nell'uso dell'arma, il predetto con i colpi di pistola da lui esplosi. Nell'annullare, accogliendo la impugnazione della difesa dell'imputato, la sentenza emessa dal giudice del gravame questa Corte ha, in primo luogo, rilevato che la sentenza della Corte distrettuale, pur avendo ribaltato la precedente decisione emessa dal Tribunale, non presentava le caratteristiche della motivazione rafforzata né era stata pronunziata a seguito della rinnovazione del dibattimento.
Ha aggiunto questa Corte come la prima sentenza della Corte di merito appaia contraddittoria nella parte in cui, dopo che in essa si è precisato che vi era incertezza sulla posizione in cui si trovavano i veicoli coinvolti
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dall'inseguimento al momento in cui sono stati esplosi dal NE i due colpi di arma da fuoco, il secondo dei quali ha attinto il NI, successivamente fonda il proprio decisum sull'assunto che l'inseguimento era terminato ed il veicolo del NI era oramai accerchiato cosicché questi non aveva più possibilità di ulteriormente darsi alla fuga;
segnala la Corte di legittimità come la Corte di appello di Roma avesse anche trascurato di esaminare i dati rivenienti dalla perizia balistica del RIS, da cui sarebbe emerso che l'avvenuto raggiungimento del corpo del NI dal secondo colpo di pistola esploso dal NE sarebbe stato determinato da un improvviso scarto verso destra che la vettura condotta dal primo avrebbe avuto a seguito di una manovra operata dal predetto.
Conclude la Corte rilevando che il dubbio persistente in ordine all'avvenuta cessazione dell'inseguimento determina la inapplicabilità delle disposizioni aventi ad oggetto la legittimità dei mezzi adottati per porre fine ad una resistenza all'operato delle forze dell'ordine, presupponendo detta utilizzazione, per essere appunto legittima, che la resistenza sia ancora in atto, cosa che l'avvenuta cessazione dell'inseguimento escluderebbe. Aggiunge, ancora, la Corte di legittimità che la sentenza allora censurata appariva inadeguata in punto di ricostruzione del fatto, non essendo chiarito in essa se l'errore del NE nel cercare di colpire alle ruote la vettura del NI fu determinato dalla sua imperizia ovvero dalle brusche e repentine manovre di sganciamento dall'inseguimento che questi stava ancora ponendo in essere allorché l'imputato esplose i colpi di pistola. All'accertamento di tali dati la Corte di appello poteva pervenire solo attraverso la rinnovazione della attività istruttoria, adempimento cui, invece, essa non aveva dato sfogo nel corso del primo giudizio di gravame. Ciò posto si osserva come, in sede di giudizio di rinvio la Corte ha proceduto alla rinnovazione istruttoria, pervenendo, tuttavia, in punto di affermazione della astratta colpevolezza del NE alle medesime conclusioni, fatta salva l'affermazione della maturata estinzione per prescrizione del reato in contestazione, cui si era pervenuti con la precedente sentenza.
Esaminando, a questo punto singolarmente le argomentazioni sulla base delle quali è stata censurata la sentenza emessa in sede di rinvio si rileva che la prima doglianza, afferente alla velocità cui viaggiavano le vetture impegnale nell'inseguimento al momento in cui sono stati esplosi i colpi di pistola dal NE, è priva di pregio.
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Sul punto, infatti, la sentenza della Corte di appello attraverso la plausibile valorizzazione degli elementi rivenienti dalle testimonianze dei soggetti che direttamente hanno partecipato all'inseguimento ha concluso che la velocità dei veicoli fosse estremamente ridotta (si parla addirittura da parte di un teste di 5/10/15 km/h), mentre, come evidenziato in sentenza, la consulenza redatta dal RIS non offre elementi di giudizio univoci in ordine al dato ora in discussione.
Quanto alla pretesa trascuratezza con la quale è stata esaminata la testimonianza dei teste "Giudici", in sentenza denominato "Dei Giudici", rileva il Collegio che nessun travisamento delle sue dichiarazioni è possibile evidenziare, avendo questi collocato le manovre poste in essere dal NI per sganciarsi dall'inseguimento in un momento anteriore all'esplosione degli spari da parte del prevenuto, avendo anzi questo teste chiarito di avere percepito lo scoppio derivante dall'esplosione dei colpi di pisola contestualmente all'arresto delle vetture e dopo che l'inseguimento era di fatto cessato, avendo l'auto dei CC bloccato quella del NI a ridosso del limite di destra della carreggiata (tanto che, pur a bassa velocità tale auto era andata ad urtale il guard-rail); del tutto generica l'allegazione sul preteso travisamento delle dichiarazioni rese dai testi LE, SC e NO, il cui contenuto, ipoteticamente distonico con quanto rilevato dalla Corte di appello, non è affatto riportato dal ricorrente.
Neppure il terzo argomento agitato dal ricorrente ha pregio;
invero il Dei Giudici nel rievocare gli ultimi momenti dell'inseguimento non ha assolutamente fatto riferimento, come affermato dalla difesa dell'imputato, ad operazioni "estreme" poste in essere allorché i veicoli interessati viaggiavano a velocità sostenute, avendo la Corte di merito segnalato come la scelta di "stringere la vettura del NI, che era stata oramai sopravanzata da quella dei CC, intervenne "a velocità ridottissima" ed è a questo punto, quando il suo veicolo era oramai chiuso fra margine destro della strada e veicolo dei CC, che vengono esplosi dall'imputato i due colpi di arma da fuoco, uno dei quali risultato mortale per l'inseguito. Una tale dichiarazione non è contraddetta da quanto riferito dai testi LE e NO, di tal che la censura avverso la sentenza impugnata che una tale contraddizione non ha rilevato, non è fondata, non potendo definirsi manchevole la motivazione della sentenza impugnata sentenza, posto che, quanto al primo teste, egli non ha saputo riferire quale fosse la velocità dei veicoli al momento degli spari, mentre il secondo, che pure ha parlato di
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velocità sostenuta in precedenza tenuta, ha, tuttavia, precisato che nella fase finale dell'inseguimento - cioè in quella nella quale sono collocati gli spari (non potendo ritenersi che il NI, attinto dal colpo di pistola con effetti devastanti sotto il profilo emorragico ai polmoni, al cuore ed al fegato, potesse governare un veicolo per un apprezzabile lasso di tempo) - l'andatura delle automobili era non superiore ai 20/30 km/h. Inammissibile è, invece, il successivo quarto motivo, posto che con lo stesso ci si limita a contestare le valutazioni operate dalla Corte di merito, senza segnalare in quale modo tali valutazioni sarebbero state condotte in termini di esaustività rispetto ai temi di indagine che sarebbero stati dedotti dalla difesa del ricorrente. Anche il successivo sesto motivo di ricorso è infondato;
esso è sviluppato con riferimento al preteso travisamento delle dichiarazioni testimoniali dei testi NO, LE e Dei Giudici aventi ad oggetto l'ultima fase dell'inseguimento; sostiene la difesa che il teste NO avrebbe dichiarato che, anche nella fase terminale dell'inseguimento il NI aveva cercato di guadagnare la fuga, mentre il teste Dei Giudici avrebbe sostenuto che, al momento della esplosione dei colpi la vettura condotta dal NI avrebbe avuto un improvviso scarto verso la sua destra;
anche in questo caso la censura è priva di pregio, avendo il ricorrente si segnalato i passi della sentenza nei quali sono riportate le dichiarazioni dei predetti testi, ma non ha compiutamente evidenziato quali sarebbero state le dichiarazioni travisate;
in realtà, come già segnalato, il teste NO, ha riferito che, in occasione dell'ultimo spostamento da sinistra verso destra della vettura del NI, siffatto movimento è stato eseguito a bassissima velocita (20/30 km/h), di tal che è del tutto ragionevole opinare, come fatto dalla Corte di merito, che esso era stato eseguito non al fine di sfuggire agli inseguitori ma per effetto della manovra di "costrizione verso il ciglio della strada della vettura del NI posta in essere dalla automobile dei CC;
il teste LE ha riferito che, subito dopo gli spari, la vettura Ford Focus è andata a sbattere contro il guard-rail, mentre il Dei Giudici ha, appunto, descritto la manovra da lui operata con l'intento, che sarebbe stato conseguito, di impedire, senza spargimento di sangue, al NI ulteriori possibilità di fuga. In ordine al settimo motivo di doglianza, afferente alla valutazione delle risultanze della perizia fonica, osserva il Collegio della assoluta marginalità del rilievo attribuito alla precisa collocazione temporale dello sparo, essendo peraltro indubbio che lo stesso si è verificato in concomitanza con le fasi
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conclusive dell'inseguimento, cioè allorché la resistenza del NI all'operato delle forze dell'ordine, essendo stato questo ridotto nel breve spazio collocato parallelamente al ciglio destro della strada da lui percorsa, ed avendo egli di fronte la vettura del CC, appena dietro, quasi allineata, sulla sua sinistra, la prima vettura della Polizia di Stato, per intendersi quella da cui sono partiti i colpi e dietro, come suol dirsi "in fila indiana" la seconda vettura della Polizia, doveva intendersi cessata, essendo a quel punto ogni via di fuga di fatto preclusa al predetto. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal perito medico-legale rileva il Collegio come le stesse siano state correttamente soppesate dal giudice del merito, avendo tale teste precisato che, data la gravità dei traumatismi subiti, non sarebbe stato possibile al NI governare la vettura e ciò tanto più ove la stessa fosse stata lanciata ad alta velocità, elemento conoscitivo questo che coopera con gli altri dianzi illustrati per escludere, conformemente a quanto ritenuto dal giudici del merito, la cui conclusione non è pertanto, affetta da alcun vizio, che al momento in cui il NE ha esploso il colpo che ha cagionato la morte della persona offesa, questi, data la velocità di percorrenza della vettura dal medesimo condotta, stesse ancora ponendo in essere il comportamento di resistenza e di intralcio all'operato delle forze dell'ordine che avrebbe potuto legittimare, al fine di impedire l'ulteriore fuga dell'uomo, l'esplosione dei colpi di arma da fuoco da parte dell'imputato. Fondato è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione;
cioè quello relativo alla previsione della provvisionale di 30.000,00 euri in favore di ciascuna delle parti civili NI UD e LI SA. A riguardo va premesso che, quale che fosse il contenuto del ricorso presentato dalle parti civili avverso la prima sentenza della Corte di appello di Roma, il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con la quale non risulta che fosse stata disposta alcuna provvisionale in favore delle predette parti civili, è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 7660 del 2019; da ciò discende la intangibilità del giudicato formatosi sulla insussistenza di un accertamento, sia pure parziale, in ordine alla determinazione del danno patito da tali parti civili. Deve, altresi, osservarsi sul punto che, sebbene sia lus receptum di questa Corte che siano inammissibili in sede di legittimità le questioni aventi ad oggetto la pronunzia giurisdizionale riguardante la condanna dell'imputato riconosciuto colpevole al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, data la suscettibilità di tale pronunzia ad essere riesaminata in sede di giudizio
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di merito avente ad oggetto la liquidazione del danno risarcibile, senza la possibilità per tale pronunzia di diventare cosa giudicata (cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 novembre 2019, n. 44859, rv 277773), nella presente occasione l'oggetto della censura non è tanto la valutazione discrezionale sulla base della quale è stata riconosciuta la provvisionale in favore delle costituite parti civili, quanto la regola, di impianto processual- civilistico ma non estranea al giudizio civile svolto in seno al processo penale (cfr. infatti, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 luglio 2029, n. 30466, rv 276348), secondo la quale, in assenza di contestazione su di un punto della sentenza emessa in primo grado, non può il giudice di appello, sua sponte, adottare, in materia rimessa alla disponibilità delle parti, provvedimenti che non gli erano stati sollecitati.
Una tale affermazione, peraltro, non si pone in contrasto con quanto statuito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 53153 del 2029, secondo la quale non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 15 dicembre 2016, n. 53153, rv 268179), essendo l'operatività del dictum di tale pronunzia in ogni caso subordinato all'avvenuta formulazione di una pertinente domanda giudiziale da parte del soggetto nel cui favore la provvisionale è stata disposta, la quale nell'occasione che ora interessa non risulta essere stata mai fatta.
Il ricorso proposto deve, pertanto, essere accolto nei soli limiti dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la provvisionale a carico dell'imputato, statuizione che, perciò, va cassata, mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla provvisionale disposta nei confronti delle costituite parti civili.
Rigetta nel resto il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI)
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Il Presidente
(CA RAMACCI)
Depositata in Cancelleria
Oggi
19 HOV. 2025
IL FUNZIONANZIARIO
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