Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
La mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, dell'ora di convocazione integra nullità relativa che, se non tempestivamente dedotta, deve ritenersi sanata.
Commentario • 1
- 1. L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assolutaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 29 settembre 2015 (dep. 6 ottobre 2015), n. 40128, Pres. F. Fiandanese, Giud. estens. G. Rago. Nella sentenza n. 40128 emessa dalla sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015[1], il Supremo Consesso ha affermato che l'«inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. f) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6686 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 01/12/1998
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 6686
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 22965/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR LV n. il 28.02.1966
avverso sentenza del 05.06.1997 OR di RR sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo.
Con ricorso in Cassazione il difensore di PE LV ha impugnato la sentenza del 5-6-1997, con cui il PR di IA l'ha condannato alla pena di L. 300.000 di ammenda per detenzione abusiva di una cartuccia cal. 38, eccependo la nullità del decreto di citazione, notificato solamente all'interessato senza l'indicazione dell'ora della comparizione ma non ai suoi difensori, sebbene nominati precedentemente alla sua emissione.
Viene eccepito altresì il difetto di motivazione per manifesta illogicità e travisamento dei fatti, non essendo dimostrata la responsabilità dell'imputato in relazione al fatto addebitatogli e non essendogli state concesse le attenuanti generiche. Motivi della decisione.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. Per quanto attiene le eccezioni di carattere procedurale si rileva infatti che le notifiche ad entrambi i difensori nominati dall'imputato, avvocati O. Orrigo e S. Aloisi, appaiono regolarmente eseguite, sicché il primo dei motivi indicati appare destituito di fondamento.
Risponde invece al vero che sul decreto di citazione, consegnato al PE, non risulta indicata l'ora di convocazione: tuttavia tale vizio non può certo assurgere a nullità assoluta, non rientrando tra quelle previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p. ma deve essere considerata solamente relativa e, come tale, deve considerarsi sanata non essendo stata tempestivamente dedotta.
Per quanto concerne le altre doglianze, esse attengono esclusivamente al merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali ed una sovrapposizione della versione difensiva alla ricostruzione dei fatti come è stata effettuata nel provvedimento impugnato, sicché devono essere disattese. Va peraltro rilevato come il PR abbia evidenziato che la cartuccia in questione è stata rinvenuta nella stanza dell'imputato, che non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione, e da ciò ne ha tratto la non illogica conseguenza che egli avesse coscienza e volontà dell'illogica detenzione.
L'impugnata sentenza, quindi, appare compiutamente motivata ed esente da vizi di carattere logico o giuridico, valutabili in sede di legittimità; al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999