Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2006, n. 11662
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2006, n. 11662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11662
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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