Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della stessa Corte, diversa da quella che ha emesso il provvedimento, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2006, n. 11662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11662 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/02/2006
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 330
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 379/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AS EO;
2. TO IA;
3. AS AN;
avverso il decreto in data 13/10/2004 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. FATTO
1. In data 27/01/2003 il Procuratore della Repubblica di Milano, Direzione distrettuale antimafia, proponeva - ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 3 e della L. n. 575 del 1965, artt. 1, 2 e 2 ter in relazione alla L. n. 152 del 1975, art. 19 - CC EO per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora per la durata di anni 3 e mesi 6 nonché il sequestro propedeutico alla confisca dei beni allo stesso direttamente o indirettamente riferibili.
2. Dopo l'emissione di decreti di sequestro in data 11/02/2003 e 06/06/2003 e l'emissione di una ordinanza interlocutoria relativa ad ulteriori accertamenti, il Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, con decreto del 26/09/2003 applicava a CC EO la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora per la durata di anni 3 e mesi 6, disponeva il versamento di una cauzione di Euro 5.000,00 ed ordinava la confisca di una serie di beni intestati a IA ER OG del CC (una villa in Lonate Seppino;
un libretto di risparmio acceso in data 01/02/1999 presso la B.P.M. Ag. 40 di Milano;
l'esercizio di Tabaccheria- Ricevitoria del Lotto sito in Milano, via Bovisasca n. 173) ed alla figlia AN CC (c/c n. 01295 acceso il 21/10/1998 presso la B.P.M. Ag. 40 di Milano).
3. Decidendo sull'appello proposto avverso tale decreto da CC EO e sul ricorso in opposizione di ER IA e AN CC, la Corte di appello di Milano - in parziale riforma del decreto 26/09/2003 del Tribunale di Milano - revocava la confisca ed il sequestro dell'esercizio di Tabaccheria - Ricevitoria del Lotto sito in Milano, via Bovisasca n. 173, intestato a IA ER e ne disponeva la restituzione alla legittima intestataria, confermando nel resto il decreto del Tribunale.
4. Avverso tale decisione ricorrono per Cassazione CC EO, IA ER e AN CC. I ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato è solo apparente, perché del tutto generica e inconferente nel rappresentare i presupposti delle misure adottate ed in particolare viziata da una insanabile contraddizione nella parte in cui da un lato afferma che gli acquisti di EO CC e di sua OG sono stati di una onerosità sproporzionata alle loro risorse finanziarie e tale da indurre il primo ad inserirsi nel traffico di droga e, dall'altro, ipotizza che il pagamento delle onerose rate di mutuo per la villa acquistata sia stato solo un modo per riciclare proventi illeciti.
Nel secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) in relazione alla mancata ammissione delle prove orali e documentali richieste nell'atto di appello ed alla totale omissione della motivazione sul punto.
DIRITTO
1. Il collegio premette che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in base al disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2. Ne consegue che - in tema di sindacato sulla motivazione - l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) è esclusa dal novero dei vizi deducibili, mentre si può denunciare solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello della citata L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9 (Cass., 6^, n. 15107 del 17/12/2003 e precedenti conformi).
2. Tanto premesso il collegio ritiene che il decreto impugnato non sia sorretto da una motivazione "effettiva" nella parte intitolata "considerazioni conclusive sul provvedimento ablatorio emesso dal tribunale" destinata ad illustrare le ragioni poste a fondamento della (parziale) conferma della confisca di beni già disposta dal Tribunale.
Infatti, in questa parte del provvedimento - assolutamente centrale e decisiva perché si possa parlare di esistenza effettiva della motivazione e di una sia pur minima tenuta del ragionamento svolto dal giudice - il giudice di appello:
a) dapprima ha scartato, giudicandola lacunosa, unilaterale e "ad usum publicae accusae" la ricostruzione operata dal primo giudice secondo cui il CC ha svolto una ininterrotta attività criminosa anche nel lungo periodo 1983-1997 in cui non risulta raggiunto da denunce, informative di polizia giudiziaria e condanne;
b) ha poi affermato di voler considerare unitariamente "la condotta del prevenuto ed unitari gli stilemi delle sue illecite attività sia pure nella diversità dei reati allo stesso attribuiti ed attribuibili" sostenendo che vi è stato un non meglio precisato periodo nel quale il CC ha certamente "svolto qualche lecita attività, stabile o saltuaria a seconda dei tempi e dei casi";
c) ha aggiunto che tale attività "non gli ha mai consentito di vivere bene come egli e la sua consorte volevano" e che "quando anche l'esercizio di bar tabaccheria non è stato in grado di soddisfare le loro esigenze" anche a causa degli acquisti "sconsiderati" effettuati nel frattempo, il CC è stato costretto a "compiere il classico salto di qualità criminale entrando nel mondo del traffico di droga";
d) ha proseguito sostenendo che l'acquisto del bar - tavola fredda - tabaccheria è stato il frutto di una operazione in gran parte lecita ed è stato finanziato con i risparmi della OG, ER IA;
e) si è diffuso nel sostenere che a Milano esercizi commerciali di questo tipo sono generalmente redditizi e singolarmente ha addotto a conforto e prova di questa affermazione la "circostanza che, proprio nel periodo in esame, molte tabaccherie sono state prese d'assalto dai rapinatori tanto da generare una vera e propria protesta ufficiale" della categoria;
f) infine ha recuperato nell'ambito di questa ricostruzione delle attività del CC e della consorte (notevolmente differente da quella operata dal primo giudice) la tesi - prospettata dal Tribunale in un contesto assi diverso - secondo cui le rate del mutuo di acquisto della villa di Lonate hanno costituito solo uno schermo ed un canale di riciclaggio del danaro proveniente da traffici illeciti;
e ciò senza tener conto del fatto che in precedenza aveva affermato che gli acquisti immobiliari compiuti dal ricorrente e dalla OG erano stati effettuati in maniera sconsiderata rispetto alle loro effettive possibilità ed erano stati all'origine del salto di qualità criminale compiuto dal CC.
3. Seguendo un tale percorso argomentativo - caratterizzato da affermazioni incerte e generiche, successive smentite e costanti contraddizioni - la Corte di appello ha sostanzialmente omesso di assumere una posizione chiara e comprensibile in ordine ad una vicenda che pure appare potenzialmente suscettibile di una lineare ricostruzione e di rappresentare effettivamente quali siano, nel caso in esame, i cd. indizi "reali", inerenti i beni confiscati. Come è noto, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per poter disporre la confisca dei beni in un procedimento di prevenzione non è sufficiente evidenziare la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto alla consorteria criminale ma occorre dimostrare l'esistenza di indizi inerenti ai beni, i quali facciano ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ed ambedue i tipi di indizi, personali e reali devono essere acquisiti a cura dell'ufficio che procede, versati negli atti del procedimento affinché il proposto sia messo in grado di interloquire e difendersi e valutati dal giudice del merito che deve darne conto in motivazione (Cass., 1^, n. 1486 del 21/04/1987 e succ. conformi). Nel decreto impugnato, le affermazioni generiche, le incertezze ed i veri e propri ondeggiamenti nella ricostruzione dei confini e degli ambiti delle attività lecite ed illecite del CC nonché dei tempi di svolgimento di tali attività si risolvono in una carenza di motivazione in ordine ad un dato decisivo ai fini della corretta applicazione della confisca: l'individuazione e la rappresentazione dei "sufficienti indizi" che i beni sottoposti a confisca siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ricorrono perciò nel caso in esame gli estremi della violazione di legge, il solo vizio per cui, come si è già detto in esordio, può essere adita questa Corte nel procedimento di prevenzione. Laddove però, come nel caso in esame, sussistano i c.d. "indizi personali", la ravvisata carenza di motivazione sui c.d. "indizi reali", inerenti i beni confiscati, non preclude ed anzi reclama una pronuncia di annullamento con rinvio, finalizzata ad ottenere un nuovo esame ed una motivazione effettiva su di un profilo della fattispecie concreta tutt'ora privo di una adeguata ricostruzione e valutazione.
4. Per quanto attiene, infine, alla individuazione del giudice di rinvio, questa Corte ritiene che gli atti debbano essere trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello.
È vero infatti che, in una pronuncia di questa Sezione, si è affermato che, in tema di applicazione delle misure di prevenzione, gli atti devono essere trasmessi - in caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione - alla stessa Corte che ha emanato il provvedimento e non ad altra Sezione della medesima Corte perché quest'ultima forma di rinvio è prevista dall'art. 623 c.p.p., lett. c) solo per le sentenze (Cass. 6^, 03/06/1997, n. 2226). Ma il dato letterale (valorizzato nella citata decisione) appare del tutto neutro e perciò non decisivo ai fini della individuazione del giudice di rinvio, ove si consideri che l'art. 623 del codice di procedura penale menziona alla lettera a) l'ipotesi di annullamento di una "ordinanza" ed alle lettere b), c) e d) le ipotesi di annullamento di "sentenze" ma tace completamente sui "decreti" di applicazione delle misure di prevenzione.
Per stabilire quale sia la normativa applicabile per la designazione del giudice di rinvio in caso di annullamento con rinvio di un decreto che applica una misura di prevenzione non vale, dunque, richiamare la "lettera" dell'art. 623 c.p.p. che non offre indicazioni significative e dirimenti.
Occorre, invece, far riferimento alla natura giuridica dei decreti che secondo un insegnamento giurisprudenziale assai risalente ed ormai consolidato "hanno natura sostanziale di sentenza" (Cass., 1^, 13/12/1983), ancorando a questo dato - che rispecchia l'effettiva fisionomia dei provvedimenti in questione - anche la disciplina del giudizio di rinvio, destinato a svolgersi dinanzi ad un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento annullato. Il decreto impugnato va pertanto annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano perché vengano affrontato e risolto il tema eluso nel decreto annullato: l'esistenza o meno dei "sufficienti indizi" che i beni sottoposti a confisca siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Inoltre - laddove tale verifica "maggiore" e "preliminare" si concluda con esito motivatamente positivo - la Corte dovrà anche affrontare, con riguardo all'acquisto della villa di Lonate Ceppino, la questione dell'esistenza o meno di un titolo di acquisto "giustificato" nel momento in cui è stato effettuato e degli eventuali limiti di operatività dell'effetto ablativo derivanti dal reimpiego di danaro proveniente da fonte sospetta di illiceità limitatamente al pagamento di rate relative a tale bene.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006