Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2004, n. 42371
CASS
Sentenza 27 settembre 2004

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In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi alla stessa sezione che ha emesso il provvedimento e non ad altra sezione della medesima Corte, sulla base di quanto disposto dall'art. 623 lett. a) cod. proc. pen., ma la decisione dovrà essere adottata da un collegio diversamente composto, stante l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. dei magistrati che si sono già pronunziati sul merito della questione.

In tema di misure di prevenzione, è illegittimo il decreto con il quale il giudice di appello abbia confermato la misura della sorveglianza speciale, omettendo la motivazione in ordine alla sopravvenuta assoluzione del soggetto dalla imputazione di associazione mafiosa, che aveva costituito, in primo grado, il presupposto di applicazione della misura.

Commentario1

  • 1Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2004, n. 42371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42371
Data del deposito : 27 settembre 2004

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