Sentenza 27 settembre 2004
Massime • 2
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi alla stessa sezione che ha emesso il provvedimento e non ad altra sezione della medesima Corte, sulla base di quanto disposto dall'art. 623 lett. a) cod. proc. pen., ma la decisione dovrà essere adottata da un collegio diversamente composto, stante l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. dei magistrati che si sono già pronunziati sul merito della questione.
In tema di misure di prevenzione, è illegittimo il decreto con il quale il giudice di appello abbia confermato la misura della sorveglianza speciale, omettendo la motivazione in ordine alla sopravvenuta assoluzione del soggetto dalla imputazione di associazione mafiosa, che aveva costituito, in primo grado, il presupposto di applicazione della misura.
Commentario • 1
- 1. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2004, n. 42371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42371 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 27/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1420
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 5304/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA ZO, n. a Laureana di Borrello il 4 agosto 1965;
avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria depositato il 14 luglio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di dimora per due anni e cauzione applicata a ZO NA.
Ricorre per Cassazione NA, che deduce violazione dì legge e vizio di motivazione del decreto impugnato. Lamenta, tra l'altro, che i giudici d'appello abbiano omesso di considerare la sua sopravvenuta assoluzione dal delitto di associazione mafiosa, che aveva determinato l'applicazione alla misura controversa. Il ricorso è fondato.
La misura di prevenzione applicata a ZO NA fu giustificata in primo grado dal fatto che egli era sottoposto a procedimento penale per i delitti di estorsione e associazione mafiosa, oltre che dai suoi precedenti per maltrattamenti in famiglia e abusivo possesso di armi.
Successivamente ZO NA è stato definitivamente assolto dall'imputazione di associazione mafiosa, ma i giudici d'appello hanno confermato la misura di prevenzione applicatagli, ritenendo perdurante la sua pericolosità, senza peraltro spendere neppure una parola sulla sopravvenuta pronuncia assolutoria, che pure era stata posta a fondamento dell'atto di appello. È evidente perciò la totale carenza di motivazione su un motivo di impugnazione e la necessità di annullare con rinvio il decreto impugnato. Il rinvio va disposto in favore della Corte d'appello di Reggio Calabria, e non di altra sezione della stessa corte (Cass., sez. 6^, 3 giugno 1997, Magliulo, m. 209114; contra Cass., sez. 5^, 30 ottobre 2002, Ferrara, m. 223218), perché tanto si desume dall'art. 623 lettera a) c.p.p., ma la decisione dovrà essere assunta da un collegio diversamente composto, essendo incompatibili a norma dell'art. 34 comma 1 c.p.p. i magistrati che si sono già pronunciati (contra Cass., sez. 1^, 7 ottobre 2003, Montini, m. 228125).
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004